CamerlengoLex Studio Legale Avv.Luca Camerlengo

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Contenziosi di natura civilistica in generale
Patrocinante in Cassazione

07/02/2024

CORTE APPELLO MILANO: ILLEGITTIME LE TRASCRIZIONI DEI FIGLI CON DUE MAMME.
La Sezione Famiglia ha accolto il ricorso della Procura milanese contro i decreti del Tribunale che avevano dato il via libera alle trascrizioni dei figli di tre coppie di donne, nati con procreazione assistita all’estero.
Provvedimento di indubbio grandissimo interesse, e sul piano tecnico-giuridico e su quello del “costume”.

15/12/2023

𝑰𝒏 𝒕𝒆𝒎𝒂 𝒅𝒊 𝒄𝒓𝒊𝒔𝒊 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒆, 𝒔𝒆 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒍𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒊𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒊𝒖𝒈𝒆 𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒊𝒓𝒊𝒕𝒕𝒐 𝒂𝒍𝒍'𝒂𝒔𝒔𝒆𝒈𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒖𝒓𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒇𝒂𝒕𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒏 𝒏𝒖𝒐𝒗𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒏𝒆𝒓, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, 𝒗𝒊𝒆𝒏𝒆 𝒎𝒆𝒏𝒐 𝒍'𝒐𝒃𝒃𝒍𝒊𝒈𝒐 𝒅𝒊 𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒊𝒖𝒈𝒆 𝒔𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒆, 𝒒𝒖𝒊𝒏𝒅𝒊, 𝒊𝒍 𝒅𝒊𝒓𝒊𝒕𝒕𝒐 𝒂𝒍𝒍'𝒂𝒔𝒔𝒆𝒈𝒏𝒐.

La prova dell'esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge obbligato a corrispondere l'assegno. Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune; ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale.

Questo il principio di diritto espresso dalla 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗮 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗰𝗼𝗻 𝗼𝗿𝗱. 𝗻. 𝟯𝟰𝟳𝟮𝟴 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟮 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯.

15/02/2023

Cassazione Civile ordinanza n. 4115 del 10/02/2023

Competenza territoriale Corte di Giustizia Tributaria.

Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, ivi specificando come tale regola non valga solo in caso di tributi locali.

Cassazione Civile ordinanza n. 4115 del 10/02/2023

Buon Natale
25/12/2022

Buon Natale

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08/05/2022

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29/03/2022

Realizzazione tettoia: edilizia libera o nuova costruzione?
Come spiega il TAR Campania, la modifica del carico urbanistico è sicuramente determinante per configurare il regime edilizio di una tettoia
Sembra quasi una battuta, ma di fatto la tettoia crea sempre una zona d'ombra nel campo della giurisprudenza edilizia. Nonostante l'orientamento dei giudici sia sempre più unanime, i ricorsi sugli ordini di demolizione sono sempre materia contesa nei tribunali amministrativi. E questa volta tocca al TAR Campania, sez. II Salerno, con la sentenza n. 609/2022.

La tettoia è nuova costruzione o intervento di edilizia libera?
Il caso riguarda il ricorso contro l'ordine di demolizione di ben tre tettoie abusive:

una tettoia di copertura per forno e barbecue, con una superficie di circa 9 mq;
una tettoia di circa 60 mq utilizzata come riparo attrezzi e deposito masserizie;
una tettoia di circa 40 mq per ricovero autoveicoli.
Nel giudicare la questione, il TAR ha prima di tutto ricordato che:

è legittima l'ordinanza di demolizione emessa dall'amministrazione comunale anche in pendenza di sequestro penale sul manufatto abusivo. La misura cautelare reale ex art. 321 cod. proc. pen. è infatti, finalizzata ad impedire l'ulteriore protrazione del reato e non preclude, di per sé, la possibilità di procedere alla rimozione delle opere abusive;
l'esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto privo di discrezionalità e autonomo rispetto ad altri poteri repressivi rimessi ad altre autorità, per cui la presenza di provvedimento di sequestro preventivo penale è irrilevante ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio dell'autorità comunale;
la sanzione della demolizione è sufficientemente motivata quando l’abuso è descritto nella sua configurazione e sono elencate le violazioni accertate;
l'interesse pubblico a demolire risiede nella riparazione, tramite ripristino dello stato dei luoghi, dell'illecito edilizio e, considerato il carattere permanente di quest'ultimo, esso non viene meno per il mero decorso del tempo;
l'abusività del manufatto rende l'ordine di demolizione un provvedimento assolutamente vincolato.
Configurazione edilizia della tettoiia: la sentenza del TAR
Per quanto riguarda la configurazione edilizia delle tettoie, la stessa Sezione ha evidenziato che, per individuare correttamente il titolo edilizio necessario per la realizzazione di una tettoia, occorre sempre fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio.

Questo significa che si deve qualificare l'intervento edilizio come:

nuova costruzione, con conseguente previo rilascio dei necessari titoli abilitativi quando esso determina significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Non è necessario che l'alterazione dell'assetto urbano avvenga mediante realizzazione di opere murarie: le strutture che sotto il profilo funzionale sono preordinate a soddisfare esigenze non precarie e che incidono sul tessuto urbanistico ed edilizio, a prescindere dal materiale impiegato – sia esso metallo, laminato di plastica, legno o altro materiale - sono subordinate al rilascio del titolo edilizio.
attività di edilizia libera quando gli interventi consistono nell'installazione di tettoie accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito.
Pertanto, quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio con modifica del prospetto. Di conseguenza la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi.

Applicando questi principi al caso in esame, il TAR ha confermato l'ordine di demolizione per le tettoie di 60 e 40 mq perché hanno una consistente estensione superficiale con evidente impatto sull’assetto urbanistico. Diversamente, la tettoia più piccola non costituisce creazione di nuovo volume ma è solo un accessorio di un’altra struttura, ragion per cui rientra tra le attività di edilizia libera e quindi non è soggetta all’ordine di demolizione.

22/03/2022

Con l’ordinanza n. 663 del 11/01/22 la ha sancito che, al termine della loro convivenza, i non coniugati possono liberamente raggiungere un accordo negoziale in relazione al dei .
Tale pattuizione è valida anche in assenza di un previo controllo giudiziale e trova conforto nell’art. 333 ter c. 4 c.c., che espressamente menziona l’accordo tra i genitori che abbia ad oggetto le modalità di contribuzione ai bisogni della .
In sostanza, si tratta di un negozio che costituisce espressione dell’autonomia privata delle parti, il cui limite invalicabile, ai fini della sua vincolatività, riguarda l'effettiva corrispondenza delle pattuizioni all'interesse morale e materiale della prole.
Pertanto, il giudice adito dalle parti, in base al citato criterio, può integrare o modificare l’accordo.

23/10/2021
23/10/2021
22/10/2021
22/10/2021

Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori.
Possibilità di gratuito patrocinio;
diritto civile (con esperienza in materia di famiglia e delle persone; minori, societario, successioni, condominio).

21/10/2021

USUCAPIONE
L’usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari è disciplinata dall’articolo 1158 del Codice civile, che afferma: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Partendo da questa definizione, nella pratica, quando si può parlare di usucapione dei beni immobili? Cosa dice la legge in merito? Come ci si deve comportare? E come funziona l’usucapione di un immobile? Per fare un po’ di chiarezza, idealista/news ha interpellato il consigliere nazionale del Notariato, Giulio Biino. Vediamo quanto spiegato.

Che cos’è l’usucapione?

“L’usucapione è formalmente un modo di acquisto della proprietà a titolo originario. E’ importante ricordare che la proprietà si può acquistare a titolo derivativo o a titolo originario. La proprietà si acquista a titolo derivativo quando l’acquisto deriva da qualcun altro, il caso classico è quello della compravendita. La proprietà si acquista a titolo originario quando non vi è proprietario e non si sa chi lo sia e qualcuno diventa proprietario a titolo originario, è questo il caso dell’usucapione. L’usucapione dunque è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, cioè senza un precedente proprietario”.

Come funziona e quando si può parlare di usucapione dei beni immobili?

“L’usucapione di un bene immobile avviene per il possesso continuato e incontestato per 20 anni. Questo è quanto disposto dall’articolo 1158 del Codice civile. E’ una questione di possesso continuato, incontestato e con l’animus del proprietario. L’animus è molto difficile da provare, ma sostanzialmente chi possiede quel bene deve possederlo nella convinzione di esserne proprietario, non nella convinzione di averlo in qualche modo sottratto a qualcun altro. Il termine e l’incontestabilità del possesso sono invece dati oggettivi. Qualora nell’arco dei 20 anni intervenga un fatto che in qualche modo contesti il possesso, il decorso dei 20 anni viene interrotto”.

In che modo avviene il passaggio da possesso a proprietà del bene?

“Nel momento in cui decorre il termine, quindi 20 anni per l’usucapione ordinaria, si diventa proprietari in automatico per il semplice decorso del termine. La proprietà però va poi fatta risultare nei Pubblici Registri. Quindi, in realtà, il solo modo per accertare l’intervenuto decorso dei 20 anni a seguito di quel possesso incontestato è una sentenza del giudice. E’ necessaria dunque una sentenza del giudice che dichiari intervenuta l’usucapione.

Fino al 2013 arrivare alla sentenza del giudice era estremamente complesso. Occorreva attivare una causa, citando chi risultava da qualche documento controinteressato e potenziale proprietario a sua volta, causa che si poteva tenere anche in contumacia. Il giudice, non avendo altro strumento che la prova testimoniale, faceva le opportune verifiche e – ove non intervenisse alcun fatto contrario – dichiarava intervenuta l’usucapione. La sentenza veniva trascritta e a quel punto teneva luogo dell’atto d’acquisto, dando quindi per accertata l’usucapione.

C’è stato un periodo in cui i notai dichiaravano intervenuta l’usucapione su dichiarazione di parte: dovendo vendere un bene di cui non si riusciva a trovare il titolo di acquisto in capo alla persona che veniva in atto, la persona dichiarava di possederlo da più di 20 anni a titolo di proprietario in modo incontestato, di questo si informava il compratore e se quest’ultimo era d’accordo si faceva l’atto. Di fatto, sono intervenute alcune sentenze, anche della Cassazione, che hanno affermato che questo non è possibile, perché deve essere una sentenza del giudice a dichiarare intervenuta l’usucapione.

Nel 2013 poi è stato inserito un nuovo comma nell’articolo 2643 del Codice civile, il comma 12 bis. In base a tale comma, anziché arrivare alla pronuncia del giudice e alla sentenza, è possibile trascrivere e quindi sostituire alla sentenza o all’atto notarile un verbale di mediazione che accerta l’usucapione. Questo ha molto snellito le problematiche legate all’usucapione”.

Come funziona e in cosa consiste la mediazione?

“Questa procedura deve essere attivata presso un organismo di mediazione riconosciuto iscritto in un registro del Ministero di Giustizia. Il procedimento consiste nell’attivare la mediazione contro qualcuno che potrebbe essere proprietario. La semplificazione enorme sta nel fatto che dall’incontro tra le parti, in cui viene trovato un accordo, esce un verbale che deve essere firmato dalle parti stesse, dagli avvocati e deve essere autenticato da un notaio. A questo punto il verbale viene trascritto e si sostituisce alla sentenza o all’atto di compravendita. I vantaggi stanno nel fatto che la mediazione dura al massimo tre mesi, contro i circa due anni necessari per ottenere una sentenza del giudice, e in più l’accordo di mediazione fino a 50.000 euro di valore del bene usucapito è esente da imposte di registro”.

E’ possibile interrompere l’usucapione? In che modo?

“Qualsiasi azione che contesti l’usucapione interrompe il termine. I modi sono ovviamente numerosi, dato che per usucapione si possono acquistare non soltanto i beni immobili, ma anche i diritti reali sui beni immobili.

Nel caso di un alloggio, ad esempio, se nel corso dei 20 anni stabiliti a chi possiede perviene la lettera di qualcuno che afferma che il possesso di quell’alloggio non è legittimo, quella stessa lettera interrompe il decorso dei 20 anni necessari per poter parlare di usucapione di quel bene immobile. Nel caso invece di una servitù di passaggio, se un soggetto passa per 20 anni su un terreno nella convinzione di poterlo fare, senza che nessuno contesti il passaggio, dopo 20 anni acquista per usucapione non la proprietà, ma il diritto di passaggio. Se il proprietario del terreno mette un cancello, quello in automatico interrompe il ventennio, perché non è più incontestata la facoltà di passare.

Bisogna poi ricordare che l’articolo 1159 del Codice civile parla di usucapione decennale. In merito, se l’acquisto da parte di colui che usucapisce è avvenuto in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà, allora l’usucapione si compie con il decorso di 10 anni”.

Quali beni immobili rientrano più di frequente nei casi di usucapione?

“Per un alloggio i casi di usucapione sono rarissimi, per un terreno – soprattutto nelle zone di campagna e nell’Italia più rurale – sono piuttosto frequenti, per quello che riguarda in particolar modo le servitù sono assolutamente frequenti. Nell’Italia più industrializzata si verifica soprattutto per gli accessori degli alloggi, quindi cantine e soffitte, qualche volta per i box”.

Indirizzo

Naples
80125

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 16:00

Telefono

+390812390333

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