09/02/2026
La Questione della settimana
nr.1/2026
URANIO IMPOVERITO: il Consiglio di Stato nella sua massima espressione, con quattro sentenze gemelle (nn. 12, 13, 14 e 15) il scioglie un nodo di particolare delicatezza, anche in considerazione del peculiare momento storico, in tema di accertamento della dipendenza da servizi di particolare pericolo delle malattie insorte a carico di militari.
Il caso.
Le decisione nascono dal contenzioso proposto da un soldato italiano, partecipante a missioni internazionali NATO nella ex Jugoslavia e in Libano, successivamente alle quali gli veniva diagnosticata una patologia tumorale, per la quale domandava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai sensi del Dpr 29 ottobre 2001, n. 461.
Il Ministero della difesa denegava la domanda per la mancanza di «antecedenti occupazionali associabili causalmente all’infermità».
Tale diniego veniva impugnato dinanzi al Tar competente territorialmente che, sulla base dell’orientamento prevalente, respingeva il ricorso.
Il militare ricorreva in appello innanzi al C.d.s.
La seconda sezione di Palazzo Spada, assegnataria del gravame, rimetteva la questione all’Adunanza plenaria, in specie in ordine al contrasto esistente sulle modalità di accertamento del rapporto di causalità tra il servizio prestato dal militare e la patologia tumorale da questo contratta.
Difatti, i materia erano emersi due diversi orientamenti in ordine
alla modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio: un primo orientamento, asseritamente maggioritario, che ritiene di applicare anche a tali ipotesi le ordinarie regole in punto di accertamento del nesso causale, senza alcuna semplificazione, né inversione dell’onere della prova; un secondo filone, che inverte l’onere probatorio, secondo cui la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata ex lege, potendo essere disconosciuta dall’amministrazione solo qualora dimostri l’esistenza di una genesi alternativa della patologia, di carattere extralavorativo.
Il Supremo consesso ha basato la statuizione, che premia il secondo orientamento predetto, sulla scorta di una puntuale ricostruzione delle norme.
Il ragionamento prende le mosse dalla valenza generale del sistema del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, ai sensi del Dpr 29 ottobre 2001 n. 461, con la conseguente esigenza di individuare sul piano medico-legale la causa della malattia, onde ricondurla a un fattore di rischio imputabile all’amministrazione, e dunque alle mansioni lavorative svolte o all’ambiente in cui il dipendente ha operato.
In particolare, l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare nella versione oggi vigente, ha operato una valutazione astratta, con l’obiettivo di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e che trae fondamento sul piano razionale nelle acquisizioni della scienza medica e negli esiti delle indagini svolte in sede amministrativa, anche in sede internazionale, sulla pericolosità delle operazioni richieste al personale militare.
Il legislatore, secondo il condivisibile pronuciamento dell'A.P., ha così individuato un rischio professionale specifico
nel servizio in esame, con la conseguenza a valle che l’interessato (o il suo erede) viene ad essere sollevato dall’onere di dimostrare che la malattia diagnosticata sia effettivamente correlata sul piano medico-legale alle condizioni o all’ambiente in cui il servizio è stato svolto. In definitiva, il rischio della causa ignota è stato conseguentemente ribaltato dal legislatore sull’amministrazione militare.
La massima
Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull'Amministrazione l'onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
Adunanza Plenaria del C.d.s. sent.15/2025 del 7 ottobre 2025