21/02/2025
Vi segnalo questo interessante articolo del dott. Roberto Corda presto in uscita su un quotidiano.
Gaetano Manfredi e Pier Paolo Baretta si improvvisano riformatori in chiave illuministica del diritto (esattoriale).
di Roberto Corda
Montesquieu, teorizzatore della concezione illuministica dell’interpretazione, sosteneva che la legge, una volta emanata, non richiedesse alcuna attività interpretativa. Ciò in quanto l’interpretazione, contenendo in sé elementi di creatività, rappresenta la sovrapposizione dell’interprete alla legge. Al giudice, in tale prospettiva, è quindi inibita qualsiasi azione di carattere nomopoietico perché, se così non fosse, egli si trasformerebbe in legislatore, violando il principio della separazione dei poteri. La funzione giurisdizionale, secondo Montesquieu, doveva pertanto ridursi alla mera applicazione del dettato normativo tramite il c.d. “sillogismo giudiziale” basato sull’applicazione della legge senza interpretazione.
Il sindaco di Napoli e l’assessore al bilancio, novelli paladini di quella suggestiva e utopistica concezione, stanno in questo primo scorcio dell’anno 2025 tentando in tutti i modi e con ogni mezzo di imbavagliare i giudici di legittimità prima che questi, pur nell’esercizio della funzione nomofilattica loro riservata dall’articolo 65 del R.D. n. 12 del 1941, dichiarino urbi et orbi quanto deciso nella camera di consiglio tenutasi lo scorso 22 gennaio con riguardo alla questione che vede coinvolta Napoli Obiettivo Valore S.r.l., la famigerata società di progetto di Municipia S.p.A.
E il bavaglio, di pessima fattura, è stato confezionato addirittura in sede parlamentare, con l’intimazione di un perentorio “altolà” a qualunque giudice, sia esso togato o non togato, di prossimità o di vertice, affinché non abbia l’ardire di sovrapporsi alla legge attraverso una non richiesta attività ermeneutica che lo induca a deragliare dal binario del sillogismo giudiziale.
A nessun giudice baleni quindi la sovversiva idea di assoggettare a interpretazione la disposizione recata dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997: tale disposizione di legge va infatti soltanto applicata, e non anche interpretata. E se proprio deve esserlo, se è davvero necessario interpretarla per chiarire il suo portato applicativo, allora l’interpretazione la fornisca lo stesso potere dello Stato (id est il potere legislativo) che l’ha a suo tempo creata: in tal modo non risulterà incrinato il principio della separazione dei poteri.
Che abbia quindi luogo l’interpretazione autentica.
Al testo della legge di conversione del “decreto milleproroghe” sembra sia stato da qualche parte inserito l’emendamento di seguito trascritto.
« … le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), n . 1 e 53, comma 1 del decreto legislativo
n. 44C del 1SS7 … si interpretano nel senso che le società di … progetto di cui al previgente articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 201C, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 44C del 1SS7, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo…».
La domanda che i cittadini napoletani si stanno in questi giorni ponendo è se questo bavaglio sia effettivamente idoneo a blindare le scellerate decisioni del neoilluministico (e poco illuminato) governo cittadino o costituisca invece l’ennesimo “pezzotto” destinato a sgretolarsi dinanzi alle censure che verranno ben presto sollevate nelle aule giudiziarie partenopee.
Chi scrive propende decisamente per la seconda soluzione.
In primo luogo sembra il caso di dover precisare che quella trascritta assume le sembianze non già di una “norma di interpretazione autentica” sibbene di una “norma innovativa con efficacia retroattiva”.
La distinzione tra le due pur affini sembianze che può assumere una disposizione la quale, oltre a proiettarsi per il futuro, dispieghi effetti anche per il passato è stata tracciata più volte e in modo univoco dalla Corte Costituzionale, secondo la quale è di interpretazione autentica la disposizione che individua quella da preferire tra due o più possibili (e plausibili) letture di un testo normativo, mentre è innovativa con efficacia retroattiva la disposizione che attribuisce alla disposizione interpretata un significato nuovo, non rientrante tra quelli già estraibili dal testo originario della disposizione medesima (cfr. ex multis e d ultimo Corte Cost. sentenza n. 4/2024).
Nell’assiomatica considerazione che, fino al sopraggiungere del duo neoilluministico Manfredi-Baretta, l’univocità interpretativa della norma contenuta nell’articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997 non ha mai vacillato, non sembra possa dubitarsi della circostanza che la su trascritta proposta di emendamento sia ascrivibile alla species delle norme innovative con efficacia retroattiva.
Ma la tenuta costituzionale di tali ultime norme – come chiarito dal giudice delle leggi nella richiamata sentenza n. 4/2004 – è subordinata alla esistenza di "ragioni imperative di interesse generale", le quali giammai sono ravvisabili nella esigenza di incidere in una certa direzione nei giudizi in cui sia parte la P.A.
Val quanto dire che, se l’intervento del legislatore (come non pare possibile dubitare, al lume anche delle stesse dichiarazioni rese nella relazione di accompagnamento all’ultimo bilancio del Comune di Napoli) è finalizzato a orientare in senso favorevole a Napoli Obiettivo Valore S.r.l. le decisioni dei giudici delle Corti di Giustizia Tributaria investite della questione rotante intorno alla sua non iscrizione all’albo ministeriale dei concessionari/agenti della riscossione tributaria, sicuramente non sussistono quelle "ragioni imperative di interesse generale" legittimanti l’efficacia retroattiva alla norma innovativa.
Sia infine consentito di far rilevare che, quand’anche dovesse ritenersi che l’emendamento sia da qualificare come disposizione di interpretazione autentica stricto sensu, il risultato, sotto il profilo sostanziale, non cambierebbe di molto.
Essa infatti (assumendo che la “materia” in cui trova collocazione la disposizione di cui al richiamato articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997 sia comunque qualificabile come “tributaria”) risulterebbe in manifesto contrasto con le Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente con la conseguenza che in sede contenziosa i (pochi) giudici illuminati non potranno esimersi dal dichiarare che dispieghi effetti soltanto per il futuro.
L’articolo 1 della legge n. 212 del 2000 dispone infatti al secondo comma che « L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica».
E nessuno di quei tre requisiti è ravvisabile nel caso in esame: non si vede dove e come possa parlarsi di “caso eccezionale”, l’emendamento non è inserito in una “legge ordinaria” (non potendosi per tale intendere quella di conversione di un decreto legge), non è presente la qualifica di “interpretazione autentica”.
Il pezzotto è servito ma avrà vita breve. Breve assai.