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 Nel linguaggio comune, spesso si utilizzano le espressioni “mantenimento” e “alimenti” come sinonimi. Invece, giuridica...
03/05/2021


Nel linguaggio comune, spesso si utilizzano le espressioni “mantenimento” e “alimenti” come sinonimi. Invece, giuridicamente, si tratta di due istituti distinti. L’assegno di mantenimento (art. 156 c.c.) viene attribuito da un giudice a seguito di un procedimento di separazione, qualora il coniuge debole non abbia adeguati redditi propri e non gli sia stata addebitata al separazione. Il mantenimento, in questo caso, “assorbe” gli alimenti.
Gli alimenti o assegno alimentare (art. 433 c.c.) vengono corrisposti su ordine del giudice ad un soggetto che si trovi in stato di bisogno (cosiddetto alimentando) e sia incapace di provvedere al proprio sostentamento. Ne ha diritto anche al coniuge a cui sia stata addebitata la separazione. L’importo dell’assegno non può superare quanto sia necessario per la vita del soggetto bisognoso. Inoltre, il soggetto obbligato a versare gli alimenti può scegliere di accogliere il beneficiario nella propria abitazione, anziché corrispondergli l’assegno.
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 Spesso si ritiene che assegno di mantenimento e di divorzio coincidano, ma non è così. L’assegno di mantenimento viene ...
30/04/2021


Spesso si ritiene che assegno di mantenimento e di divorzio coincidano, ma non è così.
L’assegno di mantenimento viene attribuito all’esito di un procedimento di separazione, in cui il vincolo coniugale è solo attenuato, ma ancora esistente (art. 156 c.c.); è dovuto dal momento della domanda, ossia dal deposito del ricorso di separazione.
L’assegno di divorzio viene attribuito all’esito di un procedimento di divorzio, in cui il vincolo coniugale è definitivamente sciolto (art. 5 legge 898/1970); è dovuto dal passaggio in giudicato della sentenza ( Ord. 22108/2018), ma il giudice può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda (art. 4 c. 13 legge 898/1970).
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 La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) all’art. 1 commi 414-416 ha istituito un fondo di solidarietà a favore del ...
29/04/2021


La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) all’art. 1 commi 414-416 ha istituito un fondo di solidarietà a favore del coniuge: in stato di , che non riesce a provvedere al mantenimento proprio e dei figli minorenni, maggiorenni portatori di una grave disabilità, con lui , che abbia il proprio valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a euro 3.000,00;
abbia infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente.
La postula che il coniuge non abbia ricevuto il mantenimento a causa dell’inadempimento dell’obbligato. In tale circostanza è possibile procedere come segue: si deposita un’istanza presso nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, si chiede l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno;
il presidente del tribunale, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, ne valuta l'ammissibilità il presidente del tribunale trasmette l’istanza al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma, il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate; nel caso in cui la domanda venga ritenuta inammissibile per difetto dei presupposti, l’istanza viene rigettata con decreto non impugnabile.
Il su descritto procedimento non è soggetto al pagamento del contributo unificato
È importare precisare che il Fondo è stato istituito in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, non più finanziato dal 2018.
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 L’assegno corrisposto periodicamente assume rilevanza fiscale per entrambi i  :coniuge obbligato: la somma corrisposta ...
27/04/2021


L’assegno corrisposto periodicamente assume rilevanza fiscale per entrambi i :
coniuge obbligato: la somma corrisposta all’altra coniuge è deducibile dal reddito IRPEF (l’art. 10 lett. c) DPR 917/1986 dispone che “[…] si deducono […] gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”)
coniuge beneficiario: la somma ricevuta dà diritto ad una detrazione d’imposta variabile a seconda del reddito e in base alla misura del reddito complessivo del beneficiario (art. 50 lett. i) DPR 917/1986)
Per completezza espositiva, occorre chiarire che, sotto il profilo fiscale, è necessario distinguere il contributo al mantenimento per il coniuge da quello versato per i figli.
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 La norma processuale di riferimento è l’art. 710 c.p.c. e le regole procedurali sono quelle previste dall’art. 737 c.p....
23/04/2021


La norma processuale di riferimento è l’art. 710 c.p.c. e le regole procedurali sono quelle previste dall’art. 737 c.p.c. e seguenti.
Per accedere al procedimento di revisione dell’assegno è necessario che sia passata in giudicato: la sentenza di separazione giudiziale,
oppure l’omologazione della consensuale.
Il coniuge interessato alla modifica deve:
depositare un ricorso presso il competente, notificare alla controparte il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.
Il ricorso deve contenere la richiesta di:
modifica dell’ (in aumento se formulata dal coniuge beneficiario, in diminuzione se presentata dal coniuge obbligato),
revoca dell’assegno.
Inoltre, devono essere provare le circostanze nuove e sopravvenute che giustifichino tale richiesta.
È competente:
il tribunale del luogo in cui risiede il coniuge convenuto (art. 18 c.p.c.),
oppure ove l’obbligazione è sorta o deve eseguirsi (art. 20 c.p.c.).
Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. S.U. 381/1991), secondo le quali, allorché si chieda una modifica delle condizioni economiche, relative alla prole, al coniuge, o all’assegnazione della casa coniugale, si applicano gli ordinari criteri di
competenza per valore e territorio.
Durante il procedimento di modifica, il giudice può:
disporre indagini tramite la polizia tributaria, ad esempio, per verificare l’esistenza di redditi non dichiarati, comminare sanzioni come quelle disposte dall’art. 709 terp.c. (ammonizione, risarcimento o sanzione amministrativa pecuniaria)
Il procedimento si conclude con un decreto motivato di accoglimento o rigetto, immediatamente esecutivo e costituente titolo per l’iscrizione di ipoteca.
Il provvedimento è soggetto a reclamo (art. 739 c.p.c.) entro 10 giorni
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 L’assegno di mantenimento, una volta ottenuto, non è immodificabile o irrevocabile. Infatti, a determinate condizioni, ...
22/04/2021


L’assegno di mantenimento, una volta ottenuto, non è immodificabile o irrevocabile. Infatti, a determinate condizioni, può esserne modificato l’importo (in aumento o diminuzione) oppure può essere revocato.
La revisione o revoca può avvenire:
su accordo dei coniugi,
o all’esito di una procedura giudiziale, qualora ricorrano giustificati motivi (art. 156 c. 7 c.c.).
Per giustificati motivi si intende la presenza di fatti nuovi e sopravvenuti rispetto alla sentenza che ha attribuito l’assegno di mantenimento. In linea generale, può trattarsi di miglioramenti o peggioramenti della situazione economica, oppure della convivenza del coniuge beneficiario dell’assegno o del coniuge obbligato. In ogni caso la revisione non è mai automatica ma va valutata caso per caso. Di seguito, una sintetica esemplificazione della casistica più ricorrente.

Le modifiche migliorative

I miglioramenti possono riguardare:

il coniuge obbligato; ad esempio, il coniuge onerato dell’assegno ottiene un aumento di stipendio. Quindi, il coniuge beneficiario, che riceve un assegno più basso del dovuto, può chiedere la revisione in aumento dell’assegno a causa della promozione sul lavoro del coniuge obbligato, che ha ottenuto uno scatto di stipendio;
il coniuge beneficiario, ad esempio, qualora l’avente diritto trovi un posto di lavoro a tempo indeterminato, il coniuge obbligato può chiedere la revisione al ribasso dell’assegno (o la sua revoca).
Le modifiche peggiorative
Le modifiche peggiorative possono riguardare:
il coniuge obbligato, ad esempio, ha perso il posto a tempo pieno e lavora solo part time, quindi, chiede la riduzione della misura dell’assegno per le mutate condizioni reddituali;
il coniuge beneficiario, ad esempio, qualora perda il lavoro, può chiedere di ottenere l’assegno di cui non era titolare o un aumento di quello già percepito.
Inizio della convivenza
L’inizio della convivenza può riguardare:
il coniuge obbligato, in tal caso, qualora con la creazione del nuovo nucleo familiare, sia arrivato anche un figlio, l’onerato può chiedere la riduzione del contributo;
il coniuge beneficiario, in tal caso, la creazione di un nuovo nucleo familiare potrebbe comportare la perdita del diritto all’assegno, a prescindere dal miglioramento della condizione economica derivante dalla nuova situazione familiare ( 32871/2018).
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 L’assegno di mantenimento si rivaluta automaticamente con riferimento gli indici di svalutazione monetaria, considerand...
20/04/2021


L’assegno di mantenimento si rivaluta automaticamente con riferimento gli indici di svalutazione monetaria, considerando l’indice FOI, ossia l’indice di prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L’adeguamento avviene a partire dall’anno successivo a quello di decorrenza dell’assegno.
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 Preme segnalare che, ricorrendone i presupposti, la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento può integrare u...
16/04/2021


Preme segnalare che, ricorrendone i presupposti, la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento può integrare una fattispecie di reato, trattasi della “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” (art. 570 bis c.p.). La norma punisce il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. Le pene sono quelle indicate dall’art. 570 c.p., ossia la reclusione sino ad 1 anno e la multa da 103 euro a 1.032 euro.
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 Purtroppo, capita spesso che il   onerato dell’assegno sia inadempiente al proprio obbligo.L’altro coniuge come può tut...
15/04/2021


Purtroppo, capita spesso che il onerato dell’assegno sia inadempiente al proprio obbligo.
L’altro coniuge come può tutelarsi?
In estrema sintesi, il coniuge ha le seguenti possibilità:
inviare di una lettera di messa in mora,
in caso di esito negativo, iniziare un’azione esecutiva, infatti, la sentenza di separazione contenente la condanna alla corresponsione dell’assegno costituisce titolo esecutivo, pertanto, è possibile notificare un atto di precetto a cui segue il pignoramento dei beni.
In alternativa: è possibile chiedere il sequestro dei beni dell’obbligato (art. 156 c. 6 c.c.),
oppure rivolgersi al giudice affinché ordini al terzo, creditore del debitore – ad esempio, il datore di lavoro che è debitore dello stipendio – di versare la somma direttamente al coniuge beneficiario.
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Un grande scrittore francese, Christian Bobin, ha scritto che una catastrofe economica può essere anche una «grazia». Intendeva dire, in termini poetici,...

  Il diritto al   dell’assegno si prescrive in 5 anni. Si tratta, infatti, di una prestazione periodica da corrispondere...
13/04/2021


Il diritto al dell’assegno si prescrive in 5 anni. Si tratta, infatti, di una prestazione periodica da corrispondere in un termine inferiore ad un anno, ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c.
I 5 anni decorrono dalle scadenze dei singoli pagamenti e non già dalla pronuncia della sentenza di separazione.
Non opera la sospensione della prescrizione tra coniugi (art. 2941 n. 1 c.c.) nel caso di assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione. Infatti, «non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza» (Cass. Ord. 32524/2018).
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L’assegno è dovuto dalla data della domanda (ossia dal deposito del ricorso):in analogia con quanto previsto dall’art. 4...
09/04/2021

L’assegno è dovuto dalla data della domanda (ossia dal deposito del ricorso):

in analogia con quanto previsto dall’art. 445 c.c. in tema di alimenti (in praeteritum non alitur),
in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio ( 2960/2017).
Anche l’assegno stabilito in sede di revisione decorre dalla data della domanda.

Si segnala che, in tema di separazione personale, la riduzione dell’assegno di mantenimento, operata dal giudice di secondo grado rispetto a quella stabilita in primo grado, in favore del coniuge e dei figli, decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare del mantenimento (Cass. 15186/2015).
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  • Attività e del Lavoro Artistico;