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JurisLab 2.0 è un progetto realizzato da giovani avvocati e dottori di ricerca accomunati da una travolgente passione per lo sconfinato ed inesauribile mondo del diritto. L’idea nasce dal desiderio di restare uniti, in contatto intellettivo e relazionale, di intensificare il rapporto tra giovani professionisti conosciutisi durante la fantastica esperienza della pratica forense presso l’Avvocatura

dello Stato e del tirocinio formativo presso i Tribunali. Un’avventura nata sotto l’egida dell’intricato labirinto forense, animata dalla volontà di conoscere e far conoscere l’universo giuridico mediante un reciproco confronto sui grandi temi che interessano la società attuale.

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• Founder: Michele Illiano
• Graphic designer: Ilaria Ascolese

Aggiornamento giurisprudenziale:

① Team diritto civile - Valentina Vanni, Loredana Ionchese, Antonella Bortone, Roberta d'Antó, Martina Valiante, Emma Pane, Carla Boccadifuoco, Anna di Stazio, Arianna Tammaro, Carmen di Meo, Sofie Annunziata, Vincenzo Luisi, Tommaso Raucci;

② Team diritto penale - Fabiana Maresca, Roberta Freda, Tania Tafuri, Ester Piccolo, Sarah Caputo, Federico Pesacane, Gianluca Conte, Francesco Zoppi, Cristina Delle Donne, Ida Morelli, Giusy Sito, Stefania Barone, Chiara Marchini;

③ Team diritto amministrativo - Michele Illiano, Giorgia Iurza, Clara Bianco, Lorenzo Scotto d'Antuono, Raffaella Carifi, Sascha Ferrillo, Federica De Ninno, Vito Salsano, Stefano Donnesi, Daniela Punzi, Daniele Vitale, Vincenzo Nola;

④ Diritto bancario - Nicola D'Ambrosio, Enrica Iardino;

⑤ Diritto internazionale - Donato Greco

Orientamento post lauream:

① Tirocinio ex. art. 73 d.l. 69/2013 - Michele Illiano;
② Tirocinio Avvocatura dello Stato - Fabiana Maresca;
③ Dottorato di ricerca - Donato Greco;
④ Università e rapporto con gli studenti - Antonio Di Stazio.

Con la pronuncia n. 8894 del 13/05/2020, la Cassazione ha ritenuto affetta da nullità la clausola claims made che consen...
04/07/2022

Con la pronuncia n. 8894 del 13/05/2020, la Cassazione ha ritenuto affetta da nullità la clausola claims made che consentiva all'assicurato di fare denuncia dell'evento nei dodici mesi dalla cessazione del contratto di assicurazione (in termini di obbligo di denunciare l’evento entro un termine di decadenza decorrente dalla cessazione del contratto), purché avesse ricevuto la richiesta di risarcimento del danno entro la scadenza del contratto stesso.
Come chiarito dalla giurisprudenza successiva della Cassazione, quello di cui alla pronuncia n. 8894/2020, è un precedente isolato (in senso contrario, espressamente, anche Cass. n. 30309/2019), che collide con i pronunciamenti in materia resi dalle Sezioni Unite.
In particolare, Cassazione civile, sez. III, 22/04/2022, n.12908, richiamando le proprie precedenti pronunce a sezioni unite (n. 9140/2016 e n. 22437/2018), ha chiarito che, mentre la decadenza “implicando la perdita di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro il periodo di tempo stabilito, va inequivocabilmente riferito a già esistenti situazioni soggettive attive nonché a condotte imposte, in vista del conseguimento di determinati risultati, a uno dei soggetti del rapporto nell'ambito del quale la decadenza è stata prevista”, la clausola claims made “consente o preclude l'operatività della garanzia in dipendenza dell'iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all'indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso. Ne deriva che non v'è spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell'art. 2965 c.c.”, norma che commina la nullità dei patti volti ad aggravare l’esercizio del diritto di una delle parti del rapporto.
La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto “ che non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 c.c., la clausola claims made "perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo", giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito, come detto, è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato”.
Trattasi di un recente pronuncia che si aggiunge all’analisi del modello di assicurazione “on claims made basis”, conseguente ai più recenti approdi dei giudici di legittimità.
Ormai, infatti, è consolidato l’indirizzo secondo cui il modello di assicurazione della responsabilità civile delineato dall’art. 1917 c.c., improntato al sistema "loss occurrence" o "act committed" (e cioè della "insorgenza del danno"), ove la copertura opera, come evidente dal tenore letterale del menzionato art. 1917 c.c., comma 1, in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nel periodo di durata del contratto indipendentemente dalla data della richiesta risarcitoria, non è intangibile, sicché è consentito alle parti, nell'esercizio della loro facoltà di determinare il contenuto del contratto (art. 1322 c.c., comma 1), modulare l'obbligo del garante di tenere indenne il garantito.
Nell'ambito di detta determinazione del contenuto contrattuale va inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola "claims made" (e, cioè, "a richiesta fatta"), che si caratterizza per il fatto che la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. "sunset clause"); detta clausola "claims made", a sua volta, può essere "pura", se la copertura assicurativa è condizionata solo alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito; oppure "impura" (o "mista"), se la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che sia la denuncia sia il fatto illecito intervengano nel periodo di efficacia del contratto (con retrodatazione, in alcuni casi, alle condotte poste in essere anteriormente).
Così delineato il meccanismo di operatività dei contratti assoggettati al regime delle cd. claim’s made, deve poi evidenziarsi che la clausola in parola, nelle sue diverse possibili formulazioni, non possa ritenersi vessatoria, in quanto non può essere qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., come da giurisprudenza ormai consolidata dei giudici di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9140/2016 del 6 maggio 2016).
In ordine, altresì, alla meritevolezza, come ancora di recente affermato dalla S.C. (cfr. Cass. civ., n. 8117/2020), “va ribadito che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", caratterizzato dal predetto meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore, non incide sulla funzione assicurativa (e, quindi, sulla causa in astratto del contratto), in quanto il contratto assicurativo è pur sempre volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato; siffatto modello, già ampiamente diffuso nell'ambito del mercato assicurativo (anche internazionale), ha trovato, peraltro, di recente, espresso riconoscimento legislativo (con particolare riferimento alla L. n. 24 del 2017, art. 11 e D.L. n. 138 del 2011, art. 3, comma 5, convertito con modificazioni in L. n. 148 del 2011, come novellato dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 26), ed è divenuto, pertanto, legalmente tipico; dette disposizioni, infatti, nell'imporre l'obbligatorietà (per le strutture sanitarie) dell'assicurazione per la responsabilità civile, prevedono, al riguardo, un meccanismo non legato al "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui dell'art. 1917 c.c., comma 1 (le dette norme stabiliscono, infatti, tra l'altro, una operatività temporale della garanzia anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purchè denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza, e, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, prevedono un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi); da siffatta collocazione del modello "claims made" nell'area della tipicità legale, consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 2 (che presuppone l'aticipità), e la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della "causa concreta" del contratto (e, cioè dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare), e concerne il rispetto, in detta determinazione, dei "limiti imposti dalla legge", ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 1; siffatto test, necessario per ogni intervento conformativo sul contratto inerente al tipo (in ragione del suo farsi concreto regolamento dell'assetto di interessi perseguiti dai contraenti), può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto (v. obblighi informativi sul contenuto del contratto) sino a quella dell'attuazione del rapporto (v. facoltà di recesso, da parte dell'assicuratore, al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati; a tal fine va dato massimo rilievo all'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, occorrendo accertare se vi sia stato un "arbitrario squilibrio giuridico" tra rischio assicurato e premio” (cfr. oltre la pronuncia dinanzi citata, Cass. civ., Sezioni Unite, n. 22437/2018; conf. Cass. civ. n. 30309/2019).
In conclusione, la pronuncia oggetto del presente contributo si inserisce in tale filone giurisprudenziale, e chiarisce ancor più che il Giudice innanzi al quale viene prospettata una questione attinente alla validità del modello assicurativo cd. a richiesta fatta deve tener conto delle singole e reciproche pattuizioni concretamente oggetto dell’accordo, sì da decodificare concretamente il concetto di “ampio test” sulla causa in concreto, senza che venga in rilievo l’invalidità della clausola asseritamente ritenuta tale da rendere “eccessivamente difficoltosa la possibilità di far valere un diritto” (art. 2965 c.c.), che nel caso di specie sorge solo all’esito dell’attività di un terzo, il danneggiato, estraneo al rapporto con l’assicuratore.

Con l’ordinanza della Cassazione Civile 16771/2022 è stato stabilito quanto segue. Non spetta l'assegno alla figlia magg...
22/06/2022

Con l’ordinanza della Cassazione Civile 16771/2022 è stato stabilito quanto segue. Non spetta l'assegno alla figlia maggiorenne senza progetti e volontà, ritenendo dunque corretta la richiesta di revoca di assegno di mantenimento avanzata dal padre, rigettando nel contempo il ricorso dei figli maggiorenni che vi si opponevano. Alla base di tale pronuncia vi è l'assunto dell'ingiustificato rifiuto da parte della maggiorenne, di due offerte lavorative procuratele dal padre, risultando dunque evidente una carenza di progettualità lavorativa o formativa. La vicenda processuale è la seguente. In un procedimento di divorzio due figli della coppia chiedono che il giudice disponga l'aumento del contributo mensile dovuto dal padre per il loro mantenimento. Il Tribunale però, accogliendo la domanda del padre, revoca completamente il suo obbligo di contribuzione, poi ripristinato a seguito di reclamo. Nel ricorrere in Cassazione la figlia rileva il travisamento dei fatti che emerge dal provvedimento impugnato, ribadendo prima di tutto la mala applicazione dei criteri che la Cassazione stessa detta in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Nel contempo nega la propria assenza di volontà nell'intraprendere un percorso formativo, per cui il giudice ha mal interpretato le ragioni del rifiuto delle offerte lavorative procuratele dal padre. Secondo la Corte di Cassazione però il mantenimento per i figli non è una misura assistenziale perpetua e per tal motivo la Cassazione rigetta il ricorso principale, così motivando la sua decisione.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia ha offerto nuovamente alcuni...
17/06/2022

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia ha offerto nuovamente alcuni interessanti spunti di riflessioni sulla natura del procedimento e del relativo provvedimento di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, cd. acquisizione sanante.
Per meglio comprendere la portata della pronuncia si espongono brevemente le coordinate fattuali della controversia. Un privato cittadino, proprietario di alcune aree occupate da un Comune, chiedeva a quest'ultimo l'avvio di un procedimento per l'acquisizione dei terreni occupati, formulando contestualmente la proposta di risolvere la questione con una compravendita. L'Amministrazione restava silente innanzi all'istanza con conseguente ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune da parte del privato. L'adito TAR-Catania tuttavia respingeva il ricorso, rilevando l'inesistenza di un procedimento espropriativo con conseguente inapplicabilità del disposto di cui al predetto art. 42-bis. Più specificamente, come statuito dal Giudice, essendo il procedimento di acquisizione sanante non attivabile ad istanza di parte, non poteva trovare accoglimento il ricorso avverso il silenzio, comportando il rigetto del ricorso l'appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Orbene, nella sentenza in esame il Collegio ha accolto il gravame, ritenendo infondata la statuizione del giudice di prime cure circa l'inapplicabilità delle tutele avverso i silenzi significativi poiché il comportamento illegittimo del Comune nel caso di specie – la P.A. ha mantenuto il possesso su aree private senza fondamento legale in assenza di procedimento espropriativo – è di tale gravità da superare la natura discrezionale del procedimento di cui all'art. 42-bis. Difatti, come sostenuto dagli orientamenti più recenti della giurisprudenza e rilevato dal Collegio, l'attivazione del procedimento comportante l'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante, sebbene non direttamente contemplato dalla legge in altre ipotesi, può trovare origine da un'istanza del privato in caso di inerzia dell'amministrazione. Il procedimento in questione, a fronte del comportamento passivo illegittimo, acquista una forma vincolate solo nel quid, non anche nell'an, trovandosi la ragion giustificativa di questa specificità nelle ragioni di giustizia dell'agere amministrativo che, altrimenti, verrebbero meno nel caso in cui la P.A. potesse mantenere il possesso di aree ad infinitum, con la condizione sola di non porre in essere alcun comportamento attivo. In altri termini, come ben espresso dal Collegio, il G.A., innanzi alle istanze del privato, sebbene non possa andare oltre la declaratoria di illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere, restandogli precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, può sostituirsi all'Amministrazione nel momento di attivazione del procedimento.
A fronte di questa attenta e condivisibile riflessione, alla luce dei principi di buona fede dell'azione amministrativa e di separazione dei poteri, il Collegio ha ritenuto, a fronte del comportamento inerte dell'Amministrazione e della motivata istanza, accertata l'inerzia serbata dal Comune sulla diffida con cui l'odierno ricorrente ha chiesto l'avvio del procedimento di cui all'art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, condannando di conseguenza il medesimo Comune, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., «ad adottare un provvedimento espresso, il cui contenuto è demandato alla valutazione discrezionale dell'intimata Amministrazione, ferma restando la piena libertà dell'esito a fronte di una pluralità di opzioni tutte in astratto possibili nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o (se anteriore) dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza».

La Prima Sezione Penale, dopo la pronunciata a Sezioni Unite del 2021, torna sul tema dei rimedi risarcitori nei confron...
15/06/2022

La Prima Sezione Penale, dopo la pronunciata a Sezioni Unite del 2021, torna sul tema dei rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall’art. 35-ter ord. pen. affermando che: “ai fini della determinazione della superficie minima pro capite di tre metri quadrati, da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti (stabilito dall’art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU) non è computabile lo spazio occupato, oltre che, come già affermato dalle Sezioni Unite, dai letti a castello, anche dai letti singoli, ove questi siano ancorati al suolo”.
Con questa pronuncia sembra che la Suprema Corte orienti la valutazione cui è chiamato il giudice nazionale ex art. 35 ter O.P. nel senso di escludere, invece, la sussistenza di una violazione dell’art. 3 CEDU tutte le volte in cui nella superficie minima di 3mq rientri anche un letto singolo che non sia ancorato al suolo.
In tale ultimo caso infatti, secondo la Corte, la (astratta?) movibilità del giaciglio permetterebbe di classificare uno spazio simile come conforme ai dettami della CEDU.
Eppure, tornare a discutere ancora una volta di “spazio detentivo pro capite”, di letti amovibili o non ancorati al suolo, sembrerebbe più conforme ad un ordinamento che guarda alla pena come ad un castigo, un vero e proprio male fisico riservato all’autore di una fattispecie criminosa.
Ciò che è certo è che un trattamento penitenziario, in queste condizioni, risulta sempre più lontano da quelle funzioni rieducative che nel nostro ordinamento, almeno in teoria, sono demandate alla pena.

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che "in tema di agev...
06/06/2022

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che "in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la modifica dei parametri ai quali ancorare i presupposti per il riconoscimento del beneficio, disposta, quanto all'Iva, dall'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, non ha inciso retroattivamente e l'infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, della quale è soltanto cambiato l'oggetto, è rimasta immutata; ne consegue che non si è verificata alcuna “abolitio criminis”".In particolare, la questione muoveva dall'analisi dei profili sanzionatori della dichiarazione mendace resa in un giudizio promosso contro l'Agenzia delle Entrate avverso un avviso di liquidazione per il pagamento della maggiore Iva dovuta a fronte di un'aliquota agevolata per prima casa. Infatti l'immobile oggetto di contestazione, essendo di lusso, non poteva essere considerato idoneo alla qualificazione della prima casa in base ai parametri di cui al DM 2/08/1969 art. 6. La ricorrente aveva dedotto l'avvenuta novella intervenuta col d.lgs 175/2014, in ragione della quale i criteri per fruire del beneficio prima casa erano stati modificati, non dovendosi più rilevare la qualificazione di immobile di lusso.Nel caso di specie la Corte doveva verificare se fosse configurabile un'abolitio crimnis, ovverosia se l'infrazione fosse stata abolita o meno in esito alla modificazione della norma riguardante i presupposti oggettivi del riconoscimento del beneficio per l'acquisto della prima casa, dovendosi stabilire se l'intervento legislativo posteriore avesse alterato, anche mediatamente, il precetto e, quindi, avesse escluso la figura di infrazione scaturente dalla violazione di esso ( rappresentata dalla dichiarazione mendace). Nella sentenza in oggetto, per le Sezioni Unite non c'è quindi stata nessuna abolito criminis: la dichiarazione era ed è rimasta mendace con la conseguenza che la sanzione contestata rimane dovuta.

Con la pronuncia in esame, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che le ville vesuviane incluse nell’elenco ...
03/06/2022

Con la pronuncia in esame, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che le ville vesuviane incluse nell’elenco di cui al D.M. 19 ottobre 1976 costituiscono beni culturali ex lege, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, di modo che ai fini dell’applicazione della tutela predisposta dalla normativa generale su detti beni, è irrilevante accertare a chi spetti il diritto dominicale su di esse.
La questione sottesa alla sentenza in commento ha origine dal diniego opposto dalla Pa all’istallazione di una stazione radio base all’interno del Parco della Villa Pignatelli Monteleone, a causa del valore storico artistico dell’area individuata.
Il provvedimento di diniego, ritenuto illegittimo dalla società che aveva richiesto l’autorizzazione all’istallazione della predetta stazione radio, è stato impugnato con ricorso al T.A.R. Campania – Napoli. L’adito Tribunale ha accolto il ricorso, e, di conseguenza, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza archeologica hanno proposto appello.
Nel pronunciarsi sull’appello, il Collegio giudicante ha illustrato il quadro normativo vigente in materia e, a tal proposito, ha osservato che la L. n. 578/1971, per identità di finalità e funzioni, si pone come normativa speciale rispetto a quella generale, in tema di tutela dei beni culturali, dettata dalla L. n. 1089/1939 e successivamente dai D. Lgs. nn. 490/1999 e 42/2004.
La previsione degli interventi e sussidi pubblici e dei particolari obblighi di fare espressamente contemplati dalla L. n. 578/1971 (artt. 14 e segg.), logicamente presuppone l'insistenza di quelli di non fare di cui alla legge generale e delle specifiche tutele da questa accordate ai beni culturali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6/5/2013, n. 2420).
Come evidenziato dai giudici di Palazzo Spada, nell’impostazione della menzionata legge speciale, la natura culturale del bene deriva, dunque, direttamente dalle sue qualità intrinseche accertate dall’apposita commissione chiamata, all’uopo, a formulare un apposto elenco delle ville da tutelare da sottoporre all’approvazione del Ministero.
Ne deriva, quindi, che le ville vesuviane presenti all’interno dell’elenco approvato con D.M, 19/10/1976 e pubblicato nella G.U. del 7/1/1977, costituiscono beni culturali ex lege, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, di modo che ai fini dell’applicazione della tutela predisposta dalla normativa generale su detti beni, è irrilevante accertare a chi spetti il diritto dominicale su di esse.
Pertanto, essendo la villa “Pignatelli Monteleone” anch’essa parte dell’elenco di cui al suddetto D.M. 19/10/1976, la stessa deve ritenersi soggetta al vincolo culturale ex lege, e come tale sottoposta alle relative norme di protezione qualunque sia il suo regime proprietario.
Oltre ad aver affermato quanto appena esposto, la Sezione si è soffermata anche sulla valenza del vincolo culturale attribuibile ad un bene che versa in stato di abbandono e degrado. In proposito, è stato asserito che tale circostanza non esclude la sussistenza del vincolo culturale, e non comporta il venir meno della relativa tutela.
Tuttavia, viene comunque precisato che tale ultimo assunto non vale nell’ipotesi in cui il medesimo bene, a causa delle modifiche apportate, abbia oggettivamente perso quelle caratteristiche intrinseche che avrebbero consentito di attribuirgli valenza culturale giustificandone la protezione e, soprattutto, come nel caso del Parco circostante Villa Pignatelli di Monteleone, ove non vi sia certezza riguardo il tempo dell’avvenuta trasformazione (che potrebbe essersi verificata anteriormente all’imposizione del vincolo) e l’estensione del vincolo.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2878 del 31 gennaio 2022 si è pronunciata su questioni di notevole imp...
30/05/2022

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2878 del 31 gennaio 2022 si è pronunciata su questioni di notevole importanza chiarendo la disciplina da applicare in caso di danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie.
Le Sezioni Unite hanno statuito che in materia di danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie, l’azione di responsabilità è soggetta al rito speciale previsto dalla legge n. 117 del 1988 nel suo testo originario, il quale è l’unico applicabile a tutte le azioni risarcitorie per tali categorie di danni, senza che vi siano ipotesi di applicabilità del rito ordinario ex art. 2043 c.c.
In particolare, ci si riferisce all’azione di responsabilità esperita anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 18 del 2015 e fondata su una decisione di ultima istanza, che secondo quanto da essa sostenuto e affermato, contrasterebbe con il diritto dell’Unione europea.
La scelta operata dal Legislatore di assoggettare l’azione ad un rito processuale speciale con l’annesso termine di decadenza biennale non è contrastante con il diritto dell’Unione, ed in particolare con i principi di equivalenza ed effettività della tutela. Ciò in quanto entrambi i principi non vengono compromessi dalle norme processuali vigenti prima della modifica normativa introdotta dalla citata legge del 2015.
Anzi, viene assicurato, nel rispetto dell'art. 111 della Cost. e dell'art. 6 della CEDU un periodo di tempo più che ragionevole e sufficiente per esercitare l’azione che costituisce espressione del principio di ragionevole durata del processo.

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza del 10 gennaio 2022, si è pronunciato sulla legittimità dei provvedimenti...
27/05/2022

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza del 10 gennaio 2022, si è pronunciato sulla legittimità dei provvedimenti di esclusione e aggiudicazione resi dalla Stazione appaltante nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, chiarendo la portata degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del D. Lgs. 50/2016.
In via preliminare, il Supremo Giudice amministrativo ha ribadito l’orientamento della Adunanza Plenaria n. 16/2020, secondo cui qualsiasi vicenda professionale – anche non integrante una ipotesi tipizzata di esclusione – che si riveli utile alla Stazione appaltante al fine di vagliare l’affidabilità dei concorrenti, rientra nel novero degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 80 del Codice dei contratti.
In altri termini, affinché possa parlarsi di obbligo dichiarativo, è necessario che ricorrano informazioni funzionali all’espressione di un giudizio in ordine alla sussistenza dei requisiti morali di partecipazione.
A valle di tali premesse, il Consiglio di Stato, aderendo ad un orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto che non possa sussistere un generale obbligo dichiarativo in merito a precedenti provvedimenti di esclusione per mancanza dei requisiti di partecipazione, tanto generali quanto speciali. Difatti, se da un lato l’assenza dei requisiti di carattere generale non è di per sé sintomatica di generale e assoluta inaffidabilità del concorrente, dall’altro, i requisiti di carattere speciale sono richiesti in relazione ad uno specifico affidamento e rilevano esclusivamente nell’ambito della procedura di gara cui si riferiscono (a titolo esemplificativo, si pensi al requisito generale della regolarità fiscale e contributiva o al requisito speciale del fatturato minimo annuo).
Il medesimo principio di diritto, pertanto, può essere applicato anche ai provvedimenti di esclusione adottati ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del Codice dei contratti pubblici.
In altri termini, l’esclusione dell’operatore che abbia reso informazioni mendaci o reticenti non rileva automaticamente in successive procedure di gara, salvi i casi in cui tale condotta abbia comportato l’iscrizione nel casellario informatico ANAC.
In tal modo, secondo il Giudice amministrativo, potrebbe scongiurarsi il fenomeno delle cd. “esclusioni a strascico”, in cui il mendacio e la reticenza sono ritenute genericamente indice di inaffidabilità del concorrente, comportando l’automatica esclusione da successive ed autonome procedure di affidamento.
Stessa sorte, inoltre, per i provvedimenti di esclusione adottati in virtù di pregresse risoluzioni contrattuali o commissione di gravi illeciti professionali. In tali casi, l’obbligo dichiarativo in favore della Stazione appaltante sarà costituito esclusivamente dai fatti e circostanze che hanno condotto ad esito negativo la valutazione circa l’integrità e affidabilità dell’operatore economico. Non sussisterà, dunque, l’obbligo di comunicare il precedente provvedimento di esclusione che, al contrario, assume valenza di mezzo di prova dell’illecito professionale commesso.

L’art. 131 bis c.p. esclude la punibilità del reato quando ricorrono specifiche condizioni richieste dalla norma. Si è p...
25/05/2022

L’art. 131 bis c.p. esclude la punibilità del reato quando ricorrono specifiche condizioni richieste dalla norma. Si è posto il problema se tale causa di non punibilità operasse ove la rubrica contestativa facesse menzione di più reati, tutti unificati sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.
Vi è reato continuato quando la commissione di più reati sono espressione di un’unica volontà criminale c.d. “unicità del disegno criminoso”.
Le Sezioni Unite, investite della questione, hanno affermato che la sussistenza di più reati avvinti dalla continuazione non è di per sé ostativa alla concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p.
Ne deriva che il Giudice di merito dovrà operare una valutazione del caso concreto e negare la concessione della causa di non punibilità, solo ove accerti, per ogni reato in continuazione, l’esistenza delle condizioni tassative previste dall’art. 131 bis c.p., ovvero l’assenza della particolare tenuità dell’offesa o la qualifica della condotta del reo come abituale.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3086 del 01.02.2022, prendendo spunto da una fatti...
23/05/2022

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3086 del 01.02.2022, prendendo spunto da una fattispecie di natura bancaria, hanno tracciato il perimetro dei poteri del C.T.U. con riferimento specifico ai termini preclusivi delle attività processuali delle parti. La vicenda ha ad oggetto un contenzioso insorto tra una banca ed alcuni eredi di un soggetto deceduto correntista dell’istituto di credito. Per accertare i fatti di causa era stata disposta una CTU grafologica sulle contabili. Il CTU aveva allargato la sua indagine anche a documenti non disconosciuti per cui era stata richiesta la nullità della consulenza tecnica e delle decisioni prese in sede di corte territoriale conseguenti. La suprema Corte tenendo ben presente i diversi orientamenti sul punto a conclusione di un articolato percorso motivazionale arricchito da una ricostruzione storica dell’istituto della Consulenza Tecnica d’Ufficio, vista come uno strumento a disposizione del Giudice al quale può ricorrere ogni qualvolta reputi necessario l’acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune, poiché postulano una particolare competenza tecnica che il Giudice non possiede, enuncia cinque principi di diritto, attraverso i quali il Ctu non è più visto solo come uno strumento istruttorio, bensì come una "risorsa" per l'autorità competente a decidere dei fatti di causa. Attraverso i 5 principi di diritto affermati dalla Cassazione il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini predisposte e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può:
1) accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio;
2) acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
Inoltre, in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini predisposte e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Alla luce dei cinque principi enunciati di diritto, si desume che l'attività del consulente tecnico che si trasfonde anche nell'acquisizione di documenti concernenti fatti principali non oggetto di rituale produzione ex parte non è soggetta a preclusioni ed il CTU è tenuto unicamente a promuovere sull'acquisizione così operata il contraddittorio tra le parti, la cui violazione è denunciabile ad istanza delle medesime nei limiti indicati dall’articolo 157 comma 2 cpc.

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