04/07/2022
Con la pronuncia n. 8894 del 13/05/2020, la Cassazione ha ritenuto affetta da nullità la clausola claims made che consentiva all'assicurato di fare denuncia dell'evento nei dodici mesi dalla cessazione del contratto di assicurazione (in termini di obbligo di denunciare l’evento entro un termine di decadenza decorrente dalla cessazione del contratto), purché avesse ricevuto la richiesta di risarcimento del danno entro la scadenza del contratto stesso.
Come chiarito dalla giurisprudenza successiva della Cassazione, quello di cui alla pronuncia n. 8894/2020, è un precedente isolato (in senso contrario, espressamente, anche Cass. n. 30309/2019), che collide con i pronunciamenti in materia resi dalle Sezioni Unite.
In particolare, Cassazione civile, sez. III, 22/04/2022, n.12908, richiamando le proprie precedenti pronunce a sezioni unite (n. 9140/2016 e n. 22437/2018), ha chiarito che, mentre la decadenza “implicando la perdita di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro il periodo di tempo stabilito, va inequivocabilmente riferito a già esistenti situazioni soggettive attive nonché a condotte imposte, in vista del conseguimento di determinati risultati, a uno dei soggetti del rapporto nell'ambito del quale la decadenza è stata prevista”, la clausola claims made “consente o preclude l'operatività della garanzia in dipendenza dell'iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all'indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso. Ne deriva che non v'è spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell'art. 2965 c.c.”, norma che commina la nullità dei patti volti ad aggravare l’esercizio del diritto di una delle parti del rapporto.
La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto “ che non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 c.c., la clausola claims made "perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo", giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito, come detto, è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato”.
Trattasi di un recente pronuncia che si aggiunge all’analisi del modello di assicurazione “on claims made basis”, conseguente ai più recenti approdi dei giudici di legittimità.
Ormai, infatti, è consolidato l’indirizzo secondo cui il modello di assicurazione della responsabilità civile delineato dall’art. 1917 c.c., improntato al sistema "loss occurrence" o "act committed" (e cioè della "insorgenza del danno"), ove la copertura opera, come evidente dal tenore letterale del menzionato art. 1917 c.c., comma 1, in relazione a tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie insorte nel periodo di durata del contratto indipendentemente dalla data della richiesta risarcitoria, non è intangibile, sicché è consentito alle parti, nell'esercizio della loro facoltà di determinare il contenuto del contratto (art. 1322 c.c., comma 1), modulare l'obbligo del garante di tenere indenne il garantito.
Nell'ambito di detta determinazione del contenuto contrattuale va inquadrato il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola "claims made" (e, cioè, "a richiesta fatta"), che si caratterizza per il fatto che la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato (dal danneggiato all'assicurato e da questi all'assicurazione) nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. "sunset clause"); detta clausola "claims made", a sua volta, può essere "pura", se la copertura assicurativa è condizionata solo alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito; oppure "impura" (o "mista"), se la copertura assicurativa è condizionata alla circostanza che sia la denuncia sia il fatto illecito intervengano nel periodo di efficacia del contratto (con retrodatazione, in alcuni casi, alle condotte poste in essere anteriormente).
Così delineato il meccanismo di operatività dei contratti assoggettati al regime delle cd. claim’s made, deve poi evidenziarsi che la clausola in parola, nelle sue diverse possibili formulazioni, non possa ritenersi vessatoria, in quanto non può essere qualificata come limitativa della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., come da giurisprudenza ormai consolidata dei giudici di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9140/2016 del 6 maggio 2016).
In ordine, altresì, alla meritevolezza, come ancora di recente affermato dalla S.C. (cfr. Cass. civ., n. 8117/2020), “va ribadito che il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", caratterizzato dal predetto meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore, non incide sulla funzione assicurativa (e, quindi, sulla causa in astratto del contratto), in quanto il contratto assicurativo è pur sempre volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato; siffatto modello, già ampiamente diffuso nell'ambito del mercato assicurativo (anche internazionale), ha trovato, peraltro, di recente, espresso riconoscimento legislativo (con particolare riferimento alla L. n. 24 del 2017, art. 11 e D.L. n. 138 del 2011, art. 3, comma 5, convertito con modificazioni in L. n. 148 del 2011, come novellato dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 26), ed è divenuto, pertanto, legalmente tipico; dette disposizioni, infatti, nell'imporre l'obbligatorietà (per le strutture sanitarie) dell'assicurazione per la responsabilità civile, prevedono, al riguardo, un meccanismo non legato al "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui dell'art. 1917 c.c., comma 1 (le dette norme stabiliscono, infatti, tra l'altro, una operatività temporale della garanzia anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purchè denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza, e, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, prevedono un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi); da siffatta collocazione del modello "claims made" nell'area della tipicità legale, consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 2 (che presuppone l'aticipità), e la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della "causa concreta" del contratto (e, cioè dello scopo pratico del negozio, quale sintesi degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare), e concerne il rispetto, in detta determinazione, dei "limiti imposti dalla legge", ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 1; siffatto test, necessario per ogni intervento conformativo sul contratto inerente al tipo (in ragione del suo farsi concreto regolamento dell'assetto di interessi perseguiti dai contraenti), può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto (v. obblighi informativi sul contenuto del contratto) sino a quella dell'attuazione del rapporto (v. facoltà di recesso, da parte dell'assicuratore, al verificarsi del sinistro compreso nei rischi assicurati), con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati; a tal fine va dato massimo rilievo all'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, occorrendo accertare se vi sia stato un "arbitrario squilibrio giuridico" tra rischio assicurato e premio” (cfr. oltre la pronuncia dinanzi citata, Cass. civ., Sezioni Unite, n. 22437/2018; conf. Cass. civ. n. 30309/2019).
In conclusione, la pronuncia oggetto del presente contributo si inserisce in tale filone giurisprudenziale, e chiarisce ancor più che il Giudice innanzi al quale viene prospettata una questione attinente alla validità del modello assicurativo cd. a richiesta fatta deve tener conto delle singole e reciproche pattuizioni concretamente oggetto dell’accordo, sì da decodificare concretamente il concetto di “ampio test” sulla causa in concreto, senza che venga in rilievo l’invalidità della clausola asseritamente ritenuta tale da rendere “eccessivamente difficoltosa la possibilità di far valere un diritto” (art. 2965 c.c.), che nel caso di specie sorge solo all’esito dell’attività di un terzo, il danneggiato, estraneo al rapporto con l’assicuratore.