17/10/2023
RNF ⚖️ GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
A cura di Marianna CORPORENTE del Foro di Napoli
🎓"Corte Costituzionale: nella procreazione medicalmente assistita il consenso dell’uomo non può essere revocato dopo la fecondazione"
⏩ La Corte costituzionale, con la sentenza n. 161 del 24 luglio 2023 – decidendo sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale dal Tribunale ordinario di Roma con l’ordinanza n. 131 del 5 giugno 2022 (pubblicata nella G.U., prima serie speciale, n. 46 del 2022) - ha dichiarato l’inammissibilità della questione relativa all’art. 6, comma 3, della l. n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), rispetto al denunciato contrasto con gli artt. 13, comma 1 e 32, comma 2, della Costituzione, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza dei prospettati dubbi di incostituzionalità.
⏩ Con la medesima decisione, la Corte costituzionale ha altresì dichiarato l’infondatezza delle ulteriori questioni di legittimità della medesima norma, sollevate dal Tribunale di Roma, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, comma 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.
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✍️ Il consenso fornito dall'uomo alla procreazione medicalmente assistita non può essere revocato dopo la fecondazione. Secondo la Consulta, con la sentenza 161 del 24 luglio 2023 il bilanciamento fatto dal legislatore nell’articolo 6 comma 3, ultimo periodo, della legge n, 40 de 2004, "nella parte in cui non prevede, successivamente alla fecondazione dell’ovulo, un termine per la revoca del consenso" è ragionevole. La norma, attraverso la crioconservazione, rende possibile la richiesta dell’impianto degli embrioni non esclusivamente dopo tempo ma anche quando una coppia si separa, come nel caso preso in considerazione, nel quale, dopo la separazione l’uomo aveva revocato il suo consenso, da lui prestato in modo valido in precedenza.