Studio Legale Di Palma-Serao

Studio Legale Di Palma-Serao Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Di Palma-Serao, Legale, Via Nolana 16, Naples.

Gli Avvocati Arturo Serao ed Alessandro Di Palma, entrambi del Foro di Napoli, forniscono assistenza e consulenza legale in materia civile e penale sia presso il proprio studio che on line, via chat e video.

23/05/2020

GUIDA IN STATO DI EBREZZA E RIFIUTO ALCOL TEST
Avv. Arturo Serao

Si avvicina a grandi passi l'estate e sperando di tornare presto ad una quasi normalità delle nostre vite sociali è facile immaginare che soprattutto i più giovani non vedano l'ora di dar libero sfogo alla comprensibile frustrazione per il patito "lock down".
Ebbene, occorre ancora di più in questa fase sforzarsi di mantenere condotte prudenti soprattutto se si è alla guida di un veicolo, evitando categoricamente di bere alcolici in quantità rilevante.
Le conseguenze di tali condotte possono essere particolarmente spiacevoli, per gli altri e per sé stessi.
Infatti, qualora venga rinvenuto un tasso alcolemico tra 0,51 e 0,8 g/l, si rischia una sanzione pecuniaria da 527 a 2108 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della stessa da 3 a sei mesi.
Qualora si superasse la soglia di 0.8 grammi per litro e fino a 1,5 g/l, il conducente rischia una sanzione da 800 e 3200 euro e l’arresto fino a sei mesi (sostituibile coi lavori di pubblica utilità); c’è poi la perdita di 10 punti dalla patente e la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
Invece, se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, la sanzione va da 1500 a 6000 euro, l’arresto da 6 mesi a 1 anno, la detrazione di 10 punti dalla patente, la sospensione della stessa da 1 a 2 anni e la confisca dell'auto. Se, l’auto è intestata a un’altra persona, non c’è confisca, ma la sospensione della patente va da 2 a 4 anni.
Nel caso si venga fermati per sospetta guida in stato di ebrezza, c'è la possibilità che le forze dell'ordine, qualora munite di apposita strumentazione, possano chiedere al conducente di sottoporsi ad alcol test e rifiutarsi non è sicuramente una buona idea.
Infatti, il Codice della strada prevede, per chi si rifiuta di sottoporsi al test dell’alcol, le stesse sanzioni della guida in stato di ebbrezza per lo scaglione massimo, quello cioè oltre 1,5 g/l. Quindi, l’ammenda da 1500 a 6000 euro; l’arresto da sei mesi a un anno; la sospensione della patente da uno a due anni, con l’obbligo di sottoporsi a visita medica; la decurtazione di 10 punti dalla patente; la confisca del veicolo, a meno che non sia di proprietà di un terzo;
la revoca della patente di guida in caso di recidiva, tutte sanzioni applicabili anche in caso di rifiuto ad effettuare analisi del sangue in ospedale, o a seguire gli agenti al comando.
Vi è però da dire che la Cassazione penale ha spiegato che è applicabile la particolare tenuità del fatto, prevista dall'articolo 131bis del codice penale, anche al rifiuto di sottoporsi ad alcol test. Di conseguenza, le possibilità di evitare in questo caso una condanna e perfino di finire sotto processo sono considerevoli.
In ultimo si segnala che, se la polizia non dovesse essere munita dell’etilometro potrebbe sanzionare il conducente solo tramite l’esame degli elementi sintomatici come l’alito vinoso, l’euforia, le manovre pericolose, gli occhi lucidi e rossi, l’incapacità a camminare in modo stabile e diritto, nonché di chiedergli di sottoporsi ad esame del sangue qualora il presidio ospedaliero si trovi nelle vicinanze.
Secondo alcune sentenze, i giudici, in caso di contestazione della guida in stato di ebbrezza senza strumenti di precisione, ma solo sulla base dei sintomi manifestati dal conducente, potrebbero tutt’al più applicare la sanzione inferiore, quella di tipo amministrativo; il reato, infatti, può scattare solo quando non vi sono margini di dubbio.
In conclusione, si raccomanda prudenza per sé e per gli altri che potrebbero subire gravi conseguenze dalle nostre, sconsiderate, condotte.

AGEVOLAZIONI DEL DECRETO "RILANCIA ITALIA"Avv. Arturo SeraoIl nuovo decreto emesso dal governo, in attesa di pubblicazio...
16/05/2020

AGEVOLAZIONI DEL DECRETO "RILANCIA ITALIA"

Avv. Arturo Serao

Il nuovo decreto emesso dal governo, in attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale e dei decreti attuativi, offre una vasta gamma di agevolazioni non tutte, a mio avviso, appetibili.

Fra le più interessanti, sicuramente il superbonus del 110% destinato alle famiglie che vogliono intervenire sull’abitazione e migliorarne la classe energetica, agevolazione che, di fatto, azzera nel tempo i costi da sostenere; il "bonus vacanze", di importo variabile a seconda dei componenti del nucleo famigliare che può arrivare (minimo 3 componenti) a 500 euro, di cui il 20% a titolo di detrazione fiscale e l'80% come contributo da versare alla struttura (albergo, agriturismo, campeggio o bed &breakfast); i bonus di importi variabili destinati, fra l'altro, ai liberi professionisti, ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co), ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori nel mondo dello sport e del settore agricolo.

Meno appetibile, secondo il mio parere, è il "bonus mobilità", ossia l'incentivo per l’acquisto di bici e mezzi della micro mobilità elettrica pari al 60% del valore di acquisto per un massimo di 500 euro.

Infatti, premettendo che i beneficiari sono soltanto (ed inspiegabilmente) coloro che risiedono in Comuni con più di 50 mila abitanti, l' incentivo per l’acquisto di nuove biciclette è pari al 60% della spesa sostenuta ed, appunto, in misura non superiore ai 500 euro. Ciò significa che se un soggetto decide di acquistare un prodotto che costa 1.000 euro, non riceverà 600 euro di bonus, ma 500. Allo stesso modo, acquistando una bicicletta del valore di 400 euro si riceveranno al massimo 240 euro di bonus e così via. Per poter ottenere tutti i 500 euro di bonus sarà necessario effettuare un acquisto del valore di almeno 833 euro (che verrà a costare dunque 333 euro).

Ancora, si evidenzia il reddito di emergenza (REM) per le cui caratteristiche principali si rimanda ad un esaustivo articolo accedendo al link

https://www.fiopsd.org/reddito-di-emergenza-rem/?gclid=Cj0KCQjwnv71BRCOARIsAIkxW9G0eGhZ84977iC9qMwCTzLNmzXvcI_lDjo1fhOMZJnesP81v7F2z3YaAjQ5EALw_wcB

Il mio consiglio è quello di approfittare di qualsiasi erogazione messa a disposizione, munendosi di opportuno ISEE che, in questo periodo, può essere commissionato ai CAF anche a mezzo email!

Il consiglio è dettato dalla sensazione che lo Stato, a fine emergenza, farà di tutto per rientrare delle ingenti risorse messe a disposizione adesso. In particolare, temo, attraverso aumento dell' i.v.a., provvedimento semplice che aumenterà i costi di qualsivoglia bene, dalla benzina al cibo, dalle bollette a qualsiasi altro acquisto.

L'eventuale e possibile manovra volta al rientro delle risorse colpirà tutti indistintamente, quindi sia coloro che hanno ricevuto i bonus, sia coloro che vi hanno rinunciato.

Pertanto, vale la pena di non rimetterci più di tanto di tasca propria ed attrezzarsi per richiedere i bonus di cui all'ultimo ed ai precedenti decreti.

Il Reddito di Emergenza è il nuovo strumento per tutelare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a seguito del Covid-19

11/05/2020

PERMESSI PREMIO E 416 BIS
Avv. Arturo Serao

Capita purtroppo di avere parenti, o amici, detenuti in carcere e spesso per reati associativi commessi nelle forme previste e punite dall'art. 416 bis c.p.
Normalmente, a coloro che vengono condannati per tali delitti con sentenza definitiva e sono detenuti in carcere vengono negati una serie di benefici che vanno dalla possibilità (scontata una buona parte della pena) di trascorrere il resto della condanna ai domiciliari, in semilibertà, o con affidamento ai servizi sociali, all'opportunità di usufruire dei cosiddetti "permessi premio" (allontanarsi temporaneamente e per un massimo di 15 giorni dal luogo di detenzione, al fine di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro).
Infatti, tale diniego trova fondamento nell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, il quale prevede l'estensione dei benefici ai suddetti condannati soltanto qualora collaborino con la giustizia (art. 58), oppure quando la collaborazione risulti impossibile, o inutile e sempre qualora vi sia dimostrazione di interruzione dei contatti con gli altri appartenenti all'associazione a delinquere di stampo mafioso, camorristico, ecc.
Orbene, a tal proposito si segnala un'importantissima sentenza: Corte Costituzionale, 23 ottobre 2019 (dep. 4 dicembre 2019), n. 253.
In pratica, con la suddetta pronuncia viene dichiarato illegittimo l'art. 4 bis nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416 bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
Illegittimità estesa anche nella parte in cui tale articolo non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all’art. 416 bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58 ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Permessi premio concedibili anche ai condannati per reati di criminalità organizzata non collaboratori di giustizia, ma non più collegati alla criminalità.
Di conseguenza e condividendo le argomentazioni della Corte Costituzionale, vi sono più possibilità, per i detenuti meritevoli, di godere almeno di permessi premio.

11/05/2020

AGGIORNAMENTO SULL' ATTIVITA' SPORTIVA PRATICABILE IN CAMPANIA

di Avv. Alessandro Di Palma

Continuano le progressive aperture del Governatore De Luca sulle modalità di svolgimento dell'attività fisica nella Regione Campania.

L'ordinanza n. 45 datata 8 maggio consente di svolgere la pratica sportiva, come lo jogging, in aree pubbliche o aperte al pubblico senza più la limitazione in una fascia oraria, per cui a qualsiasi ora possiamo tenere una seduta di corsa, senza mascherina, però con l'obbligo di portarla con noi e di indossarla in caso di assembramenti.

La limitazione oraria dell'attività fisica permane invece sui lungomare e nei parchi pubblici, per cui possiamo correre dalle ore 5.30 alle ore 8.30 al loro interno.

Infine novità anche per quanto riguarda il tennis: con una nota pubblicata sul sito della Regione Campania il Governatore si è dichiarato favorevole alla ripresa di tale disciplina sportiva anche per i non professionisti, subordinandola però al parere positivo del Governo per il quale si resta in attesa.

Gli sportivi non vedono l'ora di ritornare alla normalità, seppur con le dovute precauzioni per l'emergenza covid.

07/05/2020

FARE JOGGING SECONDO LEGGE
di Avv. Alessandro Di Palma

Fino a qualche mese fa era impensabile che per fare della semplice attività fisica bisognasse rispettare delle specifiche norme di legge, eppure oggi la realtà ce lo impone.

L'ordinanza n. 42 del 02/05/2020 emanata dalla Regione Campania e valida fino al 17 maggio prescrive infatti delle dettagliate norme sull'attività fisica ed in particolare sullo jogging:

"nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone".

E' quindi importante attenersi a queste prescrizioni, rispettando la fascia oraria durante la quale è permesso svolgere attività fisica, portando sempre con sè la mascherina pur non essendo obbligati ad indossarla durante lo sforzo fisico se non in presenza di un eventuale assembramento ed infine svolgendo l'attività sportiva da soli, evitando di formare un gruppetto di persone.

Diversamente ci si potrebbe imbattere in una pattuglia delle forze dell'ordine che, contestata l'infrazione, potrebbe elevarci la sanzione amministrativa di € 400,00 con il conseguente obbligo di isolamento domiciliare di 14 giorni.

Per cui se non siamo in regola, oltre a dover sborsare tale somma rischiamo anche di dover rimandare di 14 giorni la seduta di jogging successiva.

07/05/2020

OMESSO VERSAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Avv. Arturo Serao

Uno dei casi più frequenti che vengono affrontati in ambito penale è l'omesso versamento del mantenimento a favore del coniuge, o della prole, a seguito dell'emissione della sentenza di separazione, o divorzio.

In tale ambito, vi è da dire che la giurisprudenza è decisamente abbondante, al punto che il legislatore ha ritenuto opportuno codificare una nuova ipotesi di reato, ovverosia quella prevista e punita dall'art. 570 bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza famigliare).

Nonostante l'inserimento di tale nuova norma, è ancora complicato per l'autorità giudiziaria stabilire quali condotte siano meritevoli di sanzione penale e quali invece no.

Le domande più frequenti a cui siamo chiamati a dare risposta sono: se sono disoccupato, devo mantenere lo stesso mia moglie o i figli? Se verso un importo inferiore a quello stabilito in sentenza di separazione (o divorzio) rischio di finire sotto processo? Cosa rischio se non verso puntualmente?

Ebbene, premesso che in un procedimento penale ogni situazione va gestita in modo specifico, non potendo essere sovrapponibili al 100% le condotte dei soggetti chiamati in causa, è tuttavia possibile determinare alcune linee guida:

innanzitutto, occorre precisare che l'obbligo di mantenimento grava a prescindere dalle reali possibilità economiche di chi è tenuto a versare il relativo assegno. Se tale considerazione può comprensibilmente apparire "ingiusta", in quanto chi non ha reddito non può certo andare a rubare per mantenere il coniuge o i figli, giova sottolineare che la norma penale è a tutela di soggetti considerati più deboli, in particolare i minori. Di conseguenza, sebbene è possibile difendere un soggetto che non versi l'assegno di mantenimento eccependo la relativa mancanza di reddito, è bene evidenziare che il giudice penale pretende (giustamente, aggiungerei) che l'imputato dia dimostrazione di essersi adoperato fino in fondo e senza esito alla ricerca di un'occupazione, anche a nero, mostrando disponibilità a lavorare, altresì, alla giornata. In pratica, è sbagliato, nonché pericolosissimo, pensare di non versare nulla perché si è disoccupati. Occorre invece darsi da fare, ricordando che in questo caso, contrariamente a quanto accade per la stragrande maggioranza dei reati, tocca all'imputato dimostrare la propria "innocenza" e non viceversa al P.M. la colpevolezza del reo;

La posizione dell'obbligato si aggrava qualora, a seguito dell'omesso mantenimento, faccia mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa (art. 570, comma 2, c.p.). In tale ultimo caso, la procedibilità è di ufficio a differenza dell'ipotesi di cui al punto 1) e ciò vuol dire che, una volta acquisita la notizia di reato con denuncia non c'è possibilità alcuna di ritirare quest'ultima. La pena che si rischia è la reclusione fino a un anno e la multa da 103 euro a 1032 euro. Attenzione: nei casi più gravi, si rischia anche di non vedersi applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena!;

In via residuale, colui che, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (art. 388 c.p.).

A questo punto, è possibile dare risposta ai quesiti che più spesso ci vengono posti: riguardo il primo interrogativo (se sono disoccupato, devo mantenere lo stesso mia moglie o i figli?) in realtà si è già risposto sopra; in merito alle altre questioni, a mio avviso chi versa soltanto una parte del mantenimento (direi una buona percentuale, di modo tale che non faccia mancare i mezzi di sussistenza al coniuge od ai figli) molto difficilmente potrà essere imputato, o condannato, per i delitti di cui all'art. 570 co. 2 c.p., o 570 bis c.p. E' chiaro che resterà, da un punto di vista civilistico, sempre obbligato nei confronti degli aventi diritto per il versamento del residuo; ugualmente, in caso di versamenti non puntuali (tipo, due mesi sì ed uno no), occorrerà valutare caso per caso se la condotta arrechi gravissimo pregiudizio agli aventi diritto in termini di mezzi di sussistenza.

In ultimo, un consiglio: chi non è in grado di versare un determinato importo per il mantenimento, è il caso che si rechi da un avvocato per la presentazione di un'istanza di modifica dei patti di separazione, o divorzio: di certo, se si andasse sotto processo penale "muniti" di tale richiesta presentata al tribunale civile, si verrebbe certamente giudicati con minor pregiudizio.

06/05/2020

CANNABIS, COLTIVARLA IN CASA PER USO PERSONALE NON E' REATO

di Avv. Alessandro Di Palma

Con la recente sentenza a Sezioni Unite Penali n.12348 del 16 aprile 2020 la Corte di Cassazione ha statuito che non costituisce reato la coltivazione in casa propria di una modica quantità di cannabis per uso personale.

Ma attenzione, ciò non vuol dire che abbiamo il via libera per poter allegramente diventare coltivatori fai da te di ma*****na.

Innanzitutto deve trattarsi di una quantità modestissima, deve potersi ricavare un quantitativo modestissimo di prodotto, in ambito domestico con rudimentali tecniche di coltivazione e non vi deve essere nessun altro elemento che possa costituire un indizio dello spaccio, tipo bilancino ed involucri di plastica per il confezionamento.

Per intenderci si può evitare una condanna penale se si ha in casa un vasetto dal quale possano fuoriuscire al massimo un paio di piantine.

Il tutto sempre da dimostrare nel corso di un procedimento penale.

E' bene inoltre ribadire che comunque coltivare modestissime quantità di ma*****na in casa per uso personale non è un'azione totalmente priva di conseguenze giuridiche, perchè sarà applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 75 del d.p.r. n. 309/1990, ossia:

a) la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

b) la sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

c) la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Quindi prima di mettere in pratica un'idea del genere, pensiamoci bene.

02/05/2020

RETTIFICA DI DE LUCA SULL'ORDINANZA N. 41

Il Governatore De Luca, con l'ordinanza n. 42, valida dal 4 al 17 maggio, ha da poco rettificato alcune regole dell' ordinanza n. 41 emanata ieri, che effettivamente erano un pò troppo restrittive rispetto alla normativa del DPCM.
E' doveroso quindi apportare modifiche al post precedente per fare chiarezza:
1) Cibo da asporto: la rettifica prevede l'obbligo per gli esercenti di attività gastronomiche di apporre un bancone all'ingresso del negozio, per cui la consegna del cibo non sarà solo a domicilio, ma anche presso l'esercizio commerciale, previa prenotazione telefonica;
2) Uscite: si potrà uscire senza limitazioni di fascia oraria, quindi abolita la fascia delle 6.30-8.30 19.00-22.00: in effetti fare uscire dei bambini in tali fasce orarie era troppo gravoso;
3) Attività sportiva: altro dietrofront del Governatore, quindi sì ad attività sportiva e jogging senza mascherina, ma solo dalle 6.00 alle 8.30.
Questo il link delle ultime rettifiche: https://www.facebook.com/53388213256/posts/10158014803983257/
Che dire, un pò di agognata libertà in più, ma sempre tenendo d'occhio il distanziamento sociale evitando gli assembramenti.

02/05/2020

ORDINANZA IN VIGORE DAL 4 al 10 MAGGIO PER LA REGIONE CAMPANIA - DIFFERENZE CON IL DPCM
di Avv. Alessandro Di Palma

Ieri il Governatore De Luca ha emanato l'ordinanza n. 41 per la disciplina della c.d fase 2 a partire dal 4 maggio ed in vigore fino al 10.
Vediamola da vicino:
innanzitutto la Regione Campania è stata "blindata" per i provenienti da altre Regioni, con obbligo di comunicazione di ingresso nel territorio e isolamento domiciliare di 14 giorni.
Inoltre i cittadini campani dovranno seguire regole più restrittive rispetto a quanto decretato con l'ultimo DPCM del Governo.
1) Attività di ristorazione: la fascia oraria è stata abolita, per cui bar, pasticcerie, ristoranti, pub, pizzerie saranno aperti dalla mattina alla sera, con la sola possibilità dell'asporto.
La differenza per la Regione Campania è che per l'asporto non si potrà fare fisicamente la fila in coda, come avviene per i supermercati, ma si potrà ordinare con consegna a domicilio solo tramite prenotazione telefonica o on line;
2) Obbligo di mascherine: attenzione, viene istituito l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e nei luoghi pubblici, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni e delle persone affette da disabilità;
3) Attività motoria: è consentita l'attività motoria individuale compatibile con l'uso delle mascherine, dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 19.00 alle 22.00, nei pressi della propria abitazione, in poche parole possiamo solo passeggiare con la nostra famiglia tenendoci a distanza di almeno due metri dagli altri;
4) Divieto di jogging: è infatti vietato correre, anche con l'uso della mascherina.
E' importante attenersi a queste norme sia per la tutela della nostra salute, seguendo la politica preventiva della Regione Campania con restrizioni maggiori rispetto a quanto decretato dal Governo, sia perchè la loro violazione comporta l'elevazione della sanzione amministrativa del minimo di € 400,00 se a piedi o di € 533,00 se in auto, e soprattutto il conseguente obbligo di permanenza in casa per 14 giorni: cioè oltre all'obbligo di dover pagare la multa bisognerà rimanere in casa per due settimane con tutte le difficoltà che ne conseguono.
E' anche vero che se ci fermano ed abbiamo una valida ragione dobbiamo esporla alla Pubblica Autorità e far verbalizzare le nostre dichiarazioni: un verbale ingiusto è impugnabile e si può contestare al Prefetto ed al Giudice di Pace.
La giustizia non va certo in quarantena.

02/05/2020

VERSO UN MONDO TELEMATICO
Avv. Arturo Serao

Ci stiamo avvicinando a passo spedito verso la c.d. "fase 2". Il sentimento comune secondo il quale nulla sarà come prima viene da me condiviso, infatti è strisciante la sensazione che questa questa fase di emergenza costituisca il presupposto per applicare le nuove regole di vita anche al superamento (od al contenimento) della stessa.
Lato giustizia (ma anche per buona parte del lavoro di ufficio extra giuridico) ci avviamo ad una lunga e temo definitiva fase di processi "da remoto", in cui lo studio legale dell'avvocato costituirà una sorta di sezione distaccata dei vari tribunali.
L'impatto avverrà sia in ambito civile che penale, con una forte contrazione degli incontri fisici con i magistrati e le controparti.
Ebbene, non è detto che ciò sia necessariamente un male.
Invero, attività quali iscrizioni a ruolo, richieste copie, trattazione udienze, dopo una fase caotica di start up nella nuova "giustizia telematica", potranno risultare più spedite con conseguente aumento in termini di velocità di risposta alle istanze dei cittadini.
Almeno è quello che si spera e si crede.

30/04/2020

REGOLE DI SPOSTAMENTO AI TEMPI DELLA QUARANTENA
Avv. Arturo Serao

Facciamo un po' di chiarezza su come comportarsi in questo periodo e dal 4 maggio, in caso di spostamenti.
In rete circolano diversi video di persone che si oppongono ai controlli delle forze dell'ordine, in alcuni dei quali possiamo osservare richieste a carabinieri e poliziotti di mostrare un loro tesserino per identificarsi. E' bene sapere quanto segue:
1) se le forze dell'ordine indossano la divisa, o sul posto è possibIle notare altro segno distintivo (tipo la volante), essi non sono tenuti ad identificarsi in alcun caso;
2) se richiesto dagli agenti, è opportuno mostrare un proprio documento di identità anche se è bene sottolineare che nessuno è obbligato a circolare munito dello stesso. In questo caso, la persona è tenuta a fornire almeno le proprie generalità ed in caso di diniego può rispondere del reato di cui all'art. 651 c.p. (Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale) punibile anche con 1 mese di arresto. Tra l'altro, l'immediata conseguenza del rifiuto ad identificarsi comporta l'essere accompagnati in caserma, o al commissariato, ove si può legittimamente essere trattenuti per 24 ore al fine di procedere all'identificazione, fermo restando l'eventuale contestazione del reato di cui sopra;
3) quando un rappresentante delle forze dell'ordine è in borghese e non sono visibili altri segni distintivi, colui che viene da egli avvicinato può, invece, chiedere l'esibizione di un tesserino in mancanza della quale è giustificato a non fornire le proprie generalità;
4) non sussiste alcun obbligo di circolare muniti di autocertificazione precompilata, infatti, i vari decreti emanati e l'attuale Legge n. 110/2020 (c.d. "Cura Italia") prevedono soltanto il dovere di auto certificare il proprio spostamento quando si viene fermati per controlli dagli agenti di pubblica sicurezza. Quindi, al momento bisognerà compilare il modello che verrà fornito e occorrerà prestare la massima attenzione nella compilazione. Infatti, nell'ipotesi in cui lo spostamento non fosse giustificato da motivi di salute, necessità, o da comprovate esigenze lavorative, il consiglio è quello di non tentare di ovviare rilasciando false dichiarazioni. In questo caso, da una pur salata sanzione pecuniaria (di tipo amministrativo) si passa facilmente alla commissione del delitto di cui all'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) punibile con la reclusione da 1 a 6 anni;
5) si ricorda, infine, che dal 4 maggio sarà disponibile una nuova autocertificazione nella quale occorrerà giustificare lo spostamento presso altro Comune per "assoluta urgenza", mentre per quanto riguarda la possibilità di far visita ad un congiunto, sarà sufficiente barrare "stato di necessità" e nello spazio destinato alle dichiarazioni aggiungere "a questo riguardo dichiara che lo spostamento è motivato da una visita a un congiunto".

Indirizzo

Via Nolana 16
Naples
80142

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