23/05/2020
GUIDA IN STATO DI EBREZZA E RIFIUTO ALCOL TEST
Avv. Arturo Serao
Si avvicina a grandi passi l'estate e sperando di tornare presto ad una quasi normalità delle nostre vite sociali è facile immaginare che soprattutto i più giovani non vedano l'ora di dar libero sfogo alla comprensibile frustrazione per il patito "lock down".
Ebbene, occorre ancora di più in questa fase sforzarsi di mantenere condotte prudenti soprattutto se si è alla guida di un veicolo, evitando categoricamente di bere alcolici in quantità rilevante.
Le conseguenze di tali condotte possono essere particolarmente spiacevoli, per gli altri e per sé stessi.
Infatti, qualora venga rinvenuto un tasso alcolemico tra 0,51 e 0,8 g/l, si rischia una sanzione pecuniaria da 527 a 2108 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della stessa da 3 a sei mesi.
Qualora si superasse la soglia di 0.8 grammi per litro e fino a 1,5 g/l, il conducente rischia una sanzione da 800 e 3200 euro e l’arresto fino a sei mesi (sostituibile coi lavori di pubblica utilità); c’è poi la perdita di 10 punti dalla patente e la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
Invece, se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, la sanzione va da 1500 a 6000 euro, l’arresto da 6 mesi a 1 anno, la detrazione di 10 punti dalla patente, la sospensione della stessa da 1 a 2 anni e la confisca dell'auto. Se, l’auto è intestata a un’altra persona, non c’è confisca, ma la sospensione della patente va da 2 a 4 anni.
Nel caso si venga fermati per sospetta guida in stato di ebrezza, c'è la possibilità che le forze dell'ordine, qualora munite di apposita strumentazione, possano chiedere al conducente di sottoporsi ad alcol test e rifiutarsi non è sicuramente una buona idea.
Infatti, il Codice della strada prevede, per chi si rifiuta di sottoporsi al test dell’alcol, le stesse sanzioni della guida in stato di ebbrezza per lo scaglione massimo, quello cioè oltre 1,5 g/l. Quindi, l’ammenda da 1500 a 6000 euro; l’arresto da sei mesi a un anno; la sospensione della patente da uno a due anni, con l’obbligo di sottoporsi a visita medica; la decurtazione di 10 punti dalla patente; la confisca del veicolo, a meno che non sia di proprietà di un terzo;
la revoca della patente di guida in caso di recidiva, tutte sanzioni applicabili anche in caso di rifiuto ad effettuare analisi del sangue in ospedale, o a seguire gli agenti al comando.
Vi è però da dire che la Cassazione penale ha spiegato che è applicabile la particolare tenuità del fatto, prevista dall'articolo 131bis del codice penale, anche al rifiuto di sottoporsi ad alcol test. Di conseguenza, le possibilità di evitare in questo caso una condanna e perfino di finire sotto processo sono considerevoli.
In ultimo si segnala che, se la polizia non dovesse essere munita dell’etilometro potrebbe sanzionare il conducente solo tramite l’esame degli elementi sintomatici come l’alito vinoso, l’euforia, le manovre pericolose, gli occhi lucidi e rossi, l’incapacità a camminare in modo stabile e diritto, nonché di chiedergli di sottoporsi ad esame del sangue qualora il presidio ospedaliero si trovi nelle vicinanze.
Secondo alcune sentenze, i giudici, in caso di contestazione della guida in stato di ebbrezza senza strumenti di precisione, ma solo sulla base dei sintomi manifestati dal conducente, potrebbero tutt’al più applicare la sanzione inferiore, quella di tipo amministrativo; il reato, infatti, può scattare solo quando non vi sono margini di dubbio.
In conclusione, si raccomanda prudenza per sé e per gli altri che potrebbero subire gravi conseguenze dalle nostre, sconsiderate, condotte.