Studio Legale Miele

Studio Legale Miele Lo Studio Legale Miele, specializzato in materia di diritto civile, nasce da una promessa

26/04/2022

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Per la tua ATTIVITA' COMMERCIALE un team di professionisti ti aiutera' a tutelare al meglio la tua impresa nel raggiungimento degli obiettivi nonche' nella risoluzione di problematiche quali, fra tante, la gestione dei dipendenti, il recupero di un credito, la negoziazione della posizione debitoria.

FORMULA BASE
La formula base comprende:
3 Pareri Legali
Consulenze verbali illimitate per un anno
6 lettere e/o diffide

FORMULA FULL
La Formula Full offre un servizio di consulenza legale senza limitazioni.
Il cliente guadagnerà un nuovo partner per il proprio lavoro, uno studio legale sempre a disposizione per qualsiasi necessità.

Per pareri legali si intende la redazione per iscritto della risposta ad un quesito legale, proposto dal cliente, per la soluzione di una controversia o di una problematica legale.

Le consulenze verbali sono gratuite, svolte online o presso lo studio legale e saranno senza limitazioni.

Le lettere e/o diffide legali sono quegli atti introduttivi di un procedimento stragiudiziale (ad esempio una ingiunzione di pagamento o la messa in mora del debitore).
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STUDIO LEGALE MIELE
Via Colonnello Lahalle, 51 NAPOLI
Sempre a Vostra disposizione per la tutela dei Vostri diritti.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che il decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52 non r...
17/06/2021

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che il decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52 non rappresenta una valida base giuridica per legittimare i trattamenti di dati personali attraverso l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale, riconoscendo che la suddetta misura normativa non tiene conto adeguatamente dei rischi che tale trattamento dati determina per i diritti e le libertà degli interessati.Sulla base di ciò, il Garante ha avvertito tutti i soggetti coinvolti nel trattamento, tra cui, in particolare, i Ministeri della salute, dell’interno, dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale e dell’economia e delle finanze, degli affari regionali e la Conferenza delle Regioni o delle Province autonome del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 52/2021 possono violare le disposizioni del Regolamento europeo.

👨‍👩‍👧‍👦💲⚖️Al via da luglio l'assegno unico, fino a 217 euro a figlio. Una "soluzione ponte per far percepire" l'assegno ...
04/06/2021

👨‍👩‍👧‍👦💲⚖️Al via da luglio l'assegno unico, fino a 217 euro a figlio.
Una "soluzione ponte per far percepire" l'assegno unico universale, già da luglio, per chi non percepisce già gli assegni famigliari. E' la norma contenuta nella bozza dei provvedimenti legati al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che sarà, con altre misure, allo studio del Consiglio dei ministri in programma oggi.
La decisione di anticipare l'assegno unico è motivato della necessità di una "Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, considerata "la straordinaria necessità - si legge nella bozza - ed urgenza di introdurre, in via temporanea, misure immediate volte a sostenere la genitorialità e favorire la natalità" la straordinaria necessità ed urgenza, pertanto, di riconoscere un “assegno temporaneo per figli minori”. Le cifre e i requisiti
Da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio. È la misura ponte per l'assegno unico, valida da luglio a dicembre 2021 per chi non goda già di assegni familiari. A quanto si legge in una bozza, ne avranno diritto i nuclei fino a 50mila euro di Isee. Le famiglie con Isee fino a 7000 euro avranno 217,8 euro a figlio se hanno almeno 3 figli. 50 euro in più sono previsti per ciascun figlio disabile. Potrà accedervi chi paghi le tasse in Italia e sia qui residente da almeno 2 anni: sono ammessi cittadini italiani e Ue e titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca almeno semestrale.

⚖️⚖️⚖️⚰️⚰️⚰️💲💲💲 Rappresentazione: cos’è e come funziona?Se il defunto non ha fatto testamento o se, pur facendo testamen...
04/06/2021

⚖️⚖️⚖️⚰️⚰️⚰️💲💲💲 Rappresentazione: cos’è e come funziona?
Se il defunto non ha fatto testamento o se, pur facendo testamento, non ha previsto l’ipotesi di un sostituto, l’eredità rinunciata da uno degli eredi si attribuisce secondo il meccanismo della rappresentazione.
Con la rappresentazione, al posto dell’erede rinunciante subentrano i suoi discendenti.
La rappresentazione può avere luogo: quando il defunto non ha disposto mediante testamento per la sostituzione (la sostituzione prevale sempre sulla rappresentazione);
solo se il chiamato, che non può o non vuole accettare, è un figlio del defunto o fratello o sorella;
solo a favore dei discendenti del chiamato che non può o non vuole accettare l’eredità.
In questo modo, grazie alla rappresentazione, è possibile lasciare l’eredità ai discendenti (i cosiddetti rappresentanti) al posto del loro ascendente (cosiddetto rappresentato), in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato.
I rappresentanti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all’eredità del rappresentato.
La rappresentazione si applica non solo in caso di rinuncia all’eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui questi muoia prima oppure venga diseredato.
La rappresentazione ha luogo all’infinito.

La Cassazione nell'ordinanza n. 14106/2021  chiarisce che non costituiscegrave inadempimento tale da condurre alla risol...
31/05/2021

La Cassazione nell'ordinanza n. 14106/2021  chiarisce che non costituiscegrave inadempimento tale da condurre alla risoluzione del contratto la sostituzione di uno smartphone malfunzionante con uno di colore diverso, se destinato a un uso professionale e non voluttuario.Un soggetto agisce innanzi al Giudice di Pace chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita di uno smartphone.

L'attore espone che l'apparecchio, fin dal momento dell'acquisito, ha presentato gravi difetti connessi alla corretta trasmissione e ricezione della voce. Rivoltosi al centro assistenza della società, questo ha provveduto a sostituire l'apparecchio, consegnandone uno di colore grigio anziché bianco perla come quello acquistato in origine.

Ragione per la quale l'acquirente lo ha restituito un'altra volta, chiedendone la sostituzione con uno identico a quello acquistato inizialmente. Richiesta che però non è stata soddisfatta, tanto che a quel punto decide di chiedere la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.La domanda però viene rigettata. La condotta del venditore, per il giudicante, non integra infatti un grave inadempimento ai sensi dell'art 130 del Codice del Consumo. L'acquirente del resto ha accettato la sostituzione dello smartphone con uno di colore diverso e l'acquisto dell'apparecchio è stato effettuato per finalità lavorative. La parte soccombente presenta ricorso in cassazione. La Corte di Cassazione adita rigetta il ricorso ritenendo infondati entrambi i motivi.Prima di tutto gli Ermellini chiariscono che al caso di specie non si applica la Convenzione di Vienna perché non si è verificata una vendita tra parti aventi la propria sede di affari in due paesi diversi aderenti alla Convenzione, ma tra due soggetti che risiedono nello stesso paese.
Smentito inoltre il riferimento alla vendita su campione a distanza visto che il telefono ricevuto in sostituzione è stato ritirato presso il centro di assistenza.
Sulla diversità di colore dell'apparecchio sostituito, la Cassazione rileva come il giudice abbia tenuto conto dell'utilizzo dello smartphone come strumento di lavoro, dato mai contestato dall'acquirente.

Con l’ordinanza n. 14446/2021, pubblicata il 26 maggio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata su cosa deve fare, ...
31/05/2021

Con l’ordinanza n. 14446/2021, pubblicata il 26 maggio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata su cosa deve fare, al fine di non incorrere in decadenze processuali, il soggetto che notifica un atto a mezzo pec e la notifica non va a buon fine per ragioni a lui non imputabili. La conduttrice di un immobile che le era stato concesso in locazione verbalmente e per uso transitorio vacanza, presentava denuncia all’agenzia delle entrate chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità del predette contratto. A seguito della suddetta denuncia, il contratto veniva regolarizzata dall’agenzia delle entrate e il canone che la conduttrice versava in nero veniva sostituito con quello determinato per legge.
Pertanto, la locatrice si rivolgeva al Tribunale, il quale, nella contumacia della conduttrice, dichiarava la nullità del contratto e condannava quest’ultima al rilascio dell’immobile, nonché al pagamento dell’indennità di occupazione. La Corte di Appello, in sede di gravame, confermava la sentenza di primo grado e la conduttrice avverso la suddetta decisione ricorreva in cassazione.LA DECISIONE: I giudici della Suprema Corte, senza entrare nel merito dell’impugnazione promossa dalla conduttrice, preliminarmente hanno rilevato che la notifica del ricorso eseguita a mezzo pec non era andata a buon fine perché il sistema aveva rifiutato la ricezione. La casella di posta elettronica era inibita alla ricezione per motivi imputabili al destinatario.In virtù di quanto rilevato, il ricorso è stato ritenuto inammissibile dagli Ermellini, i quali hanno osservato che nel caso di specie va applicato il principio di diritto secondo il quale:

“in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (da ultimo Cass. 21/08/2020, n. 17577).

"Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita"  .(Confucio).                ...
31/05/2021

"Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita" .
(Confucio). Team del nostro Studio Legale potrà darti tutte le informazioni necessarie per tutelare i tuoi diritti. Per una consulenza approfondita e personalizzata puoi contattarci al
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🚗🚗🚗L' azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'is...
27/05/2021

🚗🚗🚗L' azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento". E, ancora, "nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte". Si determina una interruzione del termine di prescrizione qualora al contribuente giunga un avviso di accertamento o una cartella di pagamento (conta la data di ricezione dell'atto, non quella di spedizione) con conseguente decorrenza ex novo della prescrizione interrotta dal momento della ricezione dell'atto, per altri tre anni.Alcuni atti, come la notifica di un avviso di accertamento, hanno l'effetto di interrompere il termine di prescrizione, che iniziera' poi a decorrere ex novo. Pertanto, una volta ricevuto l'avviso di accertamento, il termine di prescrizione ricomincia la sua corsa, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' previsto il pagamento del tributo. Da tale momento andranno conteggiati i 36 mesi trascorsi i quali l'eventuale cartella notificata dall'agente della riscossione sara' da considerarsi illegittima.

Si tratta di un orientamento pressoche' pacifico in giurisprudenza, consolidatosi a partire dalla sentenza n. 23397/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, recentemente confermato anche dalla sentenza n. 625/2021 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio ha accolto l'appello di un contribuente contro Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Continua in: Bollo auto: prescritta la cartella notificata oltre tre anni
Autore: Avv. Danilo C***a.

© AvvocatoAndreani.it Risorse Legali.

🤵👰15 GIUGNO VIA LIBERA AI MATRIMONI. Nel quadro dell’emergenza coronavirus, anche per le feste di nozze sono previste re...
25/05/2021

🤵👰15 GIUGNO VIA LIBERA AI MATRIMONI. Nel quadro dell’emergenza coronavirus, anche per le feste di nozze sono previste regole e limitazioni.
Il Green pass per partecipare
Tutti i partecipanti ai matrimoni dovranno quindi avere il certificato di avvenuta vaccinazione (ciclo completo, quindi due dosi per Pfizer, AstraZeneca e Moderna e una per Johnson&Johnson), quello di guarigione (rilasciato da Asl o medico di base) o un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Spazi aperti
“Si raccomanda lo svolgimento degli eventi in aree all’aperto. Nel caso in cui debbano utilizzarsi ambienti chiusi va sempre garantito il ricambio d’aria”.
Mascherine e distanziamento I commensali “in ambienti interni ed esterni non avranno l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica nei casi di allontanamento dal proprio tavolo (recarsi in bagno, al bar, ecc.), a condizione di rispettare il distanziamento interpersonale di 1 metro nel caso di soggetti non conviventi”.
Nomina del Covid manager
Dovrà essere nominato un Covid manager che dovrà occuparsi dell’organizzazione preventiva “al fine di garantire un rapporto tra addetti al controllo e ospiti non inferiore a 1 ogni 50 ospiti”. Prima del banchetto bisognerà avere “l’elenco dei partecipanti, la loro distribuzione ai tavoli, autodichiarazioni sulla certificazione verde che dovranno essere conservati per i 14 giorni successivi all’evento. Tale attività deve essere effettuata in modo da evitare il formarsi di code o assembramenti”.
Numero invitati: nessun limite
Non è previsto alcun limite al numero degli invitati perché “si ritiene che la gestione della stessa possa essere affrontata escludendo a priori gestioni di criticità acute, poiché ogni fase dell’evento è programmata anticipatamente (arrivo nell’area parcheggio, raggiungimento a piedi della sala designata, saluti interpersonali, occupazione dei tavoli, ecc.)”.

⚖️Con la sentenza n. 915/2021 il Tribunale di Roma si è pronunciato in merito alla natura condominiale o privata dei fro...
25/05/2021

⚖️Con la sentenza n. 915/2021 il Tribunale di Roma si è pronunciato in merito alla natura condominiale o privata dei frontalini dei balconi ai fini della ripartizione delle spese per il loro rifacimento. 🏬ECCO I PUNTI SALIENTI: a) occorre valutare in concreto il ruolo dei frontalini in relazione all'aspetto architettonico del fabbricato, valutazione che induce a ritenere l'inerenza degli stessi alla facciata condominiale;
b) se è vero che i balconi consentono l'estensione della proprietà individuale attraverso l'utilizzazione esclusiva della superficie praticabile e della possibilità di affaccio, dall'altro lato essi si pongono come elementi decorativi esterni i quali si inseriscono nella struttura della facciata, e quest'ultima costituisce oggetto, per consolidata giurisprudenza, di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani riuniti in Condominio;
c) per tali ragioni, le spese per gli elementi architettonici decorativi dei balconi, quando si identificano con la struttura della facciata, vanno ripartite a carico della collettività condominiale, suddivise tra tutti i condomini in maniera proporzionale alle singole quote di proprietà;
d) così è anche per i c.d. "frontalini", considerati da larga parte della giurisprudenza elemento imprescindibile della facciata poiché assicurano l'estetica dello stabile tanto quanto lo stesso muro perimetrale dell'edificio con cui si integrano in un rapporto armonico: nel caso in esame, viene condivisa la conclusione cui è pervenuta il CTU secondo cui "i frontalini oggetto della relazione, quali elementi di finitura, caratterizzanti la scansione orizzontale dei prospetti, così come realizzata, concorrano a costituire il decoro architettonico degli edifici e ne caratterizzano le facciate"; il Tribunale conclude pertanto per la loro natura condominiale.

Esistono tre tipi di parole: parole che tutti conosciamo, parole che dovremmo sapere e parole che nessuno conosce. Non u...
25/05/2021

Esistono tre tipi di parole: parole che tutti conosciamo, parole che dovremmo sapere e parole che nessuno conosce. Non usare la terza categoria. Cit. JOHN GRISHAM

⚖️Nel contratto di comodato una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene, affinché se ne serva per un ...
25/05/2021

⚖️Nel contratto di comodato una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene, affinché se ne serva per un tempo ed un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta (art. 1803 c.c.). 🏬Se il bene concesso in comodato è un alloggio sito in Condominio, è necessario il pagamento delle spese condominiali. In mancanza di accordo tra le parti, le spese condominiali gravano sul proprietario (comodante). Nondimeno, i contraenti possono imporre un onere al comodato, ad esempio, disponendo che tutte le spese siano a carico del comodatario, oppure ripartendo le spese con un criterio analogo a quello previsto in materia locatizia (sul comodatario gravano le spese di ordinaria manutenzione, sul comodante gravano le spese straordinarie).

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