Avv. Anna Avolio

Avv. Anna Avolio Attività professionale svolta prevalentemente nel campo del diritto penale,Specializzata in Diritto

16/06/2023
Riunioni - V Municipalità Consulta della Legalità.
30/01/2023

Riunioni - V Municipalità Consulta della Legalità.

False dichiarazioni per l’ottenimento del Reddito di cittadinanza e ignoranza inevitabile della legge penale.Si segnala ...
24/01/2023

False dichiarazioni per l’ottenimento del Reddito di cittadinanza e ignoranza inevitabile della legge penale.
Si segnala la recente sentenza, con cui il Gup ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato previsto dall’art. 7 del D.L. 4/2019.
La sentenza si distingue per lo sforzo motivazionale profuso dal giudice, volto a sostenere l’operatività, nel caso di specie, dell’esimente dell’ignoranza inevitabile della legge penale (art. 5 c.p.).

10/04/2022

la Cassazione si pronuncia in tema di cd. stalking occupazionale.
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui «integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione e al suo isolamento nell’ambiente di lavoro – che ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi – tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima»

È inammissibile la richiesta di referendum sull’abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del c...
03/03/2022

È inammissibile la richiesta di referendum sull’abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente) poiché, rendendo lecito l’omicidio di chiunque abbia prestato a tal fine un valido consenso, priva la vita della tutela minima richiesta dalla Costituzione.
È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 50 depositata oggi (redattore Franco Modugno) e anticipata con comunicato stampa del 15 febbraio 2022. Nella motivazione viene spiegato che il quesito referendario – mediante l’abrogazione di frammenti lessicali dell’articolo 579 Cp e la conseguente saldatura dei brani linguistici rimanenti – avrebbe reso penalmente lecita l’uccisione di una persona con il consenso della stessa al di fuori dei tre casi di “consenso invalido” previsti dal terzo comma dello stesso articolo 579: quando è prestato da minori di 18 anni; da persone inferme di mente o affette da deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di alcool o stupefacenti; oppure è estorto con violenza, minaccia o suggestione o carpito con inganno. Così facendo, sarebbe stata sancita, al contrario di quanto attualmente avviene, «la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo». L’approvazione del referendum, infatti, avrebbe reso lecito l’omicidio di chi vi abbia validamente consentito, a prescindere dai motivi per i quali il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell’autore del fatto e dai modi in cui la morte è provocata.
La liceità, insomma, sarebbe andata ben al di là dei casi nei quali la fine della vita è voluta dal consenziente prigioniero del suo corpo a causa di malattia irreversibile, di dolori e di condizioni psicofisiche non più tollerabili.
La Corte ha rilevato che l’incriminazione dell’omicidio del consenziente, al di là della logica “statalista” in cui è stata pensata, risponde, nel mutato quadro costituzionale, allo scopo di proteggere il diritto alla vita, soprattutto – ma non soltanto – delle persone più deboli e vulnerabili di fronte a scelte estreme, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate.
Quando viene in rilievo il bene “apicale” della vita umana, ha precisato la Corte, «la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima».
Una normativa come quella dell’articolo 579 Cp può essere pertanto modificata e sostituita dal legislatore, ma non puramente e semplicemente abrogata, senza che ne risulti compromesso il livello minimo di tutela della vita umana richiesto dalla Costituzione.
Questa tutela minima non sarebbe stata garantita dalla punibilità nei tre casi, prima indicati, di consenso invalido. Le situazioni di vulnerabilità e debolezza non si esauriscono nella minore età, infermità di mente e deficienza psichica, ma possono connettersi, oltre che alle condizioni di salute, a fattori di varia natura (affettivi, familiari, sociali o economici), e d’altra parte «l’esigenza di tutela della vita umana contro la collaborazione da parte di terzi a scelte autodistruttive […], che possono risultare, comunque sia, non adeguatamente ponderate, va oltre la stessa categoria dei soggetti vulnerabili».

08/12/2021

Auguro a tutti voi una buona festa dell'Immacolata.

10/11/2021

La nuova disciplina del regime di acquisizione dei tabulati telefonici.

Dopo la pronuncia del 2 marzo 2021 della Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione nel caso H.K. (causa C-746/18), anche a seguito dei contrastanti provvedimenti assunti dai Giudici italiani, è finalmente intervenuto il Governo, con un provvedimento d’urgenza, a delineare la nuova disciplina in tema di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici
Il legislatore italiano è quindi opportunamente intervenuto, sollecitato dalla giurisprudenza dell’Unione, ad individuare i casi e le modalità di accesso ai dati telefonici e telematici, consentendo tale forte intrusione nella privacy solamente in caso di:

reati con pena non inferiore a tre anni, consentendo una deroga a tale limite per i reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi;

sussistenza di sufficienti indizi;

rilevanza dei dati ai fini della prosecuzione delle indagini;

decreto motivato del Giudice su richiesta del Pubblico Ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.

Data la rilevante invasività della data retention e la “frizione” della stessa con i diritti fondamentali dell’individuo, questa riforma è indubbiamente un traguardo importante per il nostro ordinamento che si è finalmente adeguato ai rigorosi parametri da anni imposti, in questa materia, dalle direttive europee e dalla giurisprudenza sovranazionale.

Molte professioni possono farsi solo con il cervello e non con il cuore. L'avvocato no.
05/11/2021

Molte professioni possono farsi solo con il cervello e non con il cuore. L'avvocato no.

25/10/2021

Tribunale di Milano, Quinta Sezione Penale, 13 ottobre 2021 (ud. 22 settembre 2021), n. 9221
Giudice dott.ssa Anna Messina
In tema di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), il Tribunale di Milano si è pronunciato sulla configurabilità del cd. “stalking condominiale“.
Il reato in esame – ha ricordato, in apertura, il Tribunale – «è configurabile anche quando le singole condotte siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi previsti dalla norma».
Quanto alla configurabilità del reato in ambito condominiale, il Tribunale ha evidenziato come il requisito del mutamento delle abitudini di vita «debba essere accertato tenendo conto delle conseguenze emotive delle costrizioni sulla vita della persona offesa e non sulla base di una valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportato». Ne consegue che tale evento potrà essere ravvisato, ad esempio, in comportamenti quali «il cambio degli orari di entrata e di uscita dalla propria abitazione da parte del condomino vittima degli atti persecutori, la adozione, da parte di quest’ultimo, di percorsi alternativi all’interno dello stabile (uso delle scale anziché dell’ascensore o uso delle scale opposte a quelle normalmente utilizzate) nonché la ricerca di ospitalità da parte di amici e parenti durante il fine settimana» (al fine di non incontrare il condomino imputato).
Il requisito del perdurante e grave stato di ansia o di paura – prosegue il Tribunale «deve essere ancorato ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della vittima, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dal soggetto agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di tempo e luogo in cui è stata consumata»; ne deriva che tale requisito potrà identificarsi nel «timore, nella vittima, di subire ulteriori aggressioni o ritorsioni» da parte del condomino imputato.

Tra poco avrà inizio il silenzio elettorale. Ringrazio tutti voi che mi avete sostenuto in questa campagna elettorale.Sp...
01/10/2021

Tra poco avrà inizio il silenzio elettorale.
Ringrazio tutti voi che mi avete sostenuto in questa campagna elettorale.
Spero di ripagare la fiducia in me riposta contribuendo a migliorare il nostro quartiere.
Perché se non si è alla Municipalità le cose si dicono e non si fanno.
Un particolare ringraziamento va a Maurizio Caputo Ugo Sebastiano Attilio Borricelli per l'affetto e l'aiuto che avete saputo dimostrare nei miei confronti. A tutti gli amici e parenti che mi sono stati vicini.
Spero in un vostro supporto.
𝙂𝙧𝙖𝙯𝙞𝙚.

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