19/02/2021
INCOSTITUZIONALE LA LEGGE REGIONALE SICILIANA N. 13 DEL 2019 SUGLI APPALTI PUBBLICI. QUALI CONSEGUENZE PER LE GARE IN CORSO O AGGIUDICATE?
Con la sentenza nr. 16/2021 la Corte Costituzionale ha accolto le eccezioni del Governo nazionale e ha dichiarato ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13, norma che aveva disposto per la Sicilia l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” per gli appalti di lavori d’importo pari o inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.548.000), nel caso di procedure ordinarie sulla base di un progetto esecutivo.
E adesso?
Sicuramente molti saranno i contenzioni dinanzi i giudici amministrativi per stabilire, caso per caso, da quando far decorrere gli effetti della pronuncia della Consulta, facendo o meno salvi gli atti perfezionatisi prima della dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale.
Per cercare di limitare il prevedibile caos che ne potrà conseguire, è intervenuta una circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia, con la quale si è inteso disciplinare le modalità attuative per regolare le refluenze della detta sentenza della Consulta sulle attività di gara espletate dagli UREGA.
Nella nota si danno delle precise indicazioni – che vengono qui di seguito riportate – differenziando le casistiche legate alle diverse fasi procedimentali:
A) Come è naturale, tutte le procedure di scelta del contraente con bando non ancora pubblicato, dovranno far riferimento d’ora in avanti alle procedure previste dall’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
B) Nelle procedure di scelta del contraente i cui bandi sono stati pubblicati ed è in corso il termine per la presentazione dell’offerta, si dovrà rappresentare al Responsabile Unico del Procedimento competente, la necessità di operare una modifica del bando per adeguarlo alle procedure previste dall’art. 97 del d. lgs. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni) e concedere un nuovo termine per la presentazione delle offerte: in questo caso, dovranno essere accolte anche eventuali sostituzioni delle offerte presentate dagli operatori economici nei termini originari.
C) Nelle procedure di gara relative alla fase di scelta del contraente i cui bandi sono stati pubblicati e risulta già decorso il termine per la presentazione dell’offerta ma che non hanno ancora avuto concreto inizio, si dovrà rappresentare al Responsabile Unico del Procedimento competente la necessità di operare una modifica del bando per adeguarlo alle procedure previste dall’art. 97 del d. lgs. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni) e riaprire i termini per la eventuale presentazione di nuove offerte: in questo caso dovranno essere accolte anche le eventuali offerte di imprese che originariamente non avevano presentato domanda di partecipazione e dovranno essere accolte anche eventuali sostituzioni delle offerte presentate dagli operatori economici nei termini originari.
D) Nelle procedure di gara relative alla fase di scelta del contraente in cui hanno avuto concreto inizio le operazioni della commissione, informato il Responsabile Unico del Procedimento e fatta salva una sua diversa determinazione, si dovrà procedere ad applicare per l'aggiudicazione il criterio previsto dall’art. 97 del d.lgs. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni) dandone apposita motivazione nel primo utile verbale di gara.
E) Nelle procedure di gara in cui sia già intervenuta la proposta di aggiudicazione si dovrà rappresentare al Responsabile Unico del Procedimento competente la necessità di revocare la proposta di aggiudicazione, individuare l'operatore economico aggiudicatario applicando l'art. 97 del d.lgs. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni), formulare una nuova proposta di aggiudicazione; è fatta salva, comunque, sulla base applicativa del principio di legalità, la facoltà del R.U.P. di adottare una diversa determinazione in autotutela.
F) Nelle procedure di scelta del contraente in cui sia già intervenuta l’aggiudicazione (definitiva) e non sia ancora decorso il termine utile per eventuali impugnative, spetterà al Responsabile Unico del Procedimento la determinazione in ordine alla scelta da adottare e, precisamente se attendere il decorso del termine utile alla proposizione di eventuali ricorsi avverso l'aggiudicazione (stand still) ovvero revocare, nelle more, l’aggiudicazione, chiedendo alla Commissione di gara di provvedere a individuare un nuovo aggiudicatario sulla base dell'art. 97 del codice dei contratti ovvero se revocare in autotutela l'intera procedura.
G) Nelle procedure di scelta del contraente in cui sia già intervenuta l’aggiudicazione (definitiva), sia già decorso il termine utile per eventuali impugnative ma non si sia ancora proceduto alla stipula del contratto, sarà facoltà del R.U.P., sulla base applicativa del principio di legalità, di adottare una eventuale determinazione in autotutela.
Si pone qui l’attenzione al caso delle gare già aggiudicate solo provvisoriamente per le quali la circolare sostanzialmente prevede la revoca dell’aggiudicazione e l’affidamento dei lavori alla ditta che risulterà aggiudicataria applicando l'art. 97 del d.lgs. 50/2016 sulla scorta delle offerte già inviate.
Risulta, infatti, opportuna una verifica da parte delle ditte partecipanti a tali gare per accertare se – applicando il diverso criterio indicato dalla direttiva regionale – le stesse risulterebbero aggiudicatarie; a quel punto la ditta avrebbe tutto l’interesse a sollecitare al R.U.P., prima di una eventuale aggiudicazione definitiva, la revoca della aggiudicazione provvisoria.
Per ulteriori chiarimenti e valutare eventuali azioni potete contattare lo Studio Legale Nigrelli.