Studio Legale Tributario Nigrelli

Studio Legale Tributario Nigrelli Consulenza Tributaria

Diritto Civile e Amministrativo Studio fondato nel 1973 dall'Avv. Giuseppe Nigrelli.

Offre valida e competente consulenza tributaria a imprese e professionisti. A partire dal 1993 è stata aperta anche la divisione legale oggi estesa alle materie a tutte le materie civilistiche ed amministrative. Collabora sin dal 1997 con lo Studio Legale Bullaro di Palermo affrontando importanti casi di Diritto Militare, Privacy e procedimenti di competenza della Corte dei Conti.

A volte la professione di avvocato può dare davvero tanta soddisfazione: chiamare la cliente per dirle che il ricorso è ...
26/10/2025

A volte la professione di avvocato può dare davvero tanta soddisfazione: chiamare la cliente per dirle che il ricorso è stato accolto e il suo sogno di diventare insegnante diventa realtà.
La sua gioia ripaga ogni sacrificio!

E' stato pubblicato dalla Regione Siciliana  - Assessorato Regionale al Turismo il 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐚 𝟏𝟑𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨 per sost...
26/06/2025

E' stato pubblicato dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale al Turismo il 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐚 𝟏𝟑𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨 per sostenere le imprese del settore turistico, sia alberghiero che extralberghiero.

Il testo prevede 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢 𝐚 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐮𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝟖𝟎% 𝐩𝐞𝐫:
Ristrutturare o ampliare strutture esistenti
Recuperare immobili abbandonati
Creare nuove strutture ricettive da zero.

Progetti finanziabili da 50.000€ a 3.500.000€

𝐃𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 dal 15 luglio al 15 ottobre 2025 su incentivisicilia.irfis.it

𝐏𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞 hotel, B&B, agriturismi, case vacanza, campeggi, residence e altre strutture ricettive con sede in Sicilia e codice ATECO 55.

Grazie alla collaborazione con altri partner specializzati, il nostro studio può assisterti nella redazione della domanda di partecipazione al bando.

Se vuoi saperne di più contattaci.

Tipo di atto: Decreti Categoria: D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale N.: 2106 Data emissione: 25/06/2025 Pubblicazione: 25/06/2025 Assessorato/Dipartimento: Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo Oggetto: FSC 2021/2027 – AREA TEMATICA 03 Competitività Imprese LINEA DI INTERV...

11/09/2023
13/05/2023

INTERVENTO FONDO DI GARANZIA DELL’INPS ANCHE PER CREDITI AMMESSI AL PASSIVO TRA I CHIROGRAFARI

La nostra assistita si era vista respingere la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS per il pagamento del TFR maturato nei confronti del datore di lavoro fallito poiché il relativo credito era stato ammesso allo stato passivo della procedura ma era stato inserito tra i crediti chirografari.

Il Tribunale del Lavoro di Agrigento con sentenza del 21.03.2023 ha accolto la tesi difensiva dello Studio Legale Nigrelli affermando che le modalità con cui il credito è stato ammesso al passivo non possono incidere in senso negativo sull’obbligo gravante sull’Istituto ai sensi dell’art. 2 della legge n. 297/1982, in quanto se da un lato eventuali cause ostative dovrebbero essere espressamente previste, dall’altro non è rinvenibile nell’ordinamento alcuna norma dalla quale possa evincersi che l’ammissione al passivo quale credito chirografario (e non privilegiato) precluderebbe l’intervento del Fondo di garanzia.

Tale principio è coerente con l’obiettivo di tutela del lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente posto a fondamento della direttiva CEE del Consiglio 20 ottobre 1980, n. 80/987 e del d.lgs. n. 80/1992 che costituisce fedele e compiuta attuazione della direttiva comunitaria.

26/08/2021

- 𝘾𝙊𝙈𝙐𝙉𝙄𝘾𝘼𝙏𝙊 𝙎𝙏𝘼𝙈𝙋𝘼 -
Palermo 26 agosto 2021 – Ieri mattina l’ospedale di Villa Sofia di Palermo è stato invaso da biglietti da visita di un falso (?) studio legale che promette azioni risarcitorie per malasanità. A puntare il dito il presidente dell’Ordine dei medici Toti Amato, che ha già segnalato all’Ordine degli Avvocati di Palermo, guidato dal presidente Antonello Armetta, “l’ennesimo tentativo di trarre profitto sfruttando le disgrazie e i lutti delle famiglie in un momento di emergenza sanitaria in cui medici e sanitari stanno facendo anche l’impossibile per la salute della collettività. I medici si aspettano maggiori controlli e provvedimenti dalle istituzioni competenti, i cittadini lealtà. Ai pazienti e familiari dico: state in guardia dagli avvoltoi”.

“Purtroppo qualcuno specula sulla pelle dei medici e dei pazienti, approfittando di falsi segni distintivi e facendo ricorso, parrebbe abusivo, a denominazioni quali "avvocati associati" e simili.
Non si tratta di Avvocati, ma di sedicenti "studi" nei confronti dei quali attiveremo ogni possibile strumento di segnalazione e controllo.
Segnaleremo il caso alla Procura della Repubblica, a tutela del decoro della nostra professione e dei nostri iscritti. In un momento di così drammatica emergenza, ove il ricorso ad iniziative meramente speculative nei confronti dei medici è inaccettabile, condotte quali quelle segnalateci dall'ordine dei Medici rischiano di screditare l’Avvocatura, chiamata a svolgere un fondamentale ruolo di garanzia nei confronti dei cittadini e della professione: è assolutamente vietato dal codice deontologico ogni fenomeno di accaparramento di clientela, a maggior ragione nei pronto soccorso degli ospedali. Ma in questo caso, come in un altro verificatosi in passato e segnalato alle Autorità competenti, non si tratta affatto di Avvocati ma di soggetti che cercano solo di creare confusione nel pubblico. Gli Avvocati, quelli veri, non sono avvoltoi e non agiscono in questo modo". Così il presidente Armetta, accogliendo l'appello dei medici. “L’Ordine degli Avvocati di Palermo porrà in essere ogni azione finalizzata a perseguire gli autori di tali inaccettabili condotte”, precisa il Presidente, invitando tutti gli ordini forensi, i colleghi, i medici ed i cittadini “a vigilare e segnalare ogni iniziativa ingannevole avviata da persone non legittimate ad esercitare la professione, soprattutto se legata all’emergenza sanitaria. La categoria dei sanitari merita da sempre, ed oggi più che mai, profondo rispetto e tutela perché rischia la vita per il bene della comunità. Il decoro ed il prestigio dell'Avvocatura non possono essere messi a repentaglio da sedicenti professionisti e faremo tutto il necessario per porre fine a questo genere di azioni.

Oggi  Nebrodinews  parla  di noi....
16/06/2021

Oggi Nebrodinews parla di noi....

Accolto il ricorso di un'impresa. Il sindaco di Pettineo Ruffino: "Prendiamo atto della sentenza del Tribunale, prenderemo contatti con l'UREGA per i prossimi passaggi amministrativi"

19/02/2021

INCOSTITUZIONALE LA LEGGE REGIONALE SICILIANA N. 13 DEL 2019 SUGLI APPALTI PUBBLICI. QUALI CONSEGUENZE PER LE GARE IN CORSO O AGGIUDICATE?

Con la sentenza nr. 16/2021 la Corte Costituzionale ha accolto le eccezioni del Governo nazionale e ha dichiarato ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13, norma che aveva disposto per la Sicilia l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” per gli appalti di lavori d’importo pari o inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.548.000), nel caso di procedure ordinarie sulla base di un progetto esecutivo.
E adesso?
Sicuramente molti saranno i contenzioni dinanzi i giudici amministrativi per stabilire, caso per caso, da quando far decorrere gli effetti della pronuncia della Consulta, facendo o meno salvi gli atti perfezionatisi prima della dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale.
Per cercare di limitare il prevedibile caos che ne potrà conseguire, è intervenuta una circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia, con la quale si è inteso disciplinare le modalità attuative per regolare le refluenze della detta sentenza della Consulta sulle attività di gara espletate dagli UREGA.
Nella nota si danno delle precise indicazioni – che vengono qui di seguito riportate – differenziando le casistiche legate alle diverse fasi procedimentali:
A) Come è naturale, tutte le procedure di scelta del contraente con bando non ancora pubblicato, dovranno far riferimento d’ora in avanti alle procedure previste dall’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
B) Nelle procedure di scelta del contraente i cui bandi sono stati pubblicati ed è in corso il termine per la presentazione dell’offerta, si dovrà rappresentare al Responsabile Unico del Procedimento competente, la necessità di operare una modifica del bando per adeguarlo alle procedure previste dall’art. 97 del d. lgs. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni) e concedere un nuovo termine per la presentazione delle offerte: in questo caso, dovranno essere accolte anche eventuali sostituzioni delle offerte presentate dagli operatori economici nei termini originari.
C) Nelle procedure di gara relative alla fase di scelta del contraente i cui bandi sono stati pubblicati e risulta già decorso il termine per la presentazione dell’offerta ma che non hanno ancora avuto concreto inizio, si dovrà rappresentare al Responsabile Unico del Procedimento competente la necessità di operare una modifica del bando per adeguarlo alle procedure previste dall’art. 97 del d. lgs. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni) e riaprire i termini per la eventuale presentazione di nuove offerte: in questo caso dovranno essere accolte anche le eventuali offerte di imprese che originariamente non avevano presentato domanda di partecipazione e dovranno essere accolte anche eventuali sostituzioni delle offerte presentate dagli operatori economici nei termini originari.
D) Nelle procedure di gara relative alla fase di scelta del contraente in cui hanno avuto concreto inizio le operazioni della commissione, informato il Responsabile Unico del Procedimento e fatta salva una sua diversa determinazione, si dovrà procedere ad applicare per l'aggiudicazione il criterio previsto dall’art. 97 del d.lgs. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni) dandone apposita motivazione nel primo utile verbale di gara.
E) Nelle procedure di gara in cui sia già intervenuta la proposta di aggiudicazione si dovrà rappresentare al Responsabile Unico del Procedimento competente la necessità di revocare la proposta di aggiudicazione, individuare l'operatore economico aggiudicatario applicando l'art. 97 del d.lgs. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni), formulare una nuova proposta di aggiudicazione; è fatta salva, comunque, sulla base applicativa del principio di legalità, la facoltà del R.U.P. di adottare una diversa determinazione in autotutela.
F) Nelle procedure di scelta del contraente in cui sia già intervenuta l’aggiudicazione (definitiva) e non sia ancora decorso il termine utile per eventuali impugnative, spetterà al Responsabile Unico del Procedimento la determinazione in ordine alla scelta da adottare e, precisamente se attendere il decorso del termine utile alla proposizione di eventuali ricorsi avverso l'aggiudicazione (stand still) ovvero revocare, nelle more, l’aggiudicazione, chiedendo alla Commissione di gara di provvedere a individuare un nuovo aggiudicatario sulla base dell'art. 97 del codice dei contratti ovvero se revocare in autotutela l'intera procedura.
G) Nelle procedure di scelta del contraente in cui sia già intervenuta l’aggiudicazione (definitiva), sia già decorso il termine utile per eventuali impugnative ma non si sia ancora proceduto alla stipula del contratto, sarà facoltà del R.U.P., sulla base applicativa del principio di legalità, di adottare una eventuale determinazione in autotutela.
Si pone qui l’attenzione al caso delle gare già aggiudicate solo provvisoriamente per le quali la circolare sostanzialmente prevede la revoca dell’aggiudicazione e l’affidamento dei lavori alla ditta che risulterà aggiudicataria applicando l'art. 97 del d.lgs. 50/2016 sulla scorta delle offerte già inviate.
Risulta, infatti, opportuna una verifica da parte delle ditte partecipanti a tali gare per accertare se – applicando il diverso criterio indicato dalla direttiva regionale – le stesse risulterebbero aggiudicatarie; a quel punto la ditta avrebbe tutto l’interesse a sollecitare al R.U.P., prima di una eventuale aggiudicazione definitiva, la revoca della aggiudicazione provvisoria.
Per ulteriori chiarimenti e valutare eventuali azioni potete contattare lo Studio Legale Nigrelli.

Ecco perché è importante adeguarsi alla normativa sulla privacy.....
28/10/2020

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Quasi sestuplicate le sanzioni per violazioni della privacy. Nel primo semestre 2020 le entrate complessive derivanti dalle sanzioni si attestano a 7...

Una bella analisi...
05/07/2020

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Cosa c’è dietro la proposta di alcuni furbacchioni di eliminare le gare pubbliche per gli appalti fino a cinque milioni di euro? Coro di risposte: semplificare. Una mazza. A nostro sommesso avviso, invece, si vuole entrare nell’arbitrio più totale, secondo il quale un dirigente può chiedere c...

COVID19 –  ATTIVITA' CHIUSE AL PUBBLICO –  CONSENTITA LA VENDITA VIA TELEFONO O E-COMMERCEPer i tanti clienti commercian...
26/03/2020

COVID19 – ATTIVITA' CHIUSE AL PUBBLICO – CONSENTITA LA VENDITA VIA TELEFONO O E-COMMERCE
Per i tanti clienti commercianti che hanno posto il problema, precisiamo che, secondo i vigenti DPCM sul contenimento del rischio da contagio, anche per i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato 1 e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.
Le uniche attività oggi consentite all'interno dei locali commerciali, quindi, sono limitate a quelle strettamente indispensabili all'eventuale gestione del commercio via internet (o per telefono ecc.) e/o per le consegne al domicilio del cliente, ove non sia possibile operare integralmente da remoto.
Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (allegato 1 e allegato 2).

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
https://www.confcommercio.it/-/faq-coronavirus-dpcm-marzo

Attenzione: pagina in aggiornamento in seguito all'entrata in vigore del Dpcm 22 marzo 2020

18/02/2020

Indirizzo

Piazza Umberto I° Nr. 6
Mussomeli
93014

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:00
Martedì 16:00 - 19:00
Mercoledì 04:00 - 19:00
Giovedì 16:00 - 19:00
Venerdì 16:00 - 19:00

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