Studio Legale Avv. Roberta Finotti

Studio Legale Avv. Roberta Finotti Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Avv. Roberta Finotti, Avvocato e studio legale, Via Gerolamo Gaslini 1, Monza.

15/02/2022

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 9 febbraio 2022 (ud. 28 ottobre 2021), n. 4616 Presidente Cassano, Relatore Sarno In tema di

09/02/2022

Il potere officioso può essere esercitato, in caso di necessità, anche per assumere prove da cui le parti siano decadute, a cui abbiano rinunciato o che non abbiano richiesto.

28/10/2021

Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 15 luglio 2021, informazione provvisoria n. 13/2021 Presidente Cassano, Relatore Zaza Come avevamo anticipato, era

14/09/2021

Per la Cassazione civile il sanitario non deve limitarsi a suggerire ulteriori accertamenti diagnostici ma deve disporli egli stesso (sentenza n. 19372/2021).

24/07/2020

A PROPOSITO DELLA CASERMA DI PIACENZA

Le cronache relative alla inchiesta giudiziaria che la Procura di Piacenza sta svolgendo intorno alle gravissime ipotesi di reato a carico di alcuni carabinieri della locale Arma, trasudano sgomento, sconcerto, indignazione. Le accuse, se dovessero risultare anche solo in parte confermate, svelano in effetti un quadro particolarmente allarmante, e se ne comprendono perfettamente le ragioni. Se condotte criminali si annidano nei luoghi istituzionali deputati ad indagarle, prevenirle e reprimerle, ciò che viene messo in discussione è il patto sociale, l’affidamento che la collettività ripone nel ruolo e nella funzione delle forze dell’ordine.
Ciò detto, è giusto ricordare che non è certo la prima volta che questo accade, e Ilaria Cucchi -per dirne una- ha tutte le ragioni per ribadirlo oggi a gran voce. Dunque sarebbe il caso di liberare la questione certamente da ingenerose generalizzazioni, ma anche da minimizzazioni retoriche. D’altronde, il problema di chi controlla i controllori è addirittura millenario (“quis custodiet custodes?”, si chiedeva Giovenale), ed è una questione cruciale per ogni società democratica. Possiamo anzi dire senz’altro che il controllo sulla correttezza dell’operato delle forze di Polizia sia direttamente proporzionale al tasso di civiltà ed alla qualità della vita democratica di un Paese.
Perciò consentirete all’avvocato penalista di cogliere questa occasione per sollecitare qualche utile riflessione circa le ricadute di questa complessa e delicata problematica sulle dinamiche del processo penale. Alle Forze dell’Ordine sono infatti demandate le funzioni di Polizia Giudiziaria, cioè di investigazione e raccolta degli elementi di prova che orienteranno il Pubblico Ministero nell’esercizio dell’azione penale a carico della persona indagata. Dunque la Polizia Giudiziaria sorveglia, pedina, intercetta, raccoglie fonti confidenziali che non è tenuta a disvelare, interroga sospettati o convoca ed escute testimoni asseverando, con i propri verbali sommari fidefacenti, ciò che accade in quei frangenti. Un potere immenso, decisivo, potenzialmente devastante per chi ne sia fatto oggetto. Chi controlla il corretto esercizio di questo potere?
Intanto, il Pubblico Ministero: sta a lui orientare, riscontrare, verificare che le indagini si svolgano nella legalità. A maggior ragione, poi, il Giudice delle Indagini Preliminari, il cui compito ordinamentale è proprio quello di operare il controllo giurisdizionale (di un giudice terzo ed equidistante da accusa e difesa, in teoria) sulle indagini preliminari, anche alla luce delle prime interlocuzioni con la difesa degli indagati.
Ma il vero, decisivo controllo sull’operato della Polizia Giudiziaria è la ricostruzione in pubblico contraddittorio delle prove che essa ha raccolto. È bene allora che si sappia e si comprenda che questa decisiva verifica è effettivamente garantita solo dal sistema processuale accusatorio, quello cioè introdotto nel nostro Paese nel 1988, consolidato dalla riforma dell’art. 111 della Costituzione nel 2000 (il “giusto processo”), e che da subito è entrato nel mirino di una larga parte della magistratura italiana, ed oggi dei progetti di controriforma in gestazione, oltre che di orientamenti giurisprudenziali che ne minano i principi fondativi. Condizione ineludibile di questo sistema virtuoso è infatti che il Giudice non sappia nulla delle indagini: i relativi verbali restano nel fascicolo del P.M., l’investigatore viene sentito in un’aula pubblica, così formandosi la prova sotto il fuoco di fila delle domande incrociate di accusa e difesa. Chi coltiva un’idea autoritaria del processo pretende invece che le prove raccolte dalla Polizia Giudiziaria siano assistite da una presunzione di verità e di attendibilità promanante dalla funzione di Pubblico Ufficiale dell’inquirente: perché allora non acquisire direttamente i verbali di indagine (sistema processuale inquisitorio), con spazio per qualche domandina di verifica, se proprio è necessario?
Un sistema processuale democratico diffida invece strutturalmente di una prova la cui legalità è asseverata, in perfetta solitudine, dalla stessa Polizia Giudiziaria che la raccoglie. Non c’entrano nulla la onorabilità di questo o di quel corpo di Polizia. È il potere di polizia in sé ad essere così spaventosamente pervasivo da imporne pregiudizialmente -sistemicamente, appunto- il più ficcante e compiuto controllo e dunque, al contrario della retorica imperante, una virtuosa diffidenza.
Ecco quali sono i valori in gioco, quando sentite parlare di processo accusatorio o inquisitorio, di presunti eccessi di garanzie difensive, di avvocati che fanno perder tempo nella pretesa che gli ufficiali di P.G. ripetano in aula le prove raccolte, senza avvalersi di quanto da essi scritto nei relativi verbali. L’idea che l’attendibilità della prova promani dalla natura di Pubblico Ufficiale di chi l’ha raccolta è una idea radicalmente autoritaria ed antidemocratica del processo, che allontana drammaticamente il giudice da una valutazione affidabile del fatto. L’auspicio è che le (ennesime) cronache di questi giorni aiutino a rendere chiari i valori e le regole in gioco. Piuttosto che vestirsi poi a lutto in quel di Piacenza, e di investirci di fiumi di retorica, si tenga dritta la barra sulla legalità costituzionale del giusto processo.

24/04/2020

UCPI: stato di agitazione contro lo scempio del processo da remoto.

L’Unione Camere Penali proclama lo stato di agitazione contro lo scempio del processo penale da remoto. L’impegno del Governo e del Parlamento di escludere nel decreto-legge della prossima settimana dal processo da remoto l’istruttoria dibattimentale e le discussioni è un ripensamento importante, ma se non sarà rispettato le iniziative di protesta saranno durissime. La delibera della Giunta dell’Unione.

➡️ https://bit.ly/2KCavHn

La Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane,

PRENDE ATTO

della intervenuta conversione in legge del dl con il quale sono state introdotte (con i commi 12 bis, ter, quater e quinquies) norme intese a consentire la celebrazione di processi penali su piattaforme commerciali di conversazione (Skype for Business e Teams), sul presupposto di condizioni epidemiche tali da non consentirne la celebrazione nelle aule giudiziarie;

RIBADISCE

la radicale avversione a tali provvedimenti normativi, veicolo di un autentico sovvertimento dei principi basilari e fondativi del processo penale, quali quelli della oralità e della immediatezza, che presuppongono la ineliminabile fisicità della sua celebrazione, inderogabile anche in presenza di condizioni di pericolo per la salute pubblica peraltro in via di progressiva attenuazione, sì da consentire la adozione di misure di graduale ripristino delle attività produttive e sociali, rispetto alle quali questa drastica e devastante previsione normativa si pone oltretutto in condizione di inspiegabile ed ingiustificabile controtendenza;

RILEVA TUTTAVIA

che l’incessante iniziativa politica dei penalisti italiani volta a contrastare tale innovazione normativa, ha trovato consensi parlamentari crescenti, sia in parte delle opposizioni che in alcune forze di maggioranza, al punto che la Commissione Giustizia della Camera aveva approvato una ipotesi di modifica del comma 12 bis, volta ad escludere dalla celebrazione da remoto sia la istruttoria dibattimentale che le discussioni. Tale atto non ha sortito effetti sul provvedimento in via di conversione, ma ha determinato l’odierna approvazione, grazie anche ad un fecondo confronto tra forze di Governo e alcune forze di opposizione, di un ordine del giorno comune che impegna il Governo ad adottare quelle modifiche limitative del processo da remoto “nel primo provvedimento utile”, dunque nell’imminente decreto legge previsto per i primi giorni della prossima settimana;

SOTTOLINEA

ferma restando l’opposizione incondizionata dei penalisti italiani ad ogni forma di smaterializzazione del processo comunque giustificata, l’indubbia rilevanza di tale iniziativa parlamentare, idonea - ove il Governo darà immediato seguito all’impegno con essa assunto - a ridimensionare in modo significativo l’impatto devastante della riforma sui richiamati principi fondativi del processo penale, da UCPI denunziati senza riserve sin dal primo giorno

tutto ciò premesso,

DELIBERA

lo stato di agitazione dei penalisti italiani, con il quale essi esprimono e ribadiscono la più ferma ed intransigente opposizione alla smaterializzazione del processo penale appena approvata, riservando ogni ulteriore e conseguente iniziativa politica

PREANNUNCIA

che ove l’odierno impegno del Governo e del Parlamento di immediatamente escludere, con il primo provvedimento legislativo utile, dalla celebrazione dei processi da remoto sia gli atti di istruttoria dibattimentale (esame testi, periti e consulenti) sia le udienze di discussione, non dovesse avere seguito, la adozione delle più determinate forme di protesta per impedire che lo scempio del processo penale oggi approvato possa avere concreto seguito nella giurisdizione del nostro Paese.

Roma, 24 aprile 2020

Il Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane
Gian Domenico Caiazza

Il Segretario dell’Unione delle Camere Penali Italiane
Eriberto Rosso

23/04/2020

❗️27 APRILE 2020, ore 15:00

❗️PRIMA DIRETTA LIVE STREAMING FACEBOOK, LINKEDIN e YOUTUBE SU NUOVO CANALE “CAMERA PENALE DI MILANO”

Link canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnYfxgMKPJtj21ktFTYJs8Q

❗️FASE 2:
RIAPRIRE IN SICUREZZA? DIBATTITO SUL DIRITTO DI DIFESA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Introduce:
Avv. Andrea Soliani, Presidente della Camera Penale di Milano

Interventi in streaming:
📍Linee guida per la riapertura degli Studi Legali e profili di responsabilità del Titolare - datore di lavoro
Avv. Giovanni Briola (Camera Penale di Milano)
📍La situazione delle carceri milanesi e il colloquio da remoto con gli assistiti. Potenzialità e limiti.
Avv. Michele Iudica (Camera Penale di Milano)
📍La limitazione della libertà di movimento e le conseguenze giuridiche
in relazione allo svolgimento dell’attività forense
Avv. Angelo de Riso (Camera Penale di Milano)
📍Gestione dell’emergenza Coronavirus in Tribunale: protocolli e linee
guida della fase 2 dell’attività giudiziaria negli Uffici Milanesi
Avv. Matteo Picotti (Camera Penale di Milano)

Indirizzo

Via Gerolamo Gaslini 1
Monza
20900

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
14:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
14:00 - 20:00

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