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11/08/2021

A casa senza stipendio la lavoratrice che non vuole vaccinarsi.

Rigettato dal Tribunale di Roma il ricorso di una lavoratrice contro il provvedimento di sospensione da mansioni e retribuzione per il rifiuto a vaccinarsi contro il Covid
* Sospesa la lavoratrice che non vuole vaccinarsi contro il Covid
* La lavoratrice contesta la sospensione della datrice
* Il prestatore deve collaborare alla sicurezza e alla salute del posto di lavoro
Sospesa la lavoratrice che non vuole vaccinarsi contro il Covid

Rigettato il ricorso di una lavoratrice contro il provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione dopo che il medico competente ha accertato la sua idoneità al lavoro, ma con limitazioni, per problemi a sollevare pesi superiori a 7 chili e per il rifiuto a sottoporsi alla vaccinazione contro la SARS Cov.

Per il Tribunale infatti il prestatore di lavoro deve collaborare con il datore all'obbligo garantire la sicurezza del posto di lavoro e la salute di colleghi e clienti. Giustificata quindi non solo la sospensione dalle mansioni, ma anche dalla retribuzione, visto che il datore può rifiutare legittimamente le prestazioni vietate dal medico competente e non retribuirle. Questo quanto deciso dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18441/2021 (sotto allegata).

La lavoratrice contesta la sospensione della datrice
Una lavoratrice ricorre al Tribunale del Lavoro di Roma, narrando di essere stata sottoposta a visita dal medico competente, il quale l'ha dichiarata "idonea con limitazioni" a svolgere le sue mansioni lavorative, a causa della sua difficoltà a sollevare carichi superiori ai sette chilogrammi per problemi alla schiena e al rifiuto della stessa a sottoporsi alla vaccinazione per il Covid19.
Per le suddette ragioni, la datrice l'ha sospesa dal lavoro e dalla retribuzione a partire dal primo luglio 2021 "fino a un eventuale giudizio di revisione del giudizio d'idoneità o cessazione delle limitazioni."
Il prestatore deve collaborare alla sicurezza e alla salute del posto di lavoro
Il Giudice adito però fa presente che dall'organigramma dell'azienda si evince l'assenza di posizioni lavorative adatte alla professionalità della lavoratrice, per poterla reimpiegare.
Contrariamente a quanto affermato dalla stessa, quindi, il provvedimento del datore non ha natura disciplinare collegato al rifiuto di vaccinarsi. La sospensione è motivata piuttosto dalla parziale idoneità della dipendente alle mansioni a cui è addetta, nel pieno rispetto di quanto sancisce l'art. 2087 c.c, il quale dispone che: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro."
Il Tribunale di Roma fa inoltre presente che la recente ordinanza del 19 maggio 2021 del Tribunale di Modena, nel richiamare l'art. 20 del Dlgs n. 81/2008, ha messo in evidenza che le azioni od omissioni del lavoratore producono effetti anche sulla salute delle persone presenti sul posto di lavoro e che è dovere degli stessi collaborare con il datore, osservare e far osservare le istruzioni da questo impartire a tutela della sicurezza e della salute.
Sul lavoratore grava infatti un obbligo giuridicamente rilevante di collaborazione con il datore, che vi è tenuto ai sensi dell'art. 2087 c.c., in materia di sicurezza sul lavoro, che rischia di essere depotenziato se il prestatore di lavoro non fa il suo dovere.
Per quanto riguarda poi la contestazione relativa alla sospensione della retribuzione il Tribunale di Roma, richiamando la sentenza n. 6750/2015 del Tribunale di Verona e la Cassazione n. 7619/1995 fa presente che "se le prestazioni lavorative sono vietate dalle prescrizioni del medico competente con conseguente legittimità del rifiuto datoriale di riceverle il datore non è tenuto al pagamento della retribuzione."
Il Giudice del Lavoro segnala infine che la sentenza già menzionata del Tribunale di Modena ha sottolineato anche che: "la protezione e la salvaguardia della salute dell'utenza rientra nell'oggetto della prestazione esigibile". Per cui nel momento in cui il lavoratore adduce un rifiuto ingiustificato, la prestazione lavorativa risulta inutile e irricevibili da parte del datore perché non è in grado di soddisfare il suo interesse come previsto dal contratto di lavoro.

Il datore non può certamente obbligare a sottoporsi ad un trattamento sanitario, può legittimamente licenziare per giust...
30/12/2020

Il datore non può certamente obbligare a sottoporsi ad un trattamento sanitario, può legittimamente licenziare per giustificato motivo soggettivo.
Il vaccino obbligatorio o meno, se causa danni, è comunque fonte di responsabilità infatti il danneggiato ha già il diritto ad ottenere oltre all’indennizzo ex L. 25 febbraio 1992 n. 210 anche il risarcimento del danno al
Ministero della Salute.

03/07/2020

ATTIVITÀ SPORTIVE E COVID19: DIRITTO AL RIMBORSO PER I MESI DI ATTIVITÀ NON GODUTI A CAUSA DEL LOCKDOWN

L’emergenza Covid-19 ha sospeso tutte le attività sportive, disponendo la chiusura degli impianti sportivi fino al 25 maggio 2020, data della loro riapertura.

Per tale ragione molti hanno chiesto di ricevere il rimborso per i mesi di attività pagata e non goduta in ragione della chiusura per emergenza Covid-19.

Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto Rilancio, all’art. 216 comma 4 a espressamente previsto che:
“A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva”.

Stante l’impossibilità sopravvenuta della somministrazione della prestazione di attività sportiva, sussiste dunque il diritto al rimborso delle quote associative e degli abbonamenti già pagati e non goduti.

Ai sensi dell’art. 1256 c.c. comma 1 infatti:
“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile” e, nel caso di specie, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive interviene l’art. 1463 c.c. che dispone espressamente che: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.

Pertanto è assolutamente possibile e legittimo, richiedere la restituzione di quanto già pagato in relazione al periodo di chiusura di tutti i centri sportivi, non avendo goduto della prestazione già pagata e dunque ancora dovuta dalle associazioni, studi professionali o palestre che gestiscono tali attività.

Attenzione perché il termine per proporre la domanda di rimborso decorre entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto rilancio (dunque 30 giorni a partire dal 18 luglio 2020) allegando la documentazione relativa all’abbonamento sottoscritto con l’associazione sportiva, lo studio professionale o la palestra.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il gestore può proporre alternativamente:
1) il rimborso in termini economici dell’intera quota non goduta;
2) il rilascio di un voucher dello stesso valore dell’importo non goduto, da utilizzare, senza alcuna condizione ed entro un anno all’interno della stessa struttura.

Nessuna altra e ulteriore condizione potrà essere eccepita dal gestore.

www.dlstudio.it

https://www.dlstudio.it
07/06/2020

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Avvocato, con lunga esperienza in primarie aziende multinazionali del settore automotive e assicurativo, ha collaborato per 12 anni con un noto studio legale del Foro di Milano.Owner e Co-Founder di D&L Studio Legale, coniuga solide competenze legali ad una approfondita conoscenza delle dinamiche...

Duro colpo per i datori di lavoro che eludono le norme sui diritti dei lavoratori.Avanti così !
13/05/2020

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'Voglio sottolineare un punto per me fondamentale, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili'. Con la...

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13/05/2020

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Una nuova spinta alle attività a distanza, che nella fase di ripresa produttiva consentono di limitare le presenze fisiche e ridurre i rischi di contagio. Coinvolti 6-8 milioni di addetti

D&L Studio LegaleVia Vittorio Emanuele II n. 1Monza
12/05/2020

D&L Studio Legale
Via Vittorio Emanuele II n. 1
Monza

02/05/2020

Precisazioni in ordine al decreto del 4 maggio riguardanti i prossimi congiunti.

Il D.P.C.M. 20 aprile 2020 all’art. 1 prevede che è possibile uscire per andare dal proprio congiunto.

L'art. 307 IV comma del c.p. definisce i "PROSSIMI" congiunti come i parenti di primo, secondo e terzo grado, che sono gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti.
Tuttavia la Cassazione con la sentenza n. 46351 del 2014 ha stabilito che i congiunti non sono intesi solo come i parenti stretti, ma il riferimento ai prossimi congiunti deve essere inteso tutte le volte in cui si è in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali.

Quindi oltre a poter andare a trovare nonni zii e nipoti, finalmente si potrà anche andare a trovare il fidanzato/a.

09/03/2020

D&L Studio Legale, in ottemperanza al DPCM del 8 marzo, riceverà solo via Skype e previo appuntamento da fissare telefonicamente al seguente n. 039 9005630

Indirizzo

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