19/01/2026
Un incidente stradale può dirsi “in itinere” quando a restarne coinvolto è un lavoratore e si verifica:
👉 durante il normale percorso tra casa e sede di lavoro o viceversa
👉 durante il normale percorso tra due diverse sedi di lavoro, se il lavoratore ha due lavori diversi
👉 durante il normale percorso tra sede di lavoro e il luogo di consumo abituale dei pasti, se l’azienda non ha un servizio mensa
L’incidente stradale in itinere viene riconosciuto dall’Inail come infortunio sul lavoro a prescindere che il lavoratore coinvolto abbia torto o ragione.
Affinché l’Inail indennizzi il lavoratore coinvolto, occorre che il tragitto percorso sia quello più breve e diretto possibile, salvo eventuali deviazioni e/o interruzioni cd “necessitate”, dovute cioè a forza maggiore (es.: traffico, lavori in corso, adempimento di obblighi di legge, ecc.).
Giesse non agisce contro l’INAIL, ma esclusivamente contro il responsabile civile e la sua eventuale compagnia assicurativa, per ottenere da questi il giusto e integrale risarcimento di tutti i danni patiti e non indennizzati dall’Inail (come ad es. il danno morale, il danno biologico e patrimoniale differenziale, la personalizzazione del danno biologico, ecc.).
Se sei 𝘃𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝗹𝗲 o conosci qualcuno che ne è rimasto coinvolto, contattaci al numero verde 📞𝟴𝟬𝟬 𝟭𝟮𝟱 𝟱𝟯𝟬.
Ti forniremo un 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗿𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼 fino ad ottenere, insieme, la giusta liquidazione dei danni che hai subìto.