14/11/2012
Cassazione, senteza 6.11.2012, n. 19112: IL PROLUNGATO RIFIUTO DEL CONIUGE AD INTRATTENERE RAPPORTI INTIMI CON L'ALTRO GIUSTIFICA L'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE. La vita sessuale è dunque parte integrante del rapporto di coppia nel matrimonio. Ed è mezzo di realizzazione della personalità del coniuge. Questo il principio espresso dalla sentenza citata, ripreso tra l'altro da precedenti nello stesso senso, che già avevano affermato che "il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge - poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner - configura e integra violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall’art. 143 cod. civ., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale. Tale volontario comportamento sfugge, pertanto, ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificato come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l’addebitamento della separazione in quanto rende, impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l’esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato". Il testo complesto della sentenza è sul sito di Persona e danno.