02/02/2026
Il divieto di avvicinamento imposto dal giudice sussiste anche se c'è consenso della vittima (Cass. pen. n. 41688/25)
Questa misura è un provvedimento che il giudice emette per proteggere l’incolumità di una persona che ha denunciato violenze o maltrattamenti. Il destinatario della misura riceve l’ordine preciso di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di mantenere una distanza minima costante. Si tratta di un obbligo giuridico(art. 282-ter cod. proc. pen.).
La protezione non riguarda solo l’aspetto fisico, ma anche quello psicologico. Chi ha subito comportamenti aggressivi deve poter godere di tranquillità e della certezza che il soggetto pericoloso si tenga a distanza. La legge impone un sacrificio alla libertà di movimento dell’indagato, ma lo fa per salvaguardare un bene superiore: la vita e la salute della vittima. Questo dovere di allontanamento scatta anche in caso di incontro fortuito. Se i due si incrociano per strada per puro caso, è chi subisce la misura che deve allontanarsi immediatamente.
Cosa accade se la vittima delle persecuzioni accetta un incontro o addirittura lo propone? la misura cautelare non perde la sua efficacia. La giurisprudenza ha chiarito che il dolo, cioè la volontà di violare la legge, sussiste per il solo fatto che l’uomo decide di presentarsi all’appuntamento pur sapendo di non poterlo fare (Cass. pen. n. 41688/25). L’indagato ha il dovere di dire di no e di evitare ogni tipo di contatto diretto.
La persona su cui incombe il divieto di avvicinamento e che accetta l’invito viola la prescrizione del giudice e vanifica la finalità preventiva della misura, cioè evitare che situazioni di vicinanza possano degenerare in nuovi episodi di violenza.
La legge italiana e le convenzioni internazionali, come la Convenzione di Istanbul, stabiliscono che la priorità assoluta deve essere data alla sicurezza. La volontà della vittima non può avere un’efficacia liberatoria dagli obblighi imposti dal giudice.
La vittima potrebbe non essere in grado di valutare correttamente il rischio che corre. Lo Stato, quindi, decide di proteggere la persona anche contro la sua stessa volontà del momento; il sistema di protezione deve essere oggettivo e non può dipendere dagli umori o dai ripensamenti momentanei dei protagonisti della vicenda.
Le conseguenze per chi non rispetta l’obbligo imposto sono gravi, poiché il giudice può decidere di sostituire il divieto di avvicinamento con una misura più restrittiva, come gli arresti domiciliari o addirittura il carcere.