Studio legale Dolfi

Studio legale Dolfi Viale Guglielmo Marconi n. 102, Montecatini Terme. Tel. 0572 72961 3388838150

02/02/2026

Il divieto di avvicinamento imposto dal giudice sussiste anche se c'è consenso della vittima (Cass. pen. n. 41688/25)

Questa misura è un provvedimento che il giudice emette per proteggere l’incolumità di una persona che ha denunciato violenze o maltrattamenti. Il destinatario della misura riceve l’ordine preciso di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di mantenere una distanza minima costante. Si tratta di un obbligo giuridico(art. 282-ter cod. proc. pen.).
La protezione non riguarda solo l’aspetto fisico, ma anche quello psicologico. Chi ha subito comportamenti aggressivi deve poter godere di tranquillità e della certezza che il soggetto pericoloso si tenga a distanza. La legge impone un sacrificio alla libertà di movimento dell’indagato, ma lo fa per salvaguardare un bene superiore: la vita e la salute della vittima. Questo dovere di allontanamento scatta anche in caso di incontro fortuito. Se i due si incrociano per strada per puro caso, è chi subisce la misura che deve allontanarsi immediatamente.
Cosa accade se la vittima delle persecuzioni accetta un incontro o addirittura lo propone? la misura cautelare non perde la sua efficacia. La giurisprudenza ha chiarito che il dolo, cioè la volontà di violare la legge, sussiste per il solo fatto che l’uomo decide di presentarsi all’appuntamento pur sapendo di non poterlo fare (Cass. pen. n. 41688/25). L’indagato ha il dovere di dire di no e di evitare ogni tipo di contatto diretto.
La persona su cui incombe il divieto di avvicinamento e che accetta l’invito viola la prescrizione del giudice e vanifica la finalità preventiva della misura, cioè evitare che situazioni di vicinanza possano degenerare in nuovi episodi di violenza.
La legge italiana e le convenzioni internazionali, come la Convenzione di Istanbul, stabiliscono che la priorità assoluta deve essere data alla sicurezza. La volontà della vittima non può avere un’efficacia liberatoria dagli obblighi imposti dal giudice.
La vittima potrebbe non essere in grado di valutare correttamente il rischio che corre. Lo Stato, quindi, decide di proteggere la persona anche contro la sua stessa volontà del momento; il sistema di protezione deve essere oggettivo e non può dipendere dagli umori o dai ripensamenti momentanei dei protagonisti della vicenda.
Le conseguenze per chi non rispetta l’obbligo imposto sono gravi, poiché il giudice può decidere di sostituire il divieto di avvicinamento con una misura più restrittiva, come gli arresti domiciliari o addirittura il carcere.

Ancora in tema di soprusi e vessazioni in ambito familiare in danno del coniuge/ convivente e dei figli. Non abbiate pau...
06/08/2025

Ancora in tema di soprusi e vessazioni in ambito familiare in danno del coniuge/ convivente e dei figli. Non abbiate paura a denunciare, rivolgetevi alle Forze dell'Ordine o al vostro avvocato. Ci sono gli strumenti per ottenere l'allontanamento dall'abitazione e il divieto di avvicinamento con provvedimenti immediati da parte dell'Autorità Giudiziaria

29/05/2025

Norme più severe contro la violenza nei confronti degli animali.

Nuove regole nei rapporti tra animali e umani, con una fondamentale novità: d'ora in poi gli animali diventano soggetti.
Tra le modifiche che si introducono al Codice Penale e di Procedura Penale c'è infatti quella che specifica come l'obiettivo sia quello di "tutelare direttamente gli animali" e non più il "sentimento per gli animali" da parte degli esseri umani. Gli animali vengono così messi "al centro delle tutele giuridiche, riconoscendo i loro diritti in modo indipendente dal nostro modo di percepirli".
Tra le novità introdotte dalla legge innanzitutto l'inasprimento delle pene. Gli organizzatori di eventi o competizioni in cui vengono sottoposti a violenze vedranno aumentata la multa da 15.000 a 30.000 euro. In caso di combattimenti tra animali per chi li organizza si passa dai 2 ai 4 anni di reclusione, con sanzioni fino a 30.000 euro per chi vi partecipa. Chi uccide un animale rischia il carcere da 6 mesi fino a 4 anni e una multa fino a 60.000 euro. Pene più severe anche in caso di maltrattamento: si rischia fino a 2 anni di reclusione e non sono più previste sanzioni pecuniarie alternative. Si introduce poi il divieto di "abbattimento degli animali coinvolti, che dovranno rimanere sotto custodia fino alla fine del processo".
Divieto totale anche di utilizzare pellicce di animali domestici per fini commerciali. D'ora in poi neppure mai più cani legati alla catena: ne è fatto divieto su tutto il territorio nazionale ed ancora più attenzione anche alle specie protette: per l' uccisione, cattura, o detenzione è previsto l'arresto da 3 mesi a 1 anno con ammenda fino a 8 mila euro.
Il traffico di cuccioli d'ora in poi è punito con la reclusione da 4 a 18 mesi ed una multa da 6 mila a 30 mila euro.

13/05/2025

Responsabilità dello Stato per abusi su alunno da parte di un insegnante

ll Ministero dell’Istruzione è tenuto a risarcire il danno, se l'alunno è vittima di abusi sessuali da parte di un insegnante.
Lo afferma la Terza Sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 11614 del 3 maggio 2025.
Fatta salva la responsabilità penale, che è sempre personale, lo Stato dunque risponde in solido per i danni causati dai propri dipendenti, anche se le loro condotte sono in netto contrasto con le finalità istituzionali.
La responsabilità ex art. 2049 c.c.:
La Suprema Corte ha richiamato il principio già espresso dalle Sezioni Unite (Cass., n. 13246/2019): “la responsabilità del datore di lavoro pubblico sussiste quando la condotta illecita del dipendente, pur deviata o abusiva, non costituisca uno sviluppo oggettivamente anomalo delle funzioni esercitate”.
Nel caso di specie, secondo la Corte, sussistono entrambi i presupposti:
un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta del docente e il suo ruolo;
l’assenza di imprevedibilità oggettiva, data la natura stessa dell’incarico svolto in un contesto educativo e di affidamento fiduciario.
la Corte di Cassazione riconosce sia il danno biologico sia quello morale, inclusa la lesione dei diritti costituzionali, come il diritto allo studio e all’integrità psicofisica.
La scuola, oltre ad un compito educativo, ha anche una funzione di protezione. Quando tale protezione viene a mancare, si ravvisa una responsabilità oggettiva, imponendosi al Ministero di risarcire, prevenire e vigilare.

05/02/2025

Messaggi WhatsApp utilizzabili come prova per l'addebito della separazione
Secondo la Cassazione (ord. n. 13121/2023), il consenso al trattamento dei dati personali non è richiesto quando è necessario ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive di cui alla legge n. 397 del 2000 o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (tanto è disposto dall'articolo 24 comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 196 del 2003).
Le chat WhatsApp possono provare l'infedeltà del coniuge, con la conseguente responsabilità in termini di responsabilità della separazione verso il coniuge che ha tradito. Dunque, fuori dai casi di accesso abusivo al cellulare o acquisizione violenta dello stesso, fare lo screenshot della conversazione trovata casualmente sullo smartphone altrui non è reato: non integra cioè una violazione della legge sulla privacy e può costituire prova in un processo civile o penale.
Sarà sufficiente, quindi, produrre in giudizio le conversazioni whatsapp, con gli screenshot oppure estrapolando il contenuto dell'archivio informatico su un supporto esterno, o con la trascrizione delle conversazioni.
Una volta prodotte in giudizio, sarà onere dell'altro coniuge tentare di neutralizzare l'efficacia di prova di questi documenti contestandoli e disconoscendone il contenuto, ma per contestare il contenuto delle chat il coniuge deve avere delle prove a sua discolpa precise e specifiche.
Quando si utilizzano conversazioni WhatsApp o altre forme di comunicazione digitale come prove di infedeltà è importante essere consapevoli di alcune precauzioni. Prima di tutto, è fondamentale acquisire il cellulare altrui in modo non violento: strappare lo smartphone dalle mani altrui integra il reato di rapina. (art 628 c.p.)
In secondo luogo non bisogna mai accedere alle chat altrui con mezzi illegali come software spia. L'impiego di questi ultimi integra il reato di accesso abusivo a sistema informatico. È quindi necessario impossessarsi del device (telefono, computer, tablet) altrui in modo pacifico, come nel caso in cui il proprietario lo abbia lasciato incustodito.

02/12/2024

ABBANDONO DI ANIMALI: RECLUSIONE E SOSPENSIONE DELLA PATENTE
La revisione del decreto legislativo 285/92, definitivamente approvata dal Senato il 20 novembre, introduce norme più severe nei confronti dell'abbandono di animali sulla strada. Pene rafforzate anche per prevenire il pericolo di incidenti stradali. L'articolo 2 del testo approvato dal Parlamento modifica tre articoli del Codice Penale: ecco le nuove sanzioni.
Il nuovo articolo 727 cp - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Con l'entrata in vigore del riformato Codice della Strada, la pena è aumentata di un terzo quando il fatto avviene su strada o nelle relative pertinenze
Inoltre, se il fatto è commesso "mediante l'uso di veicoli", si applica "la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno".

Il nuovo articolo 589-bis cp- Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte.

Il nuovo articolo 590-bis cp- Nel caso di cui all'articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni. Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali .

11/09/2024

ADDEBITO SEPARAZIONE ANCHE CON UN SINGOLO EPISODIO DI VIOLENZA La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22294 del 7 agosto 2024, ha ribadito che anche un singolo episodio di percosse è sufficiente per destabilizzare definitivamente l'equilibrio della coppia. Tale comportamento risulta lesivo della pari dignità personale, valore fondamentale nei rapporti coniugali.

La Suprema Corte, richiamando i precedenti in materia (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016), ha ricordato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore.

La Corte ha sottolineato che, in tali situazioni, il giudice di merito non è tenuto a confrontare i comportamenti del coniuge vittima delle violenze con quelli del coniuge autore della violenza.
Infatti, gli atti violenti, per la loro estrema gravità, non possono essere paragonati a comportamenti meno gravi e, di conseguenza, hanno un'incidenza causale preminente rispetto ad altre cause preesistenti della crisi coniugale.

09/09/2024

LA MANCANZA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ NELLA COMPRAVENDITA
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24317 del 05 agosto 2022, ha messo la parola fine alla complessa ed articolata vicenda processuale, accogliendo il ricorso spiegato dal promissario acquirente, di fatto, legittimandone il rifiuto alla stipula del rogito, per effetto della denunciata mancanza del certificato d’abitabilità.

Osserva, in particolare, la Suprema Corte che la mancata consegna, o il mancato rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità), pur non incidendo direttamente sul piano della validità del contratto, integra un inadempimento (essenziale) del venditore.

Tale circostanza può essere evidenziata dal compratore come eccezione d’inadempimento, ai sensi dell‘art. 1460 del codice civile, ovvero come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità, o non abbia, comunque, esonerato il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza (Cass. n. 19749/2020).

Sulla base di queste considerazioni, il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo del certificato di abitabilità o di agibilità, pur se dipendente da inerzia del Comune (nei cui confronti, peraltro, il promissario venditore deve attivarsi) è giustificato.

Il certificato in parola, infatti, risulta necessario ed il suo ottenimento imprescindibile, a tutela dell’interesse dell’acquirente ad acquisire la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere (anche) alla sua funzione economico/sociale, nonché a soddisfare i bisogni che determinano nella parte la volontà di procedere all’acquisto, cioè la fruibilità e la piena commerciabilità del bene (Cass. n. 2196/2020).

Decisiva, al riguardo, la circostanza per la quale, prima della stipula del definitivo, il ricorrente, a conoscenza del difetto dell’immobile, aveva richiesto formalmente, in via stragiudiziale, al venditore la produzione del certificato mancante.

Tale circostanza, dunque, lungi dal costituire un’esimente per la parte venditrice, ne cristallizza l’inadempimento, alla luce del consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale è necessario che tutti i documenti afferenti all’immobile da vendere siano acquisiti (dall’alienante), e consegnati al promissario acquirente, all’atto della stipula del contratto definitivo di vendita (Cass. n. 20426/18). N.B. La mancanza del certificato di agibilità non ne impedisce comunque la commerciabilità, dunque, se vi è accordo tra le parti, l'atto di compravendita può essere stipulato ed è valido ad ogni effetto di legge

16/08/2024

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, i segni sul collo integrano la quasi flagranza?
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.30316 del 11/06/2024 (dep. 23/07/2024)
I segni rossi sul collo della presunta vittima, visibili tracce di una violenza appena subita, possono essere considerati elementi che integrano la quasi flagranza nel reato di maltrattamenti in famiglia?

A questa domanda risponde la Sesta Sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 30316 depositata il 23 luglio 2024.

Nel caso di specie, il GIP del Tribunale di Larino non aveva convalidato l'arresto di un uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla violenza assistita dal figlio minore, per l'assenza del presupposto della quasi flagranza.

Il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione, sottolineando che:

esisteva la quasi flagranza poiché la persona offesa presentava, come riconosciuto dal Gip, "vistosi segni di rossore sul collo", dai quali però, erroneamente, era stato possibile inferire solo la consumazione del reato di lesioni personali non aggravate, e non il delitto di cui all’art. 572 c.p.
i segni presenti sulla persona offesa, insieme alle dichiarazioni rese nell’immediatezza dalla donna, rappresentano elementi a sostegno della abitualità del reato di maltrattamenti in famiglia.
La Suprema Corte accoglie il ricorso, ricordando che "è configurabile lo stato di flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia allorché il singolo episodio lesivo non risulti isolato, ma si inserisca inequivocabilmente in una situazione di continuità rispetto a comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti” (Cass. pen., Sez. 6, n. 7139 del 2019).

Nella vicenda esaminata, la donna aveva già presentato una querela per le condotte violente dell’uomo, poi rimessa per timore di ritorsioni da parte del compagno.

L’ordinanza impugnata viene quindi annullata senza rinvio, risultando l'arresto compiuto dalla Polizia giudiziaria legittimo.

25/07/2024

L'affidamento esclusivo del figlio
L’affidamento esclusivo consiste nell’attribuzione ad uno solo dei due genitori dell’affidamento del minore, qualora l’altro non dovesse risultare idoneo al ruolo che dovrebbe svolgere.
La domanda di affido esclusivo può essere fatta da parte di uno dei genitori, ma solo il giudice può disporlo ogni qual volta ritenga che l’affidamento condiviso causi un danno al minore.
Si tende, in linea generale, a favorire la bigenitorialità, ossia il principio secondo cui i figli devono mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, anche se separati (legge n. 54 del 2006).
L’art. 337-ter del codice civile impone oggi al giudice di valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, in modo da realizzare al meglio il diritto della prole a “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi”.
Per quanto riguarda, invece, la questione della residenza del minore, nella maggior parte dei casi i figli sono solitamente collocati presso la madre il cui ruolo è considerato centrale e maggiormente adatto all’educazione dei figli.
Entrambi i genitori hanno, dunque, la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Il giudice può decidere, però, di far decadere tale responsabilità (perdita della patria potestà) per entrambi o uno solo dei genitori quando viene meno agli obblighi previsti o assume comportamenti scorretti nei confronti della prole che in qualche modo possono danneggiarne gli interessi.
I presupposti:
L’affidamento esclusivo costituisce una soluzione straordinaria, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione tale da rendere l’affidamento condiviso pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo del minore (art. 337-quater c. c.).
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo, anche nel caso dei figli di genitori non sposati. Inoltre, non ha una durata predeterminata.
In ogni momento i genitori hanno il diritto di chiedere al giudice la revisione delle condizioni poste alla base dell’affidamento dei figli (art. 337-quinquies c. c.).
Alcuni casi in cui può essere richiesto l’affidamento esclusivo:
incapacità oggettiva di uno dei genitori di prendersi cura del figlio
totale disinteresse del genitore, che non rispetta mai il diritto di visita o si rende irreperibile
il minore manifesta difficoltà di relazione con uno dei due genitori
uno dei due genitori rischia di sottoporre il minore ad un alto livello di stress
madre o padre violento nei confronti dei figli o nei confronti dell’altro coniuge
uno dei due ha problemi seri di dipendenza da alcol, droga o gioco d’azzardo o è condannato per un reato grave
genitore dotato di “personalità manipolativa” che allontana fisicamente e psicologicamente i figli dall’altro genitore
incapacità di intendere e di volere
mancato mantenimento
In caso di affidamento esclusivo, entrambi i genitori restano titolari della responsabilità genitoriale sui figli. Le decisioni di maggiore interesse, relative all’educazione, all’istruzione e alla salute dei figli, sono comunque prese di comune accordo tra i genitori.
Il genitore affidatario deve, quindi, favorire il mantenimento dei rapporti tra il figlio e l’altro genitore, il quale conserva sempre il diritto di rivolgersi al giudice se rileva anomalie.
Il genitore non affidatario mantiene anche il diritto di visita nei confronti del figlio, nonché il dovere giuridico e morale di provvedere al mantenimento dello stesso fino alla sua autosufficienza.
In conclusione, l’affido esclusivo non comporta la perdita della titolarità della responsabilità genitoriale, bensì esclusivamente la limitazione del suo esercizio nei confronti del figlio minorenne.
Affidamento esclusivo rafforzato
L’affidamento esclusivo rafforzato si può applicare quando il giudice si trova di fronte a un genitore totalmente incapace di prendersi cura del figlio.
In questo caso, il genitore affidatario prende tutte le decisioni relative a istruzione, salute e crescita del minore senza alcun obbligo di coinvolgere l’altro genitore. Quest’ultimo mantiene la responsabilità genitoriale e i relativi doveri, come l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli.
L’affido super esclusivo si può applicare ad esempio in caso di gravi violenze da parte di uno dei genitori, totale incapacità di prendersi cura della prole o disinteresse verso la vita dei figli.
Come ottenere l’affidamento esclusivo
Ognuno dei genitori può chiedere, in qualsiasi momento, l’affidamento esclusivo del minorenne presentando un’apposita domanda. Lo può fare con il ricorso della separazione o del divorzio o anche successivamente.
La richiesta, come già detto deve essere motivata. Il giudice accoglierà la domanda dopo un’attenta valutazione che avrà lo scopo di garantire unicamente l’interesse del minore.

Le leggi ci sono; denunciate qualsiasi atteggiamento sospetto e non accettate mai incontri "chiarificatori" che possono ...
20/05/2024

Le leggi ci sono; denunciate qualsiasi atteggiamento sospetto e non accettate mai incontri "chiarificatori" che possono trasformarsi in tragedie

Indirizzo

Viale MARCONI 102
Montecatini Terme
51016

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio legale Dolfi pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi