12/06/2017
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28187/2017, ha cercato di chiarire l'esatta portata delle modifiche introdotte dalla riforma Gelli sulla responsabilità medica. Di tutta evidenza è la difficoltà della Suprema Corte di cogliere la ratio della novella. Infatti, ad avviso della corte, la non punibilità dell'agente che rispetti le linee guida accreditate, nel caso in cui esse risultino adeguate alle specificità del caso concreto, “attinge la sfera dell'ovvietà: non si comprende come potrebbe essere chiamato a rispondere di un evento lesivo l'autore che, avendo rispettato le raccomandazioni espresse da linee guida qualificate e pertinenti ed avendole in concreto attualizzate in un modo che "risulti adeguato" in rapporto alle contingenze del caso concreto, è evidentemente immune da colpa”. Insomma, nulla di nuovo: il Legislatore ha sprecato l'ennesima occasione per poter adeguare la responsabilità penale del medico ai principi costituzionali. Da ultimo, va rilevato che, a seguito di tale riforma, “il professionista si troverà ad agire in una situazione di ben maggiore determinatezza rispetto al passato; e sarà giudicato alla stregua dei medesimi, definiti parametri che hanno regolato la sua attività”.