26/09/2020
AUMENTO PENSIONI INVALIDITA’ CIVILE:
Finalmente è stata emanata la Circolare INPS n.107 del 23 settembre 2020
Le pensioni di invalidità civile al 100% con il decreto-legge "Agosto" sono aumentate: l'importo passa a 651,51 euro al mese anche per chi ha meno di 60 anni.
Il Decreto Agosto ha recepito il disposto della sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 dello scorso mese di giugno.
Il governo, pertanto, uniformandosi alla indicata sentenza della Consulta, ha stanziato i fondi che consentiranno agli invalidi civili totali dai 18 anni in su di ottenere d’ora in avanti un sufficiente assegno pensionistico. L’aumento da 285,66 euro a 651,51 euro (per tredici mensilità) è concesso ai soggetti di età superiore ai 18 anni che risultino invalidi civili totali, sordi o ciechi civili totali, titolari di pensione, ma solo in presenza di particolari requisiti reddituali personali e coniugali:
A)il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro
(pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
B) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Chi supera queste soglie non beneficerà dell’incremento, così come previsto dal decreto di Agosto.
Per gli invalidi civili con grado di invalidità inferiore al 100%, cioè con percentuale ricompresa fra 74% e 99% l’importo dell’assegno non subirà alcun incremento.
LA CIRCOLARE INPS N.107/2020:
La circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020 dà il via all’incremento alle pensioni di invalidità civile, dopo la sentenza della Corte Costituzionale e le novità previste dal decreto agosto.
L’INPS, con tale circolare ha chiarito che, a decorrere dal 20 luglio 2020, l’aumento delle pensioni spettante alle persone maggiorenni sarà riconosciuto automaticamente alle persone con invalidita' civile totale, ai ciechi civili assoluti e ai sordi mentre sarà necessaria la presentazione di una apposita domanda per i percettori di pensioni di inabiiltá di cui all’articolo 2 della legge n. 222/1984.