Avv. Meli Alessia

Avv. Meli Alessia Avvocato

25/08/2020

tratto da diritto.it

29/07/2020

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 7-8 – ISSN 2499-846X Il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, intestato alle «semplificazioni», modifica, all’art.

14/05/2020

Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione agli atti per i quali l’affidatario ha chiesto l'annullamento dinanzi al giudice amministrativo, in quanto attinenti alla fase esecutiva del rapporto avente fonte nell'aggiudicazione della gara d'appalto. Si tratta di una f...

27/04/2020
Decreto  , domande frequenti sulle misure adottate dal Governo10 Marzo 2020Tratto dal sito del Governo, Presidenza del C...
10/03/2020

Decreto , domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
10 Marzo 2020

Tratto dal sito del Governo, Presidenza del Consiglio dei Ministri

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO

1 Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.

2 Sono ancora previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

SPOSTAMENTI

1 Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

2 Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

3 Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

4 Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

5 Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).

6 Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.

7 Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

8 È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.

9 È consentito fare attività motoria?
Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.

10 Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).

11 Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

TRASPORTI

1 Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

2 I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.

3 Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.

4 Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.

UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI

1 Gli uffici pubblici rimangono aperti?
Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.

2 Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?
Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.

3 Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?
Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.

4 Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho?
Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.

PUBBLICI ESERCIZI

1 Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?
È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

2 Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?
Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

3 Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?
Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

4 Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.

SCUOLA

1 Cosa prevede il decreto per le scuole?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

UNIVERSITÀ

1 Cosa prevede il decreto per le università?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.

2 Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.

3 Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?
Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.

4 Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.

5 Cosa succede a chi è in Erasmus?
Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

CERIMONIE ED EVENTI

1 Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

2 Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?
Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.
Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.

TURISMO

1 Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

2 Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?
Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo.

3 Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

AGRICOLTURA

1 Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?
No, non sono previste limitazioni.

2 Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni.

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10/03/2020

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27/02/2020

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28/01/2020

Cons. St. Adunanza Planaria 20.01.2020 n. 2

La questione di diritto affrontata dall'Adunanza Plenaria riguarda la configurabilità, nel nostro ordinamento giuridico, della rinuncia abdicativa quale atto implicito ed implicato nella proposizione, da parte di un privato illegittimamente espropriato, della domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario derivante dall’illecito permanente costituito dall'occupazione di un suolo da parte della P.A., a fronte della irreversibile trasformazione del fondo.

L'Adunanza esclude la configurabilità della rinuncia abdicativa giacchè non provvista di base legale in un ambito, quello dell’espropriazione, dove il rispetto del principio di legalità è richiamato con forza sia a livello costituzionale (art. 42 Cost.), sia a livello di diritto europeo.

Va ricordato, infatti, sotto questo profilo, che occorre evitare, in materia di espropriazione cd. indiretta, di ricorrere a istituti che in qualche modo si pongano sulla falsariga della cd.occupazione acquisitiva, cui la giurisprudenza fece ricorso negli anni Ottanta del secolo scorso per risolvere le situazioni connesse a una espropriazione illegittima di un terreno che avesse tuttavia subìto una irreversibile trasformazione in forza della costruzione di un’opera pubblica. E’ noto che tale istituto non può più trovare spazio nel nostro ordinamento a seguito delle ripetute pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ne hanno evidenziato la contrarietà alla Convenzione Europea, in particolare per quanto riguarda l'art. 1 del primo protocollo Addizionale (ex multis, sentenza CEDU 17 novembre 2005).

Ad avviso dell’Adunanza, dunque, per le fattispecie disciplinate dall’art. 42-bis una rigorosa applicazione del principio di legalità, in materia affermato dall’art. 42 della Costituzione e rimarcato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, richiede una base legale certa perché si determini l’effetto dell’acquisto della proprietà in capo all’espropriante.

E se la norma non prevede alcun riferimento a un’ipotesi di rinuncia abdicativa – che, peraltro, così delineata, avrebbe tutti i caratteri strutturali e gli effetti di una rinuncia traslativa- è stato per converso introdotto nell’ordinamento una disciplina specifica e articolata che attribuisce all’amministrazione una funzione autoritativa in forza della quale essa può scegliere tra restituzione del bene o acquisizione della proprietà nel rispetto dei requisiti sostanziali e secondo le modalità ivi previsti.

Nessuna norma attribuisce per contro al soggetto espropriato, pur a fronte dell’illegittimità del titolo espropriativo, un diritto, sostanzialmente potestativo, di determinare l’attribuzione della proprietà all’amministrazione espropriante previa corresponsione del risarcimento del danno.

sul ricorso numero di registro generale 10 di A.P. del 2019, proposto da Pascariello Fabio, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Bidetti e Fabio Valenti, con domicilio eletto presso lo studio Laura Polimeno in Roma, via Giulio Venticinque, 6;

23/11/2019

Il 9 agosto è entrata in vigore la Legge 19 luglio 2019, n. 69, conosciuta come Codice Rosso, che ha introdotto modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

A distanza di tre mesi dall'entrata in vigore del c.d. "codice rosso" l’Ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione pubblica una interessante relazione che fa il punto della situazione sulla legge che si propone di offrire una pronta risposta alla violenza di genere modificando la disciplina sostanziale e processuale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Sul versante delle modifiche al codice penale, le principali novità della legge consistono:

a) nell’introduzione di nuove fattispecie delittuose

– deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583-quinquies)

– diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter) (c.d. revenge p**n)

– costrizione o induzione al matrimonio (558-bis)

– violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis)

b) nell’inasprimento del trattamento sanzionatorio di altre fattispecie ( maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale e atti sessuali con minorenni)

c) nella previsione per cui la sospensione condizionale della pena in caso di condanna per determinati delitti (ritenuti espressione di violenza domestica o di genere) sia sempre subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.

Tra le novità concernenti il codice di procedura penale, si segnalano invece:

– una serie di disposizioni volte a creare un percorso procedimentale preferenziale per i reati in esame, con immediata instaurazione del procedimento e priorità nella trattazione delle indagini (c.d. codice rosso)

– la previsione di una serie di obblighi di comunicazione alla p.o. e al suo difensore relativi a varie vicende de libertate che interessano l’autore del reato

– la modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi della p.o. per consentire al giudice di applicare strumenti tecnici di controllo (c.d. braccialetto elettronico)

16/11/2019

La teoria messa in crisi dalla L. Gelli � Bianco sulla responsabilità medica. Della buona fede costitutiva, tuttavia, la giurisprudenza continua a fare applicazione: i casi della responsabilità dell´insegnante per le autolesioni dell´alunno e della respons

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