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Articolo in materia di Diritto Civile - Avv. Marco MazzùLe registrazioni delle riunioni e delle conversazioni con il pro...
10/05/2022

Articolo in materia di Diritto Civile - Avv. Marco Mazzù

Le registrazioni delle riunioni e delle conversazioni con il proprio datore di lavoro: sono legittime? Diritto di difesa o diritto alla riservatezza?

Nella casistica del processo giuslavoristico sempre più di frequente ci si imbatte in registrazioni che i dipendenti con l’ausilio di supporti informatici fanno delle riunioni o delle conversazioni con il proprio datore di lavoro – a sua insaputa – e ciò al mero fine di garantire a sè stessi idonei mezzi di prova da utilizzarsi in caso di contenzioso. Tali registrazioni sono legittime? Sono processualmente utilizzabili?
La Corte di Cassazione ha sempre ritenuto ammissibili ai fini probatori tali registrazioni ritenendo di dover tutelare il diritto di difesa del lavoratore con conseguente limitazione del diritto alla riservatezza.
Un’argomentazione diversa – se pur da contestualizzarsi – è stata data dal Tribunale di Venezia con una recente pronuncia (n.2286 del dicembre 2021).
Il Caso.
I lavoratori, parti processuali, avevano prodotto in giudizio quali prove contro il datore di lavoro, l’audio di una registrazione di una riunione aziendale effettuata da un soggetto terzo (da un collega estraneo alla causa) a cui, tra l’altro, i predetti lavoratori non avevano neanche partecipato.
La norma.
I giudici hanno rilevato che fosse necessaria l’applicazione del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) in base al quale il trattamento di dati personali per finalità di accertamento e/o esercizio di un diritto è espressione del legittimo interesse del titolare al trattamento e quindi di una sua specifica esigenza difensiva. In caso di insussistenza di detto interesse, il trattamento deve ritenersi illecito.
Conclusioni
Nel caso di specie il giudice ha ordinato la cancellazione e/o distruzione del file audio contenente la registrazione della riunione di lavoro in quanto la registrazione era stata effettuata da un soggetto terzo che non era titolare di una specifica esigenza difensiva e quindi di un proprio legittimo interesse al trattamento di dati personali.

Articolo in materia di Diritto Penale – Avv. Angela Fi**neCosa succede se dichiaro il falso per ottenere il Reddito di C...
14/04/2022

Articolo in materia di Diritto Penale – Avv. Angela Fi**ne

Cosa succede se dichiaro il falso per ottenere il Reddito di Cittadinanza?

Dipende.

L’art. 7 D.L. n. 4 del 2019 sanziona con la reclusione da 2 a 6 anni di reclusione la condotta di chi “rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute..al fine di ottenere indebitamente il beneficio” del reddito di cittadinanza.
La questione verte tutta sul concetto di “beneficio indebito”.
Ebbene, con la recente sentenza n. 44366 del 01/12/2021 la Corte di Cassazione ha cambiato orientamento ritenendo integrato il reato nell’ipotesi in cui il soggetto - se non avesse reso dichiarazioni mendaci, prodotto documentazioni materialmente o ideologicamente false o, comunque, se avesse fornito tutte le informazioni dovute – non gli sarebbe stato riconosciuto il reddito di cittadinanza. Diverso è il caso in cui – nonostante le dichiarazioni false o le informazioni non fornite – il soggetto sarebbe stato comunque legittimato ad accedere al beneficio per sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge. In questo ultimo caso il reato non è configurabile. Volete saperne di più? Contattaci! [email protected] .

Articolo in materia di proprietà intellettuale - Avv. Francesco AbbonaDIRITTO D’AUTORE E’ UN DIRITTO MORALE?“Neil Young ...
06/04/2022

Articolo in materia di proprietà intellettuale - Avv. Francesco Abbona

DIRITTO D’AUTORE E’ UN DIRITTO MORALE?

“Neil Young rimuove le sue canzoni da Spotify perché la piattaforma diffonde informazioni false sui vaccini”, si legge ovunque sulla stampa.

A monte delle questioni del caso concreto, della specifica disciplina attuata dalla famosissima piattaforma di streaming musicale e soprattutto della tristemente nota lotta fra pro-vax e no-vax, la decisione del noto artista canadese offre lo spunto per una brevissima trattazione su di un diritto riconosciuto dalla Legge n. 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore).

Parliamo del poco conosciuto “diritto morale”, ovverosia quel particolare tipo di diritti che compete all’autore di un’opera dal momento della sua “creazione” e che – difformemente da quanto avviene per i diritti patrimoniali – nel nostro Paese non è cedibile, alienabile, prescrittibile o rinunciabile e che permane in capo all’autore anche in caso di cessione o rinuncia ai diritti di sfruttamento economico dell’opera stessa.

I diritti morali sono in verità un fascio di diritti, uno in particolare merita un’attenzione più attenta proprio pensando al caso di Neil Young, ossia la facoltà riconosciuta dall’art. 142, L.d.A. di ritirare l’opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali (salvo però l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima).

Le “gravi ragioni morali”, andranno ovviamente valutate caso per caso e dovranno prendere le mosse dalla personalità del singolo autore, dalla sua vita e dalla credibilità artistica che ha presso il suo pubblico, tutto ciò messo in rapporto con il fatto che si presume lesivo appunto del diritto morale d’autore.

Indirizzo

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Mondovì
12084

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