23/08/2024
PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI DEL MINORE: NECESSARIO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI.
La Cassazione torna su un tema particolarmente attuale non foss'altro per le varie "liberatorie" che sovente istituti scolastici, società sportive ecc. sottopongono "al genitore" ai fini della pubblicazione delle immagini dei propri figli ( che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età).
Il genitore e l'ente,in caso di mancanza di consenso da parte dell'altro genitore, rischiano di essere tenuti a risarcire il danno, patito dal minore e dal genitore che non ha prestato il consenso, a causa dell'illecita diffusione.
Difatti, "in tema di tutela contro l'abuso dell'immagine di un minore, l'accertamento della illiceità della diffusione del ritratto del bambino per fini di pubblicità commerciale, effettuata senza il consenso di uno dei genitori, comporta il diritto al risarcimento del danno a condizione che sia accertata l'effettività e la serietà della lesione al diritto alla riservatezza dell'immagine, la cui tutela costituisce un interesse primario del fanciullo, senza che la mancanza di indicazioni relative al nome o alle generalità del minore o dei suoi genitori valgano ad escluderne il pregiudizio, poiché l'immagine della persona è tutelata in sé, quale elemento altamente caratterizzante l'individuo, che lo rende unico e originale, come tale riconoscibile».
Cass. civ., sez. I, ord., 21 agosto 2024, n. 23018