04/08/2025
MULTE VALIDE ANCHE CON AUTOVELOX NON OMOLOGATI.
Il Giudice di Pace di Bari convalida i verbali elevati con autovelox approvati e non omologati ribadendo la equipollenza tra le due procedure e scostandosi, con sentenza ben motivata, dall'errato indirizzo della Corte di Cassazione.
Un grande successo per lo Studio Legale Sinisi e per lo studio LEXVIAE CONSULENZE (Servizi di consulenza per la Polizia Locale) con il Giudice che ha sposato integralmente la tesi da noi sostenuta sull'errore interpretativo commesso dalla Corte di Cassazione!
Il Giudice rigetta il ricorso e CONDANNA L'AUTOMOBILISTA al pagamento della sanzione, alla decurtazione punti ed a pagare le spese del processo!
Giudice di Pace di Bari. Sentenza n. 959.2025 pubblicata il 04.08.2025:
la pronuncia della S.C. n. 2774/2024 invocata dal ricorrente a supporto delle sue doglianze dovesse ritenersi non sufficientemente motivata, così argomentando: “In particolare, dispone l’articolo 15 delle preleggi che se è vero che leggi non sono abrogate se non da altre leggi posteriori, per dichiarazione espressa del legislatore (c.d. abrogazione diretta o esplicita), lo stesso effetto si ha per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore (c.d. abrogazione indiretta o tacita). Agendo secondo il principio ben descritto dal brocardo lex posterior deroga priori, gli articoli 4, comma 3 del decreto legge 121 del 2002 e l’articolo 201, comma 1-ter, nella versione in vigore dal 20101, nel disporre che gli strumenti destinati all’accertamento delle violazioni in materia di velocità, destinati a funzionare senza la presenza degli agenti, devono essere debitamente “omologati od approvati”, hanno quantomeno derogato all’articolo 142, comma 6, che nella sua formulazione è rimasto pressoché invariato dal 1993. Altra conferma della correttezza di quanto sostenuta si può rinvenire nell’articolo 193, comma 4-ter, anche esso di epoca successiva rispetto all’articolo 142 comma 6. Si legge, infatti, nella disposizione aggiunta dalla legge di stabilità nel 2011 che l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1- bis dell’articolo 201, omologati ovvero APPROVATI per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Ciò significa, ulteriormente, che il legislatore (e non il Ministero) anche nel 2011 ha ritenuto sufficiente l’approvazione in luogo dell’omologazione per i dispositivi o le apparecchiature destinate all’accertamento automatico delle violazioni dell’articolo 142 del codice della strada, che possono anche essere impiegate per l’accertamento delle violazioni relative alla mancanza della copertura assicurativa”.