Studio legale Avv.Manuela Ragozzino

Studio legale Avv.Manuela Ragozzino La difesa dei diritti dei docenti e del personale amministrativo, dal procedimento disciplinare al contenzioso giudiziario.

Mi occupo di diritto civile, amministrativo e del lavoro. Negli ultimi anni ho maturato la specializzazione nel diritto scolastico, per cui seguo i docenti e il personale ATA in tutte le fasi, dell'eventuale procedimento disciplinare fino alla tutela giudiziale.

28/11/2023

CADE

Cadono le stelle dal cielo, come cade la neve
Cadono le foglie dai rami, e la pioggia dalle nuvole
Cade l'alleanza, come l'ultima speranza di pace come cade il quadro nella stanza,
e cade senza un perchè.
Scendono le lacrime dagli occhi,
come cadono i fulmini
Cadono gli accordi tra i governi,
come crollano gli argini
Cadono le braccia per terra
e le mele dagli alberi…
e se tutto cade,
allora dimmi, cosa resta di noi.
Se non c'è niente al mondo che non venga giù prova a restare in piedi e a non cadere tu
All'universo, lo sai...non gl'importa di noi.

25/03/2023

Ricorso scatto 2013: facciamo il punto della situazione .

Perché per il momento è prudente non proporre il ricorso per recuperare lo scatto 2013?
Per capire il motivo di tale scelta è doveroso conoscere le motivazioni politiche e giuridiche che hanno condotto al blocco 2013.
Nel periodo che va dal 2007 al 2018 diversi eventi restrittivi hanno colpito il personale della scuola: il blocco del rinnovo dei contratti pubblici; il blocco della progressione di carriera per anzianità degli anni 2011-2012-2013; la cancellazione del gradone 0-2; il blocco delle posizioni economiche ATA ( cd. stagione dei tagli del governo Berlusconi-Tremonti; legge 122/10 e legge 111/11.
Per quanto ci occupa, il cd. blocco ha riguardato inizialmente gli anni 2010,2011, 2012: successivamente questi anni sono stati recuperati.
Invece, l’anno 2013 non è mai stato recuperato.

Cosa è il blocco 2013?
Il blocco 2013 ha l’effetto di congelare la progressione di carriera per tutto l’anno 2013, con la conseguenza di rallentare gli scatti di anzianità di un anno.

Cosa ha deciso la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/15?

Questa sentenza, pur risalendo al 2015, viene ora invocata all’improvviso come un valido precedente per attivare ricorsi per recuperare l’anno 2013.
Perché solo ora, dopo otto anni e non prima ?
La citata sentenza, in realtà, ha statuito solo sul blocco della contrattazione collettiva, riconoscendone l’illegittimità costituzionale.
Quello che è doveroso precisare è che la stessa non ha affatto trattato la questione relativa al blocco 2013.
Ciò premesso, oggi la stessa non può essere invocata come un valido precedente giurisprudenziale per avviare ricorsi a tappeto aventi ad oggetto il recupero dell’anno 2013.
Infatti, così facendo, si creerebbe il rischio di esporre i ricorrenti alla condanna alle spese in caso di rigetto.

Cosa ha deciso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 104 del 21/02/23?

La sentenza citata sicuramente costituisce un importante precedente, in quanto ha riconosciuto l’anno 2013 come utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico. Tuttavia, la stessa rappresenta un caso isolato ed è soggetta a potenziale appello da parte del Ministero dell’Istruzione, con la conseguenza probabile che possa essere rigettata.
Invece, è doveroso precisare che diverse sono state le pronunce di rigetto.
Per tutte, si veda la sentenza n. 310 del 17/12/2013 con la quale la Corte Costituzionale , trattando la questione, ha ritenuto legittimo il blocco della progressione economica e di carriera ( inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2013 e prorogato al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. n. 11/2013).
Nello specifico, la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da diversi Tribunali Amministrativi Regionali relativamente all’art. 9, comma 21, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/10, rigettando tutte le questioni di legittimità costituzionale che si basavano sulla violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori e dell’equo trattamento economico.
Ciò perché la disciplina degli interventi pubblici può essere assoggettata ad interventi del legislatore finalizzati a contenere la spesa pubblica.

Pertanto, è opportuno per il momento inviare una diffida ( tramite pec individuale o raccomandata avviso di ricevimento) contenente il preavviso di azione giudiziaria, valido ad interrompere la prescrizione all’esercizio del diritto al recupero dello scatto relativo all’anno 2013 e propedeutica alla proposizione del ricorso allorquando si avranno consolidati precedenti giurisprudenziali.

29/04/2022

“Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza.”
(Seneca)

29/04/2022

Buongiorno
Libreriamo

25/04/2022

“La madre del partigiano
Sulla neve bianca bianca
c’è una macchia color vermiglio;
è il sangue, il sangue di mio figlio,
morto per la libertà.
Quando il sole la neve scioglie
un fiore rosso vedi spuntare:
o tu che passi, non lo strappare,
è il fiore della libertà.
Quando scesero i partigiani
a liberare le nostre case,
sui monti azzurri mio figlio rimase
a far la guardia alla libertà.”

(Gianni Rodari)

25/04/2022

"La guerra finirà, i leader si stringeranno la mano, e quella vecchia madre aspetterà il suo figlio martirizzato, e quella donna aspetterà il suo amato marito, e quei bambini aspetteranno il loro padre eroe.
Non so chi ha venduto la patria! Ma ho visto chi ne ha pagato il prezzo..."

06/11/2015

Quali garanzie difensive per il docente nel procedimento disciplinare?

Il D.Lgvo. n. 150/09 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ha previsto, tra le altre cose, anche un dettagliato procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti.
In virtù della circolare n. 88/2010 il citato decreto e le relative norme si applicano anche al personale della scuola nella sua interezza, vale a dire ai Dirigenti Scolastici, ai docenti e al personale ATA.
Con riferimento al procedimento disciplinare a carico del personale docente, a tempo indeterminato e determinato, l’organo competente è il Dirigente dell’istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio. Le infrazioni e le relative sanzioni che rientrano nell’ambito applicativo delle disposizioni di cui si tratta sono: avvertimento scritto ( art. 492 D.Lgs. 297/94), censura ( art. 493 D.Lgs. 297/94) e sospensione dall’insegnamento fino ad un massimo di dieci giorni, con la perdita del trattamento economico ordinario.
La valutazione circa l’entità della sanzione da applicare in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa deve essere compiuta dal Dirigente Scolastico ex ante; qualora vi sia incertezza circa l’inquadramento della fattispecie concreta come comportamento sanzionabile con la predetta tipologia di sospensione, gli atti devono essere trasmessi all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nei tempi e nei modi previsti.
In ogni caso, il Dirigente Scolastico deve assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose del docente e non a sindacare, nemmeno indirettamente, l’autonomia della funzione docente.
L’art. 55-bis ( introdotto nel D.Lgs. 165/01 dall’art. 69 del D.Lgs. 150/09) prevede due tipi di procedimenti, a seconda che la sanzione applicabile sia inferiore a dieci giorni di sospensione dal servizio o di maggiore entità.
Di talchè, per le infrazioni di minore gravità la competenza appartiene al Dirigente Scolastico, il quale, entro il termine di venti giorni dalla notizia, deve inviare la contestazione di addebito al docente e fissare la convocazione per il contraddittorio con un preavviso di almeno dieci giorni. Il procedimento si deve concludere entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione degli addebiti; se sussiste un impedimento del docente che comporta differimento del termine a difesa superiore a dieci giorni, il termine di conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto una sola volta. La violazione dei termini previsti comporta la decadenza dall’azione disciplinare per l’Amministrazione e per il docente dall’esercizio del diritto di difesa.
Per le infrazioni di maggiore gravità, invece, la competenza è dell’Ufficio Scolastico Regionale .
Orbene, ai sensi di quanto esplicitamente previsto dall’art. 55-bis D.Lgs. 165/01, nella convocazione il Dirigente deve informare il docente della possibilità di farsi assistere da un dirigente sindacale o da un legale o, in alternativa, di inviare una memoria scritta.
Tale norma dovrebbe garantire sostanzialmente il diritto del docente ad un contraddittorio secondo quanto previsto dall’art. 24 Cost., dando una parvenza di “equità processuale” tra la posizione, comunque apicale del Dirigente, e quella del docente, il quale secondo la lettera della norma, con la presenza di un rappresentante sindacale o di un legale o con la semplice memoria scritta, avrebbe esaurito le sue garanzie difensive.
E’ proprio in questa fase del procedimento disciplinare che viene in essere in tutta la sua globalità la contraddizione di tale sistema procedurale e, quindi, la sostanziale inesistenza dell’effettività della garanzia del diritto al contraddittorio per il docente, laddove si consideri che il Dirigente scolastico, in qualità di titolare dell’azione disciplinare, contesta l’addebito, ma ha, altresì, il potere ultimo di comminare la sanzione, e, quindi, di giudicare.

E’ evidente che il diritto al contraddittorio per il docente sia in realtà piuttosto sfumato, diventa quasi una “concessione” altrimenti inevitabile.
La previsione della possibilità dell’assistenza di un legale per il docente dovrebbe rappresentare una garanzia di tutela dei suoi diritti.
Se questa è la previsione normativa, tuttavia nella pratica difficilmente si sortisce l’effetto sperato sia perché l’altra parte è rappresentata dal Dirigente Scolastico, che, però, è sostanzialmente anche giudice, sia perché l’assistenza dell’avvocato non è interpretata univocamente dai vari Dirigenti Scolastici.
A tal proposito giova ricordare che “Avvocato” è colui che sta in giudizio accanto alla parte, che la “assiste”, appunto, sostenendo le ragioni della difesa, oralmente o per iscritto ( Mazzarella, avv. e proc., 1); l’avvocato opera in persona propria a favore della parte ( Satta, avv. e proc., 644; Cipriani, difensore, 1084, Mandrioli, dei dif., 958). Oggi, peraltro unificate le distinte carriere di avvocato e procuratore, sotto il profilo dell’ordinamento professionale, l’avvocato funge anche da procuratore e, quindi, da rappresentante della parte.
Ma, allora, se questa è la delineata funzione e se l’art. 55-bis parla espressamente della facoltà per il docente di farsi “assistere” da un avvocato durante il procedimento disciplinare, perché si è sostenuto da parte di qualche Dirigente Scolastico che la norma citata prevede espressamente solo l’ “assistenza” e non anche la “rappresentanza”?
E, di conseguenza, perché si è ritenuta non consentita la contemporanea presenza all’audizione a difesa dell’avvocato, che ha espletato le difese, e del docente, assistito, il quale con la sua presenza ha ratificato l’operato del legale? Ed, infine, perché su tale errata premessa lo stesso Dirigente, nonostante la verbalizzazione del contraddittorio a firma del legale e del docente, ha, poi, ritenuto come “non avvenuta” la difesa dell’avvocato e, di conseguenza, ha ritenuto come “non contestati” dal docente gli addebiti, comminando ugualmente la sanzione?
Certamente non sembrano essere questi i sacrosanti principi processualistici del giusto processo, laddove dovrebbe essere garantito il diritto al contraddittorio ed il giudice dovrebbe essere terzo imparziale.
Soprattutto, non dovrebbe essere questo il risultato finale della tanto decantata “Buona Scuola".

17/10/2015

"Non si fa il proprio dovere perchè qualcuno ci dica grazie, lo si fa per principio, per sè stessi, per la propria dignità" (Oriana Fallaci).

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