14/05/2026
Viaggi all’estero con i figli: cosa fare se l’altro genitore nega il consenso al passaporto?
Quando si progetta un viaggio all’estero per far visita ai propri cari, magari per riabbracciare i nonni che vivono fuori dall’Italia, il diniego del consenso da parte dell’altro genitore può apparire come un ostacolo insormontabile. Tuttavia, il diritto del minore a mantenere i rapporti con la famiglia e a viaggiare non può essere condizionato da un dissenso privo di valide giustificazioni.
Cosa dice la legge: il consenso è obbligatorio?
In base alla Legge sui passaporti (L. 1185/1967), per il rilascio del documento di un figlio minorenne è necessario l’assenso di entrambi i genitori. Questo principio è stato confermato anche dalle recenti novità del Decreto Legge 69/2023, il quale, pur avendo snellito le procedure per il passaporto degli adulti, ha ribadito che per i minori la firma di entrambi i genitori resta un requisito fondamentale per garantire la loro tutela.
Se uno dei due genitori si oppone, l’ufficio passaporti della Questura è obbligato a sospendere la pratica.
Quando il rifiuto è considerato illegittimo
Il dissenso non può essere un atto di ripicca o uno strumento di controllo. Secondo l’Art. 316 del Codice Civile, che regola la responsabilità genitoriale, ogni decisione deve essere presa nell’esclusivo interesse del figlio.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che il rifiuto del padre sia illegittimo se non è motivato da un reale e concreto pericolo, come il rischio di sottrazione internazionale del minore. Al contrario, favorire il legame con i parenti all’estero è considerato un valore positivo per la crescita del bambino, protetto anche dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.
L’intervento dello Studio Legale Rizza
Se ti trovi in questa situazione, lo Studio Legale Rizza può intervenire con una strategia mirata per sbloccare la pratica:
Mediazione e Diffida: Il primo passo è cercare una soluzione bonaria. Spesso, una comunicazione formale da parte di un legale chiarisce all’altro genitore le responsabilità e i rischi legali legati a un’opposizione ingiustificata, portandolo a firmare l’assenso.
Ricorso al Giudice Tutelare: Se la mediazione fallisce, lo Studio predispone un ricorso urgente davanti al Giudice Tutelare. In questa sede, facciamo valere il “superiore interesse del minore” (Art. 337-ter c.c.). Il Giudice, valutata la bontà delle ragioni del viaggio, può emettere un provvedimento che sostituisce il consenso mancante, permettendo alla Questura di rilasciare il passaporto.
Gestione dell’Urgenza: Sappiamo che i viaggi hanno spesso date prefissate. Gestiamo la procedura con la massima tempestività per garantire una risposta in tempi brevi.
Non rinunciare ai tuoi affetti
La mancata firma del padre non deve tradursi in una rinuncia forzata. Il nostro ordinamento offre strumenti efficaci per superare i conflitti tra genitori quando in gioco c’è il diritto dei figli a mantenere i propri legami familiari, anche oltre confine.
Contatta lo Studio Legale Rizza per una consulenza: grazie alla nostra esperienza in diritto di famiglia, ti aiuteremo a ottenere i documenti necessari per il tuo bambino in totale sicurezza legale.