10/10/2019
L'AVVOCATO RISPONDE
Pubblicato su UNICAPI NOTIZIE
DOMANDA: In questi ultimi tempi sono avvenuti diversi tragici episodi di violenze e omicidi in ambito familiare, soprattutto contro donne e bambini anche molto piccoli. Sono casi che colpiscono molto e che possono maturare tra le mura di qualsiasi casa, anche quelle dei nostri vicini e parenti. Sembra che la legge sia impotente nel prevenire questi fatti, e che si debba sempre attendere che “ci scappi il morto”, per di più, in questi casi, ai danni di soggetti deboli e innocenti. Ma è mai possibile che lo Stato non possa fare nulla?
RISPOSTA: Preliminarmente è bene riflettere sul fatto che i tanti casi che assurgono alle cronache per la loro gravità sono soltanto la punta di un iceberg che è costituito anche di molti altri in cui l'intervento dei Servizi sociali, degli Organi di Giustizia e delle Forze dell'ordine è riuscito a sanare situazioni che potevano degenerare in tragedia o che comunque generavano sofferenze fisiche e morali in soggetti deboli.
Se è vero infatti che per lungo tempo l'ordinamento ha aderito al comune sentire che in questi casi voleva che “i panni sporchi si lavassero in casa” (basti pensare che sino al 1996 la violenza sessuale era per il codice penale un reato contro la morale e non contro la persona), negli ultimi anni sono stati approntati diversi rimedi giuridici contro gli abusi in famiglia e il legislatore è alla costante ricerca di strumenti che possano unire la necessità di intervenire in fretta e bene con il rispetto dei diritti di difesa di chi si veda fatto carico di accuse pesanti.
Con la legge 154 del 2001, ad esempio, sono stati introdotti nel nostro ordinamento due istituti molto importanti, uno di natura penalistica e uno di natura civilistica: l'art. 282 bis del codice di procedura penale “Allontanamento dalla casa familiare” e gli artt. 342 bis e ter del codice civile “Ordini di protezione contro gli abusi familiari”.
Nel primo caso il Procuratore che indaga sui fatti di violenza può chiedere al Giudice penale di disporre l'allontanamento dell'indagato dalla casa familiare, così come può ingiungergli di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona oggetto di violenze (che possono essere sia fisiche che morali) e di versare un assegno periodico in favore dei conviventi che a causa del suo allontanamento si trovassero in difficoltà economiche.
Meno conosciuto è il secondo strumento, di natura civilistica, e che prescinde quindi dalla presenza di notizie di reato e di indagini di natura penale. Quando la condotta di un coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica e morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente il Giudice Civile, su richiesta di parte, può emettere un ordine di protezione.
Requisito è quindi la convivenza (anche in assenza di matrimonio e/o coppie di fatto) tra il soggetto agente e quello che subisce le conseguenze, mentre il grave pregiudizio può essere anche frutto indiretto e “non voluto” della condotta del convivente.
Il contenuto dell'ordine di protezione può essere vario: dall'ordine di sospendere la condotta pregiudizievole all'attivazione dei Servizi sociali sino all'obbligo di allontanarsi dalla casa familiare (anche in questo caso prestando eventualmente un assegno di mantenimento ai conviventi in difficoltà).
L'ordine di protezione non può durare per più di un anno ma è rinnovabile senza limiti temporali.