10/04/2026
Quando la ‘regalia’ diventa corruzione: la Cassazione fissa i confini tra dono d’uso e reato”
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, depositata il 2 aprile 2026, affronta con rigore e chiarezza una questione di grande attualità nella prassi amministrativa: quando la consegna di somme di denaro a un pubblico funzionario per “accelerare” una pratica amministrativa integra il reato di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p., e quando, invece, può essere considerata una semplice “regalia d’uso” priva di rilevanza penale.
Il caso concreto: tra accelerazione delle pratiche e dazioni “modiche”
Il procedimento trae origine dalla condanna di un imprenditore che, per ottenere la liquidazione di fatture relative a lavori pubblici, aveva consegnato in due occasioni somme di denaro a un funzionario regionale, responsabile dei controlli e dell’iter istruttorio delle pratiche di pagamento. La difesa aveva sostenuto che le somme, di modico valore (100/150 euro per volta, secondo la versione dell’imputato), costituivano semplici doni di cortesia, non corrispettivi di atti d’ufficio, e che comunque il funzionario non aveva poteri decisionali sulla liquidazione delle fatture, riservati al Direttore Generale.
La Corte, tuttavia, ha ricostruito minuziosamente il ruolo del funzionario, sottolineando come la sua attività di controllo formale e di impulso ai colleghi fosse parte integrante dell’iter amministrativo e, dunque, espressione di una funzione pubblica rilevante ai fini della qualifica di pubblico ufficiale. La giurisprudenza richiamata dalla sentenza ribadisce che “la partecipazione alla formazione dell’attività e decisioni dell’ufficio rileva ai fini della attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale, qualunque sia la fase in cui tale partecipazione si realizza, anche in un momento antecedente a quello della esternazione ai terzi della volontà della p.a.”
Il discrimine tra corruzione e traffico di influenze illecite
Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguarda la distinzione tra il reato di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e quello di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). La difesa aveva tentato di ricondurre la condotta nell’alveo di quest’ultimo, sostenendo che la somma fosse stata corrisposta come prezzo dell’intercessione del funzionario presso altri colleghi, e non per un’attività propria.
La Cassazione, tuttavia, chiarisce che la fattispecie di traffico di influenze si configura solo “fuori dei casi di concorso” nei reati di corruzione. Se il pubblico ufficiale è parte integrante dell’accordo corruttivo e riceve il denaro per un’attività amministrativa propria, si ricade nell’art. 318 c.p.; solo se il soggetto funge da mero mediatore, anche se pubblico ufficiale, e si fa pagare per influenzare altri funzionari, si applica il 346-bis c.p.
La “regalia d’uso” non salva dal reato
Un altro punto centrale della sentenza riguarda la questione, spesso dibattuta, della rilevanza penale delle cosiddette “regalie d’uso” di modico valore. La Corte ribadisce che, anche se la somma corrisposta è modesta, ciò che rileva è la sussistenza di un accordo sinallagmatico tra corruttore e corrotto, in forza del quale il pubblico ufficiale riceve denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni. In tal caso, “è integrato il reato di cui all’art. 318 cod. pen., quale che sia il ‘prezzo’ concordato, e anche se esso sia modico”. La dazione di regali correlata alla definizione di una pratica amministrativa non può essere considerata lecita, neppure ove sia di modico valore, alla luce del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Attenuanti e tenuità del fatto: criteri rigorosi
La sentenza affronta anche il tema delle attenuanti, con particolare riferimento all’art. 62 n. 4 c.p. (danno patrimoniale o lucro di speciale tenuità) e all’art. 323-bis c.p. (fatto di particolare tenuità nei reati contro la PA). La Corte esclude l’applicabilità dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, trattandosi di un reato bilaterale in cui non è identificabile un soggetto danneggiato e uno danneggiante. Quanto alla tenuità del fatto ex art. 323-bis c.p., viene ribadito che la valutazione deve essere complessiva e non atomistica, considerando la reiterazione delle condotte e la non irrisorietà delle somme erogate, anche se non elevate.
Conclusioni: un monito per la prassi amministrativa
La pronuncia della Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale che mira a rafforzare la tutela della legalità e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, chiarendo che qualsiasi dazione di denaro o utilità, anche di modico valore, che sia funzionalmente collegata all’esercizio della funzione pubblica, integra il reato di corruzione. Non vi è spazio, dunque, per prassi “tollerate” o pericolose zone grigie: la trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione non ammettono eccezioni, neppure per le “regalie d’uso”.
La sentenza rappresenta un importante punto fermo per operatori del diritto, pubblici funzionari e cittadini, richiamando tutti al rispetto rigoroso delle regole e alla consapevolezza che anche piccoli gesti possono avere rilevanza penale, se inseriti in un contesto di mercimonio della funzione pubblica
Avv. Enrico Fontana
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