Studio Legale Marchiò

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Buongiorno a tutti
29/01/2026

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23/06/2024
24/05/2024

Al monte di cose che devo fare in questo weekend. addio riposo o gite al mare.

03/02/2024

A Simona Inceri

27/07/2019

Molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuore; ma l’avvocato no! L’avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé; assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie. Per questo amiamo la nostra toga; per questo vorremmo, che quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero al quale siamo affezionati, perché sappiamo che esso è servito ad asciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”.
(Piero Calamandrei)

16/07/2019

Non lasceremo insabbiare Bibbiano. Le piccole vittime chiedono giustizia. Severa giustizia. Noi invece vogliamo memoria

02/07/2019

Col passar di bocca in bocca, il sereno diviene ansioso, il mite aggressivo, il coraggioso codardo, il leale traditore, l'onesto ladro, e il temerato licenzioso."
Nella vita dovrebbe essere come nel processo penale, dove "il riferito" non solo non costituisce prova, ma neanche è ammissibile.

16/03/2019

Anche in caso di unione civile è previsto l’assegno di mantenimento per la parte economicamente più debole. Lo ha deciso il tribunale di Pordenone con una sentenza che per la prima volta attribuisce a una donna l’obbligo di mantenere la sua compagna. La coppia, insieme dal 2013, era unita civilmente dal 2016. Al momento della separazione, una delle due donne ha chiesto di essere aiutata economicamente perché più debole dal quel punto di vista: si era trasferita a Pordenone per amore sacrificando la sua carriera. E il giudice Gaetano Appierto ha stabilito che, vista la differenza tra i redditi delle due donne, debba essere previsto un assegno da 350 euro.
"Mi fa piacere leggere che, per la prima volta, un Tribunale ha applicato la legge sulle unioni civili anche in sede di scioglimento, riconoscendo un assegno alla coniuge debole", dice Monica Cirinnà, senatrice del Partito democratico e relatrice della legge sulle unioni civili.
"La legge 76/2016 equipara coppie sposate e coppie unite civilmente anche nella fase di scioglimento dell'unione, riconoscendo anche in questo caso che ogni famiglia ha diritto allo stesso trattamento giuridico", prosegue. "Lo ricordino i nostri Ministri che, a Verona, si riuniranno per ribadire una presunta superiorità della famiglia 'naturale': per il diritto italiano non esiste un modello di famiglia superiore alle altre, ma ogni famiglia ha pari dignità di fronte alla legge".

16/03/2019

L’omicidio commesso per gelosia è davvero considerato meritevole di attenuanti generiche?
La recente decisione della Corte d’Assise felsinea ha generato una ridda di polemiche mediatiche, alimentate da opposte fazioni, incentrate sulla legittimità della riduzione della pena.
(Corte d’Assise d’Appello di Bologna, sez. I Penale, sentenza n. 29/19; depositata l’8 febbraio)
Gli stessi operatori del diritto vi si sono soffermati, per un interesse accademico o professionale, talvolta suscitato da infondate ricostruzioni della stampa non specializzata.
Ma l’orientamento espresso in motivazione è davvero così innovativo? I suoi effetti potranno essere così nocivi e dirompenti?
Il caso. Il fatto, di particolare brutalità, è (tristemente) noto. Nell’autunno del 2016, all’interno di un appartamento di Riccione, veniva rinvenuto il corpo esanime di una donna, che presentava all’altezza del collo segni di strangolamento. Sin dalle prime indagini, la responsabilità era attribuita al compagno della vittima, che in quelle ore, minacciando di togliersi la vita, aveva inviato un SMS ad una sua amica, dal testo inequivocabile. I militari intervenuti lo avevano trovato in stato di incoscienza; dopo il ricovero presso l’Ospedale locale, costui era stato sottoposto a fermo, rendendo poi immediatamente al Pubblico Ministero ampia confessione.
Più in dettaglio, riferiva d’aver intrattenuto per poco più di un mese una relazione sentimentale con la donna, caratterizzata da vivaci conflitti a causa della sua gelosia, determinata da alcuni messaggi – a suo dire, dal contenuto non compromettente – da lei ricevuti; al termine dell’ennesimo alterco, si era recato a casa della compagna per recuperare una catenina e, dopo una nuova discussione in cui lei si sarebbe mostrata indifferente alla sua sofferenza, derivante da pregresse esperienze di tradimenti subiti, l’aveva uccisa in preda alla rabbia (testualmente sosteneva: «Le ho detto che lei doveva essere mia e di nessun altro. L’ho stretta al collo e l’ho strangolata»).
Il GUP del Tribunale di Rimini, ad esito di giudizio abbreviato, condannava l’imputato alla pena di anni trenta di reclusione, per omicidio volontario aggravato dai motivi abietti e futili ed assegnava alle parti civili costituite delle provvisionali di importo variabile tra 30.000 e 350.000 euro, oltre alla refusione delle spese di lite.
Interponeva appello la difesa, domandando: l’esclusione dell’aggravante o, quanto meno, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con contenimento della pena base entro il minimo edittale, in ragione dei trascorsi emotivi dell’appellante, che avrebbero reso la sua gelosia non motivo abietto, ma conseguenza di un vissuto patologico; l’applicazione di un sanzione comunque meno severa, alla luce del comportamento post factum del reo e del tentativo di risarcire le parti civili; la riduzione di risarcimento e spese legali quantificate dal Primo Giudice, reputate eccessive in proporzione a quanto realmente emerso al processo.

La sentenza. La Corte – disattendendo la richiesta di integrale conferma del Procuratore generale – riforma la sentenza di prime cure, concedendo le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, e rideterminando la pena in anni sedici di reclusione; dichiara invece inammissibile, per mancanza di specificità, il motivo di gravame concernente le statuizioni civili.
L’Estensore, pur con estrema sintesi, riepiloga chiaramente le ragioni che spingono a rivedere la prima decisione, a partire dai criteri utili a qualificare la rilevanza della “gelosia” nel sussumere il caso concreto.
La circostanza aggravante. Ed infatti, l’iter logico premette come tali manifestazioni possano avere un significato ambivalente: da mero tratto emotivo che connota alcune coppie stabili, utile, al più, a distinguere le differenti forme di dolo, possono divenire motivo abietto e futile quando siano «espressione di uno spirito punitivo nei confronti della vittima, considerata come propria appartenenza e di cui va punita l’insubordinazione» (si citano Cass., Sez. I Pen., 27.3.2013, n. 18779, conforme a Cass., Sez. V Pen., n. 35368 del 2006).
Questi parametri, poi, devono necessariamente essere letti in concreto, nel contesto di un rapporto che di certo non comportava la prospettazione di un progetto di vita comune; progetto che, in ogni caso, non era a rischio, posto che dal racconto dello stesso imputato la vittima non aveva fatto alcun cenno all’intenzione di interrompere la relazione.
Confermata (condivisibilmente) l’aggravante, quindi, i Giudici del gravame passano ad esaminare il profilo relativo alla possibile mitigazione sanzionatoria.
L’ingovernabile impulso emotivo. La loro riflessione, sul punto, valorizza tre elementi dedotti dalla difesa.
In primis, sebbene le emergenze investigative avrebbero reso facilmente individuabile il responsabile anche senza l’ammissione di colpa, nessuno avrebbe potuto ricostruire i motivi del gesto – e, conseguentemente, contestare proprio l’aggravante di cui si diceva – senza che l’imputato riferisse le ragioni dell’ultimo alterco.
In secondo luogo, benché non possano accamparsi dubbi circa la capacità di intendere e di volere del prevenuto, la «soverchiante tempesta emotiva e passionale» alla quale era in preda, descritta dalla relazione peritale, può certamente avere un peso, se non altro sotto il profilo dell’intensità del dolo maturato in un simile quadro di volizione e, conseguentemente, sulla misura della responsabilità. Si cita, in proposito, un precedente di legittimità del 2013, che trova conferma anche nella giurisprudenza successiva (cfr., tra le altre, Cass., Sez. I Pen., 5.2.2018, n. 5299; conforme a Cass., Sez. VI Pen., 7.7.2016, n. 27932).
Infine, il tentativo (incompiuto) di risarcire il danno patito dalla figlia minore della vittima denota, ad avviso dei Giudici di secondo grado, un inizio di resipiscenza che merita di trovare riconoscimento nella pena in concreto, pur se questa debba computarsi, per l’oggettiva gravità del crimine, a partire da una base superiore al minimo edittale.

Conclusioni. Un’attenta lettura del provvedimento in commento fa giustizia di molte querelle strumentali, dimostrando come non siano stati certo la gelosia o il solo stato emotivo a giustificare la riforma quod poenam, ma, anzi, la prima abbia supportato la conferma dell’aggravante e il secondo, unitamente alle altre emergenze, abbia delineato il complessivo profilo criminale dell’agente, spingendo così, stante l’apprezzamento discrezionale del giudice di merito di tali aspetti – libero, su questo piano, di valorizzare anche solo gli elementi ritenuti più significativi in concreto (vd., ex plurimis, Cass., Sez. IV Pen., 15.7.2014, n. 34261) – ad una minor severità nel punire il fatto.
Nulla di particolarmente sconvolgente, dunque, trattandosi, per di più, di pronuncia priva di portata nomofilattica.

16/03/2019

arricchimento senza giusta causa | 13 Marzo 2019
Somme tra conviventi. Obbligazioni naturali o prestito con obbligo di restituzione?
di Alice Di Lallo - Avvocato
Nelle unioni di fatto le attribuzioni patrimoniali e le prestazioni lavorative in favore del convivente effettuate nel corso del rapporto configurano l’adempimento di un’obbligazione naturale.

(Tribunale di Reggio Calabria, sez. I Civile, sentenza n. 10/19; depositata il 3 gennaio)



Il principio di cui sopra, espresso già dalla Corte di Cassazione, viene seguito ed applicato dai giudici di merito nella sentenza n. 10/2019 del Tribunale di Reggio Calabria a definizione di un procedimento ordinario introdotto per la restituzione di somme asseritamente consegnate a titolo di mutuo.

I fatti. L’attore citava in giudizio la convenuta al fine di ottenere la restituzione della somma a lei corrisposta a titolo di prestito, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti. In particolare, l’uomo riferiva di essere un ballerino professionista e di aver instaurato con la donna un rapporto di amicizia ed intimità e di averle corrisposto tale somma a titolo di prestito tuttavia mai restituito nonostante i vari solleciti. Opposta la versione della convenuta secondo la quale tra le parti era stata instaurata una relazione sentimentale caratterizzata anche da un periodo di stabile convivenza durante la quale parte della somma asseritamente oggetto di prestito era stata investita di comune accordo per l’associazione dilettantistica sportiva costituita da entrambi e parte costituiva obbligazioni naturali sorte nell’ambito della relazione sentimentale e della convivenza tra le parti.

L’onere della prova. Il Tribunale ritiene che l’attore, su cui incombe l’onere di provare non solo la consegna del denaro ma anche il titolo della stessa da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione, non abbia raggiunto la prova dei fatti dedotti in giudizio, con particolare riferimento all’assunto del presunto riconoscimento di debito da parte della convenuta e della dazione del denaro in esecuzione di un accordo di prestito. In particolare, i giudici ricordano che le prove derivanti da conversazioni su Whatsapp, e-mail, messaggi, possono essere utilizzate nel processo civile o penale soltanto a determinate condizioni, non essendo sufficiente la mera trascrizione, ravvisando la necessità di depositare anche il supporto informatico ovvero una copia forense del medesimo unitamente ad una relazione tecnica forense che attesti la metodologia e strumentazione utilizzata per la copia forense.

Le unioni di fatto e le obbligazioni naturali. Chiarito quanto sopra dal punto di vista probatorio, il Tribunale di Reggio Calabria, evidenzia la rilevanza delle unioni di fatto quali formazioni sociali meritevoli di tutela costituzionale (art. 2 Cost.) caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti patrimoniali. Pertanto, le dazioni di denaro effettuate tra conviventi nel corso della relazione configurano l’adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. non ripetibile a condizione che tali attribuzioni siano proporzionali ed adeguati alle condizioni economiche delle parti.

Nessun diritto alla restituzione. Pertanto, le spese sostenute dall’attore sono state assunte nel pieno spirito solidaristico qualificandosi come liberalità non suscettibili di esser restituite.

21/02/2019

Tradimento e addebito: come cambia l’assegno divorzile nel caso in cui il marito riesce a dimostrare che la moglie ha l’amante (e viceversa).

Quando la coppia si separa a causa di un tradimento è più difficile giungere a una soluzione bonaria. È molto più probabile, al contrario, che si finisca in tribunale. La spirale delle reciproche accuse porta difatti, quasi sempre, a una separazione giudiziale. In tal caso sarà il giudice a fissare la misura del mantenimento che il coniuge più benestante dovrà versare all’ex. Ed è proprio qui l’equivoco: spesso si pensa che, alcun mantenimento sia dovuto alla moglie infedele. È una convinzione però che, in alcuni casi, può risultare sbagliata. Come vedremo qui di seguito, difatti, in alcuni casi l’infedeltà non è una colpa (o, per dirla con i termini giuridici, non implica “l’addebito”); in tali ipotesi si è costretti a versare il mantenimento alla moglie infedele.

Quando però si tratta dell’uomo le cose vanno in modo opposto e ciò perché il suo reddito è quasi sempre più elevato rispetto a quello della donna. Pertanto, con o senza addebito, con la separazione il marito viene quasi sempre condannato a versare l’assegno mensile. È anche vero che, con le novità scaturite dalle due recenti sentenze della Cassazione [1], le sorti dell’assegno di divorzile, sia pure nei confronti del congiunge infedele, sono tutt’altro che scontate. È quindi il caso di spiegare meglio quali sono le regole della separazione e come bisogna comportarsi.

Indice

1 Infedeltà: cosa comporta?
2 L’infedeltà può essere legale?
3 Mantenimento all’ex moglie infedele
Infedeltà: cosa comporta?
L’infedeltà costituisce una violazione degli obblighi matrimoniali (il codice civile infatti stabilisce, tra i doveri dei coniugi, quello di non farsi le corna). Tuttavia non è punita; o meglio, la legge non prevede specifiche sanzioni economiche per il coniuge traditore. Tuttavia, chi si è fatto scoprire con l’amante non può più ottenere l’assegno di mantenimento (e, dopo il divorzio, l’assegno divorzile). E ciò vale anche se è disoccupato o molto povero. In buona sostanza, la conseguenza di un tradimento è – per chi ne avrebbe avuto diritto – l’impossibilità di chiedere l’assegno periodico all’ex.

Una donna priva di lavoro, che tradisce il marito mentre lui non è a casa, non potrà ottenere neanche un euro in sede di separazione.

Volendo ulteriormente semplificare il discorso, si può così dire: se nel momento della separazione il giudice rileva che la rottura del matrimonio è stata determinata da una colpa dei due coniugi, addossa su questi il cosiddetto “addebito” ossia tutta la responsabilità per la fine dell’unione.

Chi subisce l’addebito perde pertanto:

il diritto a ottenere il mantenimento;
il diritto all’eredità dell’ex coniuge qualora questi dovesse morire tra la separazione e il divorzio (dopo il divorzio, invece, i diritti successori cessano comunque, a prescindere dall’addebito).
In sintesi, se qualcuno ti chiede: «cosa comporta l’infedeltà?» la risposta corretta è l’addebito, ossia non è più possibile chiedere un mantenimento.

L’infedeltà può essere legale?
Eccezionalmente l’infedeltà non comporta l’addebito e, quindi, non esclude il diritto al mantenimento. Ciò succede quando la relazione extraconiugale non è la causa della rottura del matrimonio ma solo la conseguenza di una crisi già in atto e conclamata. Crisi che però dovrà essere dimostrata. Facciamo un esempio. Un uomo picchia puntualmente la moglie, l’umilia e la rende vittima di vessazioni. Dopo due anni di sopportazione lei si trova un altro uomo. In tal caso, il giudice addosserà la responsabilità della separazione (ossia l’addebito) all’uomo e non alla moglie, nonostante questa lo abbia tradito. E così dicasi se la donna se ne va via di casa per non voler più tornare: il marito potrà farsi l’amante senza per questo subire alcuna conseguenza; anche in questo caso, infatti, l’addebito finisce a carico di chi, per primo, con il suo comportamento colpevole, ha decretato la fine del matrimonio.

Leggi Quando tradire è lecito.

Mantenimento all’ex moglie infedele
Spiegate come stanno le regole possiamo fare qualche caso concreto per capire quando non spetta il mantenimento alla moglie infedele.

Immaginiamo un marito con un reddito di 3mila euro al mese e la moglie con una busta paga di 500 euro mensili:

se l’uomo dimostra che la separazione è imputabile al tradimento della moglie, non dovrà versarle un euro di mantenimento;
se la moglie dimostra che la separazione è dovuta al tradimento del marito, questi dovrà comunque versarle il mantenimento. Lo dovrà fare anche se non l’ha tradita, in quanto il suo reddito è più alto dell’ex. Quindi il tradimento da parte dell’uomo più “ricco” è del tutto indifferente alle sorti del mantenimento;
se i coniugi si sono traditi reciprocamente, il giudice esclude comunque il mantenimento poiché dichiara il cosiddetto «addebito reciproco»;
se però la moglie tradisce l’uomo perché lui l’ha picchiata o se n’è andato di casa o perché, per anni, non le ha nascosto di avere l’amante, allora ha ugualmente diritto al mantenimento poiché l’addebito viene imputato al marito.
Immaginiamo ora che il marito guadagni 1.500 euro al mese e la moglie 1.400 euro:

se la moglie tradisce il marito non ha diritto al mantenimento;
se il marito tradisce la moglie non versa il mantenimento perché i due redditi sono equivalenti. Difatti il mantenimento non è una sanzione conseguente all’addebito ma solo una misura per ripristinare le differenti ricchezze dei coniugi.
Immaginiamo ora una coppia in cui il marito è disoccupato e la moglie ha un reddito di 1.400 ero al mese:

se la moglie tradisce il marito dovrà comunque versargli il mantenimento, e non per via dell’addebito ma perché il suo reddito è più elevato;
se il marito tradisce la moglie non ha diritto al mantenimento poiché su di lui ricade all’addebito.
note
[1] Cass. sent. n. 11504/17 del 10.05.2017. Cass. sent. n. 18287/2018 dell’11.07.2018.

27/01/2019

Ormai molti Clienti, eccetto le partite IVA, non vogliono più la fattura, perchè l'IVA aumenta il costo, mentre la spese legali non sono scaricabili. Quest'ultimo aspetto incoraggia e favorisce l'evasione, non solo per le spese legali.
Se potessimo scaricare tutto, spesa alimentare, barbiere, bar, albergo, abbigliamento, intrattenimento ecc. chiederemmo sempre scontrini e fatture, e così automaticamente sparirebbe la "piccola" evasione che è il 70% di quella complessiva.
Proposta di legge (on.Valdo Spini) rimasta nel cassetto dal 1982.

Indirizzo

Via G. Capilupi 21
Modena
41123

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