16/03/2019
L’omicidio commesso per gelosia è davvero considerato meritevole di attenuanti generiche?
La recente decisione della Corte d’Assise felsinea ha generato una ridda di polemiche mediatiche, alimentate da opposte fazioni, incentrate sulla legittimità della riduzione della pena.
(Corte d’Assise d’Appello di Bologna, sez. I Penale, sentenza n. 29/19; depositata l’8 febbraio)
Gli stessi operatori del diritto vi si sono soffermati, per un interesse accademico o professionale, talvolta suscitato da infondate ricostruzioni della stampa non specializzata.
Ma l’orientamento espresso in motivazione è davvero così innovativo? I suoi effetti potranno essere così nocivi e dirompenti?
Il caso. Il fatto, di particolare brutalità, è (tristemente) noto. Nell’autunno del 2016, all’interno di un appartamento di Riccione, veniva rinvenuto il corpo esanime di una donna, che presentava all’altezza del collo segni di strangolamento. Sin dalle prime indagini, la responsabilità era attribuita al compagno della vittima, che in quelle ore, minacciando di togliersi la vita, aveva inviato un SMS ad una sua amica, dal testo inequivocabile. I militari intervenuti lo avevano trovato in stato di incoscienza; dopo il ricovero presso l’Ospedale locale, costui era stato sottoposto a fermo, rendendo poi immediatamente al Pubblico Ministero ampia confessione.
Più in dettaglio, riferiva d’aver intrattenuto per poco più di un mese una relazione sentimentale con la donna, caratterizzata da vivaci conflitti a causa della sua gelosia, determinata da alcuni messaggi – a suo dire, dal contenuto non compromettente – da lei ricevuti; al termine dell’ennesimo alterco, si era recato a casa della compagna per recuperare una catenina e, dopo una nuova discussione in cui lei si sarebbe mostrata indifferente alla sua sofferenza, derivante da pregresse esperienze di tradimenti subiti, l’aveva uccisa in preda alla rabbia (testualmente sosteneva: «Le ho detto che lei doveva essere mia e di nessun altro. L’ho stretta al collo e l’ho strangolata»).
Il GUP del Tribunale di Rimini, ad esito di giudizio abbreviato, condannava l’imputato alla pena di anni trenta di reclusione, per omicidio volontario aggravato dai motivi abietti e futili ed assegnava alle parti civili costituite delle provvisionali di importo variabile tra 30.000 e 350.000 euro, oltre alla refusione delle spese di lite.
Interponeva appello la difesa, domandando: l’esclusione dell’aggravante o, quanto meno, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con contenimento della pena base entro il minimo edittale, in ragione dei trascorsi emotivi dell’appellante, che avrebbero reso la sua gelosia non motivo abietto, ma conseguenza di un vissuto patologico; l’applicazione di un sanzione comunque meno severa, alla luce del comportamento post factum del reo e del tentativo di risarcire le parti civili; la riduzione di risarcimento e spese legali quantificate dal Primo Giudice, reputate eccessive in proporzione a quanto realmente emerso al processo.
La sentenza. La Corte – disattendendo la richiesta di integrale conferma del Procuratore generale – riforma la sentenza di prime cure, concedendo le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, e rideterminando la pena in anni sedici di reclusione; dichiara invece inammissibile, per mancanza di specificità, il motivo di gravame concernente le statuizioni civili.
L’Estensore, pur con estrema sintesi, riepiloga chiaramente le ragioni che spingono a rivedere la prima decisione, a partire dai criteri utili a qualificare la rilevanza della “gelosia” nel sussumere il caso concreto.
La circostanza aggravante. Ed infatti, l’iter logico premette come tali manifestazioni possano avere un significato ambivalente: da mero tratto emotivo che connota alcune coppie stabili, utile, al più, a distinguere le differenti forme di dolo, possono divenire motivo abietto e futile quando siano «espressione di uno spirito punitivo nei confronti della vittima, considerata come propria appartenenza e di cui va punita l’insubordinazione» (si citano Cass., Sez. I Pen., 27.3.2013, n. 18779, conforme a Cass., Sez. V Pen., n. 35368 del 2006).
Questi parametri, poi, devono necessariamente essere letti in concreto, nel contesto di un rapporto che di certo non comportava la prospettazione di un progetto di vita comune; progetto che, in ogni caso, non era a rischio, posto che dal racconto dello stesso imputato la vittima non aveva fatto alcun cenno all’intenzione di interrompere la relazione.
Confermata (condivisibilmente) l’aggravante, quindi, i Giudici del gravame passano ad esaminare il profilo relativo alla possibile mitigazione sanzionatoria.
L’ingovernabile impulso emotivo. La loro riflessione, sul punto, valorizza tre elementi dedotti dalla difesa.
In primis, sebbene le emergenze investigative avrebbero reso facilmente individuabile il responsabile anche senza l’ammissione di colpa, nessuno avrebbe potuto ricostruire i motivi del gesto – e, conseguentemente, contestare proprio l’aggravante di cui si diceva – senza che l’imputato riferisse le ragioni dell’ultimo alterco.
In secondo luogo, benché non possano accamparsi dubbi circa la capacità di intendere e di volere del prevenuto, la «soverchiante tempesta emotiva e passionale» alla quale era in preda, descritta dalla relazione peritale, può certamente avere un peso, se non altro sotto il profilo dell’intensità del dolo maturato in un simile quadro di volizione e, conseguentemente, sulla misura della responsabilità. Si cita, in proposito, un precedente di legittimità del 2013, che trova conferma anche nella giurisprudenza successiva (cfr., tra le altre, Cass., Sez. I Pen., 5.2.2018, n. 5299; conforme a Cass., Sez. VI Pen., 7.7.2016, n. 27932).
Infine, il tentativo (incompiuto) di risarcire il danno patito dalla figlia minore della vittima denota, ad avviso dei Giudici di secondo grado, un inizio di resipiscenza che merita di trovare riconoscimento nella pena in concreto, pur se questa debba computarsi, per l’oggettiva gravità del crimine, a partire da una base superiore al minimo edittale.
Conclusioni. Un’attenta lettura del provvedimento in commento fa giustizia di molte querelle strumentali, dimostrando come non siano stati certo la gelosia o il solo stato emotivo a giustificare la riforma quod poenam, ma, anzi, la prima abbia supportato la conferma dell’aggravante e il secondo, unitamente alle altre emergenze, abbia delineato il complessivo profilo criminale dell’agente, spingendo così, stante l’apprezzamento discrezionale del giudice di merito di tali aspetti – libero, su questo piano, di valorizzare anche solo gli elementi ritenuti più significativi in concreto (vd., ex plurimis, Cass., Sez. IV Pen., 15.7.2014, n. 34261) – ad una minor severità nel punire il fatto.
Nulla di particolarmente sconvolgente, dunque, trattandosi, per di più, di pronuncia priva di portata nomofilattica.