Studio Legale Forni, Perri e Associati

Studio Legale Forni, Perri e Associati Lo Studio Legale Forni, Perri e Associati, fondato nel gennaio 2001, opera in tutte le aree del diritto civile. Eugenio Forni e l'Avv. Rosario Perri.

Lo Studio Legale Forni, Perri e Associati è stato fondato nel gennaio 2001 dai due soci che tuttora ne sono il fulcro, l'Avv. La sede di circa 400 mq. è a Modena, Via Emilia Est n° 18/2, a poche decine di metri dal centro e dal Tribunale. Lo Studio Legale Forni e Associati opera in tutte le aree del diritto civile e principalmente nei campi del diritto societario, del diritto commerciale, del diri

tto bancario, del diritto fallimentare, del diritto immobiliare e del diritto di famiglia. La metodologia di lavoro è improntata a criteri di scientificità. Ogni pratica viene seguita con attenzione e approfondimento su tre livelli: il primo è curato da uno dei soci, il secondo da uno degli avvocati e il terzo livello, per le problematiche più semplici, è curato da uno dei collaboratori più giovani. Tra i Clienti dello Studio si annoverano alcune delle più importanti banche attive a Modena; primarie aziende delle province di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Mantova, vari Studi di Commercialisti di Modena e provincia, e i loro principali Clienti. Svolge una intensa attività di formazione di giovani professionisti: oltre trenta avvocati iscritti all'Albo di Modena hanno svolto la pratica presso l'Avv. Eugenio Forni e/o l'Avv.

20/05/2026

Separazione e figli minori: la giovane età non basta per privilegiare automaticamente la madre (sentenza settimana, 20 maggio 2026).

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione in una recente pronuncia nata dal ricorso di un padre emiliano, che si era visto drasticamente ridurre i tempi di permanenza con i figli gemelli di 10 anni: dopo un iniziale collocamento paritario disposto dal Tribunale, la Corte d’Appello aveva infatti stabilito il collocamento prevalente presso la madre, limitando la frequentazione paterna a due pomeriggi a settimana e weekend alternati.

Secondo i giudici d’Appello, la “tenera età” dei bambini rendeva preferibile la figura materna. Ma la Cassazione ha ribaltato questa impostazione, definendola troppo astratta.

Per la Suprema Corte, le decisioni su affidamento, collocamento e tempi di frequentazione devono essere adottate nel rispetto dell’art. 337-ter c.c., norma che tutela il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Ne consegue che il giudice deve valutare in concreto la specifica realtà familiare e l’effettivo interesse dei figli, senza automatismi fondati solo sull’età dei minori.

Nel caso concreto, la Cassazione ha osservato che i giudici d’Appello avevano trascurato elementi decisivi: il padre seguiva quotidianamente i figli grazie ad un orario di lavoro compatibile con le esigenze familiari e poteva contare anche sul supporto della propria madre. Nonostante ciò, tali circostanze non erano state realmente valutate, preferendo invece un criterio “astratto” legato esclusivamente all’età dei bambini.

La Corte ha quindi fissato un principio chiaro: ai sensi dell’art. 337-ter c.c., i provvedimenti che incidono sul rapporto tra genitori e figli devono essere modellati sulla concreta realtà familiare e sull’interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

In applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la decisione della Corte d’Appello di Bologna e disposto un nuovo esame della vicenda davanti ad altri giudici.

Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 6078 del 17.3.2026

04/05/2026

Omesso mantenimento dei figli e responsabilità penale (sentenza della settimana, 4 maggio 2026)

Nella pronuncia in commento, la Cassazione chiarisce i confini tra due reati spesso confusi nella prassi, entrambi legati al mancato mantenimento dei figli.

Nel caso esaminato, un genitore aveva omesso per lungo tempo il versamento dell’assegno disposto dal giudice, con conseguenze concrete sulle condizioni di vita dei figli minori, fino a incidere sul soddisfacimento dei bisogni essenziali di questi ultimi.

Per comprendere la decisione occorre distinguere correttamente le due fattispecie.
L’art. 570-bis c.p. punisce il genitore che si sottrae all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento stabilito in sede civile (separazione, divorzio o affidamento dei figli). Si tratta di un reato che si realizza con il semplice inadempimento: non è necessario dimostrare che i figli abbiano effettivamente patito una situazione di bisogno.

Diversa è la fattispecie prevista dall’art. 570, comma 2, n. 2 c.p., che punisce chi fa mancare ai figli minori i mezzi di sussistenza. Qui non basta il mancato pagamento: è necessario che da tale condotta derivi una conseguenza più grave, cioè che i figli restino privi di quanto indispensabile per vivere (vitto, alloggio, cure essenziali).

È proprio questo elemento ulteriore a segnare il rapporto tra le due norme. La Cassazione afferma che, quando il mancato pagamento produce la privazione dei mezzi di sussistenza, il reato di cui all’art. 570-bis resta assorbito in quello più grave previsto dall’art. 570, comma 2: non si applicano entrambe le norme, ma solo quest’ultima.

Altro aspetto riguarda il trattamento sanzionatorio. Il 570-bis rinvia alle pene dell’art. 570, ma solo nella loro configurazione “base”. Nel comma 2 dell’art. 570, invece, la risposta è più incisiva perché, a fronte di una lesione concreta delle esigenze di vita dei minori, si cumulano pena detentiva e pena pecuniaria.

Infine, la Corte affronta il tema dell’incapacità economica quale scriminante del reato. L’imputato aveva cercato di dimostrare la propria impossibilità di adempiere producendo elementi quali lo stato di disoccupazione, le condizioni di disagio economico, il fatto di vivere a carico della madre e della convivente e l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, tali circostanze sono state ritenute insufficienti: si tratta di indici di difficoltà, ma non provano una impossibilità assoluta e incolpevole di adempiere, unica condizione che può escludere la responsabilità penale.

La pronuncia conferma così un orientamento rigoroso: quando l’inadempimento incide concretamente sul sostentamento dei figli, si entra nel campo del reato più grave, con conseguenze penali più severe.

Cass. pen., sez. VI, n. 12321 del 1.4.2026

16/04/2026

Telefonata all’amante e separazione: la trascrizione basta per l’addebito (sentenza della settimana, 16 aprile 2026).

Una telefonata può pesare più di quanto si pensi in una causa di separazione. Con l’ordinanza n. 2409 del 5 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato che anche la semplice trascrizione di una conversazione può essere sufficiente per arrivare all’addebito della separazione, ossia all’accertamento giudiziale che la crisi matrimoniale è imputabile alla violazione dei doveri coniugali da parte di uno dei due coniugi.

Nel caso concreto, la moglie aveva registrato una telefonata tra il marito e la sua amante, producendo in giudizio la relativa trascrizione (ma non il supporto audio). Dal testo emergevano chiaramente sia la relazione extraconiugale sia riferimenti al rapporto coniugale. La Corte d’Appello ha ritenuto che tali elementi, uniti alla prolungata violazione dei doveri di assistenza morale da parte del marito, fossero sufficienti a individuare in lui il responsabile della crisi matrimoniale. La Cassazione ha confermato integralmente questa ricostruzione.

Il passaggio più rilevante della decisione riguarda il valore della prova. Le registrazioni – e le loro trascrizioni – rientrano tra le cosiddette “riproduzioni” e possono essere utilizzate in giudizio. Tuttavia, per contestarle non basta una generica opposizione: è necessario un disconoscimento chiaro, preciso e circostanziato, che indichi concretamente perché il contenuto non corrisponderebbe alla realtà.

Nel caso esaminato, il marito non ha mai messo realmente in discussione né l’esistenza della conversazione né la fedeltà della trascrizione. Si è limitato a eccepire che il file audio originale non fosse stato depositato agli atti. Una contestazione ritenuta insufficiente: proprio per questo, la trascrizione è stata considerata pienamente attendibile e utilizzabile ai fini della decisione.

La Corte precisa, in via generale, che solo quando la contestazione è formulata in modo adeguato il giudice può valutare la conformità della riproduzione anche attraverso altri elementi di prova. Ma non era questo il caso: qui la mancanza di un disconoscimento specifico ha reso la trascrizione di per sé idonea a dimostrare i fatti.

La decisione offre un’indicazione chiara: nei procedimenti di separazione, comportamenti come l’infedeltà – se accertati e inseriti nel contesto complessivo del rapporto – possono condurre all’addebito, e anche una prova documentale apparentemente “semplice”, come una trascrizione non contestata, può risultare decisiva.

Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 2409 del 5.2.2026

07/04/2026

Rottura del fidanzamento: la promessa di restituire le somme vincola al pagamento (sentenza della settimana, 7 aprile 2026).

A seguito della fine di una relazione, una donna agisce in giudizio per ottenere la restituzione delle somme versate all’ex compagno per l’acquisto di arredi destinati alla futura casa comune. L’uomo aveva trattenuto i beni, ma – elemento decisivo della vicenda – si era anche impegnato a restituire il denaro ricevuto.
La controversia giunge in Cassazione, che respinge il ricorso e chiarisce il punto centrale: la promessa di pagamento ha un valore autonomo e particolarmente incisivo.
Secondo la Corte, quando una parte promette di pagare una somma, il creditore può fondare direttamente su tale promessa la propria domanda di restituzione, senza dover dimostrare in modo analitico il rapporto originario. Spetta invece a chi ha promesso provare che quell’obbligo non esiste o non è valido.
Nel caso concreto, questa prova non è stata fornita. Al contrario, i giudici di merito avevano accertato che le somme erano state effettivamente versate dalla donna per l’acquisto dei mobili, poi rimasti nella disponibilità dell’ex partner.
La Cassazione aggiunge un chiarimento di rilievo pratico: anche se la vicenda potrebbe essere ricondotta all’ingiustificato arricchimento, la presenza di una promessa di pagamento rende superflua tale qualificazione. Una volta cessato il rapporto personale, le attribuzioni patrimoniali effettuate in vista della vita comune perdono giustificazione e, se accompagnate da un impegno restitutorio, danno luogo a un obbligo pienamente esigibile.
In definitiva, la decisione conferma che la promessa di pagamento costituisce uno strumento forte di tutela: chi promette di restituire, deve poi adempiere, salvo provare il contrario.

Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5497 del 11.3.2026

26/03/2026

Airbag difettoso e responsabilità del “produttore apparente” (sentenza della settimana, 26 marzo 2026).
Un automobilista ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente, sostenendo che l’airbag della propria auto non si fosse attivato correttamente.
Nel giudizio di primo grado sono stati citati due soggetti distinti:
1. la società venditrice del veicolo (cioè chi aveva materialmente commercializzato l’auto);
2. la società indicata come produttrice (Ford Italia), che però svolgeva in realtà il ruolo di fornitore/distributore nel mercato italiano.
Nel corso della causa, è emerso che il produttore effettivo del veicolo era un’altra società del gruppo, con sede all’estero, diversa da quella convenuta.
È quindi fondamentale distinguere i ruoli:
1. il venditore è chi ha venduto concretamente il bene al consumatore;
2. il fornitore (che in questo caso coincide con il distributore nazionale) è chi immette il prodotto sul mercato, pur non avendolo fabbricato;
3. il produttore effettivo è invece il soggetto che ha materialmente realizzato il bene;
Nel caso esaminato, il Tribunale di Bologna ha ritenuto responsabile il fornitore/distributore (Ford Italia), decisione poi confermata in appello.
La Cassazione chiarisce che il fornitore non ha l’obbligo di chiamare in giudizio il produttore effettivo per liberarsi da responsabilità. Tuttavia, ciò non basta a escludere la sua responsabilità quando ricorrono i presupposti della figura del produttore apparente.
Alla luce della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea, cui nel caso di specie era stata sollevata una questione pregiudiziale in via interpretativa, la Cassazione afferma che il fornitore risponde come produttore quando, agli occhi del consumatore, si presenta come tale. Questo accade, ad esempio, quando il suo nome coincide, anche solo in parte, con il marchio presente sul prodotto.
In questa situazione, il consumatore è portato a ritenere che quel soggetto garantisca direttamente la qualità e la sicurezza del bene. Proprio questo affidamento giustifica l’estensione della responsabilità.
Di conseguenza, pur non essendo il produttore effettivo, il fornitore è stato ritenuto responsabile come produttore apparente, e quindi tenuto a risarcire il danno.
Il principio che emerge è chiaro:
quando un’impresa si presenta sul mercato in modo tale da sembrare il produttore, ne assume anche le responsabilità verso il consumatore, rafforzando così la tutela di chi acquista il prodotto.
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 32673 del 15.12.2025

17/03/2026

Redditi in calo per il Covid, ma solo temporaneamente: confermato l’aumento dell’assegno divorzile (sentenza della settimana, 17 marzo 2026)

La Corte di Cassazione ha confermato l’aumento dell’assegno divorzile stabilito dalla Corte d’appello, portato da 600 a 800 euro al mese in favore dell’ex moglie, dichiarando inammissibile il ricorso dell’ex marito.

Nel caso concreto, il diritto della donna a ricevere l’assegno non era più in discussione: il punto controverso riguardava solo l’importo. In primo grado era stato fissato a 600 euro mensili; successivamente, la donna aveva chiesto alla Corte d’appello di aumentarlo fino a 1.600 euro, ottenendo però solo un incremento parziale a 800 euro.

Per stabilire la cifra, i giudici hanno dato grande importanza al ruolo svolto dalla moglie durante il matrimonio: dedicandosi alla casa e al figlio, ha consentito alla famiglia di risparmiare molte spese. Questo contributo, anche se non diretto in termini di reddito, ha comunque un valore economico e giustifica l’assegno in funzione compensativa.

È stato inoltre considerato il divario economico tra i due ex coniugi: l’uomo ha un reddito più alto, vive in una casa di proprietà e non deve più mantenere il figlio, mentre la donna guadagna circa 100 euro al mese e paga un affitto di 500 euro.
L’ex marito aveva sostenuto che i suoi redditi erano diminuiti durante la pandemia, passando da circa 2.200 a 1.500 euro al mese. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che questa riduzione fosse solo temporanea, legata all’emergenza Covid, e che fosse ragionevole prevedere un aumento delle entrate una volta superata la crisi.

La Cassazione ha confermato questo ragionamento, precisando che la valutazione delle condizioni economiche e delle prove spetta ai giudici dei precedenti gradi di giudizio. Per questo motivo, non è possibile rimettere in discussione tali valutazioni davanti alla Cassazione, se sono motivate in modo logico e coerente.

Di conseguenza, resta confermato l’assegno divorzile di 800 euro mensili, ritenuto adeguato rispetto alla situazione economica delle parti e al contributo dato dalla moglie durante il matrimonio.

Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 31087 del 27.11.2025

23/02/2026

Al volante con una birra, ma senza guidare: il TAR annulla sospensione e revoca della patente (sentenza della settimana, 23 febbraio 2026)

Il semplice fatto di bere una birra restando seduti al posto di guida, con l’auto ferma, non basta a integrare il reato di guida in stato di ebbrezza. È questo il principio affermato dal TAR Puglia (sent. n. 10/2026), che ha annullato la sospensione – e la successiva revoca – della patente disposte nei confronti di un automobilista sottoposto ad alcoltest mentre si trovava in un’area di servizio.

L’uomo era stato identificato dai Carabinieri all’interno di una stazione di rifornimento, in zona non aperta al pubblico transito. Seduto al volante e intento a consumare una birra, era stato sottoposto a etilometro, con un valore compreso tra 0,5 e 0,8 g/l. Da qui la contestazione della violazione dell’art. 186 del Codice della strada e la sospensione della patente da parte della Prefettura. Un mese dopo, a seguito di un ulteriore controllo alla guida di un’altra vettura, era stata disposta anche la revoca del titolo abilitativo.

Il Tribunale amministrativo ha però ritenuto illegittimo il primo provvedimento, evidenziando un passaggio centrale: la disciplina sulla guida in stato di ebbrezza è funzionale alla tutela della sicurezza della circolazione e presuppone un pericolo concreto per gli utenti della strada. Non è sufficiente accertare un tasso alcolemico superiore ai limiti; occorre che vi sia un collegamento effettivo o quantomeno imminente con la circolazione del veicolo.

Nel caso esaminato, mancava qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che il ricorrente avesse guidato poco prima del controllo o fosse sul punto di riprendere la marcia. Il test era stato effettuato mentre l’interessato si trovava fermo da circa venti minuti; il lieve superamento del limite risultava compatibile con il consumo appena avvenuto; le immagini di videosorveglianza escludevano movimenti del mezzo nel periodo considerato.

In assenza di una condotta di guida attuale o imminente, secondo il TAR non può configurarsi la violazione dell’art. 186 C.d.S. Ne è conseguito l’annullamento della sospensione e, per effetto domino, anche della successiva revoca della patente, fondata sul medesimo presupposto. Una decisione che ribadisce come, in materia di sicurezza stradale, l’accertamento debba sempre ancorarsi a un concreto pericolo per la circolazione, non a una mera presunzione legata alla presenza del conducente al volante.

TAR Puglia, Sez. II, Sentenza n. 10 del 5.1.2026

12/02/2026

Scivola sul pavimento bagnato di casa: per la Cassazione risponde il proprietario (sent. della sett., 12 feb. 2026)

Un banale incidente domestico, avvenuto oltre quattordici anni fa, diventa l’occasione per la Corte di Cassazione di ribadire un principio centrale in tema di responsabilità civile.

Un uomo, in visita a casa del nipote, scivola all’ingresso sull’acqua lasciata a terra durante le pulizie e si infortuna gravemente alla spalla. Da qui la richiesta di un risarcimento di 50mila euro, inizialmente respinta dai giudici di merito, che avevano escluso la responsabilità del proprietario dell’immobile attribuendo la custodia del pavimento alla moglie, impegnata nelle pulizie domestiche.

La Cassazione ribalta questa lettura e chiarisce che, in materia di danni cagionati da cose, ciò che rileva non è chi abbia materialmente creato la situazione di pericolo, ma chi abbia la “custodia” della cosa. Custodia che coincide, di regola, con la signoria di fatto e di diritto sull’immobile: un potere effettivo di controllo, vigilanza e intervento, normalmente riconducibile al proprietario o al possessore. Il fatto che le pulizie fossero svolte da altri, o che il proprietario si trovasse in un diverso ambiente della casa, non è sufficiente a far venir meno tale rapporto.

La responsabilità prevista dall’articolo 2051 del codice civile ha natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra la cosa e il danno, non su una colpa personale. Solo un trasferimento pieno ed esclusivo del potere di fatto sull’immobile potrebbe spostare la custodia su terzi.

Spetterà ora ai giudici di rinvio valutare nel concreto se il pavimento bagnato sia stato causa dell’incidente e se vi sia concorso di colpa del danneggiato o di altri soggetti, ma il principio affermato è netto: la custodia dell’immobile resta in capo al proprietario anche quando altri ne fanno un uso occasionale.

Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 31165 del 28.11.2025

02/02/2026

Covid e locazioni ad uso commerciale: tutele del conduttore impossibilitato all’utilizzo del locale per via del lock-down (sentenza della settimana, 2 febbraio 2026)

Durante il periodo delle restrizioni anti-Covid si è posto un problema molto concreto per tanti operatori economici: che cosa succede al canone di locazione quando un’attività commerciale è costretta a chiudere per legge?
In altre parole, il conduttore che non può utilizzare l’immobile può chiedere una riduzione dell’affitto?

Su questo tema, per molto tempo, le risposte della giurisprudenza non sono state univoche. Alcuni giudici di merito – come il Tribunale di Roma – avevano ritenuto possibile una riduzione proporzionale del canone, riconoscendo che l’emergenza sanitaria aveva inciso in modo eccezionale sull’equilibrio del contratto.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia qui commentata, ha però scelto una strada diversa e piuttosto netta. Secondo la Suprema Corte, il conduttore non ha il diritto di chiedere direttamente al giudice la riduzione del canone. Il motivo è tecnico, ma può essere riassunto così: nel nostro ordinamento le azioni che modificano un contratto (come la riduzione del canone) sono “tipiche”, cioè previste espressamente dalla legge, e non possono essere create dal giudice caso per caso.

Di conseguenza, quando l’immobile non è utilizzabile a causa delle restrizioni anti-Covid, l’unica azione che il conduttore può proporre è quella di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. In pratica: il conduttore può chiedere di sciogliere il contratto, ma non di mantenerlo pagando meno. A quel punto, spetta al locatore decidere se accettare lo scioglimento del rapporto oppure evitare la risoluzione offrendo una riduzione “equa” del canone. La riduzione, quindi, non nasce da un diritto del conduttore, ma da una scelta difensiva del proprietario.

Questa impostazione, tuttavia, non è esente da critiche. Nella realtà, infatti, per molti conduttori la risoluzione del contratto rappresenta una soluzione poco praticabile, se non addirittura dannosa: perdere il locale può significare compromettere definitivamente l’attività. Proprio per questo, nella maggior parte dei casi, l’interesse concreto è quello di continuare il rapporto a condizioni economiche sostenibili, non di interromperlo.

La decisione della Cassazione rischia quindi di limitare fortemente la tutela giudiziale dei conduttori, poiché li costringe a scegliere tra due alternative entrambe sfavorevoli: continuare a pagare un canone pieno per un immobile inutilizzabile, oppure risolvere il contratto con tutte le conseguenze negative che ne derivano.

Il risultato pratico è che il peso economico dell’emergenza pandemica finisce per gravare quasi interamente sui conduttori, lasciando poco spazio a soluzioni riequilibratrici imposte dal giudice.

Cassazione Civile, 16 giugno 2025, n. 16113

21/01/2026

Sanzioni stradali: la Cassazione sul rapporto tra ricorso e comunicazione dei dati del conducente - Sentenza della settimana, 21.01.26

La vicenda riguarda un automobilista della provincia di Salerno che riceve una sanzione pecuniaria per eccesso di velocità, senza che fosse stato possibile identificare il conducente del veicolo al momento dell’infrazione. Oltre alla sanzione principale, al proprietario dell’auto viene successivamente contestata un’ulteriore sanzione pecuniaria per non aver comunicato entro 60 giorni i dati della persona alla guida, come previsto dal Codice della strada.

Il proprietario del mezzo si difende sostenendo di non aver indicato il conducente perché aveva impugnato il verbale originario davanti al Giudice di pace, chiedendone l’annullamento. Secondo la sua tesi, finché il ricorso non fosse stato deciso, non esisteva un obbligo concreto di fornire i dati richiesti.

I giudici di merito, però, respingono questa argomentazione, affermando che il ricorso contro la sanzione non sospende automaticamente il termine di 60 giorni per comunicare i dati del conducente. Di conseguenza, ritengono legittima anche la seconda sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ribalta questa interpretazione. Secondo i giudici supremi, l’obbligo di comunicare i dati del conducente nasce solo quando il procedimento contro la sanzione principale si è concluso. Prima di quel momento, infatti, non si può pretendere dal cittadino un adempimento legato a una sanzione che potrebbe essere annullata.
In pratica:
• se il ricorso viene respinto, l’amministrazione deve inviare un nuovo invito a comunicare i dati del conducente, facendo ripartire il termine di 60 giorni;
• se invece il ricorso viene accolto, viene meno anche l’obbligo di comunicazione, perché manca la base stessa della sanzione.

Nel caso concreto, poiché il ricorso contro la sanzione pecuniaria per eccesso di velocità era ancora pendente (ed era stato inizialmente accolto), la mancata comunicazione dei dati era giustificata. Per questo motivo, la Cassazione dichiara nullo il verbale relativo alla seconda sanzione pecuniaria.

Cassazione civile, 17 dicembre 2025, n. 32988, sez. II

Indirizzo

Via Emilia Est, 18/2
Modena
41124

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00

Telefono

+39059221703

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Forni, Perri e Associati pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Forni, Perri e Associati:

Condividi