Studio Legale Avvocato Enzo Quattrini

Studio Legale Avvocato Enzo Quattrini Lo Studio Legale dell’Avvocato Enzo Quattrini si occupa prevalentemente di diritto civile, commerc TEAM:

- Avv. Avv. Comm. LAW OFFICE

Avv. professionale Ass.

Lo Studio Quattrini (www.enzoquattrini.it) vanta un’ultraventennale esperienza nell’ambito dell’assistenza alle imprese ed è cresciuto con i propri clienti favorendone il processo di sviluppo industriale. Lo Studio fornisce una gamma completa di servizi, prevalentemente nell’ambito del diritto societario, commerciale, della contrattualistica internazionale, della governance societaria e dei modell

i organizzativi, della gestione e del recupero del credito, della protezioni dei dati sensibili. Il proprio “team” multilingue vanta una consolidata esperienza internazionale nei Paesi europei ed extraeuropei ed è quindi in grado di garantire soluzioni sicure, efficaci e ritagliate sulle specifiche esigenze della propria clientela. La sede principale, prestigiosa e strategica, è quella di Modena, città situata nel centro dell’Emilia Romagna in uno dei contesti industriali e socio- economici più importanti d’Europa. In più, l’altra sede dello studio legale Quattrini, in partnership con il collega Avv. Silvano Briozzo del Foro di Genova (www.briozzo-quattrini.com) è ubicata a Ventimiglia, al confine tra la Riviera Ligure e la Costa Azzurra, a pochi chilometri dal Principato di Monaco. Lo Studio vanta anche collaudati rapporti di collaborazione e di domiciliazione con prestigiose law firms inglesi, francesi e tedesche. Si compone di quattro professionisti, oltre al personale amministrativo, e ha il piacere di annoverare, tra gli stretti collaboratori, consulenti conosciuti per la loro formazione internazionale, per la loro preparazione accademica e per il loro contributo sulle riviste specializzate. Offriamo i nostri servizi in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, sp****la, russa, e cinese (cantonese e mandarino) ed è dunque particolarmente attrezzato per assistere i propri clienti nei rapporti con l’estero. Ciascun professionista è in grado di offrire assistenza legale in almeno un’altra lingua, oltre all’italiano. I professionisti dello Studio hanno studiato e/o esercitato in una giurisdizione straniera maturando una estesa conoscenza dei relativi sistemi legali. Enzo Quattrini
(diritto civile, diritto commerciale, contrattualistica di impresa, procedure concorsuali)

- Avv. Silvano Briozzo
(contrattualistica internazionale, diritto internazionale)

- Roger Barot Ivern Abogado
(contrattualistica internazionale, diritto internazionale)

- Gda Lourdes Garcia del Campo
(contrattualistica internazionale, diritto internazionale)


COLLABORATORI:

- Prof. Mario Luberto (diritto dell’informatica, diritto penale dell’informatica)

- Sam Munafo B. CGA CFP (fiscalità internazionale)


ATTIVITÀ:

Abbiamo acquisito una considerevole esperienza in ambito industriale, commerciale e finanziario con operazioni in tema di licensing, engineering, techonology transfert, risk management, tutela della supply chain, appalti, OEM, start ups, governance societaria e modelli organizzativi. In particolare, nei settori meccanico, macchine
automatiche, costruzioni impianti, ceramico, nei materiali di lusso e dell’energia. Inoltre, abbiamo maturato una significativa expertise nel campo dei contratti di compravendita e di appalto conclusi all’estero, quali i contratti EPC (engineering procurement construction) o EPCC (engineering, procurement, construction, commissioning). In tali contesti lo Studio è coinvolto anche nella gestione delle problematiche relative a crisi aziendali, anche per quanto concerne procedure concorsuali e fallimentari. In ambito di start ups, lo Studio si avvale della collaborazione di una primaria law firm londinese. Enzo Quattrini
Viale Reiter 105, 41121 Modena (MO)
Tel. +39 (0)59 23.09.19 - Fax +39 (0)59 23.09.38
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22/07/2018

Non è tenuto a pagare le imposte in Italia il vip che risiede nel paradiso fiscale se produce contratto di affitto (meglio se precedente all'anno richiesto dalle Entrate) e utenze regolarmente pagate presso un'abitazione all'estero. Facendo un netto dietrofront rispetto a posizioni del passato, la Corte di cassazione – con l'ordinanza 19410 del 20 luglio 2018, ha accolto il ricorso del tennista Davide Sanguinetti, residente nel principato di Monaco ma condannato dal fisco italiano a versare oltre 2 milioni di euro.

La Commissione tributaria regionale di Genova aveva confermato la validità dell'atto impositivo. Da qui il ricorso alla Suprema corte da parte della difesa dello sportivo.

Ricorso che ha fatto breccia presso i giudici di legittimità che lo hanno accolto ribaltando completamente il verdetto di merito.

Nelle motivazioni il Collegio di legittimità ha infatti spiegato che In base all'art.2, secondo comma del Tuir, «ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile».

Il fatto controverso e decisivo per il giudizio consisteva, in questo caso, nella individuazione del luogo di domicilio o residenza del Sanguinetti nell'annualità di imposta 2000.

Su tale presupposto, era onere del contribuente superare la presunzione di residenza in Italia, fornendo la prova che, in tale annualità, il centro principale dei suoi affari e interessi si collocasse effettivamente nel Principato di Monaco (Stato rientrante tra quelli a fiscalità privilegiata o black list, come individuati dal Dm 4 maggio 1999), e non in Italia.

La difesa è riuscita a dimostrare che il centro effettivo degli interessi del suo assistito è all'estero producendo contratto di affitto, canoni e utenze versate.

Ora il sipario sulla vicenda verrà chiuso dalla Ctr della Liguria alla quale i Supremi giudici hanno rinviato affinché venga annullato l'accertamento sulla base del principio affermato.

I giudici di merito dovranno inoltre regolare le spese di giudizio anche per la fase di legittimità. Italia Oggi, 22 luglio 2018

15/02/2018

"MOSCOW — U.S. tech giants were thrust in the middle of the battle for Russian Internet freedom on Thursday as Instagram apparently bowed to a court order to block access to posts that embarrassed an oligarch and a top government official.

Russia’s telecommunications regulator also said it had ordered service providers to block the website of opposition leader Alexei Navalny, whose team dug up Instagram posts that showed metals magnate Oleg Deripaska and Deputy Prime Minister Sergey Prikhodko socializing on a yacht in Norway.

Navalny had posted a YouTube video showing those Instagram posts, and presenting evidence that women on board Deripaska’s yacht worked for an es**rt service, and it went viral in Russia last week. Deripaska successfully sued for the removal of the posts and Navalny’s video, claiming they violated his right to privacy, and this week the government started implementing the court order.

On Thursday, telecom regulator Roskomnadzor said it had ordered Navalny’s website blocked and that it was satisfied that the Instagram posts that Deripaska sought to remove were no longer available. Google, however, had not yet complied with the demand to take down Navalny’s video on its YouTube platform, the agency said." The Washington Post, Today

09/02/2018

Wealthy families with a global footprint have liabilities and financial objectives in multiple currencies. To manage their currency risk, it is necessary to abandon the notion of a single reference currency in favor of a customized basket of currencies. We introduce the Global Reserve Currency Index, a useful proxy for the world currency.

Lo Studio Quattrini (www.enzoquattrini.it) vanta un’ultraventennale esperienza nell’ambito dell’assistenza alle imprese ...
01/12/2017

Lo Studio Quattrini (www.enzoquattrini.it) vanta un’ultraventennale esperienza nell’ambito dell’assistenza alle imprese ed è cresciuto con i propri clienti favorendone il processo di sviluppo industriale. Lo Studio fornisce una gamma completa di servizi, prevalentemente nell’ambito del diritto societario, commerciale, della contrattualistica internazionale, della governance societaria e dei modelli organizzativi, della gestione e del recupero del credito, della protezioni dei dati sensibili. Il proprio “team” multilingue vanta una consolidata esperienza internazionale nei Paesi europei ed extraeuropei ed è quindi in grado di garantire soluzioni sicure, efficaci e ritagliate sulle specifiche esigenze della propria clientela.

LA SEDE

La sede principale, prestigiosa e strategica, è quella di Modena, città situata nel centro dell’Emilia Romagna in uno dei contesti industriali e socio- economici più importanti d’Europa. In più, l’altra sede dello studio legale Quattrini, in partnership con il collega Avv. Silvano Briozzo del Foro di Genova (www.briozzo-quattrini.com) è ubicata a Ventimiglia, al confine tra la Riviera Ligure e la Costa Azzurra, a pochi chilometri dal Principato di Monaco. Lo Studio vanta anche collaudati rapporti di collaborazione e di domiciliazione con prestigiose law firms inglesi, francesi e tedesche.

LA STRUTTURA

Si compone di quattro professionisti, oltre al personale amministrativo, e ha il piacere di annoverare, tra gli stretti collaboratori, consulenti conosciuti per la loro formazione internazionale, per la loro preparazione accademica e per il loro contributo sulle riviste specializzate.

Offriamo i nostri servizi in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, sp****la, russa, e cinese (cantonese e mandarino) ed è dunque particolarmente attrezzato per assistere i propri clienti nei rapporti con l’estero. Ciascun professionista è in grado di offrire assistenza legale in almeno un’altra lingua, oltre all’italiano. I professionisti dello Studio hanno studiato e/o esercitato in una giurisdizione straniera maturando una estesa conoscenza dei relativi sistemi legali.

TEAM

- Avv. Enzo Quattrini
(diritto civile, diritto commerciale, contrattualistica di impresa, procedure concorsuali)

- Avv. Silvano Briozzo
(contrattualistica internazionale, diritto internazionale)

- Roger Barot Ivern Abogado
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(contrattualistica internazionale, diritto internazionale)

COLLABORATORI

- Prof. Avv. Mario Luberto (diritto dell’informatica, diritto penale dell’informatica)

- Sam Munafo B. Comm. CGA CFP (fiscalità internazionale)

ATTIVITÀ

Abbiamo acquisito una considerevole esperienza in ambito industriale, commerciale e finanziario con operazioni in tema di licensing, engineering, techonology transfert, risk management, tutela della supply chain, appalti, OEM, start ups, governance societaria e modelli organizzativi. In particolare, nei settori meccanico, macchine automatiche, costruzioni impianti, ceramico, nei materiali di lusso e dell’energia. Inoltre, abbiamo maturato una significativa expertise nel campo dei contratti di compravendita e di appalto conclusi all’estero, quali i contratti EPC (engineering procurement construction) o EPCC (engineering, procurement, construction, commissioning). In tali contesti lo Studio è coinvolto anche nella gestione delle problematiche relative a crisi aziendali, anche per quanto concerne procedure concorsuali e fallimentari. In ambito di start ups, lo Studio si avvale della collaborazione di una primaria law firm londinese.

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Lo studio Quattrini (www.enzoquattrini.it) è uno studio legale d’affari che fornisce una gamma completa di servizi, prev...
31/10/2017

Lo studio Quattrini (www.enzoquattrini.it) è uno studio legale d’affari che fornisce una gamma completa di servizi, prevalentemente nell’ambito delle gestioni patrimoniali, quindi nei settori della proprietà “frazionata” ovvero “condivisa”. Il proprio “team” multilingue vanta una consolidata esperienza internazionale nei Paesi europei ed extraeuropei ed è quindi in grado di garantire soluzioni tecniche sicure, efficaci e ritagliate sulle specifiche esigenze della propria clientela.
La sede principale, prestigiosa e strategica, è quella di Modena, città situata nel centro dell’Emilia Romagna in uno dei contesti industriali e socio-economici più importanti d’Europa ed incastonata in un territorio dal quale si raggiungono facilmente la Toscana, il Veneto e la Lombardia, vale a dire alcune tra le più belle regioni italiane.
In più, una delle sedi dello studio legale Quattrini, in partnership con il collega Avv. Silvano Briozzo del Foro di Genova (www.briozzo-quattrini.com) è strategicamente ubicata a Ventimiglia, al confine tra la Riviera Ligure e la Costa Azzurra, a pochi chilometri dal Principato di Monaco. La conoscenza del mercato di quella zona e delle tipicità che lo caratterizzano, costituisce uno dei punti di forza dello studio, essendo ben noto il profilo di pregio che si ritrova in tale segmento di mercato, sia per ciò che riguarda gli immobili di lusso che, più in generale, un’infinità di altri beni di fascia alta: yacht, jet aziendali e privati, elicotteri, ed auto d’epoca.

La proprietà frazionata è ormai in fase di netta espansione, sia in Europa che oltre oceano. Mentre nei Paesi anglosassoni e in Centroamerica e Sudamerica, rappresenta una tipologia di investimento fortemente radicata nella mentalità e nella tradizione, alla quale corrispondono soluzioni giuridiche evolute e sofisticate, ancora così non è né in Italia, né in Francia, né in altri Paesi europei. Questo sia per la confusione che spesso viene operata con il vecchio “timeshare” (la cui esperienza ha spesso fortemente deluso e lasciato a molti investitori ricordi tutt’altro che positivi), sia perché molto spesso le persone e/o le aziende interessate scarseggiano di informazioni e non sono messe in condizione di comprendere appieno i grandi vantaggi che questa nuova formula di investimento è in grado di generare, sempreché, ovviamente, sia predisposta, gestita e monitorata da professionisti qualificati.

Lo studio legale si è fatto scrupolo di procedere ad un’analisi approfondita delle strutture e dei meccanismi contrattuali in materia di proprietà frazionata nei vari ordinamenti giuridici. Ciò con riferimento specifico alle modalità di acquisizione e eventuale futura cessione a terzi delle quote di proprietà (clausole di prelazione e/o di veto, “droit de préemption”, “derecho de prioridad” ecc.), all’inserimento delle clausole di recesso (“escape clauses”, “clauses de résiliation” o “cláusula de rescisión”) e, in particolare, a quell’aspetto particolarmente complesso e delicato che è la gestione del bene. Per quanto riguarda quest’ultima, particolarmente importanti sono le valutazioni di tipo “transnazionale” nei casi in cui il bene che si intende acquistare si trovi all’estero rispetto al luogo di residenza di uno o più acquirenti. Gli interrogativi potranno essere molteplici e dipenderanno da numerose variabili. Talvolta, si tratterà di decidere in merito all’opportunità di costituire preventivamente una “struttura societaria” nel proprio Paese e di creare altresì una società appositamente deputata ad occuparsi di tutti gli aspetti gestionali.

Il ricorso alla proprietà frazionata è destinato a crescere in via esponenziale nei prossimi anni anche nel resto d’Europa ed è per questo specifico motivo che lo studio legale ha deciso di investire in questa direzione. I proprietari “frazionali” potranno disporre liberamente delle proprie quote, come cederle a terzi, oppure inserirle in un testamento ovvero in un trust. La titolarità delle quote comporta ovviamente l’obbligo di versare una corrispondente quota delle tasse annuali gravanti sul bene, ma per coloro che sono interessati ad acquistare una proprietà frazionale (e usufruire degli straordinari vantaggi che ne derivano) sono oggi reperibili sul mercato (soprattutto statunitense, ma presto si svilupperanno anche in Europa) molte interessanti forme di finanziamento, spesso offerte dagli stessi venditori (c.d. seller financing). Conseguentemente, lo studio è in grado di assistere la propria clientela anche relativamente all’analisi finanziaria e alla valutazione della fattibilità tecnico-economica.

Law Office

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Brexit – Uk cannot trigger Article 50 to leave EU without Parliamentary approval by Domenic PiniAttended Cambridge Unive...
20/10/2017

Brexit – Uk cannot trigger Article 50 to leave EU without Parliamentary approval by Domenic Pini

Attended Cambridge University and graduated 1974 in Law with a Bachelor of Arts and later as a Master of Arts. Qualified as Counsel in 1977 and called to the Bar in the Inner Temple. Became a Solicitor in 1988.

Area of specialisation cross border commercial and corporate transactions covering share and assets purchases, corporate re-organisation, joint ventures, franchising, distribution and agency, as well cross border residence, non-domicile and domicile issues.

Commercial advisory work for businesses in the areas of manufacturing, fashion, food supply, retail distribution, restaurants and software.

Former non-executive director of Ponti’s restaurant group. Trustee of the Italian School in London. Trustee of Mazzini Garibaldi Charitable Foundation. Trustee of the National Institution for Social Assistance (INAS). Trustee of the Arandora Star London Memorial Fund. Former President and Council member of the City and Shoreditch Rotary Club. Rotary Paul Harris Fellow. Founder and Chairman of the British Italian Law Association.Chair of the Mazzini Garibaldi Club Limited. Council Member of Business Club Italia. Member of Club di Londra. Freeman of the City of London.

Brexit – UK cannot trigger Article 50 to leave European Union without Parliamentary approval.

It was assumed by many that the Prime Minister, Theresa May, would give the formal notice to withdraw the UK from the European Union under Article 50 by using what is known as the “Royal Prerogative” in March 2017. The Royal Prerogative are unfettered powers exercised by the British Crown, which since the 13th century, have been exercised by the Monarch without consulting Parliament. The Royal Prerogative is used in the same way that the President of the USA uses “executive orders”, to exercise power without the approval of Parliament. For example, the Prime Minister has the power to declare war, as an exercise of the Royal Prerogative, without the approval of Parliament. However, the High Court of Justices in the UK in a judgement today has made it clear that the UK Government cannot use Royal Prerogative to trigger Article 50 of the Treaty of the European Union. The reason behind the High Court judgement is that since leaving the European Union would affect many laws affecting the people of the UK, it needs Parliamentary approval. The UK Government disagree with the decision and the case will be appealed to the Supreme Court in December 2016. Depending what the Supreme Court says, the UK Government will need to review its timetable to leave the EU.

Domenic Pini

In un mondo caratterizzato dalla globalizzazione vi sono settori, come quello legale, nei quali il processo di armonizzazione tra le diverse culture giuridiche e i diversi ordinamenti giuridici fatica a perfezionarsi. A tutt’oggi il riavvicinamento delle legislazioni dei vari Stati membri, così come...

“Una tutela globale in sede di rogito” intervista al Notaio Ruggiero Sguera“Una tutela globale in sede di rogito” interv...
20/10/2017

“Una tutela globale in sede di rogito” intervista al Notaio Ruggiero Sguera

“Una tutela globale in sede di rogito” intervista al Notaio Ruggiero Sguera di Modena

Uno studio notarile che offre prestazioni professionali di elevato livello in quanto va oltre gli standard minimi prescritti dalla normativa



Secondo Lei, a cosa sono dovute

tante segnalazioni?

La professione notarile è estremamente complessa, e richiede un’approfondita preparazione di base, un continuo

aggiornamento e anche una grande “pignoleria” nello studio di ogni pratica. Il Notaio non deve limitarsi a leggere gli atti redatti dalle impiegate, ma deve studiare a fondo tutti gli aspetti di una pratica, per garantire alle parti una tutela completa. In ventidue anni di attività, non ho mai stipulato un rogito senza aver studiato personalmente il relativo fascicolo, in tutti i suoi aspetti, pur disponendo di uno staff di impiegate, di cui due laureate, estremamente competenti.

Tutto ciò ci permette di offrire una prestazione professionale di buona qualità.

Abbiamo sentito parlare anche di un “controllo di conformità urbanistica” sugli immobili oggetto di rogito che sareste, pare, gli unici o fra i pochi a espletare.

La legge impone al Notaio che stipula un atto relativo a immobili di menzionare nell’atto stesso gli estremi della relativa

concessione edilizia. Nel mio studio, in aggiunta a quanto prescritto dalla legge, acquisiamo anche dal competente Comune copia del progetto approvato con la concessione edilizia, al fine di verificare che nell’immobile venduto non ci siano difformità rispetto a tale progetto e, quindi, abusi edilizi.

Ne troviamo con una certa frequenza.

Cosa fate in questi casi?

Prescriviamo al venditore di sanare gli abusi prima del rogito, in modo che l’acquirente acquisti un immobile regolare sotto tutti gli aspetti, non solo ipotecario e catastale, ma anche urbanistico, e non abbia “sgradevoli sorprese” dopo l’acquisto.

Gli acquirenti saranno molto soddisfatti di questa maggior tutela che offrite loro.

Certamente. I venditori a volte si lamentano della spesa della sanatoria, ma poi, quando devono acquistare loro un immobile, tornano spesso nel mio studio per ricevere la medesima tutela.

Lei si è quindi specializzato nel settore immobiliare?

Assolutamente no. Nel mio studio ci occupiamo, con la stessa passione e lo stesso interesse, tanto di atti relativi ad immobili, quanto di atti societari ed aziende, successioni e consulenza in materia civile, commerciale e tributaria.

http://www.briozzo-quattrini.com/

PROPRIETA’ FRAZIONATA (FRACTIONAL OWNERSHIP PROPERTY)Nata negli USA nei primi anni ’90, la proprietà “frazionata” (c.d. ...
14/10/2017

PROPRIETA’ FRAZIONATA (FRACTIONAL OWNERSHIP PROPERTY)

Nata negli USA nei primi anni ’90, la proprietà “frazionata” (c.d. “Fractional Ownership Property”) sta conoscendo una significativa diffusione in tutta Europa, Italia e Francia incluse, soprattutto con riferimento a beni immobili di “fascia alta” (così come nel settore dei resort e dell’hotelleria di lusso, ivi compresi tutti i servizi relativi quali i campi da golf, il “wine-tasting”, servizio di concierge 24 ore su 24, 7 giorni su 7, piscine, campi da tennis ecc.) ma anche con riferimento ad altri beni di prestigio (es. jets, aircrafts, yachts etc.).

Lasciando da parte la discussione accademica sulle differenze tra la proprietà frazionata e l’antica “multiproprietà” (c.d. “timeshare”), ciò che preme qui sottolineare è la necessità che l’accordo originario sia stilato da consulenti specializzati in grado di impostare un sistema di clausole ben armonizzato con la legislazione, anche fiscale, vigente nel Paese in cui trovasi o sia registrato il bene che si intende acquistare in regime di proprietà frazionata e che sia ritagliato sulle specifiche esigenze dei contraenti e congegnato in modo tale da rivelarsi duttile ma nello stesso tempo robusto quanto basta da costituire un riparo sicuro in tutti quei casi nei quali dovessero subentrare patologie contrattuali più o meno gravi.

Al di là infatti della questione “terminologica”, ciò che veramente interessajet l’investitore è il concreto atteggiarsi della sua partecipazione all’affare comune (sotto il profilo dell’effettivo valore del bene, dell’incidenza dei costi di manutenzione e della qualità ed effettiva efficacia della stessa, del grado di controllo proprietario esercitabile sul bene e soprattutto, a monte, del numero dei partecipanti).

Appare quindi evidente l’esigenza da un lato di fornire alla clientela un’informativa che consenta di conseguire un’idea precisa dei vantaggi e dei potenziali svantaggi dell’operazione e, dall’altro, di strutturare un documento contrattuale personalizzato che riproduca in modo fedele gli obiettivi perseguiti dai soggetti che aderiscono all’iniziativa e che offra le massime garanzie di “tenuta” in caso di sopravvenienze negative.

Lo Studio presta consulenza legale sul diritto internazionale privato e su problematiche di successione internazionale s...
14/10/2017

Lo Studio presta consulenza legale sul diritto internazionale privato e su problematiche di successione internazionale sia a persone fisiche che ad imprese (nel caso in cui abbiano necessità di implementare una strategia di pianificazione idonea a gestire il passaggio generazionale). A tale scopo viene analizzata la posizione fiscale e legale con riferimento ad una pluralità di giurisdizioni e predisposta una soluzione internazionale tesa al mantenimento del patrimonio ed alla massimizzazione del risparmio fiscale. Capita sovente che cittadini residenti in Italia, Francia, Inghilterra o Principato di Monaco, decedano lasciando ai propri eredi un patrimonio distribuito tra più Paesi, con conseguenti problematiche – sovente complesse – concernenti l’individuazione della legge successoria applicabile. Di qui la necessità di una valutazione scrupolosa del quadro normativo.[1]

[1] In un caso di cui lo studio si è occupato recentemente, a esempio, una cittadina monegasca deceduta nel Principato ha lasciato ai propri eredi – di nazionalità francese – un compendio immobiliare comprensivo di alcuni cespiti di rilevante valore situati in Italia. Ne è scaturita una delicata diatriba di diritto internazionale privato che peraltro non ha potuto prescindere da un’approfondita disamina dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, stante l’assenza nell’ordinamento francese di una norma che codifichi una specifica regola di conflitto in caso successorio.

“Le disposizioni testamentarie non patrimoniali” di Marina VivaPer iniziare si può affermare che fra gli istituti giurid...
14/10/2017

“Le disposizioni testamentarie non patrimoniali” di Marina Viva

Per iniziare si può affermare che fra gli istituti giuridici, il testamento è quello che meno ha risentito di sussulti e delle tentazioni innovatrici. L’uso meno frequente, che di esso si fa oggi, non gli toglie il ruolo di strumento giuridico comunque necessario, specie se non lo si immiserisca a semplice veicolo di disposizione dei beni per il tempo successivo alla morte del testatore. Se è sicuro, in termini di rilevanza, che la sua principale funzione è quella di provvedere alla successione nei diritti sui beni del disponente, altrettanto certa è la sua idoneità a regolare, tra l’altro, una pluralità di interessi di indole non patrimoniale.

Grazie a tali interessi, al testamento si può riconoscere quindi un’attitudine di strumento che concorre a valorizzare la personalità umana. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, per espressa previsione normativa, hanno efficacia anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale così come cita l’art.587 c.c.; la legge ne prevede espressamente più di una, non di meno è prevalente l’opinione, secondo cui deve ritenersi che il testatore possa consegnare alla scheda testamentaria anche disposizioni di carattere non patrimoniale, non esplicitamente contemplate dalla legge, le quali saranno efficaci, sempre che sia stata rispettata una delle forme testamentarie. Possono essere definite non patrimoniali, le disposizioni che si caratterizzano per avere direttamente ad oggetto prestazioni o effetti non patrimoniali. Ad ogni modo è evidente che le disposizioni non patrimoniali, solitariamente intese o in concorso con quelle patrimoniali, assolvono alla funzione di sistemazione degli interessi post mortem, in vista della quale, appunto una persona dispone per mezzo del testamento.

Per quanto appena detto, appare di tutta evidenza, che è estraneo al fenomeno successorio il così detto testamento biologico, a ragione della circostanza che esso è destinato a produrre effetti durante la vita del suo autore, non già dalla morte dello stesso, il che avviene, invece, relativamente al testamento proprio. Può quindi essere definito come quel «documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidera o non desidera essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi non fosse in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato». L’inadeguatezza dell’espressione «testamento biologico», mutuata dall’inglese living will, è stata evidenziata in relazione alle differenze funzionali con il negozio testamentario. Il testamento biologico produce i suoi effetti in un momento in cui l’autore è ancóra in vita, seppur nella fase terminale; di qui, sarebbe preferibile ricorrere a termini diversi, quali «dichiarazioni» o «direttive» anticipate di trattamento. Il testamento, invero, tutela soprattutto la persona del de cuius, consentendo la sopravvivenza dell’anima attraverso la disciplina delle proprie sostanze e, più in generale, dei propri rapporti giuridici, anche non patrimoniali. Solo in tale prospettiva il termine «testamento» può risultare appropriato, ravvisando in esso il carattere di discorso o, in senso letterario, di monologo, destinato ad essere attuato in un momento in cui l’autore non ha alcuna possibilità di controllarne l’esecuzione. Quindi non può negarsi l’importanza della confezione di un atto, al quale una persona- temendo di perdere, per malattia o intervento chirurgico, la capacità di intendere e di volere- affidi, anzitutto, la designazione del soggetto che dovrà prendere le decisioni, nell’ipotesi in cui il designante non fosse in grado di esprimerle, e inoltre, una serie di direttive di vario genere, quali, ad esempio, quelle concernenti il luogo in cui voglia trascorrere la fase della malattia, l’alimentazione, etc. Tra le disposizioni testamentarie non patrimoniali è presente anche la volontà del testatore a donare i propri organi, ed è proprio questa la tipologia di disposizione dalla quale ho preso spunto per il lavoro conclusivo della mia tesi. Cercherò di spiegare il ragionamento logico in maniera semplice e sintetica: ad oggi i potenziali donatori di organi o tessuti, destinati al trapianto terapeutico, debbono essere soggetti di cui sia stata definitivamente accertata la morte, secondo le regole dettate dalla l. 29 dicembre 1993, n. 578. Tale disciplina comprende una parte definitoria del concetto di morte, quale «cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo», vale a dire la perdita delle funzioni dell’organismo nel suo complesso.

E’ noto, che, invece, fino alla prima metà del XX Secolo, l’evento della morte sia stato fatto coincidere con la cessazione della funzione cardiocircolatoria, parametro poi ritenuto inidoneo, dato lo sviluppo delle tecniche di sostegno artificiale, le quali consentono oggi di conservare la prosecuzione di quella funzione, seppure in modo non spontaneo, in un corpo che ha ormai perduto ogni capacità intellettiva e sensitiva. Per quanto concerne la procedura di prelievo da ca****re ai fini di trapianto, la disciplina generale deve comunque essere integrata da alcuni, ulteriori, adempimenti. Vi è un periodo di osservazione che dura almeno sei ore – protratte a dodici per i bambini tra uno e cinque anni ed a ventiquattro per i neonati fino ad un anno -, nelle quali gli esami clinici e strumentali vengono ripetuti tre volte: all’inizio, a metà ed alla fine. La morte viene accertata quando, per tutta la durata del periodo predetto, coesistano lo stato d’incoscienza, il cosiddetto encefalogramma piatto, l’assenza di riflessi cranio-facciali e di respirazione spontanea e coincide con l’inizio dell’esistenza simultanea di tali condizioni. In materia di prelievi di cornea, invece, si richiede l’accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile, in quanto essendo la cornea un tessuto non irrorato, la tardività del prelievo non ne compromette l’efficacia, ma consente di evitare le indagini complesse concernenti l’accertamento della morte celebrale in maniera diretta, necessarie quando la diagnosi sia incerta o si presenti l’eventualità di procedere all’espianto di organi diversi. L’unità della definizione legale di morte viene quindi, in un certo senso, ad incrinarsi.

La Corte Costituzionale ha sottolineato l’opportunità dell’intervento legislativo, teso a ricondurre ad unità giuridica la definizione di morte, per superare possibili dubbi circa sostanziali discriminazioni. Da qui si può dedurre che le disposizioni aventi ad oggetto gli organi umani, contenute all’interno del testamento vengano consultate in un momento in cui la morte del testatore non è del tutto accertata e quindi viene meno la funzione post mortem del testamento.

Al cospetto del vuoto normativo italiano che caratterizza la materia e della comparazione con i sistemi europei, si pone, quasi inevitabilmente, con riguardo al testamento biologico il quesito circa la forma ed il formalismo da rispettare nella sua redazione, se cioè possa ritenersi valida una manifestazione di volontà orale o non occorra piuttosto una documentazione scritta e, all’interno di tale opzione, se non sia da prediligere addirittura la forma scritta dell’atto pubblico. Il confronto con le esperienze straniere avvalora la necessità dell’atto scritto dal momento che le differenti normative discorrono, tutte, ora di written directive instructing, ora di necessità che le instrucciones previas debbano “constar siempre por escrito” (art. 11 ley n.41/2002), ora ancora di “document écrit, daté et signé par leur auteu” (art. 1111-17 code sante publ.). A ciò aggiungasi che la necessità di garantire l’identificabilità dell’atto, la certezza della sua provenienza, la ponderazione del disponente sono tutti elementi che concorrono a loro volta a giustificare l’opportunità di una redazione in forma quanto meno di scrittura privata del testamento biologico. Il voler affiancare il testamento biologico alla disciplina del negozio mortis causa consente una serie di accorgimenti, non solo ad una migliore chiarezza della volontà ma altresì ad una maggiore certezza (in caso di due documenti redatti dal medesimo soggetto) e ad una attenta valutazione della capacità del suo autore, ma anche per quanto riguarda il momento preciso in cui è posto in essere il documento, sol che si ponga mente all’obbligo di indicare nel testo l’ora della sua redazione.

L’ipotizzare un intervento del notaio nella formulazione del testamento biologico apre, tuttavia, a talune riflessioni concernenti il ruolo del professionista nonché i limiti al suo agire, in ragione di una legge, la n. 89/1923, che gli richiede espressamente di dirigere la formazione dell’atto e di non riceverlo o autenticarlo se espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume o all’ordine pubblico. Il notaio non è, infatti, un “destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti”, ma è tenuto a precisi doveri di consiglio, che prevedono anche la segnalazione dei possibili esiti della vita prescelta, nonché la proposizione d’impostazioni autonome o alternative o migliorative. Allorquando, poi, si tratti della redazione per iscritto di manifestazioni di volontà non ripetibili come appunto nel caso del testamento pubblico, il professionista, dopo aver accertato la capacità del testatore di esprimere validamente la volontà, deve verificare e scoprire in concreto quale essa sia: sebbene non possa dare suggerimenti, egli è comunque tenuto a fornire chiarimenti di carattere tecnico giuridico, ad indicare l’illiceità di una disposizione, a tradurre in formule tecniche giuridicamente appropriate le dichiarazioni rese; tutto ciò, beninteso, nel rispetto assoluto della volontà testamentaria e con esclusione di qualsiasi contegno atto ad influenzarla.

Le descritte regole riferite al testamento biologico trovano ostacolo alla loro puntuale applicazione proprio nella natura del documento di cui si richieda al notaio la redazione: non solo per la facile obiezione dell’assenza nel pubblico ufficiale di quelle conoscenze necessarie a consigliare l’autore, quanto per il rischio che, anche a dispetto delle intenzioni, il notaio, possa comunque avere un ruolo nella formazione e nella esternazione in forma tecnicamente corretta della volontà. Alla luce di quanto detto, l’idea è quella di affidare le volontà alle disposizioni non patrimoniali del testamento; quindi prendendo spunto dalla biocard – La Consulta di Bioetica di Milano, fondata nel 1989 dal neurologo Renato Boeri, ha promosso la c.d. “biocard” o “carta di autodeterminazione”. Tale documento è rivolto alla famiglia, ai medici curanti e a tutti coloro che saranno coinvolti nell’assistenza del sottoscritto e si presenta comprensivo di richieste assai diverse che hanno una diversa rilevanza: etica e giuridica. In questa carta di autodeterminazione sono compresi i senti aspetti: le volontà circa i trattamenti nella fase terminale, la nomina di due tutori, le disposizioni sulla donazione degli organi e sulla conservazione del proprio ca****re, l’assistenza religiosa; è previsto anche il rifiuto dei “provvedimenti di sostegno vitale”. Questi ultimi sono definiti “misure urgenti senza le quali il processo della malattia porta in tempi brevi alla morte”. Tali provvedimenti comprendono, secondo il modulo, il rifiuto dei seguenti aspetti: 1. la rianimazione cardiopolmonare, 2. la ventilazione assistita, 3. la dialisi, 4. la chirurgia d’urgenza, 5. le trasfusioni di sangue, 6. le terapie antibiotiche, 7. l’alimentazione artificiale. In questo senso si dispone che non siano curate: le infezioni respiratorie e urinarie, le emorragie, i disturbi cardiaci o renali, e non siano attivate l’alimentazione e l’idratazione artificiali, in presenza di: 1. malattie in fase terminale, 2.una malattia o una lesione traumatica del cervello gravemente invalidanti e giudicate irreversibili, 3. altre malattie gravemente invalidanti e non rimediabili (per esempio, l’Aids)- l’idea è di creare una brochure che possa in un qualche modo illustrare per quanto riguarda l’aspetto medico ciò che è il cosiddetto testamento biologico, il coma vegetativo, le cure palliative, quindi che possa ve**re in aiuto al notaio privo di tali conoscenze e al paziente/testatore. Prendendo, poi, “in prestito” la forma dell’atto del testamento ed in particolare delle disposizioni testamentarie non patrimoniali (così come avviene già per le disposizioni concernenti il trapianto di organi) e incorporando ad esso il “format” della biocard, ne viene fuori una sorta di modello unico stipulabile davanti ad un notaio (quindi con tutte le garanzie che ne conseguono come precedentemente detto) in modo tale da poter avere meno confusione dal punto di vista pratico e maggiori garanzie per il paziente/testatore.

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