14/10/2025
Si profila una rilevante novità inserita nel disegno di legge "Semplificazioni", approvato in prima lettura a Palazzo Madama. Grazie a questo testo, sono infatti destinate a cambiare le regole in tema di donazioni e loro circolazione nel mercato immobiliare.
Tra le disposizioni previste nel nuovo testo normativo, c'è - in particolare - quella che semplifica, e rende più sicura e garantita, la vendita dei beni ricevuti in donazione, ponendo fine a una delle questioni più delicate del diritto successorio del nostro Paese, riguardante i diritti degli eredi legittimari e il rischio per gli acquirenti dei beni donati.
Oggi, nel nostro ordinamento, alla morte di una persona una parte del suo patrimonio è riservata - come è noto - ai cosiddetti legittimari, ossia coniuge, figli e, in loro mancanza, ascendenti. È la cosiddetta quota di legittima, una frazione di cui il de cuius non può liberamente disporre, né tramite testamento né tramite donazioni fatte in vita. Se, durante la sua esistenza, il defunto ha donato un bene (l'esempio classico è quello di un immobile) riducendo - di fatto - la quota spettante ai legittimari, questi ultimi possono, dopo il suo decesso, agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione. Quest'ultima mira a far rientrare il bene donato nel patrimonio ereditario, per poi ottenere la parte spettante secondo le regole di legge.
Un delicato problema si palesa quando quel bene donato è stato, nel frattempo, venduto a una terza persona. In queste circostanze, il compratore - pur se in buona fede - rischia di perdere la proprietà e dover restituire al legittimario leso un immobile, pur a suo tempo regolarmente venduto e pagato. Ecco perché, nel corso del tempo, i notai e gli stessi potenziali acquirenti hanno frequentemente espresso forti riserve nel comprare immobili provenienti da donazioni, temendo le conseguenze di eventuali azioni legali dei legittimari.
Ora, la soluzione del ddl Semplificazioni intende superare le potenziali frizioni al decesso del donante, assicurando tutela sia agli acquirenti che ai legittimari. In che modo? Per legge, verrebbe stabilito che il bene donato non potrà più essere restituito, se il terzo compratore ha trascritto l'atto di compravendita nei pubblici registri immobiliari, prima della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione da parte dei legittimari.
Seguiranno aggiornamenti sulla versione definitiva della norma, non appena la stessa verrà approvata.