Studio Legale avv. Gaia Tassi

Studio Legale avv. Gaia Tassi Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale avv. Gaia Tassi, Avvocato divorzista e specializzato in diritto di famiglia, Via Notari n. 113, Modena.

Opero in ambito civile con consulenza e assistenza qualificata giudiziale e stragiudiziale: diritto di famiglia, diritto minorile, successioni, diritto condominiale, mediazioni, diritto delle locazioni, gestione della crisi da sovraindebitamento

10/01/2022
28/11/2021

DIVORZIO: QUANTO TEMPO DOPO LA SEPARAZIONE
La separazione ed il divorzio sono tra loro indipendenti ed autonomi. Due persone dopo aver ottenuto la separazione, quindi, non sono obbligate anche a divorziare potendo benissimo rimanere “solo” separate a vita. Allo stesso modo se dopo aver ottenuto la separazione legale i due coniugi decidono di riprendere appieno la vita coniugale non devono fare nulla, né se la separazione è avvenuta avanti al Tribunale né se la separazione è avvenuta con convenzione di negoziazione assistita, essendo sufficiente la ripresa della piena vita coniugale. Nel caso in cui invece dopo la separazione i coniugi intendano addivenire anche al divorzio occorrerà attendere 6 mesi, in caso di separazione consensuale, decorrente dalla data dell’udienza di comparazione dei coniugi ovvero dalla sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita, mentre occorrerà attendere 1 anno in caso di separazione giudiziale, termine decorrente dalla data di notifica del ricorso per separazione giudiziale. In tale lasso di tempo, 6 mesi o 1 anno, non deve essere ripresa la vita coniugale. Ma cosa accade se i coniugi dopo la separazione, nonostante la stessa li autorizzasse a vivere separati e stabilisse anche chi ed entro quale termini doveva lasciare la casa coniugale, hanno continuato a coabitare nella stessa. Sempre più spesso, per le difficoltà economiche che ciò comporta, infatti, accade che i coniugi continuino ad avere non solo la medesima residenza anagrafica ma anche la medesima residenza di fatto, continuino cioè a coabitare anche dopo la separazione, vivendo sotto lo stesso tetto da separati. Ebbene recentissimamente la Cassazione, con l’ordinanza n. 36176 del 23.11.2021 ha stabilito che la permanenza della coabitazione tra coniugi separati è del tutto irrilevante ai fini del divorzio. Per i coniugi separati che abbiano continuato a coabitare ma non abbiano ripreso la vita coniugale, pertanto, non sussiste alcun impedimento alla richiesta di divorzio, se non il rispetto dei termini di 6 mesi ovvero 1 anno sopra indicato.

ONERI CONDOMINIALI DOVUTI IN CASO DI COMPRAVENDITA O AGGIUDICAZIONE ALL’ASTANel caso di compravendita immobiliare o aggi...
20/11/2021

ONERI CONDOMINIALI DOVUTI IN CASO DI COMPRAVENDITA O AGGIUDICAZIONE ALL’ASTA
Nel caso di compravendita immobiliare o aggiudicazione all’asta di un immobile, sorge il problema di come vanno ripartiti gli oneri condominiali.
Nei riguardi del condominio, trova sempre applicazione l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale prevede che l’acquirente o l’aggiudicatario è obbligato al pagamento degli oneri condominiali dell’anno in corso e di quello precedente.
Ma cosa si intende per “anno in corso”?
La giurisprudenza, chiamata più volte ad esprimersi sul punto, ha chiarito che per anno in corso deve intendersi l’esercizio condominiale e non l’anno solare. Ora, se per l’acquirente la data di stipula del rogito rappresenta senza dubbio il termine che sancisce qual è l’anno in corso e quello precedente, per l’aggiudicatario tale termine coincide con la data di emanazione del decreto di trasferimento.
Ne consegue quindi che se tra la data di svolgimento dell’asta e la data di emanazione del decreto di trasferimento chiude l’esercizio condominiale, l’aggiudicatario sarà di fatto responsabile nei confronti del condominio solo per il pagamento degli oneri condominiali antecedenti di un solo anno.
Discorso diverso per i rapporti interni in cui valgono le pattuizione tra le parti, ovvero il principio in base al quale, in caso di lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazione sulle parti comuni, è tenuto a sopportare i relativi costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Nulla infatti rileva nei rapporti interni il fatto che le opere siano state eseguite, in tutto o in parte, successivamente all’atto di trasferimento.
L’acquirente costretto nei confronti del condominio a corrispondere tali spese straordinarie ha quindi azione di regresso nei confronti del venditore.

ASSENZA DAL LAVORO PER QUARANTENA E CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVOROL’art. 26 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18, come m...
26/05/2021

ASSENZA DAL LAVORO PER QUARANTENA E CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

L’art. 26 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18, come modificato dalla Legge 24.04.2020 n. 27, stabilisce la completa neutralizzazione dei periodi di assenza dal lavoro dovuti a quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o di quarantena precauzionale, disposti dall’operatore di sanità pubblica, ai fini del periodo di comporto ovvero del periodo da non superare ai fini della conservazione del posto di lavoro.
Ciò significa che se un lavoratore è stato costretto alla quarantena anche per un lungo periodo di tempo (la durata della quarantena è invero mutata in questi mesi, così come sono mutate le linee guida e le raccomandazioni in merito alla certificazione della guarigione e la conseguente cessazione dell’obbligo dall’isolamento), tale lasso di tempo, a prescindere dalla sua durata, non potrà mai essere conteggiato tra i periodi di assenza massimi ai fini della conservazione del posto di lavoro. Unico requisito necessario a fini di tale esclusione è che la quarantena non sia iniziata e proseguita su iniziativa volontaria personale, ma sia stata prescritta da un operatore di sanità pubblica.

LOCAZIONE A CANONI CALMIERATI: CHI PAGA GLI ONERI CONDOMINIALI?Sempre più Comuni, tramite il proprio Ufficio Casa, sono ...
15/05/2021

LOCAZIONE A CANONI CALMIERATI: CHI PAGA GLI ONERI CONDOMINIALI?
Sempre più Comuni, tramite il proprio Ufficio Casa, sono alla ricerca, presso i privati cittadini, di abitazioni da concedere in uso a chi vive condizioni di disagio abitativo, pur non avendo i requisiti per una casa popolare, ovvero non sia in grado di fornire ai proprietari tutte quelle garanzie che sempre più spesso vengono chieste per stipulare un contratto di locazione, ad esempio la corresponsione anticipata di 2/3 mensilità a titolo di deposito cauzionale. Con la cessione della gestione al Comune del proprio immobile il proprietario ha la garanzia del pagamento del canone, degli oneri condominiali di godimento, della riconsegna dell’immobile alla scadenza nello stato originario e del rimborso del 50% dell’imposta di registro.
In concreto chi è tenuto al pagamento degli oneri condominiali in favore del Condominio?
Gli oneri condominiali di proprietà sono a carico del proprietario, che conserva anche il diritto ad essere convocato e partecipare all’assemblea condominiale e deliberare sui lavori straordinari (ad esempio bonus facciate e 110%)
Gli oneri condominiali di godimento sono dovuti in via principale dall’inquilino e, in caso di suo inadempimento, dal Comune. In caso di morosità nel pagamento degli oneri condominiali di godimento, l’amministratore condominiale dovrà quindi procedere nei confronti del Comune, dopo averlo avvertito dell’inadempimento dell’inquilino, e nei confronti del proprietario, per quanto riguarda gli oneri di proprietà.

PROROGATA FINO AL 31.12.2020 LA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI SULLA PRIMA CASA E DEI PIGNORAMENTI PR...
09/11/2020

PROROGATA FINO AL 31.12.2020 LA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI SULLA PRIMA CASA E DEI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

L’art. 4 del decreto legge n. 137 del 28.10.2020 (c.d. Decreto Ristori) prolunga fino al 31.12.2020 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, già prevista dall’art. 54-ter, comma 1 del D.L. 13.03.2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020 n. 27. Tale sospensione è generalizzata, applicandosi invero su tutto il territorio nazionale e relativamente a qualsiasi procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, a prescindere cioè dal creditore procedente che ha dato avviso alla procedura.
Discorso diverso, invece, per i pignoramenti presso terzi dove la sospensione, già prevista dall’art. 152, comma 1, del D.L. (c.d.Decreto Rilancio) n. 34/2020 fino al 31.08.2020, prorogata una prima volta dal D.L. (c.d. Decreto Agosto) n. 104/2020 fino al 15.10.2020, è stata da ultimo prorogata dal D.L. 129/2020 al 31.12.2020. In questo caso la sospensione riguarda esclusivamente i pignoramenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione ed aventi ad oggetto i salari, gli stipendi e le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché le pensioni e le indennità che tengono luogo a pensioni o ad assegni di quiescenza.
Nessuna sospensione quindi per tutti gli altri pignoramenti presso terzi, ad esempio quelli relativi ai conti correnti ovvero eseguiti dai creditori diversi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

16/09/2020
SALVA LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ ANCHE SE SI RINUNCIA ALL’EREDITA’Spesso, in caso di decesso di un soggetto privo di ...
28/05/2020

SALVA LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ ANCHE SE SI RINUNCIA ALL’EREDITA’
Spesso, in caso di decesso di un soggetto privo di qualsiasi bene, ma debitore di diverse somme, i superstiti si chiedono se il percepimento della relativa pensione di reversibilità costituisca accettazione dell’eredità, con conseguente obbligo di pagamento dei debiti lasciati dal familiare defunto e se quindi convenga loro rinunciare all’eredità.
Posto che la pensione di reversibilità, spettante generalmente al coniuge e dal 2016 anche al partner dell’unione civile, ma non al convivente di fatto seppur regolarmente registrato, oltre che al coniuge divorziato percettore di relativo assegno che non abbia contratto nuove nozze, ha una funzione strettamente assistenziale, ne consegue come il suo percepimento non solo non costituisca atto di accettazione dell’eredità ma permanga anche in caso di rinuncia ai diritti successori.
Quindi se il coniuge (o altra persona avente diritto in via graduata alla pensione di reversibilità) decide di rinunciare all'eredità negativa, il suo diritto al percepimento della pensione di reversibilità rimarrà intatto.
Con la rinuncia all’eredità, infatti, si decade unicamente dal diritto al percepimento delle rate di pensione già maturate ma non riscosse dal defunto, oltre che i ratei di tredicesima già maturati alla data del decesso.

Per questioni ereditarie e per altre questioni legali potete contattarmi:
Studio Legale Gaia Tassi
Via Notari 113 – 41126 Modena
Tel. 059 210501
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12/05/2020

SOSPESA L' ESECUZIONE SULLA CASA PRINCIPALE FINO AL 30.10.2020

La legge 24.04.2020 n. 27, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 17.03.2020 n. 18 (c.d. Cura Italia), ha introdotto all'art. 54 ter la sospensione per la durata di 6 mesi di tutte le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Ora posto che tale provvedimento é entrato in vigore il 30.04.2020, ne consegue che la sospensione opererà fino al 30.10.2020. Per quanto riguarda la configurazione dell'abitazione principale può essere applicato il criterio della prima casa, ovvero quello dove il debitore ha la propria residenza anagrafica ovvero ancora, se quest'ultima é solo formale e non sostanziale, quello dove il debitore ha la dimora abituale cioè vive effettivamente. La norma é volta infatti a tutelare il luogo in cui il debitore realmente abita che quindi, nel caso in cui sia in corso una procedura esecutiva immobiliare, che antecedentemente al 30.10.2020 preveda qualsiasi tipo di adempimento (es. nomina perito estimatore, nomina delegati alla vendita, esperimenti di vendita ecc.), dovrà chiederne la sospensione dimostrando che tale immobile esecutato rappresenta la propria abitazione principale. Il Giudice dell'Esecuzione potrebbe infatti non essere in grado di rilevare d'ufficio, dai documenti presenti nel fascicolo dell'esecuzione, la natura di abitazione principale dell'immobile pignorato. Sarà quindi onere del debitore, anche qualora al momento non ancora costituito, intervenire nel procedimento e far valere tale sospensione.
Per tale attività cosí come per altre inerenti l'ambito civile potete contattarmi.

01/05/2020

CHI SONO I CONGIUNTI CHE SI POSSONO INCONTRARE DAL 4.5.2020

Il Dpcm 26.4.2020 all'art.1 stabilisce che dal 4.5.2020 saranno possibili gli spostamenti per incontrare i "congiunti", facendo rientrare tali spostamento tra le situazioni di necessità.
Il termine "congiunti" non individua però una categoria definita di persone. Il codice civile, infatti, parla di coniugi, di parenti e di affini e mai di "congiunti". Piú in particolare i parenti, cioé le persone che discendono da uno stesso stipite, che l'ordinamento prende in considerazione sono quelli fino al sesto grado, sia che si tratti di linea retta (es. nonno e nipote parenti di secondo grado) sia che si tratti di linea collaterale (es. zio e nipote parenti di terzo grado). In tale categoria quindi rientrano anche persone che hanno legami poco stretti ed a volte inesistenti tra loro, si pensi ai figli di due cugini che sono tra loro parenti in linea collaterale di sesto grado che spesso nemmeno si conoscono, ma che sono ugualmente tutelati dall'ordinamento. Gli affini sono invece i parenti di un coniuge rispetto all'altro coniuge (es. i suoceri) e l'ordinamento prende in considerazione quelli fino al secondo grado sia che si tratti, anche in questo caso, di linea retta (es. suoceri) sia che si tratti di linea collaterale (es. cognato). Per entrambe tali categorie sarà quindi semplice dimostrare la qualifica di "congiunti" essendo appunto il codice civile ad individuarli. Lo stesso non può dirsi per i fidanzati oppure per i parenti del convivente che dovranno dimostrare (non si sa bene come) tale legame affettivo stabile.

22/04/2020

La nomina dell'amministratore di sostegno ai tempi del COVID 19.

Il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno non é stato sospeso dal Decreto Cura Italia. Ciò significa che non solo é possibile procedere al deposito del ricorso, ma il Giudice potrà / dovrà emanare il decreto di nomina e fissare il giuramento. L'amministratore di sostegno, infatti, può operare, in quanto dotato dei relativi poteri di rappresentanza e sostituzione della persona beneficiaria, solo dopo aver giurato e non prima, anche se già nominato. I Tribunali italiani si stanno al riguardo organizzando in vario modo: alcuni Giudici stanno prevedendo che in tale periodo emergenziale l'amministratore di sostegno sia investito fin da subito dei poteri, differendo il giuramento ad un'udienza successiva; altri hanno previsto un giuramento cartaceo, altri ancora un giuramento da remoto.
Ciò ovviamente per non pregiudicare la funzione dell'amministratore di sostegno che rappresenta lo strumento principe per la tutela dei soggetti deboli.

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