Avv. Alessandra Sarmentino

Avv. Alessandra Sarmentino Consulenza legale.

INPS - Sospensione delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimentoDal prossimo 25 luglio e fino al 31 agosto 2022...
21/07/2022

INPS - Sospensione delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento

Dal prossimo 25 luglio e fino al 31 agosto 2022 compreso, l’Inps sospenderà l’inoltro delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione.

https://servizi2.inps.it/servizi/ComunicatiStampa/DownloadCS.aspx?ID_COMUNICATO=3129

28/06/2022

‼️ 𝗡𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗦𝗢 𝗗𝗜 𝗦𝗘𝗡𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗭𝗜𝗔𝗟𝗘 𝗦𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗨𝗦, 𝗟𝗔 𝗠𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗦𝗢𝗣𝗥𝗔𝗩𝗩𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗗𝗜 𝗨𝗡𝗢 𝗗𝗘𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗜𝗨𝗚𝗜 𝗡𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗔 𝗟'𝗜𝗠𝗣𝗥𝗢𝗖𝗘𝗗𝗜𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗗𝗘𝗟
𝗚𝗜𝗨𝗗𝗜𝗭𝗜𝗢 𝗦𝗨𝗟𝗟'𝗔𝗦𝗦𝗘𝗚𝗡𝗢 𝗗𝗜𝗩𝗢𝗥𝗭𝗜𝗟𝗘
𝗖𝗮𝘀𝘀. 𝗦𝗲𝘇. 𝗨𝗻. 𝟮𝟰 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮, 𝗻. 𝟮𝟬𝟰𝟵𝟰

Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso.

𝘼𝙧𝙩. 𝟯𝟳𝟵-𝙗𝙞𝙨 - 𝙍𝙞𝙫𝙚𝙡𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙞 𝙨𝙚𝙜𝙧𝙚𝙩𝙞 𝙞𝙣𝙚𝙧𝙚𝙣𝙩𝙞 𝙖 𝙪𝙣 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙚𝙙𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙥𝙚𝙣𝙖𝙡𝙚Un mio approfondimento per Il sistema del diritto...
21/02/2022

𝘼𝙧𝙩. 𝟯𝟳𝟵-𝙗𝙞𝙨 - 𝙍𝙞𝙫𝙚𝙡𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙞 𝙨𝙚𝙜𝙧𝙚𝙩𝙞 𝙞𝙣𝙚𝙧𝙚𝙣𝙩𝙞 𝙖 𝙪𝙣 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙚𝙙𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙥𝙚𝙣𝙖𝙡𝙚

Un mio approfondimento per Il sistema del diritto penale.

Rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale: art. 379 bis c.p.

A cura di Alessandra Sarmentino

INQUADRAMENTO GENERALE
L’art. 379 bis c.p. punisce il delitto di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale e stabilisce che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno.
La stessa pena si applica alla persona che, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391 quinquies del codice di procedura penale”.
Il BENE GIURIDICO TUTELATO inerisce alla segretezza dell’attività processuale nonché di tutte le informazioni acquisite, in qualunque modo e con qualunque titolo, all’interno del processo.
Il SOGGETTO ATTIVO del reato può essere “chi ha assistito ovvero preso parte ad un atto nel procedimento ovvero chi ha rilasciato dichiarazioni sulle quali il pubblico ministero ha esercitato il potere di segretazione”. Si tratta, quindi, di un reato proprio.
La CONDOTTA CRIMINOSA consiste nella indebita rivelazione di notizie segrete riguardanti un procedimento penale.
Accanto a questo, si concretizza la violazione del segreto anche nel caso in cui, per specifiche esigenze relative all’attività d’indagine, il pubblico ministero abbia espressamente vietato alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto d’indagine di cui siano a conoscenza.
Si tratta, in buona sostanza, di un delitto a fattispecie alternative: da una parte la rivelazione indebita delle notizie segrete; dall’altra la violazione della segretazione degli atti disposta dal pubblico ministero.
Allo scopo di individuare le notizie segrete occorre riferirsi a quanto statuito nell’art. 329 c.p.p. il quale afferma che “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni”.
Tuttavia, occorre precisare che nell’ipotesi di indebita rivelazione della notizia segreta ad opera di chi ha preso parte ad un solo atto del procedimento, il divieto in esame rileva solo per l’atto di indagine cui ha partecipato ovvero assistito la persona e non anche il fatto storico oggetto dell’atto.
In tal senso, la Cassazione Penale, Sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 20105, non ha ritenuto integrato il reato in parola nel caso di consegna ad un giornalista di files contenuti in un notebook oggetto di sequestro, posto che la consegna è avvenuta dopo la restituzione del computer alla proprietaria ed in assenza di qualsivoglia avvertimento formale circa l’obbligo di mantenere il segreto.
Pertanto, affinchè possa configurarsi il reato di rivelazioni di segreti inerenti ad un procedimento penale è necessario che la rivelazione non trovi giustificazione alcuna, né sulla scorta di norme di carattere sostanziali né sulla base di elementi processuali.
Il SOGGETTO PASSIVO del reato è l’amministrazione della giustizia, nel senso che la rivelazione di atti può inficiare negativamente sull’attività investigativa. Allo stesso modo, deve intendersi soggetto passivo chi subisce un danno dalla rivelazione di atti conosciuti in costanza di un procedimento penale.
L’ELEMENTO SOGGETTIVO del reato è il dolo generico, ossia la volontà e la rappresentazione di svelare notizie segreti attinenti ad un procedimento penale.
La CONSUMAZIONE del delitto si realizza con la rivelazione indebita delle notizie segrete ovvero con la violazione del segreto degli atti disposta dall’organo requirente.

QUESTIONI DI PARTE GENERALE
Una questione aperta ha ad oggetto la funzione giuridica svolta dal segreto. Questa, infatti, si pone l’obiettivo di assicurare la tutela di interessi contrastanti con quello dell’acquisizione di fatti o circostante ritenuti prevalenti dal legislatore.
Il segreto, perciò, appare idoneo ad assicurare una protezione più che particolare, considerato che la conoscenza di una certa informazione riguarda solo una cerchia ristretta di soggetti e non anche tutta la collettività. (FIORENTINO)
Ecco che, parrebbe rilevarsi una discrasia con quanto statuito dall’art. 21 della Costituzione, riguardante la libertà di informare ed essere informati.
In materia penale, non esiste una soluzione univoca al problema di compatibilità tra il dettato costituzionale e le norma de quo. Secondo un primo orientamento, il segreto, rifacendosi ad un concetto di relazione materiale e personale, indica il limite posto da una volontà giuridicamente autorizzata alla conoscibilità di un fatto o di una cosa. (MANZINI)
All’opposto, ai sensi di una diversa interpretazione, il segreto consiste non in una cosa ovvero in un fatto ma in un concetto di relazione, in cui i limiti sono costituiti dalla conoscenza di una notizia da parte di un soggetto e dall’interesse di un altro soggetto ad evitarne la divulgazione. (ANTOLISEI, CRESPI)
Vi è, poi, chi ritiene segreto tutto quanto non è destinato ad essere conosciuto (GRISPIGNI) e chi riconosce nel segreto uno stato di fatto garantito dal diritto, in modo che una notizia possa essere conosciuta solo da pochi soggetti. (NUVOLONE)

RAPPORTI CON ALTRI REATI
Con riferimento al rapporto del delitto in esame con la fattispecie di Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio ex art. 326 c.p., allorquando, al posto dell’art. 379-bis c.p. il segreto venga violato da soggetti che rivestono la qualità di pubblici ufficiali, quali sono il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, il perito o l’interprete.
Se la rivelazione ha lo scopo di aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche o ad eludere le investigazioni, trova applicazione la fattispecie di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p., in cui viene assorbito il disvalore del fatto.

07/02/2022




Cass. III Sez., 12 gennaio 2022, n. 488

“È configurabile il tentativo del delitto di atti sessuali con minore infraquattordicenne anche in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, sempre che la condotta tenuta contenga un invito al compimento di atti sessuali, presentando i requisiti della idoneità e della univocità, ossia quando tale condotta è specificamente indirizzata ad ottenere il compimento di atti sessuali da parte del minore ovvero al compimento da parte dell'autore di atti sessuali sulla persona del minore (fattispecie relativa al compimento di atti diretti in modo non equivoco a consumare rapporti sessuali con una minore tramite messaggistica sessualmente esplicita su social network)”.

Ritorno a scrivere per “Il sistema del Diritto Penale”.È sempre un grande piacere.Buona lettura ✌🏻
24/01/2022

Ritorno a scrivere per “Il sistema del Diritto Penale”.
È sempre un grande piacere.
Buona lettura ✌🏻





Cass. IV Sez., 23 dicembre 2021, n. 47002

LA MASSIMA
“Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l'entità oggettiva di esso assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza. Tanto è vero che la rilevante gravità del danno patrimoniale è concetto che rimanda ad un danno che, secondo l'id quod plerumque accidit, è in primo luogo notevole in modo oggettivo; dovendosi peraltro tener presente che l'entità del danno patrimoniale deve essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso; sì che la sua diminuzione, conseguente alla restituzione dei beni all'avente diritto, risulta irrilevante”.

IL CASO
La Corte di Appello confermava la sentenza emessa dal giudice di prime cure nei riguardi dei rei ritenuti responsabili di concorso nel furto aggravato di uno stereo sottratto a seguito del danneggiamento di un’automobile parcheggiata sulla pubblica via.
Per mezzo del difensore e nei confronti del provvedimento, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando il rigetto della richiesta di esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. e censurando il diniego dell’attenuante ex art. 62 n. 6 c.p.

LA QUESTIONE
Con riferimento al primo motivo, secondo i giudici di legittimità, la Corte di appello si era limitata a formulare un’affermazione di puro stile, non essendovi stato alcun accertamento circa il valore del bene oggetto di furto, da intendersi quale elemento essenziale della valutazione complessiva del danno patrimoniale subito dalla parte offesa.
Il parametro delineato, perciò, dalla corte distrettuale segnalava un oggetto al quale veniva riconosciuto un qualche valore economico ma senza la presenza di un indice effettivo di valutazione.
In relazione, invece, al secondo punto di doglianza i giudici di legittimità esprimevano la sua manifesta infondatezza, perché non essendo controverso che l'offerta reale aveva avuto ad oggetto unicamente il valore del danno materiale, nella fattispecie mancava il risarcimento di un pur minimo danno morale, nonostante la sua certa esistenza.

LA SOLUZIONE
La Suprema Corte sottolinea come, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l'entità oggettiva di esso assume valore essenziale e preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza. Tanto è vero che la rilevante gravità del danno patrimoniale è concetto che rimanda ad un danno che, secondo l'id quod plerumque accidit, è in primo luogo notevole in modo oggettivo, dovendosi tener presente altresì che l'entità del danno patrimoniale deve essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso; sì che la sua diminuzione, conseguente alla restituzione dei beni all'avente diritto, risulti irrilevante.

Segnalazione a cura di Alessandra Sarmentino

Vi invito a leggere la mia segnalazione per il blog Il Sistema del Diritto Penale ⬇️
13/07/2021

Vi invito a leggere la mia segnalazione per il blog Il Sistema del Diritto Penale ⬇️





Cass. III Sez., 25 giugno 2021, n. 24884

LA MASSIMA
“Il reato di assunzione di sostanze dopanti, che ha natura istantanea con effetti permanenti, si perfeziona nel momento dell'assunzione della sostanza vietata, essendo irrilevante l'eventuale perdurante pericolo dell'alterazione delle prestazioni agonistiche. Pertanto, la competenza territoriale va individuata in relazione al luogo in cui la sostanza viene somministrata, assunta o favorita nell'assunzione”.
IL CASO
All’esito del giudizio di II grado, la Corte di Appello confermava la decisione emessa dal Tribunale, la quale condannava l’imputata per aver assunto sostanza dopante al fine di alterare la propria prestazione agonistica.
Avverso l’indicata sentenza proponeva ricorso il difensore adducendo due motivi: eccezione di incompetenza territoriale, posta l’assunzione della sostanza dopante presso l’abitazione della ricorrente e non in prossimità dei luoghi della gara; errata applicazione degli articoli 8 e 9 c.p.p. e vizio di motivazione.
LA QUESTIONE
Nel proporre appello avvero la sentenza in parola, la difesa deduceva l’esistenza di diversi studi relativi ad un nuovo metodo di indagine, facente leva sulla possibilità di individuare la presenza nel sangue di sostanze dopanti anche dopo tre giorni dall’assunzione.
Invero, i giudici di II grado ritenevano non dirimenti tali studi in ordine alla collocazione temporale dell’assunzione della sostanza vietata; oltre a ciò la Corte metteva in luce come la sostanza avesse effetto immediato non rendendo, di fatto, possibile la prospettazione di un diverso luogo della condotta al momento dell’esercizio dell’azione penale.
LA SOLUZIONE
I giudici di legittimità hanno posto l’accento sul luogo della consumazione del reato, intendendolo con quello in cui la sostanza dopante è stata assunta. Detto luogo, quindi, secondo la Corte, può anche non coincidere con quello in cui il reato è stato effettivamente accertato, essendovi, di regola, uno iato temporale tra l’assunzione del farmaco e l’accertamento dell’azione contra ius.
Per quanto detto, al fine di individuare il giudice competente, appare necessario verificare in quale luogo sia avvenuta l’assunzione della sostanza dopante, mediante l’analisi di elementi oggettivi. Ove però il predetto accertamento non si renda possibile, in ragione della mancanza o dell’equivocità degli elementi di riscontro, a doversi applicare sono le regole di cui all’art. 9 c.p.p., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare parte dell'azione la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui, a seguito di esami diagnostici, si è rilevata la presenza nel sangue delle sostanza dopante.

Segnalazione a cura di Alessandra Sarmentino

11/06/2021

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐋𝐚𝐳𝐢𝐨
𝐒𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐓𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐐𝐮𝐚𝐭𝐞𝐫
𝐍. 𝟎𝟔𝟔𝟓𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐑𝐄𝐆.𝐏𝐑𝐎𝐕.𝐂𝐎𝐋𝐋.
𝐍. 𝟏𝟎𝟓𝟗𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐑𝐄𝐆.𝐑𝐈𝐂.
𝟎𝟒/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚: 𝐢𝐥 𝐓𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐢𝐧𝐠𝐞 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐃𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐀𝐢𝐟𝐚 𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟖 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐥'𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐭𝐭𝐚

Il focus della questione è rappresentato dalla Determina 998 dell’8 ottobre 2020 dell’Agenzia Italiana del Farmaco con cui si dispone l'eliminazione dell’obbligo di prescrizione medica per la commercializzazione del farmaco EllaOne, presso le farmacie italiane, anche in favore delle ragazze minorenni.

Obiettivo dell’autorizzazione AIFA: evitare gravidanze adolescenziali a quelle minori che, per paura e pudore, non si rivolgono ai genitori ed al proprio medico onde farsi prescrivere la c.d. “pillola del giorno dopo”.

I giudici amministrativi, a seguito di una lunga disamina, hanno respinto il ricorso delle associazioni pro vita, le quali chiedevano l'annullamento della Determina sopracitata, validando, invero, la contraccezione di emergenza anche per le minori di 18 anni senza necessità di prescrizione medica.

14/04/2021

𝐆𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐞𝐛𝐛𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚: 𝐬𝐢̀ 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐮𝐢𝐭𝐚̀

Cass. Pen., Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 11655
"La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., in quanto applicabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati".

Sulla pagina Il sistema del diritto Penale una mia nuova segnalazione in materia di reati tributari.____________“Ai   fi...
02/04/2021

Sulla pagina Il sistema del diritto Penale una mia nuova segnalazione in materia di reati tributari.
____________
“Ai fini dell’attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto non occorre
l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, risultando sufficiente una continua e
significativa attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico ovvero occasionale”.





Cass., Sez. III, 5 marzo 2021, n. 9068

LA MASSIMA
“Ai fini dell’attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto non occorre
l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, risultando sufficiente una continua e
significativa attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico ovvero occasionale”.
IL CASO
Nel caso in esame, la Corte di Appello territoriale confermava la sentenza del giudice di primo grado,
in forza della quale i ricorrenti venivano condannati rispettivamente alla pena detentiva di due anni i
primi due e di due anni ed otto mesi di reclusione il terzo, oltre alle sanzioni accessorie, perché ritenuti
responsabili per i reati di cui agli artt. 81 capoverso, 110 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000 (capo A), nonché di cui
agli artt. 81 capoverso, 110 c.p. e 8 d.lgs. 10 74/2000 (capo B), nelle rispettive qualità di amministratori
di fatto della società e di concorrenti.
Avverso detta pronuncia gli imputati presentavano separati ricorsi per Cassazione.
LA QUESTIONE
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame delinea nel percorso motivazionale, prendendo le
mosse dall’articolo 2639 cod. civ., le caratteristiche proprie dell’amministratore di fatto.
Il Supremo Consesso, si sofferma, quindi, sull’analisi degli elementi della significatività e della
continuità, definendo come dette caratteristiche non sembrino comportare necessariamente l’esercizio
di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, essendo sufficiente l’esercizio di un’apprezzabile attività
gestoria, svolta cioè in modo non episodico ovvero occasionale.
LA SOLUZIONE
Nel caso di specie la Corte, partendo dal significato letterale del già citato articolo 2639 cod. civ.,
precisa che la nozione di amministratore di fatto postuli l’esercizio in modo continuativo e significativo
dei poteri inerenti alla qualifica ed alla funzione in parola.​
Ciononostante, le appena menzionate caratteristiche della significatività e della continuità non
richiedono necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione ma l’esercizio di
un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.
Ne discende che la prova dell’amministrazione di fatto deve tradursi, a dire dei giudici,
nell’accertamento degli elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni
direttive, vale a dire in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale
dell’attività della società.
Al riguardo, a dire della Corte, amministratore di fatto non può essere ritenuto colui il quale sic et
simpliciter si inserisca una tantum nell’attività sociale ma il soggetto che, non in modo episodico, si
introduca in una delle fasi organizzative dell’assetto societario: in altre parole, il soggetto deve essere
inserito strutturalmente e non occasionalmente.
Per tratteggiare, dunque, la figura dell'amministratore di fatto è essenziale attingere ai criteri fissati
dall'art. 2639 cod. civ., che, per i reati in materia di società e consorzi, ha di fatto codificato gli approdi
giurisprudenziali che l'avevano preceduta. Peraltro, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non
esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in
simultaneità con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali, in tempi successivi o anche
contemporaneamente, ben possono aver esercitato o esercitino ancora in modo continuativo e
significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione di cui in esame.
Per i motivi di cui sopra, la sentenza impugnata, in relazione al primo ed al secondo ricorrente, fornisce
coerente motivazione quanto all’inserimento strutturale e non occasionale nella vita e nella gestione
della società, tanto sotto il punto di vista amministrativo quanto in ordine ai rapporti con i terzi, motivo
per cui i giudici dichiarano inammissibile il ricorso.
Si rinvia, invece, a nuovo giudizio per l’ultimo ricorrente, perché la Corte ravvisa un salto tra la
consapevolezza delle operazioni ed il concorso nella realizzazione, posta l’oggettiva presenza di deboli
indizi e di elementi che, nella valutazione della stessa pronuncia impugnata, non sono in grado di
superare un livello di mera verosimiglianza nell'attribuzione di responsabilità quantomeno concorsuale.
Segnalazione a cura di Alessandra Sarmentino

Nuova segnalazione del Dott. Leandro Spilla.Il mancato versamento al comune appaltante della percentuale sugli introiti ...
28/03/2021

Nuova segnalazione del Dott. Leandro Spilla.

Il mancato versamento al comune appaltante della percentuale sugli introiti percepiti dalla società incaricata del servizio aggiudicato non integra il delitto di peculato.





Cass. Sez. VI, 15 gennaio 2021, n. 8336
LA MASSIMA
“In caso di contratto di appalto pubblico di servizi, non configura il delitto di peculato, bensì mero inadempimento contrattuale, il mancato versamento al comune appaltante, da parte della società incaricata del servizio aggiudicato, della quota pattuita in relazione alle somme coattivamente riscosse dai privati, a titolo di remunerazione del servizio prestato, in quanto il denaro non corrisposto non è qualificabile come “altrui” rispetto al soggetto obbligato”.
IL CASO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame annullava il provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca emesso dal Giudice per le indagini preliminari in relazione al reato di peculato. Gli indagati, succedutisi nella posizione di rappresentante legale di una società consortile aggiudicataria del servizio di gestione e manutenzione dei parcheggi del Comune, erano accusati di essersi appropriati del 20% (al netto dell’IVA) di quanto la società rappresentata aveva riscosso dagli utenti dei parcheggi, somma che omettevano di versare a favore del Comune come previsto dalla convenzione stipulata.
A sostegno dello stesso provvedimento ablativo, il Tribunale del riesame rilevava che non fosse configurabile l’elemento materiale del reato ex art. 314 c.p. in relazione alla “altruità della cosa” atteso che, dal contratto di concessione decennale per l’esercizio dei parcheggi a pagamento, si evinceva che costituissero “fonti di entrata per il concessionario i compensi rispettivi dovuti dagli utenti dei parcheggi conformemente alla tariffa stabilita dal Comune” mentre il corrispettivo del Comune era rappresentato dal canone annuo fisso, da versare per mezzo di due rate mensili anticipate, oltre il 20% dei corrispettivi riscossi nel mese precedente per l’utilizzo dei parcheggi pubblici. Proprio dalla convenzione, secondo il Collegio, emergeva che l’omesso versamento della percentuale degli introiti della gestione dei parcheggi da parte dei legali rappresentanti della società integrasse un mero inadempimento di un’obbligazione di natura contrattuale della società aggiudicataria nei confronti dell’ente territoriale.
Il Procuratore della Repubblica, ricorrendo per Cassazione, ha chiesto l’annullamento del provvedimento eccependo la violazione degli artt. 321, c. 2, c.p.p. e 314 e 322-ter c.p. A sostegno di tale doglianza evidenziava che l’appalto del servizio di concessione di parcheggi pubblici avesse una natura pubblicistica e che la ditta affidataria fosse tenuta a corrispondere un canone annuo predeterminato, a cui si aggiungeva il 20% dei corrispettivi versati dagli utenti per la fruizione dei parcheggi. Proprio detta percentuale, riscossa dalla società per conto dell’ente, entrava immediatamente nel patrimonio della pubblica amministrazione e dunque, l’omesso versamento della stessa, trattandosi dell’appropriazione di somme indubitabilmente altrui che l’affidatario deteneva, integrava il delitto di peculato.
Difatti, tale percentuale dei corrispettivi riscossi rappresentava il ricavo diretto del Comune dalla gestione delle proprie risorse – viceversa l’80% costituiva somma appartenente alla società affidataria del servizio con parte della quale pagava il canone annuo – e che nessuna rilevanza poteva assumere l’eventuale esistenza di controcrediti vantati nei confronti del Comune secondo il principio di diritto, espresso proprio dalla Suprema Corte, per cui l’agente qualificato che avesse trattenuto denaro pubblico in compensazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, avrebbe commesso il reato di peculato. In sintesi, secondo il Procuratore della Repubblica, il Tribunale aveva confuso l’altruità con il diverso profilo civilistico dell’obbligo alla controprestazione nell’ambito di un rapporto sinallagmatico.
LA QUESTIONE
Dunque, fulcro della questione era la verifica della natura della percentuale del 20% dei corrispettivi riscossi dagli utenti per l’utilizzo dei parcheggi pubblici e, di conseguenza, l’inquadramento dell’omesso versamento quale “appropriazione” di pecunia pubblica ovvero quale mera inottemperanza ad un obbligo nascente da un contratto, id est dalla convenzione.
LA SOLUZIONE
Ritenendo corretta l’impostazione seguita dal Tribunale, la Suprema Corte ribadiva che la società concessionaria non era chiamata a riscuotere un canone o un’imposta “per conto”, cioè in sostituzione dell’ente territoriale, ma percepiva i corrispettivi pagati da vari utenti dei parcheggi quale provento della gestione dell’attività ottenuta in concessione, essendo tuttavia obbligata a versare un corrispettivo annuo fisso ed uno variabile a “cadenza mensile”, pari al “20% di quanto riscosso al netto IVA nel mese precedente”, quale contropartita per lo sfruttamento economico dei beni comunali ottenuti in concessione.
Difatti, le somme incassate dalla società consortile erano prive di un vincolo di destinazione originaria nei confronti della PA, in quanto provento dell’ordinaria attività di gestione del parcheggio resa dall’esercente il pubblico servizio, e l’obbligo di riversare una quota percentuale costituiva soltanto l’oggetto di una specifica obbligazione assunta dalla concessionaria nei confronti del Comune con la stipula del contratto, il cui inadempimento costituiva un illecito civile. In tale caso, il denaro perde la propria caratteristica di altruità - che connota l’oggetto materiale del delitto di peculato - all’atto della corresponsione all’appaltatore, che ne può pertanto disporre in autonomia.
Segnalazione a cura di Leandro Spilla

Una sentenza che farà discutere.“Secondo il GIP di Reggio Emilia, il DPCM 08/03/2020 è illegittimo e deve essere disappl...
12/03/2021

Una sentenza che farà discutere.

“Secondo il GIP di Reggio Emilia, il DPCM 08/03/2020 è illegittimo e deve essere disapplicato. Stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, esso configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare, privativo della libertà, che come tale può essere irrogato solo dall’Autorità Giudiziaria. Essendo il DPCM un atto amministrativo, il Giudice ordinario, in caso di paventato contrasto con la Costituzione, deve procedere, quindi, direttamente alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge”.

di seguito uno stralcio della pronuncia (a cura di Giulio Baffa) (Trib. Reggio Emilia, Gip, 27 gennaio 2021, n. 54 ) “(…) Ritiene il GIP che la richiesta di emissione di decreto di condanna non possa essere accolta e che debba trovare luogo una sentenza di proscioglimen...

Indirizzo

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