21/02/2022
𝘼𝙧𝙩. 𝟯𝟳𝟵-𝙗𝙞𝙨 - 𝙍𝙞𝙫𝙚𝙡𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙞 𝙨𝙚𝙜𝙧𝙚𝙩𝙞 𝙞𝙣𝙚𝙧𝙚𝙣𝙩𝙞 𝙖 𝙪𝙣 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙚𝙙𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙥𝙚𝙣𝙖𝙡𝙚
Un mio approfondimento per Il sistema del diritto penale.
Rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale: art. 379 bis c.p.
A cura di Alessandra Sarmentino
INQUADRAMENTO GENERALE
L’art. 379 bis c.p. punisce il delitto di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale e stabilisce che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno.
La stessa pena si applica alla persona che, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391 quinquies del codice di procedura penale”.
Il BENE GIURIDICO TUTELATO inerisce alla segretezza dell’attività processuale nonché di tutte le informazioni acquisite, in qualunque modo e con qualunque titolo, all’interno del processo.
Il SOGGETTO ATTIVO del reato può essere “chi ha assistito ovvero preso parte ad un atto nel procedimento ovvero chi ha rilasciato dichiarazioni sulle quali il pubblico ministero ha esercitato il potere di segretazione”. Si tratta, quindi, di un reato proprio.
La CONDOTTA CRIMINOSA consiste nella indebita rivelazione di notizie segrete riguardanti un procedimento penale.
Accanto a questo, si concretizza la violazione del segreto anche nel caso in cui, per specifiche esigenze relative all’attività d’indagine, il pubblico ministero abbia espressamente vietato alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto d’indagine di cui siano a conoscenza.
Si tratta, in buona sostanza, di un delitto a fattispecie alternative: da una parte la rivelazione indebita delle notizie segrete; dall’altra la violazione della segretazione degli atti disposta dal pubblico ministero.
Allo scopo di individuare le notizie segrete occorre riferirsi a quanto statuito nell’art. 329 c.p.p. il quale afferma che “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni”.
Tuttavia, occorre precisare che nell’ipotesi di indebita rivelazione della notizia segreta ad opera di chi ha preso parte ad un solo atto del procedimento, il divieto in esame rileva solo per l’atto di indagine cui ha partecipato ovvero assistito la persona e non anche il fatto storico oggetto dell’atto.
In tal senso, la Cassazione Penale, Sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 20105, non ha ritenuto integrato il reato in parola nel caso di consegna ad un giornalista di files contenuti in un notebook oggetto di sequestro, posto che la consegna è avvenuta dopo la restituzione del computer alla proprietaria ed in assenza di qualsivoglia avvertimento formale circa l’obbligo di mantenere il segreto.
Pertanto, affinchè possa configurarsi il reato di rivelazioni di segreti inerenti ad un procedimento penale è necessario che la rivelazione non trovi giustificazione alcuna, né sulla scorta di norme di carattere sostanziali né sulla base di elementi processuali.
Il SOGGETTO PASSIVO del reato è l’amministrazione della giustizia, nel senso che la rivelazione di atti può inficiare negativamente sull’attività investigativa. Allo stesso modo, deve intendersi soggetto passivo chi subisce un danno dalla rivelazione di atti conosciuti in costanza di un procedimento penale.
L’ELEMENTO SOGGETTIVO del reato è il dolo generico, ossia la volontà e la rappresentazione di svelare notizie segreti attinenti ad un procedimento penale.
La CONSUMAZIONE del delitto si realizza con la rivelazione indebita delle notizie segrete ovvero con la violazione del segreto degli atti disposta dall’organo requirente.
QUESTIONI DI PARTE GENERALE
Una questione aperta ha ad oggetto la funzione giuridica svolta dal segreto. Questa, infatti, si pone l’obiettivo di assicurare la tutela di interessi contrastanti con quello dell’acquisizione di fatti o circostante ritenuti prevalenti dal legislatore.
Il segreto, perciò, appare idoneo ad assicurare una protezione più che particolare, considerato che la conoscenza di una certa informazione riguarda solo una cerchia ristretta di soggetti e non anche tutta la collettività. (FIORENTINO)
Ecco che, parrebbe rilevarsi una discrasia con quanto statuito dall’art. 21 della Costituzione, riguardante la libertà di informare ed essere informati.
In materia penale, non esiste una soluzione univoca al problema di compatibilità tra il dettato costituzionale e le norma de quo. Secondo un primo orientamento, il segreto, rifacendosi ad un concetto di relazione materiale e personale, indica il limite posto da una volontà giuridicamente autorizzata alla conoscibilità di un fatto o di una cosa. (MANZINI)
All’opposto, ai sensi di una diversa interpretazione, il segreto consiste non in una cosa ovvero in un fatto ma in un concetto di relazione, in cui i limiti sono costituiti dalla conoscenza di una notizia da parte di un soggetto e dall’interesse di un altro soggetto ad evitarne la divulgazione. (ANTOLISEI, CRESPI)
Vi è, poi, chi ritiene segreto tutto quanto non è destinato ad essere conosciuto (GRISPIGNI) e chi riconosce nel segreto uno stato di fatto garantito dal diritto, in modo che una notizia possa essere conosciuta solo da pochi soggetti. (NUVOLONE)
RAPPORTI CON ALTRI REATI
Con riferimento al rapporto del delitto in esame con la fattispecie di Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio ex art. 326 c.p., allorquando, al posto dell’art. 379-bis c.p. il segreto venga violato da soggetti che rivestono la qualità di pubblici ufficiali, quali sono il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, il perito o l’interprete.
Se la rivelazione ha lo scopo di aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche o ad eludere le investigazioni, trova applicazione la fattispecie di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p., in cui viene assorbito il disvalore del fatto.