Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia

Notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia Lo Studio del notaio Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia ha sede a Mira, in Via Nazionale n.192.

Termini per l'alienazione del preposseduto acquistato con agevolazioni prima casa: si passa da un anno a due anni. Lo pr...
02/02/2025

Termini per l'alienazione del preposseduto acquistato con agevolazioni prima casa: si passa da un anno a due anni. Lo prevede la Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio: art. 1 comma 116). Il termine è prorogato per gli acquisti agevolati di "preposseduti" acquistati a far corso dall'1 gennaio 2024.

31/10/2023

DA OGGI INIZIANO NUOVAMENTE A DECORRERE I TERMINI “PRIMA CASA”

Si è concluso ieri 30 ottobre il lungo periodo di sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa - Parte Prima allegata al D.P.R. n.131/1986 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’Imposta di Registro) e dall’art. 7 della Legge n.448/1998 per l’acquisto della “prima casa” e per l’applicazione del relativo credito di imposta.

I predetti termini ricominciano quindi a decorrere da oggi 31 ottobre 2023.

La legislazione emergenziale che si è susseguita durante il periodo della pandemia da Sars-CoV-2 (Covid 19) aveva previsto la sospensione dei citati termini come segue:
- dapprima per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, in forza dell’art. 3, comma 5-septies del D.L. n.228/2021, che era intervenuto sull’articolo 24 del D.L. n.23/2020;
- tale termine era poi stato prorogato al 31 dicembre 2021 in forza dell’art. 3, comma 11-quinquies del D.L. n.183/2020;
- altra proroga aveva portato il termine finale della sospensione al 31 marzo 2022, in forza dell’art. 3 comma 5-septies della Legge n.15/2022 (e dal 1°aprile 2022 i termini avevano quindi ricominciato a decorrere);
- l’art. 3 comma 10-quinquies del D.L. n.198/2022, così come modificato dalla legge di conversione n.14/2023, ha infine previsto una nuova sospensione retroattiva dei termini relativi alle agevolazioni “prima casa” per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 ed il 30 ottobre 2023.
Alla luce di tale quadro normativo pertanto, i termini per l’acquisto della “prima casa” e per l’applicazione del relativo credito d’imposta risultano essere stati sospesi ininterrottamente dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023.

La sospensione ha riguardato:
- il termine di 18 mesi dall’acquisto della “prima casa” entro il quale occorre trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale chi ha alienato l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” entro cinque anni dall’atto di acquisto deve procedere ad acquistare altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale chi ha acquistato un immobile usufruendo dei benefici “prima casa” deve procedere alla alienazione di altra abitazione ancora in suo possesso a sua volta acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;
- il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, per il riacquisto di altra “prima casa” al fine di poter usufruire del credito d’imposta.
Dal 31 ottobre 2023, quindi, tutti i predetti termini ricominciano a decorrere .

Ciò comporta pertanto, per esempio, che:
- se l’alienazione infraquinquennale della “prima casa” è avvenuta prima del 23 febbraio 2020, il termine per il riacquisto che si era interrotto alla data del 23 febbraio 2020 riprende ora il suo decorso a partire dal 31 ottobre 2023 (in sostanza per computare il termine di un anno per il riacquisto, ma anche per l’applicazione del credito d’imposta ex art. 7 della Legge n.448/1998, dovrà tenersi conto del periodo trascorso fra il giorno dell’intervenuta alienazione infraquinquennale ed il 23 febbraio 2020, considerare sterilizzato il periodo fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2023 e quindi completare il computo del periodo annuale a decorrere dal 31 ottobre 2023);
- se l’alienazione infraquinquennale è avvenuta tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 ottobre 2023, l’individuazione del termine ultimo per il riacquisto, ma anche per l’applicazione del credito d’imposta ex art. 7 della Legge n.448/1998, sarà molto semplice: infatti il termine di un anno decorrerà in ogni caso a partire dal 31 ottobre 2023;
- se l’alienazione infraquinquennale avverrà dal 31 ottobre 2023 in poi, i termini per il riacquisto della nuova “prima casa” e per l’applicazione del relativo credito d’imposta riprenderanno ad operare secondo il regime ordinario.
Il medesimo ragionamento vale anche per il computo del termine di un anno previsto per la alienazione dell’immobile preposseduto e già a suo tempo acquistato con le agevolazioni “prima casa” quando si sia già provveduto ad acquistare un nuovo immobile con le medesime agevolazioni, nonché per il computo del termine di 18 mesi entro il quale l’acquirente che si sia impegnato a trasferire la propria residenza nel Comune ove si trova l’abitazione acquistata dovrà adempiere a tale impegno.

Tutto lo staff dello Studio augura ai clienti ed ai followers della pagina una serena e felice Pasqua 2023.
09/04/2023

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AGGIORNATA A GENNAIO 2023 LA GUIDA PER L’ACQUISTO DELLA CASANella Guida per l'acquisto della casa, aggiornata a gennaio ...
31/01/2023

AGGIORNATA A GENNAIO 2023 LA GUIDA PER L’ACQUISTO DELLA CASA

Nella Guida per l'acquisto della casa, aggiornata a gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter "sfruttare" tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, eccetera) e di affrontare con serenità un momento così importante.

La guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra privati che a quelle tra imprese e privati.

Ampio spazio è dedicato all'acquisto della "prima casa".

Un capitolo della pubblicazione è dedicato alle agevolazioni fiscali introdotte dal D.L. n.73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni ed ISEE inferiore ad € 40.000,00) che stipulano un atto di acquisto della "prima casa" tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. In particolare per tali compravendite non soggette a IVA, è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Per gli acquisti soggetti a IVA, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA pagata al venditore.
Prevista pure l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni per la “prima casa”.
Per l'agevolazione è richiesto:
- un requisito "anagrafico", ovvero l'acquirente non deve aver ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;
- un requisito "economico", ovvero l'acquirente deve avere un "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" non superiore a 40.000,00 euro annui.

Non mancano infine risposte ai quesiti più frequenti, anche in relazione all’utilizzo da parte del contribuente, del bonus under 36 per la prima casa nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022.

Ovviamente il nostro Studio è a disposizione per fornire al cliente tutte le relative informazioni sulle agevolazioni fiscali per la “prima casa”, anche al fine di coadiuvarlo nella gestione del patrimonio immobiliare per ottenere il minor carico fiscale possibile.

Tutto lo staff dello Studio augura ai clienti ed ai followers della pagina un felice 2023 ricco di soddisfazioni!
01/01/2023

Tutto lo staff dello Studio augura ai clienti ed ai followers della pagina un felice 2023 ricco di soddisfazioni!

PROROGATE LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DEGLI UNDER 36La Legge di Stabilità per l’anno 2023 (...
31/12/2022

PROROGATE LE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DEGLI UNDER 36

La Legge di Stabilità per l’anno 2023 (Legge 29.12.2022, n.197, pubblicata sul Supplemento Ordinario n.43 della Gazzetta Ufficiale n.303 del 29 dicembre 2022), con la disposizione di cui all’art. 1, comma 74, estende a tutto il 2023 le agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti “under 36” previste dall’articolo 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.L. 25.5.2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23.7.2021, n.106.

Nel corso del 2023 potranno quindi beneficiare delle agevolazioni tutti coloro i quali, ricorrendo tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, siano nati dal 1° gennaio 1988 in poi.

Correlativamente, il medesimo comma 74 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per il 2023 prevede anche la proroga a tutto il 31 dicembre 2023 delle misure per l’ammissione al fondo di solidarietà per i mutui “prima casa” (cd. “Fondo Gasparrini”) di cui all’art. 54, comma 1, del D.L. 17.3.2020, n.18 convertito con modificazioni dalla Legge 24.4.2020, n.27, sia delle già vigenti misure previste a favore dei soggetti che hanno i requisiti per usufruire delle agevolazioni under 36 in tema di fondo di garanzia per la prima casa (c.d. mutuo Consap) di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge 27.12.2023, n.147 (per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Tutte le informazioni sulla disciplina delle agevolazioni prima casa “under 36” sono disponibili sul nostro sito internet al seguente link:

Le norme per l'acquisto prima casa con agevolazioni "Under 36": cosa prevede la legge e in che casi c'è esenzione dalle imposte.

Tutto lo staff dello Studio augura ai clienti ed ai followers della pagina un sereno e felice Santo Natale!
25/12/2022

Tutto lo staff dello Studio augura ai clienti ed ai followers della pagina un sereno e felice Santo Natale!

16/12/2022

DAL 1° GENNAIO 2023 INTERESSI LEGALI NELLA MISURA DEL 5%

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 15.12.2022, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022 che prevede che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

09/12/2022

Anche la prima casa avuta per successione si può rivendere entro l’anno per godere subito dell’agevolazione in un nuovo acquisto.

L’agevolazione “prima casa” può essere ottenuta dal contribuente che procede all’acquisto di un’abitazione essendo già proprietario di altra casa ubicata nel medesimo Comune e acquistata per successione ereditaria, in relazione alla quale, nella relativa dichiarazione di successione, sia stata domandata l’agevolazione “prima casa”; il tutto a condizione che l’abitazione acquisita per eredità sia alienata entro un anno dal giorno del nuovo acquisto agevolato.
Lo si legge nella risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 277 del 21 aprile 2021.
Sia quando un’abitazione è oggetto di un contratto di donazione, sia quando è oggetto di una trasmissione per causa di morte, può essere domandata l’agevolazione “prima casa” al fine di ridurre alla misura fissa le imposte ipotecaria e catastale, altrimenti da calcolare con la complessiva aliquota del 3%.
L’ottenimento di questa agevolazione di cui ci si può avvalere per gli acquisti a titolo gratuito, non
impedisce di beneficiare, se in seguito si effettua l’acquisto di una casa a titolo oneroso (ubicata in un Comune diverso da quello ove è sita la casa acquistata a titolo gratuito), dell’agevolazione “prima casa”, al fine, questa volta, di abbattere al 2% l’aliquota dell’imposta di registro (altrimenti applicabile nella misura del 9%) quando si acquista da privati, oppure al 4% l’aliquota dell’IVA (altrimenti applicabile nella misura del 10%) quando si acquista da costruttore.
Se invece la casa oggetto di acquisto a titolo oneroso è ubicata nel medesimo Comune ove è sita la casa acquistata a titolo gratuito, l’agevolazione “prima casa” per l’acquisto a titolo oneroso non può essere conseguita: non per aver già beneficiato dell’agevolazione “prima casa” in sede di acquisto a titolo gratuito, ma perché dell’agevolazione “prima casa” non può beneficiare chi sia già proprietario di altra casa nel medesimo Comune (indipendentemente dal fatto che essa sia stata acquistata con o senza l’agevolazione “prima casa”).
C’è però una possibile soluzione (che l’Agenzia, dunque, riconosce nella risposta n.277/2021), vale a dire l’alienazione della casa acquistata a titolo gratuito entro un anno decorrente dalla data del nuovo acquisto a titolo oneroso. Beninteso, questa alienazione nell’anno successivo è una strategia che può essere utilizzata solo nel caso in cui l’acquisto gratuito nel medesimo Comune abbia beneficiato dell’agevolazione “prima casa”.
Se invece il contribuente abbia la proprietà di una casa nel medesimo Comune, acquisita a titolo gratuito, ma senza l’agevolazione “prima casa”, non c’è la possibilità dell’alienazione nell’anno successivo al nuovo acquisto. Se si vuole avere l’agevolazione in questo nuovo acquisto, altro non resta che procedere ad una alienazione preventiva della casa acquistata a titolo gratuito rispetto alla data del nuovo acquisto a titolo oneroso.

https://www.notaiotassitani.it/cessione-contratto-rent-to-buy/Che cos'è la cessione del contratto nel rent to buy, le op...
13/05/2022

https://www.notaiotassitani.it/cessione-contratto-rent-to-buy/
Che cos'è la cessione del contratto nel rent to buy, le opinioni sulla trascrizione, e in che modo opera questa ipotesi prima della scadenza del rapporto.

Che cos'è la cessione del contratto nel rent to buy e in che modo opera questa ipotesi prima della scadenza del rapporto.

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