Studio Legale Civarelli

Studio Legale Civarelli Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Civarelli, Avvocato e studio legale, vico II del Corso n. 2, Minervino Murge.

14/02/2025
28/10/2022
29/07/2022

🔴 Questa è una domanda molto ricorrente: "L'ex (moglie o marito) delega una persona di sua conoscenza (parente, amico, baby sitter...) a prelevare nostro figlio a scuola. Può farlo?"

🔴 In caso di affido condiviso, ogni genitore può delegare autonomamente soggetti terzi al ritiro del figlio a scuola.
Il provvedimento di separazione, solitamente, specifica i giorni e gli orari in cui il bambino sta con ciascun genitore, quindi è prevista anche l'uscita da scuola: ciascun genitore, quindi, per i giorni e gli orari di propria competenza, potrà delegare autonomamente una terza persona al ritiro del bambino.

🔴 Se l'altro genitore è contrario alla delega (ciò può avvenire solo in presenza di comprovati e seri motivi che possano pregiudicare il minore: ad esempio, se la persona delegata a prelevare il bambino sia incapace di intendere e volere), potrà rivolgersi all’autorità competente per opporsi a tale delega.

🔴 In caso di affidamento esclusivo a un genitore, salvo diversa indicazione presente nell’atto di separazione o divorzio, il genitore affidatario potrà autonomamente decidere chi andrà a prendere il bambino a scuola, delegando autonomamente una terza persona, sempre fatto salvo il diritto dell’altro genitore ad opporsi a tale delega avanti l’autorità competente, in caso di seri e comprovati motivi.

29/07/2022

StudioLegaleCivarelli: È ora possibile iscriversi al Registro delle opposizioni allo scopo di revocare i consensi all'utilizzo dei dati da parte degli operatori per non ricevere più chiamate legate ad attività promozionali sui propri cellulari e telefoni fissi.In particolare, è stata introdotta la possibilità di inserire nel RPO, oltre ai telefoni fissi e agli indirizzi postali, anche i numeri di telefono cellulare, annullando i consensi all'uso dei dati da parte degli operatori, i quali saranno obbligati a consultare il registro periodicamente o comunque prima dell'avvio di qualsiasi campagna pubblicitaria.
Una volta iscritti nel registro, infatti, gli operatori di telemarketing non potranno più contattare il numero di telefono inserito, a meno che non sia stato ottenuto apposito consenso a tal fine dopo la data di iscrizione ovvero si tratti di un contratto in essere o cessato da non più di 30 giorni. L'iscrizione al RPO è possibile:
Compilando l'apposito modulo elettronico sul sito www.registrodelleopposizioni.it;
Telefonando al numero verde 800 957766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari;
Inviando il modulo digitale all'indirizzo mail [email protected].

19/07/2022

Esiste una sorta di falsa credenza generalizzata: le persone con l'Alzheimer o altri tipi di demenza tendono a disconnettersi dal...

06/07/2022

RISCHIA IL CARCERECHI PERCEPISCE IL REDDITO DI CITTADINANZA E POI LAVORA IN NERO
Irrilevante che il rapporto di lavoro sia irregolare e compensato solo con regalie saltuarie.
Per la Cassazione, l’imputato avrebbe dovuto comunicare all’INPS la variazione della sua condizione patrimoniale.

IL CASO
La Corte d'Appello confermava la condanna dell'imputato in relazione al reato ex art. 7, c. 2, L. n. 26/2019 per aver, quale percettore di reddito di cittadinanza, omesso di comunicare all'INPS lo svolgimento di attività lavorativa retribuita, seppure irregolare. A tal proposito, sottolineava «l'inverosimiglianza di quanto dichiarato dell'imputato e dal datore di lavoro, a proposito della gratuità dell'attività lavorativa svolta dal primo, che sarebbe stata compensata solo con regalie saltuarie, e della configurabilità del reato in conseguenza dell'omessa comunicazione di una variazione patrimoniale rilevante, sussistente anche nel caso di conseguimento di somme di denaro per donazione».

La controversia giunge in Cassazione, la quale conferma quanto stabilito dalla Corte territoriale, precisando che tratta di una motivazione idonea in quanto «fondata sulla corretta applicazione della regola comune di esperienza secondo cui l’attività lavorativa, anche se irregolare, viene retribuita, oltre che di quanto riconosciuto dallo stesso datore di lavoro del ricorrente, che, sia pure qualificandole come “regalie” corrisposte in “occasioni particolari”, ha riconosciuto la corresponsione di compensi all’imputato per l’attività lavorativa svolta nel suo interesse». Pertanto, le doglianze del ricorrente censurano accertamenti di fatto che i Giudici di merito hanno giustificato in modo logico e dunque insuscettibile di rivisitazione in sede di legittimità.

La Suprema Corte conclude dichiarando il ricorso inammissibile con sentenza n. 25306 del 4 luglio 2022. Confermata la pena inflitta dalla Corte d’Appello all’imputato ad oltre un anno di reclusione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza (ud. 9 giugno 2022) 4 luglio 2022, n. 25306

Uff...
01/07/2022

Uff...

Nel periodo estivo a causa dei rumori intollerabili sono molte le segnalazioni dei residenti, con numerosi interventi di varie forze dell'ordine e accertamenti dell'autorità

30/06/2022

È il fenomeno dello "sfondellamento" dei solai, molto diffuso e spesso trascurato. Niente di più bello, in questo periodo dell'anno, che mettersi al fresco sul balcone di casa, annaffiare i fiori,

Indirizzo

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Minervino Murge
76013

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 20:00
Martedì 16:00 - 20:00
Mercoledì 16:00 - 20:30
Giovedì 16:00 - 20:00
Venerdì 16:00 - 20:00

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