Avvocato Emiliano Olivieri

Avvocato Emiliano Olivieri Questa pagina si propone di fornire corrette informazioni legali di interesse comune avendo come riferimento la normativa e la giurisprudenza.

22/07/2024

DIRITTO DI CRONACA E TUTELA DELL'ONORE E DELLA REPUTAZIONE: IL CASO CARLO CONTI

Nel gennaio del 2020 uscì la notizia che era stata individuata la stalker che per anni aveva preso di mira il noto conduttore televisivo Carlo Conti.
Il caso giudiziario si è concluso il 7 febbraio 2023 con sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Roma: è stato accertato che, non sussistendo gli elementi per rinviare a giudizio l'asserita stalker, da me difesa, il procedimento dovesse essere definito senza neppure giungere ad un processo a carico della medesima.
Il fatto che da una parte si sia dato ampio risalto alla notizia che la presunta stalker era stata individuata mentre nulla si sia scritto sull'esito favorevole per la stessa fornisce spunto per svolgere alcune considerazioni sul diritto di cronaca.
Il diritto di cronaca come diritto di informare e di essere informati è espressamente tutelato dall’articolo 21 della Costituzione.
La necessità di bilanciare l’interesse alla libertà di informazione e quello della protezione della sfera personale di ogni individuo ha portato la giurisprudenza, all’esito di un lungo processo interpretativo, a delineare caratteri e limiti del diritto di cronaca.
LA VERITA' DELLA NOTIZIA
Il limite della veridicità implica che il giornalista deve riportare fatti veri o quantomeno ragionevolmente veri rispetto alle fonti.
LA CONTINENZA NELL'ESPOSIZIONE
Il limite della continenza espressiva si identifica con la correttezza formale dell'esposizione e la non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sì da garantire che la cronaca non si manifesti con modalità lesive dei diritti all'onore ed alla reputazione.
IL PUBBLICO INTERESSE ALLA DIVULGAZIONE DELLA NOTIZIA
Tale concetto deriva dalla necessità che una notizia, sia pure vera e comunicata con adeguato linguaggio, risponda all’interesse che la collettività può manifestare rispetto alla conoscenza dell’informazione stessa.
La pertinenza della notizia si valuta in relazione alle necessità informative dei destinatari, avendo riguardo anche alla notorietà o meno dei soggetti coinvolti, nonché alla rilevanza del fatto.
*
Ritornando al 'Caso Carlo Conti', dalla lettura degli articoli ad esso inerenti, si nota come i titoli e gli articoli stessi non parlino della persona individuata come dell'eventuale/possibile autrice ma come dell'effettiva responsabile (“Identificata la stalker”: questo il tenore).
Dal momento che sino a condanna definitiva nessuno per legge è colpevole di reato alcuno, emerge chiaramente che, al fine di vendere copie o far visionare gli articoli online, l'uso di titoli e contenuti ad effetto possa di fatto creare aberrazioni gravemente lesive dei diritti del 'malcapitato di turno'.
Un'ultima considerazione, aperta, per chiudere: pensate un po' se, come spesso accade nella cronaca giudiziaria ormai fortemente mediatica, della mia assistita si fossero comunicati nome e cognome...

POLIZZE VITA E SUCCESSIONE EREDITARIANelle polizze vita il contraente, a fronte di un pagamento di un premio, alla scade...
01/03/2024

POLIZZE VITA E SUCCESSIONE EREDITARIA

Nelle polizze vita il contraente, a fronte di un pagamento di un premio, alla scadenza contrattuale otterrà il pagamento della rendita a quel tempo maturata (il cosiddetto 'caso vita'). Qualora invece il contraente decedesse prima della scadenza la rendita sarebbe versata al/ai beneficiario/i indicato/i (il cosiddetto ' caso morte'): questi possono essere gli eredi legittimi, gli eredi testamentari o qualsiasi altro soggetto anche non legato da rapporto di parentela con il contraente.
Come dovrebbe procedere, una persona, se volesse sapere dell'esistenza di eventuali polizze vita stipulate da persona defunta in cui la stessa sia stata indicata come beneficiario?
Con delibera del 23-10-2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 01-12-2023) il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che il richiedente possa accedere qualora:
- sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamato all’eredità o di erede;
- l’interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell’accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria.
In pratica:
- se il richiedente è un chiamato all'eredità (o già erede) della persona deceduta (l'ipotetico contraente della polizza vita) nessun problema ad accedere alla banca dati dell'ANIA per conoscere l'esistenza di polizze vita in suo favore;
- negli altri casi, a fronte del diniego all'accesso, occorrerebbe procedere all'impugnazione in sede giudiziale.

LE SCRIMINANTI NON CODIFICATESono scriminanti le circostanze, previste dalla legge, che scriminano, ossia elidono la ril...
29/12/2023

LE SCRIMINANTI NON CODIFICATE
Sono scriminanti le circostanze, previste dalla legge, che scriminano, ossia elidono la rilevanza penale di un fatto che costituirebbe, di per sé, reato: esempio classico è la legittima difesa.
Oltre alle scriminanti codificate esistono quelle - non codificate, appunto - che rendono lecito un fatto di per sé penalmente rilevante al ricorrere di determinati contesti e sono:
- l'attività medico chirurgica;
- l'attività sportiva;
- l'attività cinematografico-teatrale.
ATTIVITA' CHIRURGICA
Il medico non risponde delle sofferenze e delle lesioni arrecate al soggetto, anche se queste abbiano determinato una sua menomazione della integrità fisica, se ciò si è reso necessario per salvarlo da un male maggiore e quindi nell’ottica di un bilanciamento tra benefici e rischi del trattamento (es.: amputazione di una gamba per evitare la mortale cancrena).
Il tutto, ovviamente, se avvenuto nel rispetto delle leges artis ossia delle regole che disciplinano il corretto operare del sanitario.
ATTIVITA' SPORTIVA
L'atleta non risponde del danno cagionato all'avversario qualora sia l'effetto di un rischio tipico, ossia rientri nella normale casistica delle possibili conseguenze nel rispetto delle norme di gioco.
Esemplificando:
- non può essere tenuto a rispondere sul piano penale, per il danno cagionato all'avversario, il calciatore che, sbagliando un'entrata, colpisce la caviglia anziché il pallone;
- risponde invece sul piano penale il calciatore che commette un fallo di reazione oppure quello che, pur durante un'azione di gioco, colpisce volontariamente l'avversario (sempre che, in tal caso, venga dalla persona offesa sporta querela).
ATTIVITA' CINEMATOGRAFICO-TEATRALE
L'attore che, durante una scena, colpisce un suo collega non potrà essere chiamato a risponderne sul piano penale per le percosse o le lesioni cagionate qualora sia il copione a prevedere una tale azione. Ovviamente sarebbe invece tenuto a risponderne nel caso in cui l'azione fosse totalmente gratuita in quanto non prevista dalla sceneggiatura (sempre che, in tal caso, venisse dalla persona offesa sporta querela).

CALUNNIA E DIFFAMAZIONE: QUANDO ATTRIBUIRE UN FATTO/COMPORTAMENTO A UNA PERSONA INNOCENTE COSTITUISCE REATO.Comunemente ...
02/12/2023

CALUNNIA E DIFFAMAZIONE: QUANDO ATTRIBUIRE UN FATTO/COMPORTAMENTO A UNA PERSONA INNOCENTE COSTITUISCE REATO.
Comunemente si confonde la calunnia con la diffamazione (e viceversa) ma sono due reati ben distinti.
La calunnia, reato contro l’amministrazione della giustizia, è il reato commesso da chi, con querela o altro atto indirizzato all’autorità giudiziaria, incolpa qualcuno di un reato sapendolo innocente: ad esempio, sporgo querela per un furto indicando una determinata persona come responsabile sapendo benissimo che non è stata lei a rubare quel bene o magari neppure si è trattato di furto perché la cosa è andata semplicemente smarrita.
La diffamazione, reato contro la persona, è invece il reato commesso da chi, ad esempio, offende l’altrui reputazione e, nello specifico, il fatto risulta aggravato se l’offesa è commessa attribuendo un determinato fatto.
La calunnia è quindi un reato contro l’amministrazione della giustizia perché di fatto determina uno sviamento delle indagini e per tale motivo risulta procedibile d’ufficio (ossia senza necessità di una querela da parte della persona offesa) ed è punito con pena più severa.
La diffamazione, invece, è procedibile a querela e le pene previste sono più lievi.

SEPARAZIONE E DIVORZIO SU DOMANDA CONGIUNTAE' di questi giorni la notizia della sentenza della Cassazione che ha conferm...
23/10/2023

SEPARAZIONE E DIVORZIO SU DOMANDA CONGIUNTA

E' di questi giorni la notizia della sentenza della Cassazione che ha confermato che le pronunce di separazione e di divorzio possono essere richieste al tribunale con un'unica domanda da parte di entrambi i coniugi concordi.
Mentre la separazione viene pronunciata appena l'iter introduttivo è perfezionato, il divorzio verrà dichiarato decorso il termine di legge di sei mesi dall'intervenuta separazione.
Personalmente sto attendendo, per alcune coppie di clienti, che decorra il termine per la pronuncia di divorzio: questa facoltà di domanda congiunta infatti è stata introdotta solo di recente con la 'Riforma Cartabia'.

DANNO DA RESPONSABILITA' MEDICALa responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un'attività sa...
30/08/2023

DANNO DA RESPONSABILITA' MEDICA

La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un'attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all'attività stessa.
Qualora tra la condotta inadeguata del sanitario e il danno subito dal paziente vi sia un nesso di causalità, ossia il danno sia conseguenza dell'operato del sanitario la responsabilità può essere di tipo civile e penale.
All'interno della responsabilità di natura civile si distingue tra responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (a carico di ASL o della proprietà della clinica privata) e responsabilità extracontrattuale del sanitario: i due tipi di responsabilità hanno tempi di prescrizione e regole probatorie diversi tra loro.
Alla responsabilità civile può aggiungersi quella penale che grava personalmente sul sanitario qualora il paziente abbia proposto querela ovvero qualora sia conseguita la morte del paziente.
Vista la varietà della casistica possibile, in caso di presunto danno da responsabilità medica sarà il legale, coadiuvato per gli aspetti medici da un medico legale, a consigliare come procedere a tutela del paziente danneggiato (o dei suoi eredi).

DISTACCO ENERGIA ELETTRICALa disalimentazione dell’utenza energia elettrica può avvenire qualora vi sia una morosità nei...
23/06/2023

DISTACCO ENERGIA ELETTRICA
La disalimentazione dell’utenza energia elettrica può avvenire qualora vi sia una morosità nei pagamenti delle bollette ma tale distacco è legittimo solo qualora sia preceduto da:
- un sollecito di pagamento con indicazione delle fatture impagate;
- una successiva messa in mora (trasmessa con raccomandata o PEC) con invito formale al pagamento entro un termine indicato;
- una riduzione di potenza che di fatto rende possibile solo un carico minimo.
Qualora sia mancata la messa in mora e/o la preventiva riduzione di potenza, il distacco, anche in caso di effettiva morosità, è da ritenersi illegittimo.
Nella prassi poi avviene (e purtroppo non sono casi così rari) che talvolta, pur in presenza di regolari pagamenti (magari frazionati nel tempo), venga operato il distacco.
In tutti i casi di distacco illegittimo l’utente, oltre agli indennizzi di legge, avrà diritto al risarcimento dei danni effettivi e dimostrabili come conseguenza dell’illecito.
Talvolta si rende necessario giungere a promuovere un’azione giudiziale per ottenere un provvedimento d’urgenza che ordini la riattivazione dell’utenza.

SUCCESSIONE EREDITARIA E TESTAMENTILa normativa in tema di successioni ereditarie è, a voler semplificare per gli aspett...
06/05/2023

SUCCESSIONE EREDITARIA E TESTAMENTI
La normativa in tema di successioni ereditarie è, a voler semplificare per gli aspetti di comune interesse, composta da tre corpi di norme: quello relativo alla successione legittima, quello relativo alla successione testamentaria e quello relativo alla successione necessaria.
Le norme sulla SUCCESSIONE LEGITTIMA si applicano nel caso in cui il defunto non abbia lasciato un valido testamento e stabiliscono una serie di categorie di cosiddetti successibili nonché la priorità di una categoria rispetto all'altra: coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti sino al sesto grado, lo Stato.
Le norme sulla SUCCESSIONE TESTAMENTARIA si applicano qualora vi sia un valido testamento e, unitamente ad esse, trovano eventuale applicazione quelle sulla SUCCESSIONE NECESSARIA, ossia le norme che prevedono delle quote di riserva in favore dei cosiddetti legittimari.
I legittimari sono titolari della quota di legittima (legittimari e legittima non devono essere confusi con la successione legittima, trattandosi di normative che trovano applicazione in casi nettamente diversi), ossia la quota ereditaria che la legge prevede in favore di coniuge, figli e (in certi casi) ascendenti.
Non sono rari i casi in cui il testamento prevede volontà che vanno a ledere la legittima di questi soggetti: in tali casi è possibile per costoro impugnare il testamento ed ottenere la quota a loro riservata per legge.
Quanto alle forme di TESTAMENTO, oltre a quelli per atto notarile, pari valore di legge ha il cosiddetto testamento olografo; questo però dev'essere redatto secondo criteri che un legale saprà all'occorrenza evidenziare al fine di evitare di esporsi a facili impugnazioni da parte degli interessati esclusi.
Quanto ai motivi per fare testamento, si indicano a titolo d'esempio:
- la volontà di escludere dalla successione, in certi casi, parenti che, in assenza dello stesso, sarebbero chiamati all'eredità secondo le norme di successione legittima che, come detto, si applicano in assenza di valido testamento;
- la volontà di beneficiare persone o enti che non risulterebbero chiamati all'eredità in base alle norme di successione legittima.

TIPOLOGIE DI CASE EDITRICILa mia esperienza come legale sia di case editrici che di autori mi permette di fare un quadro...
24/02/2023

TIPOLOGIE DI CASE EDITRICI

La mia esperienza come legale sia di case editrici che di autori mi permette di fare un quadro, semplificando molto e senza entrare a fondo negli aspetti tecnico giuridici, dell'offerta commerciale che si reperisce sul mercato.
Un primo grande distinguo è quello tra le case editrici a pagamento e quelle non a pagamento.
Le case editrici a pagamento sono quelle che chiedono un contributo (a volte di importo anche rilevante) come corrispettivo per la sola pubblicazione, mentre quelle non a pagamento non prevedono un tale onere economico (a fondo perso, diciamo) a carico dell'autore.
Pressoché in ogni tipologia contrattuale (quindi di uno o dell'altro tipo) è prevista la possibilità per l'autore di acquistare a prezzo scontato delle copie per la vendita diretta.
A metà tra l'una e l'altra di queste tipologie si pongono le case editrici che prevedono l'acquisto di una quantità minima di copie, con una previsione contrattuale che di fatto consente all'editore di coprire i costi ed avere un introito anche in caso di insuccesso editoriale: ciò che dovrà indirizzare l'autore sarà il numero di copie di cui si impone l'acquisto (è probabile che, in caso di acquisto di quantitativi importanti, le vendite dirette neppure coprano il costo d'acquisto).
Uno (fra i tanti) degli aspetti cui prestare attenzione quando viene proposto un contratto di edizione è l'eventuale presenza di clausola che esclude il pagamento dei diritti d'autore in caso di mancato raggiungimento di un certo numero di copie vendute: anche in questo caso l'autore dovrebbe valutare se il numero di copie 'infruttuose' sia congruo oppure eccessivo.
Oltre a questi sono molti altri gli aspetti che, prima di sottoscrivere un contratto di edizione, l'autore dovrebbe valutare con l'ausilio di un legale.
Ad essi si sommano le eventuali illegittimità che potrebbero sorgere in corso di rapporto: mancata regolare presentazione del rendiconto, mancato pagamento diritti d'autore, richieste di pagamento di contributi non previsti contrattualmente...

Indirizzo

Via Della Fornace 20
Millesimo
17017

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