22/07/2024
DIRITTO DI CRONACA E TUTELA DELL'ONORE E DELLA REPUTAZIONE: IL CASO CARLO CONTI
Nel gennaio del 2020 uscì la notizia che era stata individuata la stalker che per anni aveva preso di mira il noto conduttore televisivo Carlo Conti.
Il caso giudiziario si è concluso il 7 febbraio 2023 con sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Roma: è stato accertato che, non sussistendo gli elementi per rinviare a giudizio l'asserita stalker, da me difesa, il procedimento dovesse essere definito senza neppure giungere ad un processo a carico della medesima.
Il fatto che da una parte si sia dato ampio risalto alla notizia che la presunta stalker era stata individuata mentre nulla si sia scritto sull'esito favorevole per la stessa fornisce spunto per svolgere alcune considerazioni sul diritto di cronaca.
Il diritto di cronaca come diritto di informare e di essere informati è espressamente tutelato dall’articolo 21 della Costituzione.
La necessità di bilanciare l’interesse alla libertà di informazione e quello della protezione della sfera personale di ogni individuo ha portato la giurisprudenza, all’esito di un lungo processo interpretativo, a delineare caratteri e limiti del diritto di cronaca.
LA VERITA' DELLA NOTIZIA
Il limite della veridicità implica che il giornalista deve riportare fatti veri o quantomeno ragionevolmente veri rispetto alle fonti.
LA CONTINENZA NELL'ESPOSIZIONE
Il limite della continenza espressiva si identifica con la correttezza formale dell'esposizione e la non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sì da garantire che la cronaca non si manifesti con modalità lesive dei diritti all'onore ed alla reputazione.
IL PUBBLICO INTERESSE ALLA DIVULGAZIONE DELLA NOTIZIA
Tale concetto deriva dalla necessità che una notizia, sia pure vera e comunicata con adeguato linguaggio, risponda all’interesse che la collettività può manifestare rispetto alla conoscenza dell’informazione stessa.
La pertinenza della notizia si valuta in relazione alle necessità informative dei destinatari, avendo riguardo anche alla notorietà o meno dei soggetti coinvolti, nonché alla rilevanza del fatto.
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Ritornando al 'Caso Carlo Conti', dalla lettura degli articoli ad esso inerenti, si nota come i titoli e gli articoli stessi non parlino della persona individuata come dell'eventuale/possibile autrice ma come dell'effettiva responsabile (“Identificata la stalker”: questo il tenore).
Dal momento che sino a condanna definitiva nessuno per legge è colpevole di reato alcuno, emerge chiaramente che, al fine di vendere copie o far visionare gli articoli online, l'uso di titoli e contenuti ad effetto possa di fatto creare aberrazioni gravemente lesive dei diritti del 'malcapitato di turno'.
Un'ultima considerazione, aperta, per chiudere: pensate un po' se, come spesso accade nella cronaca giudiziaria ormai fortemente mediatica, della mia assistita si fossero comunicati nome e cognome...