Amministrazione Condomini Dr. Vincenzo Cambria

Amministrazione Condomini Dr. Vincenzo Cambria Ufficio amministrazioni condominiali e gestione bene immobili del Dr. Vincenzo Cambria.

Istruzioni e modalità di conferimento raccolta differenziata porta a porta a Milazzo.
29/09/2017

Istruzioni e modalità di conferimento raccolta differenziata porta a porta a Milazzo.

08/09/2017

Guida bonus mobili 2017
La detrazione è confermata al 50%, su un tetto di spesa per arredi ed elettrodomestici di classe A+ (A per i forni).
La regola è la seguente: l’acquisto di mobili deve essere destinato a un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia agevolata al 50%. Non c’è invece agevolazione se l’immobile è oggetto di riqualificazione energetica agevolata al 65%.
La ristrutturazione deve essere iniziata nel 2016.
Attenzione: se i mobili sono invece stati acquistati precedentemente (in un periodo compreso fra il giugno 2013 e il dicembre 2016, periodo agevolato) le regole restano quelle precedenti, quindi la ristrutturazione deve essere iniziata dopo il 26 giugno 2012.
Se la ristrutturazione edilizia è iniziata nel 2016, ed è proseguita nel 2017, il bonus mobili 2017 si applica al netto delle spese già effettuate nel 2016 (la somma non può superare i 10mila euro). Significa che non si può, per la stessa ristrutturazione, acquistare mobili per 10mila euro nel 2016 e per una cifra analoga nel 2017. Il tetto dei 10mila euro si riferisce all’acquisto di mobili per la singola unità immobiliare. Se invece si ristrutturano più appartamenti, si può utilizzare più volte l’agevolazione. La detrazione, come sempre, è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
La ristrutturazione edilizia a cui si riferisce l’acquisto di mobili può riguardare la singola unità immobiliare o parti comuni dell’edificio. Spetta anche se gli arredi sono destinati a una parte diversa dell’immobile oggetto di ristrutturazione (esempio: se la ristrutturazione riguarda la cucina, si possono acquistare mobili per il soggiorno utilizzando la detrazione). Per i beni acquistati per le parti comuni, i condomini hanno diritto alla detrazione ciascuno per la propria quota.
Importante: la data di inizio ristrutturazione deve precedere quella di acquisto dei beni (le spese, invece, possono essere successive). La data di inizio ristrutturazione è quindi un elemento fondamentale per utilizzare l’agevolazione: se i lavori non richiedono comunicazioni e titoli abilitativi specifici, basta una dichiarazione sostitutiva o atto di notorietà.
I mobili e gli elettrodomestici devono essere nuovi.
Sono esclusi: porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, complementi di arredo.
Sono compresi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
Per quanto riguarda gli elettrodomestici, deve trattarsi di grandi elettrodomestici (quindi sono escluse, ad esempio, lampadine, asciugacapelli, tostapane).
A titolo esemplificativo, sono considerati grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
La detrazione si ottiene indicandola in dichiarazione dei redditi: i pagamenti devono essere fatti obbligatoriamente con bonifico o con carta di credito o di debito. La data di pagamento utile è quella di utilizzo della carta, non quella di addebito. Bisogna conservare: ricevuta del bonifico o ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con le carte), documentazione addebito sul conto corrente, fatture di acquisto complete di natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

16/04/2017

Sinceri Auguri di buona Pasqua a tutti.

10/06/2016

Anno nuovo, vita vecchia. Con le debite differenze per il (parziale) sollievo di milioni di contribuenti. La scadenza individuata dall’erario per il versamento della rata di acconto di Imu e Tasi è ancora una volta quella del 16 giugno. La novità principale consiste nell’esenzione dal Tributo sui servizi indivisibili (Tasi) per la prima abitazione, già risparmiata da qualche anno dall’Imposta comunale sugli immobili (Imu). Esonero della Tasi a parte, il calcolo e il successivo pagamento delle due «patrimoniali» resta un passaggio di non semplice gestione individuale. Ecco, in 10 punti, un «vademecum» per orientarsi e affrontare preparati l’incombenza.
La «deadline» è fissata per giovedì 16 giugno per ambedue le imposte, rispecchiando così la tabella di marcia degli anni scorsi. Il 16 dicembre 2016 sarà invece la scadenza per il pagamento della seconda rata, quella di conguaglio.
Il modello F24, vale a dire il modulo da compilare in ogni sua voce e da consegnare al momento del pagamento, si può scaricare in formato elettronico dal sito internet dell’Agenzia delle entrate. In versione cartacea, invece, si può ritirare in banca, alle Poste e presso tutti gli agenti incaricati della riscossione.
Una volta compilato l’F24, si può procedere al versamento presso qualunque agente di riscossione. Scegliendo il canale Equitalia, si può pagare allo sportello oppure online tramite il servizio gratuito «F24 Web», accessibile dopo essersi registrati. Quanto agli uffici postali, solo i clienti BancoPostaOnline e BancoPosta Click possono pagare direttamente online con l’addebito sul conto. Poste italiane mette comunque a disposizione di tutti i contribuenti il servizio di compilazione online dei moduli. Possibile infine assolvere al proprio dovere rivolgendosi al personale istituto bancario di appoggio (anche via home banking), purché convenzionato con il servizio stesso.
Sono interessati a Imu e Tasi tutti i proprietari di seconde case (sia che esse siano sfitte, sia in locazione ad un inquilino, sia infine a disposizione), di box, cantine e solai non pertinenti all’abitazione principale, inoltre i titolari di immobili non residenziali non utilizzati direttamente o non locati. Devono provvedere al versamento anche i proprietari di abitazione principale (quella dove il contribuente e il suo nucleo familiare possiedono la residenza anagrafica e il domicilio abituale) accatastata in categoria A1 (signorile), A8 (villa) o A9 (castello o palazzo di pregio).
A partire da quest’anno, le abitazioni principali sono esonerate da Tasi oltre che da Imu. Per il 2016, inoltre, i singoli Comuni non hanno la facoltà di aumentare a proprio piacimento le aliquote Imu e Tasi in vigore nel 2015.
Il valore dell’immobile ai fini Tasi è lo stesso di quello utilizzato per l’Imu. Si moltiplica per l’apposito coefficiente (esempio: 160 per abitazioni, box, cantine e solai, 55 per i negozi, 80 per gli uffici) la rendita catastale rivalutata del 5%. Successivamente, si moltiplica il risultato per l’aliquota stabilita dal Comune di appartenenza per il saldo 2015. L’acconto consiste nel 50% del valore scaturito dal precedente calcolo. Qualora il patrimonio immobiliare fosse rimasto invariato, è sufficiente versare il 50% di quanto indicato lo scorso anno nel modulo F24.
Limitatamente agli immobili concessi in uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado, vale a dire tra genitori e figli, il Fisco taglia quest’anno la base imponibile di Imu e Tasi del 50%. Per beneficiare dell’agevolazione è necessario tuttavia rispettare una serie di parametri stringenti. In particolare, il comodante non deve essere proprietario di alcun altro immobile abitativo in Italia, inoltre deve risiedere nello stesso Comune in cui si trova l’immobile in comodato. Per le abitazioni affittate a canone concordato è invece previsto – sia per Imu, sia per Tasi – un taglio della base imponibile nella misura del 25%.
A differenza della Tasi, l’Imu colpisce anche i terreni agricoli e i terreni incolti, orticelli inclusi. Sono risparmiati dall’obbligo i terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati come montani o di collina, oltre ai terreni di qualsiasi Comune posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (o a questi dati in locazione).
Non sono coinvolte dal pagamento Imu le abitazioni date al coniuge separato o divorziato assegnatario, anche se non proprietario della ex casa coniugale, purché ivi risieda anagraficamente e dimori abitualmente. Inoltre, le unità immobiliari delle cooperative edilizie, gli alloggi popolari e quelli appartenenti a Forze armate, Polizia e Vigili del Fuoco.
Entro il 16 ottobre, i singoli Comuni decideranno quale aliquota applicare ad Imu e Tasi. A quel punto, il contribuente conoscerà la differenza da versare in fase di conguaglio. La buona notizia è che il Fisco impedisce alle amministrazioni locali, almeno per il 2016, di ritoccare al rialzo l’indice 2015.

21/05/2016

DICHIARAZIONE 730/2016
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Inoltre, da quest’anno l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 già precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline).
Nel caso di presentazione del modello 730 direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate oppure determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal 7 luglio (oppure entro quattro mesi dalla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio). Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate (con le stesse modalità previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro il sesto mese successivo al 7 luglio (oppure entro il sesto mese successivo alla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio). I controlli preventivi non vengono effettuati se il modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, tenuto all’apposizione del visto di conformità, oppure se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

10/05/2016

Tutto è pronto per il canone Rai in bolletta. Ancora qualche giorno e le società elettriche prepareranno le fatture che i clienti riceveranno a luglio con il primo addebito di settanta euro, sei rate arretrate da gennaio a giugno di dieci euro l'una, e poi quella di luglio. Per quest'anno andrà così. Una rata iniziale più sostanziosa, poi il resto per arrivare ai cento euro complessivi del nuovo importo del balzello. Dal prossimo anno si pagheranno dieci euro al mese per dieci mesi. Ma la prima importante scadenza per gli abbonati della Tv pubblica cadrà lunedì prossimo, il 16 maggio. Entro quella data le famiglie che sono intestatarie di più bollette, in molti casi dovranno inviare una dichiarazione telematica (o per mezzo raccomandata), all'Agenzia delle Entrate per chiarire la propria situazione ed evitare di dover pagare due volte la tassa sulla televisione. Una casistica più o meno completa si può rintracciare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dove sono presenti anche degli esempi di compilazione della dichiarazione da inviare al Fisco. Ma nonostante questo non tutti i nodi saranno risolti entro lunedì.

ECCO COSA FARE

Alcuni casi sono destinati a rimanere ancora fuori. L'esempio probabilmente più importante è il caso di un inquilino che vive in una casa in cui la bolletta elettrica è intestata al proprietario, ma lo stesso proprietario già paga il canone Tv nella sua abitazione di residenza. In questo caso il proprietario può presentare la dichiarazione sostitutiva chiedendo di pagarlo una sola volta. Toccherebbe all'inquilino saldare il canone, nel caso non lo paghi già da qualche altra parte. Solo che l'inquilino non ha una bolletta elettrica sulla quale possa essere caricato. Questo caso particolare sarà risolto successivamente in un prossimo decreto.

I CASI BORDER LINE
Un'altra cosa evidente, è che il canone in bolletta farà emergere alcune situazione fiscalmente border line. Come nel caso di una famiglia unica con doppia abitazione, in cui magari il marito ha residenza in una casa e la moglie in un'altra ed entrambi sono intestatari di una bolletta elettrica. Un escamotage utilizzato magari per avere una doppia esenzione dall'imposta sulla prima casa. In questo caso, però, non ci sarà via di scampo. Almeno il canone dovrà necessariamente essere pagato due volte.

Chi invece dovrà certamente presentare la dichiarazione, è chi non ha un televisore. E almeno stando all'Istat, non si tratta di poche famiglie. Sarebbero 944 mila quelle che sostengono di non avere l'apparecchio in casa. Bisognerà stare attenti a dichiarare il falso, perché la legge prevede delle sanzioni penali. La fase di rodaggio non sarà semplicissima. Già oggi, come ha dichiarato l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, il 5% delle chiamate al call center della società riguardano la tassa sulla Tv.

24/04/2016

Validitò delle deleghe

Non sono ammesse verifiche sulla autenticità della delega da parte dell’assemblea. La Corte di Cassazione con le sentenze 3952/94 e 8116/99, ha stabilito che: i rapporti tra il rappresentato ed il rappresentante intervenuto in assemblea sono disciplinati dalle regole del mandato. Ne consegue che solo il delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega e non gli altri estranei a tale rapporto. Nel caso specifico solo il delegante, ricevuta copia del verbale potrebbe disconoscere l’operato del delegato.

Indirizzo

Milazzo
98057

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