12/11/2015
Sulla scia della sentenza n. 96 del 2015, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 229/2015 ha bocciato la punibilità della condotta di selezione degli embrioni nei casi in cui sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili. Permane invece il divieto di soppressione degli embrioni soprannumerari affetti da malattie genetiche a seguito di selezione finalizzata ad evitarne l’impianto nell’utero della donna.
Si tratta di un'importante sentenza che però appare inevitabile a fronte di quella precedente, dal momento che conferma la possibilità di ricorrere alla diagnosi e selezione preimpianto degli embrioni, senza che da tale pratica, lecita, derivino responsabilità penali per i sanitari. A mio avviso però ribadisce un altro concetto essenziale, trascurato dai media, e cioè che gli embrioni affetti da malattie genetiche non possono per tale ragione essere soppressi, ma devono essere crioconservti, dal momento che l'embrione è oggetto di tutela da parte del nostro ordinamento, e i suoi diritti vengono compressi solo a fronte di quelli della madre, oggetto di tutela costituzionale. Non appare pertanto corretto parlare di eugenetica dal momento che la Corte ribadisce che gli embrioni non possono essere soppressi solo perchè portatori di patologie, con ciò rifiutando proprio ogni applicazione dell'eugenetica