Avvocati Incidenti Stradali Milano

Avvocati Incidenti Stradali Milano AVVOCATO RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE
CONSULENZE PER MILANO PROVINCIA E INTERO TERRITORIO NA

03/10/2022

Studio Legale Conforti Monti

IL PEDONE, ANCHE SE INVESTITO DA UN MEZZO DI SOCCORSO ( AMBULANZA) IN FASE DI EMERGENZA, HA SEMPRE RAGIONE

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21402 del 6-7-2022.
Mentre trasportava un paziente in gravi condizioni, un’ambulanza, con le sirene spiegate e i lampeggianti accesi, investiva un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali causandone il decesso.
La presunzione della piena responsabilità del conducente nella determinazione di un sinistro si applica a tutti i casi in cui sia investito un pedone. Per superare questa presunzione di responsabilità del 100% a carico del conducente, è necessario provare la imprevedibilità della condotta del pedone e la oggettiva impossibilità di avvistarlo.
Nella fattispecie è emerso che il conducente dell’ambulanza non aveva posto in essere alcuna manovra di emergenza volta ad impedire l’impatto con il pedone e non aveva frenato nonostante lo avesse avvistato alcuni istanti prima dell’investimento.

28/04/2022

Studio Legale Conforti Monti

INVESTIMENTO PEDONALE – IL PEDONE NON HA SEMPRE RAGIONE
Cassazione civile, 28 Marzo 2022, n. 9856

In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può escludere la sua responsabilità dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all'investimento di un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il quale, a fronte della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta della vittima, aveva rispettato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto, procedendo ad una velocità adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza). (massima ufficiale)

18/02/2022

Studio Legale Conforti Monti

NESSUN RISARCIMENTO AL MOTOCICLISTA CHE CADE A CAUSA DI UNA GROSSA BUSTA DI PLASTICA CHE SI AGGANCIA ALLA RUOTA FACENDOGLI PERDERE ADERENZA - CASSAZIONE 30-12-2021 n. 42085

La Corte di Cassazione con una recente ordinanza ha negato il risarcimento del danno ad un motociclista caduto a terra a causa di un grosso sacchetto in cellophane che si è attaccato alla ruota facendogli perdere aderenza e provocando così la successiva caduta.
Il tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro era interessato da lavori stradali ma pare che il grosso involucro fosse fuoriuscito da un veicolo che precedeva il motociclista.
Non è stata riconosciuta la responsabilità dell’ente gestore della strada poiché l’incidente è da imputarsi esclusivamente al caso fortuito, trattandosi di “ situazioni pericolose provocate dagli stessi utenti della strada ovvero da un’imprevedibile o inopinata alterazione dello stato delle cose, rispetto alla quale nessuna condotta è esigibile dall’ente preposto alla custodia”.
In sostanza un sacchetto di plastica sospinto dal vento che si attacca alla ruota di un motoveicolo provocandone la perdita di aderenza e la caduta è un” oggetto vagante” e l’incidente non può certamente essere addebitato a negligenza del custode della strada poiché non vi è alcun collegamento con i lavori stradali in corso.

28/01/2022

Studio Legale Conforti Monti

NESSUN RISARCIMENTO A CHI E’ PRIVO DI POLIZZA RC AUTO
L’automobilista che circola per strada con un veicolo privo di assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria non merita di essere risarcito in caso d’incidente provocato da altri.
Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ha stabilito che la circolazione di un veicolo, che non avrebbe potuto circolare poiché privo della obbligatoria per legge copertura di responsabilità civile, costituisce un atto illegittimo, di una tale gravità da non meritare tutela in caso di sinistro, anche se avvenuto per responsabilità di terzi.
In sostanza non può essere accordato un risarcimento ad un bene che si trova in una situazione contraria alla legge e non può essere tutelato chi ha concorso a causare il danno subito, adottando un comportamento a sua volta ingiusto.
Si tratta di una sentenza unica per il momento, che potrebbe interessare circa 2,5 milioni di veicoli che circolerebbero senza la copertura rc auto.
La sentenza riguarderebbe anche il conducente e terze persone eventualmente trasportate su veicoli non assicurati le quali, anche se ignare della scopertura assicurativa dell’autoveicolo sul quale viaggiavano, dovrebbero rivolgersi al fondo di garanzia vittime della strada per essere risarcite di eventuali danni subiti.

29/07/2021

Studio Legale Conforti Monti
Risarcimento dei danni a un motociclista caduto in una strada piena di buche e facilmente visibili

Con una recentissima ordinanza la III sezione civile della Cassazione (Cass., Sez. III, 23 giugno 2021, n. 17947) ha confermato il risarcimento per un motociclista caduto a causa di un avvallamento presente sul manto stradale e dovuto alle asperità dell’asfalto sconnesso e pieno di buche. Le condizioni della strada, anche se facilmente visibili per i conducenti dei veicoli, non sono sufficienti per la Suprema Corte ad escludere la responsabilità dell’ente pubblico incaricato della manutenzione e fanno diventare secondaria la disattenzione addebitabile al motociclista.
In sostanza la Suprema Corte ha ritenuto di secondaria importanza la condotta poco attenta del conducente rafforzando invece la responsabilità dell’ente manutentore che non si è premurato di rendere sicura una strada assolutamente inadeguata e fonte di grave pericolo per la circolazione

Studio Legale Conforti Monti
24/05/2021

Studio Legale Conforti Monti

L'uomo, operaio 39enne, aveva una doppia vita di cui le due donne erano all'oscuro

04/05/2021

STUDIO LEGALE CONFORTI MONTI

Danno biologico: liquidazione invalidità permanente, invalidità temporanea ed eventuale sofferenza morale

Ordinanza n. 7126 del 12/03/2021

La Corte di Cassazione ribadisce le voci che concorrono a determinare il danno biologico.
“Ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi”.

02/04/2021

STUDIO LEGALE CONFORTI MONTI

LE NUOVE TABELLE MILANESI PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI

Sono state rese note il 10 marzo scorso le nuove tabelle, elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, per il risarcimento dei danni non patrimoniali (compresi quelli derivanti da lesioni superiori ai 9 punti d’invalidità permanente subite in incidenti stradali).
L’edizione 2021 delle Tabelle contempla una differenza rispetto a quelle precedenti poiché evidenzia la valutazione del danno morale da sofferenza separata dal danno biologico, adeguandosi all’attuale orientamento della Cassazione, di cui avevamo già parlato in un precedente articolo.
Ne avevamo parlato negativamente, evidenziando i rischi di contrasti sulla quantificazione del danno.
E’ prevalso l’orientamento secondo il quale il danno morale (sofferenza morale) andrebbe sempre adeguatamente e separatamente verificato dal Giudice mentre, nelle tabelle precedenti, era riconosciuto automaticamente con un aumento percentuale del danno biologico (danno alla salute in senso stretto inteso come menomazione fisica).
D’ora in poi sarà il medico legale, avvalendosi se del caso di uno specialista, ad accertare il grado di sofferenza correlata alla lesione subita, indicandone l’intensità, in modo da consentire al Giudice un’adeguata quantificazione finale che tenga conto sia del danno biologico sia del danno morale.
Tale impostazione non potrà non complicare notevolmente eventuali transazioni, creando disaccordo proprio sulla valutazione del danno morale, il danno in sostanza più difficile da verificare poiché decisamente soggettivo.
In attesa della tabella unica nazionale per le lesioni non lievi, le tabelle di Milano continuano comunque a costituire un riferimento nazionale per la quantificazione dei danni.

23/03/2021

STUDIO LEGALE CONFORTI MONTI

RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DEL NIPOTE PER LA PERDITA DEL NONNO IN UN INCIDENTE STRADALE :

Cassazione n. 5258/2921

La Corte di Cassazione ha stabilito che per ottenere il risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale, il nipote deve provare solamente l’esistenza di un rapporto di reciproco affetto con il nonno e non di un rapporto particolarmente ed eccezionalmente intenso come può aversi ad esempio in caso di convivenza.
La Suprema Corte ha ribaltato due sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano che avevano negato il danno non patrimoniale sofferto iure proprio dal nipote a seguito della perdita del nonno in un sinistro stradale, non ritenendo sufficienti l’esistenza di un rapporto costante di affetto e la frequentazione nei fine settimana come prova del particolare legame tra i due.
Secondo la Corte, la convivenza non è una condizione indispensabile. Anche se nipote e nonno non convivono può essere riconosciuta la lesione di un rapporto parentale e conseguentemente riconosciuto un danno non patrimoniale per la perdita del legame affettivo.
Naturalmente la particolare ed eccezionale intensità del legame inciderà sulla quantificazione del danno ma non costituisce presupposto necessario per il suo riconoscimento.

06/03/2021

STUDIO LEGALE CONFORTI MONTI

RISARCIMENTO DEL DANNO DA LUCRO CESSANTE (MANCATO GUADAGNO) A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE:

La Corte di cassazione, con l’ordinanza del 9 dicembre 2020 n. 28701, torna sul tema del risarcimento del danno da lucro cessante, stabilendo che se il danneggiato, a causa del sinistro stradale, perde il lavoro, ha diritto al risarcimento per la perdita del reddito. Tale risarcimento deve essere corrisposto per intero e non in base alla percentuale di perdita della capacità di lavoro specifica.
Viceversa, nel caso in cui il danneggiato abbia trovato un nuovo lavoro, il risarcimento sarà pari alla differenza tra le retribuzioni perdute e quelle ricevute.

05/03/2021

STUDIO LEGALE CONFORTI MONTI

IL TRIBUNALE DI TORINO, DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE LE AVEVA CONTESTATE, CONFERMA LE TABELLE MILANESI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO:

In attesa della tabella unica nazionale, dopo la sentenza della Cassazione n. 25164 che avevamo negativamente commentato in un post precedente, il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4423/2020, conferma la piena legittimità dei valori fissati dal tribunale di Milano per il risarcimento delle lesioni più gravi a seguito di sinistro stradale e di qualunque altro atto illecito.

10/02/2021

STUDIO LEGALE CONFORTI MONTI

TABELLA UNICA NAZIONALE, COME POTREBBERO CAMBIARE I RISARCIMENTI PER I DANNI GRAVI, NATURALMENTE A FAVORE DELLE ASSICURAZIONI:

E’ stato pubblicato a gennaio lo schema del decreto relativo alla regolamentazione delle tabelle di riferimento per il risarcimento dei danni da lesioni subite in un incidente stradale, ovvero nell’ipotesi di responsabilità sanitaria, compresi tra i 10 e 100 punti di invalidità.
A distanza di 15 anni dall’introduzione del Codice delle Assicurazioni che la prevedeva, a tutt’oggi non esiste ancora una tabella unica di legge per le lesioni di grave entità nella Rc auto e Rc sanitaria.
Questo vuoto è stato fortunatamente colmato dall’Osservatorio per la giustizia del Tribunale di Milano, alle cui tabelle la Corte di Cassazione ha riconosciuto una validità nazionale.
Alla redazione delle tabelle avrebbero partecipato solamente funzionari del ministero competente e dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni senza consultare neanche la Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, ovvero l’unico organismo competente per la parte medico-legale.
Il risultato di tutto ciò è che i nuovi valori monetari risulterebbero inferiori rispetto a quelli minimi stabiliti dal Tribunale di Milano di ca. il 10%.
Inoltre lo schema del decreto prevede, ad esclusivo vantaggio delle Assicurazioni, che i nuovi parametri si applichino anche ai giudizi in corso e non esclusivamente ai sinistri accaduti dopo l’entrata in vigore del provvedimento.
Questo nuovo schema unico per le tabelle di risarcimento delle lesioni con invalidità da 10 a 100 punti rischia pertanto di ridurre i risarcimenti e incrementare ulteriormente ( lo avevamo già scritto in un precedente post a proposito di una recente sentenza della cassazione proprio sulle tabelle milanesi) il contenzioso tra danneggiati e assicurazioni.

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Via Ludovico Muratori 30
Milan
20135

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