Separazione Divorzio Unione Civile WR Milano Avvocati

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CONVIVENZA: IL DIRITTO AL RISARCIMENTO IN CASO DI MORTE DEL CONVIVENTELa Corte di Cassazione con la recente ordinanza n....
23/05/2018

CONVIVENZA: IL DIRITTO AL RISARCIMENTO IN CASO DI MORTE DEL CONVIVENTE

La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 9178/18 del 13 aprile 2018 è tornata sul tema della fornendo una definizione di convivenza stabile tale da garantire il diritto al convivente al risarcimento in caso di del proprio partner.

Il Caso: la ricorrente era compagna di un lavoratore che ha perso la vita precipitando nel vano ascensore del proprio luogo di lavoro ove erano in corso lavori di ristrutturazione, per cui ella aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti alla perdita del proprio compagno.

La Cassazione ha ritenuto che il criterio di valutazione delle prove nei precedenti gradi di giudizio non fosse stato correttamente applicato, sostenendo che la convivenza more uxorio, rilevante anche ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente in caso di perdita della vita dell'altro, sussiste “qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale” e che l’accertamento può essere basato su indizi precisi e concordanti.

Ha ritenuto perciò che la residenza non può considerarsi un requisito indispensabile per identificare il rapporto come stabile, posto che nella società odierna anche molte coppie coniugate non coabitano stabilmente per esigenze di lavoro, ritenendo invece rilevanti alcuni elementi indiziari come: conto corrente comune e relativi movimenti, il fatto che tale conto corrente comune fosse stato acceso nel comune di residenza della donna, e che su di esso fossero addebitate le utenze di casa, il medico curante del defunto abitava nel paese della propria compagna, e che questa era stata indicata nel rapporto dei carabinieri come convivente, era stata chiamata dai carabinieri nel cantiere dove si era verificato l'incidente.

Secondo la Corte tutte queste circostanze devono essere interpretate in maniera unitaria e sono perciò indice di un rapporto stabile, dal quale discende il diritto al in caso di morte del partner

Avv. Ruggiero Gorgoglione
Avv. Walter Massara
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MATRIMONIO SENZA SESSO? DIVORZIO IMMEDIATO PER INCONSUMAZIONELe coppie che non hanno consumato il matrimonio possono div...
08/05/2018

MATRIMONIO SENZA SESSO? DIVORZIO IMMEDIATO PER INCONSUMAZIONE

Le coppie che non hanno consumato il matrimonio possono divorziare immediatamente senza chiedere prima la separazione.

Sembra davvero che l’intimità non sia opzionale nella vita - o meglio, nella qualità di vita - della coppia.

Il divorzio, in caso di assenza di rapporti sessuali, è immediato, senza passare dall’intermediazione temporale della separazione. Si tratta infatti dell’unica ipotesi, oltre a quella in cui il marito o la moglie abbiano rettificato il proprio sesso, in cui non è necessario restare separati per un determinato periodo di tempo prima che siano formalmente dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio.

Non rileva in alcun modo, invece, la ragione della mancanza di rapporti sessuali nella coppia, ovvero se essa sia derivata da malattie o altre motivazioni, oppure se sia connessa a questioni psicologiche o emotive o alla libera scelta dei coniugi.

La previsione positiva dell’inconsumazione quale causa di divorzio acquista rilevanza in quanto espressione dell’assenza di una comunione di vita tra coniugi. Il fatto oggettivo dell’inconsumazione sussiste in mancanza di una realizzata ed operante “intesa sessuale”, ovvero laddove la sessualità di ciascuno dei coniugi non ha avuto modo di trovare adeguata espressione nell’ambito del rapporto di coppia, ovvero non ha avuto modo di coniugarsi con le aspettative erotico - sessuali dell’altro coniuge.

É assai improbabile che il tentativo di un rapporto naufragato sia avvenuto in presenza di testimoni, per cui è pressoché impossibile valersi di un “testimone oculare”, quindi come provare l’inconsumazione?

E’ plausibile che vi siano dei testi de relato che hanno quindi conoscenza indiretta dei problemi della coppia. Una prova scientifica, mentre, può essere data, dalla dimostrazione clinica dell’impotenza alla penetrazione del marito che va tenuta distinta dall’infertilità. Mentre lato donna la prova è maggiormente difficoltosa, ove l’unica prova scientifica inconfutabile dell’assenza di rapporti è la verifica dell’illibatezza della donna, che però presuppone che non vi siano state in precedenza altre esperienze sessuali, circostanza che deve essere contestualizzata nella società odierna.

Non bisogna peraltro sottovalutare il caso in cui la coppia, che prima del matrimonio aveva una vita sessuale pressoché regolare, nelle immediatezze del matrimonio abbia cessato di avere ogni forma di relazione fisica, caso in cui l’impossibilità attiene per lo più alla sfera psichica.

Resta ferma la possibilità che il ricorso venga redatto su domanda congiunta, nel qual caso entrambe le parti potranno in misura concorde confermare l’assenza di un’intesa sessuale di coppia.

In presenza dei presupposti esaminati il Giudice potrà scioglierne gli effetti civili del matrimonio. L’unione rimane invece valida davanti sul piano religioso/canonico, qualora il matrimonio sia anche religioso; in tale ipotesi, quindi, si dovrà ricorrere all'intervento della Sacra Rota per l’annullamento postumo.

Avv. Walter Massara
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SEPARAZIONE E DIVORZIO: SENZA ACCORDO NIENTE FOTO DEI FIGLI MINORI SUI SOCIAL NETWORK Per pubblicare le foto dei figli m...
14/02/2018

SEPARAZIONE E DIVORZIO: SENZA ACCORDO NIENTE FOTO DEI FIGLI MINORI SUI SOCIAL NETWORK

Per pubblicare le foto dei figli minori è necessario il consenso di entrambi i genitori e a volte non basta.

E’ quanto emerge dalla recente Giurisprudenza di merito sensibile alla tematica della tutela dei minori le cui foto vengono sempre più spesso pubblicate sui social.

In punto il Tribunale di Mantova, con provvedimento del 19 settembre 2017, ha ritenuto necessario l’accordo di entrambi i genitori, in assenza del quale ha ordinato alla madre alla rimozione delle foto del figlio pubblicate su un social network.

A distanza di pochi mesi il Tribunale di Roma, con ordinanza del 23 dicembre 2017, ha ordinato la rimozione delle foto del figlio sedicenne su richiesta del minore stesso. In tal caso il genitore aveva pubblicato diverse foto rendendo pubbliche le sue vicende personali e familiari e qualificando il figlio come “malato mentale”. Il Giudice ha disposto non solo la rimozione delle foto ha previsto una sanzione di 10.000 euro (cd. “astreinte”) in caso di mancata rimozione nonché di reiterata pubblicazione delle foto.

E’ evidente che la tutela dell’immagine coinvolga interessi e diritti fondamentali alla formazione della personalità nelle formazioni sociali, che mai come oggi vanno considerate nel contesto digitale.

Avv. Ruggiero Gorgoglione
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SEPARAZIONE E DIVORZIO: PER LE SPESE STRAORDINARIE DI MANTENIMENTO IL SILENZIO DI UN GENITORE SI CONSIDERA ASSENSO.In te...
22/12/2017

SEPARAZIONE E DIVORZIO: PER LE SPESE STRAORDINARIE DI MANTENIMENTO IL SILENZIO DI UN GENITORE SI CONSIDERA ASSENSO.

In tema di rimborso delle spese straordinarie al genitore che le ha anticipate “il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall’altro (a mezzo sms, e-mail, fax, oec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.”

E’ quanto stabilito nelle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense e siglate il 29.11.2017 con la Commissione Famiglia e le Associazioni del settore.

Le suddette linee riportano anche un elenco esemplificativo delle spese distinguendo tra spese comprese nell’assegno di mantenimento, spese straordinarie per le quali non è richiesta la concertazione, e spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori.

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MATRIMONIO: IL PROMESSO SPOSO CHE FUGGE DALL’ALTARE NON DEVE RISARCIRE I DANNI MORALI.Nel caso esaminato, la promessa sp...
13/12/2017

MATRIMONIO: IL PROMESSO SPOSO CHE FUGGE DALL’ALTARE NON DEVE RISARCIRE I DANNI MORALI.

Nel caso esaminato, la promessa sposa è stata lasciata “sull’altare” a due giorni dal matrimonio, si è pertanto rivolta al tribunale per richiedere il risarcimento delle spese sostenute per la cerimonia e il danno morale subito.

Il risarcimento del danno morale, quantificato in 30.000 euro, è stato riconosciuto solo in appello, tuttavia il promesso sposo ha promosso ricorso in Cassazione ottenendo un provvedimento parzialmente favorevole.

La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza del 2012 n. 9, ha rilevato innanzitutto che la rottura della promessa di matrimonio formale e solenne, che risulti da atto pubblico o scrittura privata o dalla richiesta di pubblicazioni matrimoniali, non può ritenersi un comportamento lecito ove uno dei due “fugga” senza giustificato motivo.

Ovviamente, però, non si potrà certo obbligare il promissario coniuge a contrarre matrimonio. Il recesso senza giustificato motivo, infatti, non rientra nell’applicazione dei principi di responsabilità risarcitoria civilistici. Diversamente si correrebbe il rischio di creare una pressione tale da indurre a contrarre matrimonio contro la volontà effettiva.

Per contro, il danno di colui che è stato “abbandonato sull’altare” non può rimanere privo di tutela. Per cui, la Cassazione ha ritenuto risarcibili ai sensi dell’art. 81 c.c. le sole spese sostenute e le obbligazioni contratte in vista del matrimonio, non ritenendo mentre risarcibili altre voci di spesa e tantomeno danni morali non patrimoniali.

E’ opportuno osservare che il medesimo onere risarcitorio grava sul promesso sposo che, con comportamento “colpevole”, induce l’altro al rifiuto alle nozze.

Avv. Ruggiero Gorgoglione
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