Avvocato Daniele Concavo

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L'Avvocato Daniele Concavo ha maturato una particolare esperienza sia nella tutela della reputazione personale e aziendale, sia in materia di diritto sportivo e del fitness.

E' REATO DARE DELL'OMOSESSUALE A UNA PERSONA?L’evoluzione culturale e dei costumi ha inevitabilmente comportato che alcu...
28/05/2021

E' REATO DARE DELL'OMOSESSUALE A UNA PERSONA?

L’evoluzione culturale e dei costumi ha inevitabilmente comportato che alcuni epiteti, in passato ritenuti dalla giurisprudenza offensivi, abbiano perso la propria valenza denigratoria.

Oggigiorno, infatti, definire taluno come “omosessuale” non è considerato dalla giurisprudenza reato.

In particolare secondo la Cassazione penale, sezione quinta, n. 50659 del 2016, non integra il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) il mero riferirsi ad una persona indicandola con il termine "omosessuale", trattandosi di espressione che, a differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento ingiurioso, si limita ad attribuire una qualità personale attinente alle preferenze sessuali di una persona, ed è in tal senso entrata nell'uso comune.

Tuttavia secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 19359/21, depositata il 17 maggio 2021, l’additare una persona come "fr**io" e "schifoso" integra senza alcun dubbio il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.).

Il fatto esaminato dalla Suprema Corte riguardava un post condiviso su Facebook da un transessuale, dedito anche alla prostituzione, in cui affermava di avere avuto un rapporto sessuale con un esponente politico, apostrofandolo come "fr**io" e "schifoso".

L’imputato veniva condannato sia in primo che in secondo grado per il reato di diffamazione aggravata, a causa dell'utilizzo del famoso social network, sanzionandolo con 2 mila euro di multa e al risarcimento di 10 mila euro in favore del politico.

Il difensore dell’imputato proponeva allora ricorso in Cassazione, sostenendo che “dare del fr**io" a una persona, sulla bacheca di Facebook, non integrava più il reato di diffamazione poiché oramai questo temine non avrebbe più una valenza denigratoria.

Di parere nettamente opposto la Cassazione, secondo la quale le espressioni utilizzate online dall’imputato non hanno perso il carattere dispregiativo ad esse attribuito.

Ritiene la Suprema Corte che, oggi come in passato, le espressioni oggetto di incriminazione costituiscono, oltre che una chiara lesione dell'identità personale, un veicolo di avvilimento dell'altrui personalità e tali sono percepite dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana, come dimostrato dalle liti furibonde innescate, in ogni dove, dall'attribuzione delle qualità sottese alle parole utilizzare dall’imputato per etichettare il politico.

Precisano, infatti, che non è un caso che nella prassi comune taluni ricorrono a quei termini dispregiativi proprio per recare offesa ad un altro soggetto.

In conclusione è veramente sorprendente che in una società evoluta come la nostra la Corte di Cassazione, ancora una volta, sia stata chiamata ad esprimersi su questioni che parrebbero oramai anacronistiche e superate.

La realtà dei fatti sembra però testimoniare l’esatto opposto: il Parlamento, massima espressione di una democrazia rappresentativa, in data 4 novembre 2020, ha infatti sentito la necessità di approvare in prima lettura alla Camera il DDL Zan (ora all'esame della commissione Giustizia del Senato), il cui scopo risulta essere proprio quello della prevenzione e il contrasto dell’ancora attuale discriminazione e violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Il DDL Zan non introduce nuovi delitti, ma prevede l'estensione dei cosiddetti reati d'odio per discriminazione razziale, etnica o religiosa (articolo 604 bis c.p.), a chi compia discriminazioni verso omosessuali, donne e disabili.

Alla luce di quanto detto, forse è il caso di ricordare che l’art. 3 della Costituzione italiana sancisce il principio di uguaglianza, secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza nessuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

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14/05/2021

MIO NUOVO ARTICOLO MOLTO INTERESSANTE: E' LEGALE INVIARE AD ALTRE PERSONE GLI SCREENSHOT?
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Avv. Daniele Concavo

di Daniele Concavo – Avvocato del Foro di Milano, opera nell’ambito del Diritto Penale, con particolare esperienza nella tutela della reputazione personale e aziendale

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06/05/2021

MIO NUOVO ARTICOLO MOLTO INTERESSANTE: UNO SCREENSHOT PUO' VALERE COME PROVA IN GIUDIZIO?
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Avv. Daniele Concavo

Sempre più di frequente accade che le parti processuali producano in giudizio uno screenshot, come prova dell’illecito subito. Ma può uno screenshot essere considerato una prova valida e dunque utilizzabile dal giudice in sede processuale?

MIO NUOVO ARTICOLO SUL RISCHIO DI COMMETTERE IL REATO DI DIFFAMAZIONE SCRIVENDO SU UN BLOG!Buona letturaAvv. Daniele Con...
29/04/2021

MIO NUOVO ARTICOLO SUL RISCHIO DI COMMETTERE IL REATO DI DIFFAMAZIONE SCRIVENDO SU UN BLOG!
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Avv. Daniele Concavo

L’evoluzione tecnologica ha segnato un profondo mutamento nel modo in cui le persone manifestano i loro pensieri. Questo cambiamento ha preso le mosse dall’avvento delle e-mail, dei servizi di messaggistica istantanea e, infine, dalla creazione dei

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15/04/2021

MIO NUOVO ARTICOLO

CHAT DI GRUPPO PRIVATA – LA RISERVATEZZA DELLA COMUNICAZIONE OFFENSIVA NON ESCLUDE IL SUO CARATTERE DIFFAMATORIO

Sempre di grande attualità è il tema relativo alla possibilità del datore di lavoro di licenziare o sospendere in via cautelare il dipendente, in ragione della sua pubblicazione sui social network di messaggi offensivi e lesivi dell’immagine l’azie

È REATO DIFFONDERE LA NOTIZIA DI AVER DENUNCIATO UNA PERSONA?Facciamo un semplice esempio. Alessandro e Carlo, acerrimi ...
21/05/2020

È REATO DIFFONDERE LA NOTIZIA DI AVER DENUNCIATO UNA PERSONA?
Facciamo un semplice esempio.
Alessandro e Carlo, acerrimi nemici, vivono entrambi nello stesso condominio.
Un giorno, Alessandro incontra Carlo ed iniziano a litigare. Alessandro pensa che Carlo gli abbia rubato la sua valigia da viaggio (molto costosa), che il giorno prima aveva lasciato temporaneamente davanti alla propria cantina. Carlo nega assolutamente di avergli rubato la valigia. Alessandro però non gli crede e, il giorno stesso, si reca dai Carabinieri a sporgere denuncia di furto nei confronti di Carlo. Carlo è dunque indagato per il reato di furto; infatti, un giorno, Carlo viene convocato dai Carabinieri per rilasciare delle dichiarazioni in merito al furto. Il lunedì Carlo lascia la propria abitazione per recarsi dai Carabinieri al fine di rendere le dichiarazioni. Alessandro, venuto a conoscenza di ciò, ne approfitta ed affigge in bacheca di Condominio un foglio in cui comunica a tutti i condomini che Carlo si era allontanato dalla propria abitazione per recarsi presso i Carabinieri ove pendeva, nei suoi confronti, un procedimento penale nato a seguito della propria denuncia per furto.
Non appena ritornato a casa, Carlo si accorge di questo foglio affisso in bacheca. Pertanto, denuncia sporge subito denuncia nei confronti di Alessandro.

Secondo voi la denuncia di Carlo è fondata? In caso affermativo, quale reato ha commesso Alessandro?

La denuncia di Carlo è fondata. Alessandro ha infatti commesso il reato previsto e punito dall’art. 167 del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 (intitolato “Trattamento illecito di dati”) che, in sintesi, punisce, al comma 2, la condotta di colui il quale, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, sempre che dal fatto derivi un nocumento.

Nel caso concreto, Alessandro ha ingiustamente divulgato i “dati giudiziari” di Carlo in assenza del suo consenso. Il comportamento di Alessandro ha certamente comportato un grave danno nei confronti di Carlo, che avrà diritto di formulare in processo richiesta di risarcimento danni nei confronti di Alessandro.

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SAPETE QUAL’È LA DIFFERENZA TRA INGIURIA E DIFFAMAZIONE? SONO ENTRAMBI REATI?Dunque, Diffamazione è quando una persona o...
20/05/2020

SAPETE QUAL’È LA DIFFERENZA TRA INGIURIA E DIFFAMAZIONE? SONO ENTRAMBI REATI?

Dunque, Diffamazione è quando una persona offende un’altra in assenza di questa e davanti almeno ad altre 2 persone. La diffamazione è a tutti gli effetti un reato previsto dal nostro codice penale all’articolo 595. Per ottenere giustizia, la persona che è stata offesa dovrà sporgere querela nei confronti del proprio offensore.

Vi faccio un semplice esempio di Diffamazione. Andrea, incontrando gli amici Luca e Marco, pronuncia frasi offensive nei confronti del povero Antonio (che non è lì presente durante la conversazione). Come avrete capito, Andrea commette il reato di diffamazione e potrà essere querelato da Antonio, che potrà chiederli in giudizio anche i propri danni morali.

Invece, è Ingiuria quando una persona offende un’altra in presenza di questa stessa. A differenza della diffamazione, l’ingiuria non è più reato, ma solo un illecito civile. Ciò significa che, per ottenere giustizia, la persona offesa, invece di sporgere querela, dovrà avviare un giudizio civile in cui potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Vi faccio un banale esempio di ingiuria. Mario e Simone sono nemici. Un giorno si incontrano per strada. Mario infuriato offende Simone. Dunque, in questo caso Simone potrà citare in giudizio civile Mario per averlo offeso e potrà chiedere anche il risarcimento dei danni subiti per l’offesa.

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ATTENZIONE AD ALZARE LA VOCE: C’È IL RISCHIO DI VE**RE CONDANNATI PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE!Vi faccio un semplicissim...
19/05/2020

ATTENZIONE AD ALZARE LA VOCE: C’È IL RISCHIO DI VE**RE CONDANNATI PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE!

Vi faccio un semplicissimo esempio.

Supponiamo di star discutendo animatamente con Tizio. Ad un certo punto, Tizio gridando utilizza frasi offensive nei confronti di una persona che conosciamo (esempio, un nostro caro amico, parente, conoscente, eccetera) ma che al momento, però, non è presente.

Purtroppo, l’offesa pronunciata ad alta voce da Tizio nei confronti del nostro caro conoscente viene sentita da Caio.
Secondo voi, in questo esempio Tizio commette il reato di diffamazione?

Esatto, Tizio compie il reato di diffamazione e potrà essere condannato con “la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 1032,00 euro”.

Come mai Tizio ha commesso il reato di diffamazione?

Semplice, perché Tizio ha offeso il nostro conoscente (che al momento non era presente) e queste offese sono state “sentite” da più persone: Noi e Caio (il quale è riuscito in lontananza a sentire le offese, visto l’elevato tono di voce utilizzato da Tizio durante la discussione).

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SE USIAMO TONI OFFENSIVI IN UNA DENUNCIA O IN QUERELA RISCHIAMO DI VE**RE PUNITI PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE O INGIURIA...
18/05/2020

SE USIAMO TONI OFFENSIVI IN UNA DENUNCIA O IN QUERELA RISCHIAMO DI VE**RE PUNITI PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE O INGIURIA?

La risposta è no in quanto le offese scritte in una querela o in una denuncia sembrerebbero non essere punibili ai sensi dell’articolo 598 codice penale.

L’art. 598 del codice penale stabilisce infatti che: “Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinnanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinnanzi a un’autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo”.

Sulla non punibilità delle offese parrebbe essere d’accordo anche la Suprema Corte di Cassazione la quale ha stabilito che l’art. 598 del codice penale: “…possa trovare applicazione anche in relazione agli atti introduttivi dei suddetti procedimenti, quali la querela o il ricorso…” (Cassazione penale sez. V, n.15585 del 2004).

Attenzione però, se denunciate una persona incolpandola di un reato che sapete che non ha commesso, commettete il reato di calunnia (art. 368 codice penale)!

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COSA SUCCEDE SE NON SPORGETE QUERELA CONTRO CHI VI HA DIFFAMATO E OFFESO?Dovete sapere che il reato di Diffamazione è un...
14/05/2020

COSA SUCCEDE SE NON SPORGETE QUERELA CONTRO CHI VI HA DIFFAMATO E OFFESO?

Dovete sapere che il reato di Diffamazione è un reato procedibile a querela che deve essere fatta entro 3 mesi dal momento in cui avete scoperto di esser stati diffamati e offesi (se volete approfondire il tema di entro quanti mesi potete sporgere querela per diffamazione, leggete il mio seguente articolo https://www.facebook.com/photo/?fbid=1343294525879835&set=a.771181399757820 ).

Cosa significa questo? Purtroppo, vuol dire che, se voi non denunciate il fatto alle Autorità, nessun altro potrà farlo al tuo posto e la Polizia giudiziaria non potrà attivarsi per punire il colpevole che vi ha diffamato. Scaduto il suddetto termine di 3 mesi per sporgere querela, la persona che vi ha diffamato ed offeso non potrà essere penalmente più punita!

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SECONDO VOI ENTRO QUANTI MESI POTETE SPORGERE QUERELA PER DIFFAMAZIONE?Risposta: entro 3 mesi che decorrono dal momento ...
12/05/2020

SECONDO VOI ENTRO QUANTI MESI POTETE SPORGERE QUERELA PER DIFFAMAZIONE?

Risposta: entro 3 mesi che decorrono dal momento in cui avete scoperto di esser stati diffamati e offesi.

Facciamo un semplice esempio per chiarirvi ogni dubbio.
Il 3 gennaio 2020 Tizio scrive un post su Facebook con cui vi diffama e vi offende molto duramente. Voi, però, non vi accorgete immediatamente del post offensivo di Tizio ma lo scoprite dopo 4 mesi dalla pubblicazione: vale a dire il 3 maggio 2020!

Domanda: siete ancora in tempo per ottenere giustizia sporgendo querela nei confronti di Tizio?

Assolutamente si!

Infatti, come abbiamo detto all’inizio i 3 mesi decorrono dal momento in cui la povera vittima ha scoperto di esser stata diffamata.

Pertanto, potrete sporgere querela per il reato di diffamazione nei confronti di Tizio entro 3 mesi, che decoreranno dal 3 maggio 2020 fino e non oltre il 3 agosto 2020. Nel Processo potrete anche richiedere a Tizio il risarcimento dei danni subiti per la diffamazione subita.

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COMMETTE IL REATO DI DIFFAMAZIONE LA PERSONA CHE, DURANTE UNA CONVERSAZIONE TELEFONICA CON AD ESEMPIO UN’AMICA, OFFENDE ...
11/05/2020

COMMETTE IL REATO DI DIFFAMAZIONE LA PERSONA CHE, DURANTE UNA CONVERSAZIONE TELEFONICA CON AD ESEMPIO UN’AMICA, OFFENDE LA REPUTAZIONE DI UN’ALTRA PERSONA?

La risposta è No.

In un caso simile, i Giudici hanno affermato che l’offendere l’onore o la reputazione altrui comunicando al telefono con 1 sola persona non può costituire diffamazione, in quanto “il reato di diffamazione richiede, quale requisito indispensabile per la sua configurabilità, che la divulgazione del fatto offensivo avvenga quantomeno nei confronti di 2 persone, qualunque sia il mezzo utilizzato” (Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n. 32689/2003).

In sintesi, offendere la reputazione di qualcun'altro parlando al telefono non costituisce diffamazione perché il reato si configura "comunicando con più persone" e quindi alla presenza di almeno 2.

Se vuoi espormi il tuo caso giudiziario chiamami pure o scrivimi al seguente indirizzo e-mail [email protected]

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