28/02/2024
🐶🏢DISCIPLINA DEL CANE IN CONDOMINIO-. "La materia è disciplinata da varie fonti, legislative e giurisprudenziali, le più rilevanti sono la L.n.220/2012 che all'art.6 lett b) ha apportato modifiche all'art.1138 ultimo comma del Codice Civile stabilendo che, "Le norme del Regolamento[condominiale] non possono vietare di possedere o detenere animali domestici" analoga rilevanza il Regolamento condominiale (assembleare o contrattuale) nel dettare regole ai possessori di animali domestici all'interno del condominio come anche stabilito in linea di principio dall'art. 1102 cc " Ciascun partecipante puó servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto", Per quanto concerne il formante giurisprudenziale, numerose sono le sentenze delle corti di merito e della Corte Suprema di Cassazione emanate al fine di dirimere le frequenti controversie insorgenti tra i condomini a motivo della presenza degli animali domestici e da compagnia, cani in primis, in condominio. La disciplina piuttosto capillare predisposta in materia tende comunque a non limitare quanto le parti possono stabilire autonomamente e liberamente con un contratto ( locazione), anche in senso contrario rispetto all'orientamento legislativo concessivo, ad esempio limitando l'accesso del pet nel proprio appartamento purché quanto stabilito in contratto dalle parti non sia già presente e disciplinato da un regolamento condominiale che abbia anch'esso natura "contrattuale” ossia sia modificabile con la sola unanimità dei condomini ,in tal caso prevarrà quest'ultimo. Pertanto il proprietario del cane e chi lo detiene in condominio, sará responsabile delle condotte dell'animale all'interno del condominio e perciò dovrà attivarsi e mettere in atto tutte quelle accortezze e cautele necessarie al fine di evitare che arrechi fastidio o danni ad altri condomini, cosí come sancito dall'art. 2052 cc e dall'art. 672 cp . Inoltre l'art. 844 cc sulle "immissioni" concede ai condomini il diritto di opporsi a tutte le propagazioni materiali, uditive, olfattive che superino la soglia della "normale tollerabilitá" cosí come al fine di non superare la soglia del disturbo alla quiete e al riposo pubblico (art.659 CP, I° comma) il condomino che possieda l'animale sarà tenuto ad impedire che arrechi disturbo in condominio (ad esempio insonorizzando l’area maggiormente occupata dal cane o creando una cuccia appartata e lontana rispetto a porte o finestre dei vicini di casa) Sará superfluo rammentare che “l’apice del disturbo” sarà ovviamente raggiungibile dai rumori molesti che si diffondano nelle cd. “ore del silenzio” all'interno del condominio in linea generale prima delle ore 8,00 del mattino e tra le ore 13,00-15,00 e dopo le ore 21,00, di sera, periodi nei quali la cd. “soglia di normale tollerabilità” ai rumori, (es abbaiare, latrare ecc) , è molto più bassa. Allo scopo di non superare tale soglia, sarà consigliato non lasciare il proprio cane incustodito e solo in casa per oltre le 4 ore giornaliere a maggior ragione se acquistato di recente e in giovane età. In tutti i casi sarà altamente sconsigliabile lasciarlo in solitudine e incustodito per tutte le otto ore lavorative giornaliere in quanto l’assenza prolungata del padrone potrebbe indurre il cane a condotte reattive che possono arrecare disturbo ai terzi senza che in tal caso nessuno possa porvi pronto rimedio. Ovviamente non si otterrà alcun beneficio, in nostra assenza, nel chiuderlo fuori sul terrazzo o balcone, estendendo cosí i soggetti che saranno disturbati dal cane. All’interno del condominio, negli spazi comuni e nel giardino condominiale sarà buona norma condurre il proprio cane al guinzaglio (corto mt.1,50) (cass.sent.n.4672/2009 e segg) con uso della museruola in ascensore( Min. Sal. Ord.6.8.3021 GU 06.09.13) e quando sia il caso, in tutti gli spazi comuni. Inoltre sarà buona abitudine non lasciarlo libero di correre nei corridoi condominiali, sulle scale ,nell’androne e nelle parti comuni condominiali in genere, ottemperando comunque a quanto disposto in materia dal Regolamento del Condominio purché non risulti lesivo dei diritti acquisiti. Il condomino proprietario di un cane e di un animale domestico in generale dovrà provvedere alla rimozione dello sporco lasciato nelle parti comuni condominiali dal proprio cane ed eliminare, ove sia possibile, la presenza di odori sgradevoli incorrendo, qualora questi superino la “normale soglia di tollerabilità” ,nelle sanzioni previste dall’art.674 CP (cass.n.45230/14). Occorre comunque rammentare che rispetto alla disciplina concessiva in materia di animali in condominio contenuta nella L. n.220/2012 e all'art 1138 cc ,eventuali disposizioni maggiormente restrittive che siano presenti in un regolamento condominiale avente non natura assembleare bensí contrattuale cioé sia stato stipulato al momento della costruzione dell'edificio e approvato dal singolo condomino al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare con la conseguente sua sottoscrizione e che pertanto sia modificabile solo con il consenso unanime di tutti i condomini, potrebbero avere la medesima efficacia tra i condomini di quella avente un contratto di locazione tra le parti. [ SLN ]