Studio Legale Avv. Barbara Laura Naldini

Studio Legale Avv. Barbara Laura Naldini AVV. BARBARA LAURA NALDINI

L'avvocato Barbara Laura Naldini iscritta all'Ordine degli avvocati di Milano esercita la professione forense dal 2002 in ambito civile

05/07/2025
28/02/2024

🐶🏢DISCIPLINA DEL CANE IN CONDOMINIO-. "La materia è disciplinata da varie fonti, legislative e giurisprudenziali, le più rilevanti sono la L.n.220/2012 che all'art.6 lett b) ha apportato modifiche all'art.1138 ultimo comma del Codice Civile stabilendo che, "Le norme del Regolamento[condominiale] non possono vietare di possedere o detenere animali domestici" analoga rilevanza il Regolamento condominiale (assembleare o contrattuale) nel dettare regole ai possessori di animali domestici all'interno del condominio come anche stabilito in linea di principio dall'art. 1102 cc " Ciascun partecipante puó servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto", Per quanto concerne il formante giurisprudenziale, numerose sono le sentenze delle corti di merito e della Corte Suprema di Cassazione emanate al fine di dirimere le frequenti controversie insorgenti tra i condomini a motivo della presenza degli animali domestici e da compagnia, cani in primis, in condominio. La disciplina piuttosto capillare predisposta in materia tende comunque a non limitare quanto le parti possono stabilire autonomamente e liberamente con un contratto ( locazione), anche in senso contrario rispetto all'orientamento legislativo concessivo, ad esempio limitando l'accesso del pet nel proprio appartamento purché quanto stabilito in contratto dalle parti non sia già presente e disciplinato da un regolamento condominiale che abbia anch'esso natura "contrattuale” ossia sia modificabile con la sola unanimità dei condomini ,in tal caso prevarrà quest'ultimo. Pertanto il proprietario del cane e chi lo detiene in condominio, sará responsabile delle condotte dell'animale all'interno del condominio e perciò dovrà attivarsi e mettere in atto tutte quelle accortezze e cautele necessarie al fine di evitare che arrechi fastidio o danni ad altri condomini, cosí come sancito dall'art. 2052 cc e dall'art. 672 cp . Inoltre l'art. 844 cc sulle "immissioni" concede ai condomini il diritto di opporsi a tutte le propagazioni materiali, uditive, olfattive che superino la soglia della "normale tollerabilitá" cosí come al fine di non superare la soglia del disturbo alla quiete e al riposo pubblico (art.659 CP, I° comma) il condomino che possieda l'animale sarà tenuto ad impedire che arrechi disturbo in condominio (ad esempio insonorizzando l’area maggiormente occupata dal cane o creando una cuccia appartata e lontana rispetto a porte o finestre dei vicini di casa) Sará superfluo rammentare che “l’apice del disturbo” sarà ovviamente raggiungibile dai rumori molesti che si diffondano nelle cd. “ore del silenzio” all'interno del condominio in linea generale prima delle ore 8,00 del mattino e tra le ore 13,00-15,00 e dopo le ore 21,00, di sera, periodi nei quali la cd. “soglia di normale tollerabilità” ai rumori, (es abbaiare, latrare ecc) , è molto più bassa. Allo scopo di non superare tale soglia, sarà consigliato non lasciare il proprio cane incustodito e solo in casa per oltre le 4 ore giornaliere a maggior ragione se acquistato di recente e in giovane età. In tutti i casi sarà altamente sconsigliabile lasciarlo in solitudine e incustodito per tutte le otto ore lavorative giornaliere in quanto l’assenza prolungata del padrone potrebbe indurre il cane a condotte reattive che possono arrecare disturbo ai terzi senza che in tal caso nessuno possa porvi pronto rimedio. Ovviamente non si otterrà alcun beneficio, in nostra assenza, nel chiuderlo fuori sul terrazzo o balcone, estendendo cosí i soggetti che saranno disturbati dal cane. All’interno del condominio, negli spazi comuni e nel giardino condominiale sarà buona norma condurre il proprio cane al guinzaglio (corto mt.1,50) (cass.sent.n.4672/2009 e segg) con uso della museruola in ascensore( Min. Sal. Ord.6.8.3021 GU 06.09.13) e quando sia il caso, in tutti gli spazi comuni. Inoltre sarà buona abitudine non lasciarlo libero di correre nei corridoi condominiali, sulle scale ,nell’androne e nelle parti comuni condominiali in genere, ottemperando comunque a quanto disposto in materia dal Regolamento del Condominio purché non risulti lesivo dei diritti acquisiti. Il condomino proprietario di un cane e di un animale domestico in generale dovrà provvedere alla rimozione dello sporco lasciato nelle parti comuni condominiali dal proprio cane ed eliminare, ove sia possibile, la presenza di odori sgradevoli incorrendo, qualora questi superino la “normale soglia di tollerabilità” ,nelle sanzioni previste dall’art.674 CP (cass.n.45230/14). Occorre comunque rammentare che rispetto alla disciplina concessiva in materia di animali in condominio contenuta nella L. n.220/2012 e all'art 1138 cc ,eventuali disposizioni maggiormente restrittive che siano presenti in un regolamento condominiale avente non natura assembleare bensí contrattuale cioé sia stato stipulato al momento della costruzione dell'edificio e approvato dal singolo condomino al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare con la conseguente sua sottoscrizione e che pertanto sia modificabile solo con il consenso unanime di tutti i condomini, potrebbero avere la medesima efficacia tra i condomini di quella avente un contratto di locazione tra le parti. [ SLN ]

19/10/2023

-GIOCO D'AZZARDO E SCOMMESSE, LE LEGGI NEL TEMPO, BREVISSIMI CENNI-. Tralasciando quanto sta avvenendo in questi giorni nel mondo del pallone è interessante sapere che in Italia, nonostante l’entrata in vigore di alcuni recenti provvedimenti parzialmente limitativi, l’ammontare totale delle giocate nell'anno trascorso è stato di 130 miliardi di euro, 20 miliardi di euro in più del 2019 e pari ad oltre il 6 % del PIL nazionale, inoltre il gettito all’erario derivante da giochi e scommesse avrebbe superato i 10 miliardi di euro, incluso il prelievo sugli apparecchi da intrattenimento che risulta essere in continua crescita. In passato centrale è stata l'introduzione del Lotto fra i giochi popolari ,1848, seguito nel 1946 dal popolarissimo Totocalcio e nel 1948 dal Totip con le prime Lotterie nazionali tradizionali in chiave moderna, come la Lotteria Nazionale Italia abbinata al Gran Premio di Agnano di trotto ed organizzata dallo Stato allo scopo di finanziare enti assistenziali post bellici (conv. 14.10.2003 AAMS (oggi ADM) affidate in concessione a RTI Lottomatica gestione lotterie ad estrazione istantanea) contestualmente, con D.Lgs n.496/1948, si attribuiva allo Stato il controllo totale sul gioco pubblico e si autorizzò l'attività di quattro Casinò sul territorio nazionale. Con Legge del 1983 si istituirono le Lotterie nazionali del Carnevale di Viareggio e della Regata Storica di Venezia. In passato un ulteriore e notevole impulso alla voce “giochi e scommesse” lo hanno certamente dato,, l’immissione sul mercato nel 1994 del cd. “Gratta e vinci” e nel 1997 del “Super Enalotto” ma soprattutto, con L. n. 282/2002, concedendo la possibilità per gli esercenti commerciali di mettere a disposizione degli avventori maggiorenni “slot machine” nei pubblici esercizi (bar e locali pubblici) sempre in ottemperanza alle disposizioni previste ex art. 86 T.U.L.P.S. sulle licenze ( oggi 1 apparecchio ogni 140 abitanti). L'Espansione del settore è stata ulteriormente implementata con il D.Lgs n.138/2011 e la liberalizzazione del gioco "on line" e la possibilità per l'utente di giocare d'azzardo e scommettere su eventi collegandosi direttamente da casa o dal proprio dispositivo mobile ad uno dei tanti cd. “Casinò on line” e "bookmakers" presenti nel web purché certificati e autorizzati ADM (Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli) . Il D.lgs 138/2002 ma in particolare la L. n. 383/2001 hanno riunificato l’organizzazione dei giochi legati alla sorte e delle scommesse in capo all’AAMS (dal 2012 ADM Agenzia delle Accise Dogane e dei Monopoli), sancendo il collegamento di tutte le macchinette per il il gioco e le scommesse alla rete telematica AAMS (oggi ADM) stabilendo altresì con L.n.266/2005 la chiusura (oscuramento) dei siti on line non autorizzati. Le società concessionarie di questo vasto settore sono aumentate a seguito della L.n.248/2006 la cd “Legge Bersani" con "liberalizzazione" del settore anche alle società straniere. Al fine di limitare ed arginare il fenomeno e porre presidi e tutele delle categorie più esposte come per l'appunto i minorenni sia il T.U.L.P.S. del 1926 e successivi aggiornamenti sia la L. n.158/2012 art.7 comma 8 prevedono il divieto assoluto d’ingresso ai minori di 18 anni nelle aree destinate ai giochi d’azzardo con vincite in denaro, sale bingo e nelle sale ove siano installati slot e videoterminali, contemplando la normativa in materia il divieto per i minorenni di giocare d’azzardo e scommettere in luoghi fisici a questo preposti ma anche on line e negli esercizi commerciali. Nel 2018 con il D.L. n.87 “Disposizioni urgenti in materia di dignità del lavoratore e delle imprese”, all’art.97 , il governo ha stabilito il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, diretta e indiretta, relativa a giochi e scommesse che prevedano vincite sotto forma di denaro nonché al gioco d’azzardo effettuate con qualunque mezzo televisivo, radiofonico, stampa e altri mezzi in manifestazioni sportive, culturali, artistiche sancendo che in caso di violazione AGICOM eroghi al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria.

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