Centro Anomalie Bancarie

Centro Anomalie Bancarie Siamo un primario Studio Tecnico Peritale (www.centroanomaliebancarie.it) specializzato nella rilevazione di Anatocismo e Usura bancaria

CENTRO ANOMALIE BANCARIE è il primo ed unico SISTEMA di Supporto Tecnico e Giuridico ai Professionisti delle Controversie in materia di Usura bancaria



Operiamo principalmente nel settore del BUSINESS TO BUSINESS e quindi:

NON abbiamo una rete commerciale che promuove i nostri servizi all’utente finale

NON abbiamo una rete di avvocati affiliati che presta servizio all’utente finale



SERVIZ

I

I nostri servizi sono rappresentati da:

Divisione Tecnica

Perizie Econometriche

ConsulenzaTecnica di Parte

Divisione Giuridica

Corso di Specializzazione per Avvocati

Servizio di Consulenza Giuridica prestato dai migliori Avvocati Specializzati in materia

Servizio di Aggiornamento sulle Sentenze più recenti grazie alla nostra BANCA DATI GRATUITA



I NOSTRI CLIENTI

SOCIETA’ DI SERVIZI,
le quali ci commissionano la redazione di Perizie econometriche e l’incarico di Consulenze Tecniche di Parte (CLICCA QUI per saperne di più), oltre a Formare la propria rete di Avvocati (nel senso di incentivarli allo studio, al perfezionamento e all’approfondimento della materia bancaria) con il nostro Corso di Specializzazione per Avvocati

AVVOCATI,
che intendono specializzarsi nel contenzioso bancario, i quali:

partecipano ai Seminari gratuiti che portiamo in tutta Italia

partecipano al Corso di Specializzazione per padroneggiare al meglio la materia

sfruttano il servizio di Consulenza Giuridica fornito dall’Avv. Francesco Roli, docente dei Seminari e del Corso di Specializzazione per Avvocati

usufruiscono del servizio di Aggiornamento sulle Sentenze più recenti grazie alla nostra BANCA DATI GRATUITA

ci commissionano la redazione Perizie e Consulenze Tecniche di Parte per avere un supporto tecnico professionale nella fase stragiudiziale o giudiziale delle controversie

Il SISTEMA CAB conduce l’AVVOCATO all’Eccellenza tramite una Formazione Giuridica Specializzata (Corso di Specializzazione) unita ai servizi di Consulenza Legale e Assistenza Tecnica Professionale (Perizie econometriche e Consulenza Tecnica di Parte). UN PO’ DELLA NOSTRA STORIA…

Centro Anomalie Bancarie nasce come Centro Tecnico Peritale per la redazione e l’elaborazione di Perizie econometriche su affidamenti bancari, mutui, finanziamenti, leasing, derivati e swap. Abbiamo a disposizione numerosi tecnici che ci permettono di gestire grossi quantitativi di pratiche in grande velocità. Ciascun Tecnico, prima di essere autorizzato ad operare, attraversa un periodo di formazione tecnica di 4-5 mesi. Molti di loro sono anche Consulenti Tecnici di parte e viaggiano in tutta Italia per assistere le operazioni peritali con il CTU. Perché la Formazione Giuridica? La imprescindibile necessità di integrare continuamente gli elaborati peritali con le più recenti Sentenze in materia, raccolte nella nostra Banca Dati gratuita, e di aggiornare i nostri tecnici sugli orientamenti giurisprudenziali riguardanti le modalità di calcolo da utilizzare nella redazione delle perizie, ci ha spinto a creare a un SISTEMA di Supporto Tecnico e Giuridico ai Professionisti delle Controversie in materia di Usura bancaria, fatto di formazione giuridica specializzata e di assistenza tecnica professionale.

⚖️ Corte di Appello di Napoli, 29 giugno 2026, n. 5128, Pres. D’Ambrosio, Rel. Minauro📑 Contratti bancari – cessione cre...
04/09/2026

⚖️ Corte di Appello di Napoli, 29 giugno 2026, n. 5128, Pres. D’Ambrosio, Rel. Minauro

📑 Contratti bancari – cessione crediti – titolarità credito – pubblicazione G.U. – onere prova – contratto cessione necessario

📌 “Dunque, la pubblicazione della cessione in blocco nella Gazzetta Ufficiale soddisfa l’onere di notificazione ai debitori ceduti in via equipollente, ma non assolve l’ulteriore onere di dimostrare che un credito specifico rientri tra quelli trasferiti (cfr. Cass. cit. n. 10742/2025, che richiama Cass. n. 17944/2023) e la dichiarazione unilaterale della cedente, proveniente da un terzo rispetto al giudizio e predisposta in funzione dello stesso, non può supplire alla mancata produzione del contratto, che rimane l’unico strumento idoneo a fornire prova piena della cessione.”

📌 “L’appellante, pur a fronte delle specifiche contestazioni operate dalla controparte, non ha mai prodotto in giudizio il contratto di cessione stipulato tra (…) e Parte I né i relativi allegati contenenti l’elenco analitico dei crediti ceduti, avendo peraltro affermato, nel ricorso monitorio, di essere divenuta titolare del credito azionato per averlo acquisito, mediante cessione, da (…).”

🔍 Principio affermato: la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale vale ai fini della notificazione ai debitori ceduti, ma non è sufficiente, da sola, a provare che lo specifico credito azionato sia effettivamente ricompreso nell’operazione di cessione. In presenza di una contestazione specifica sulla titolarità, è necessario produrre il contratto di cessione e la documentazione idonea a individuare analiticamente il credito trasferito. Neppure una dichiarazione unilaterale della cedente può sostituire tale prova.



📄 Testo integrale:

Corte di Appello di Napoli, 29 giugno 2026, n. 5128, Pres. D’Ambrosio, Rel. Minauro Contratti bancari – cessione crediti – titolarità credito – pubblicazione G.U. – onere prova – contratto cessione necessario "Dunque, la pubblicazione della cessione in blocco nella Gazzetta Ufficiale so...

⚖️ Cassazione Civile, 17 luglio 2026, n. 23433, Pres. De Stefano, Rel. Pellecchia (ordinanza)🏦 Contratti bancari – usura...
04/09/2026

⚖️ Cassazione Civile, 17 luglio 2026, n. 23433, Pres. De Stefano, Rel. Pellecchia (ordinanza)

🏦 Contratti bancari – usura sopravvenuta – modifiche unilaterali – art. 118 T.U.B. – verifica autonoma – applicazione art. 1815 c.c.

📌 “Deve pertanto ritenersi che il principio di irrilevanza dell’usura sopravvenuta non sia estensibile ai casi in cui il superamento del tasso soglia sia direttamente imputabile ad una modificazione unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’intermediario, occorrendo in tal caso procedere ad una verifica autonoma della legittimità del tasso applicato al momento della variazione.”

🔍 Principio affermato: la Cassazione distingue l’ipotesi ordinaria di usura sopravvenuta da quella in cui il superamento del tasso soglia derivi da una modifica unilaterale delle condizioni economiche disposta dall’intermediario ai sensi dell’art. 118 T.U.B. In quest’ultimo caso non opera automaticamente il principio di irrilevanza dell’usura sopravvenuta, ma occorre verificare autonomamente la legittimità del nuovo tasso al momento della variazione e le eventuali conseguenze sul rapporto, anche ai fini dell’art. 1815 c.c.



📄 Testo integrale:

Cassazione Civile, 17 luglio 2026, n. 23433, Pres. De Stefano, Rel. Pellecchia (ordinanza) Contratti bancari – usura sopravvenuta – modifiche unilaterali - art. 118 TUB - verifica autonoma – applicazione art. 1815 c.c. "Deve pertanto ritenersi che il principio di irrilevanza dell’usura sopra...

⚖️ Cassazione Civile, 6 luglio 2026, n. 22807, Pres. Acierno, Rel. Caiazzo (ordinanza interlocutoria)📈 Derivati – swap –...
03/09/2026

⚖️ Cassazione Civile, 6 luglio 2026, n. 22807, Pres. Acierno, Rel. Caiazzo (ordinanza interlocutoria)

📈 Derivati – swap – enti locali – riconoscimento sentenze inglesi – contrarietà all’ordine pubblico internazionale – rimessione della causa alla pubblica udienza

📌 “Il collegio ritiene che sussistano i presupposti per rinviare la causa all’udienza pubblica, in ordine alla rilevanza nomofilattica delle questioni che ne sono oggetto sia in relazione alla sussistenza della giurisdizione sul giudicato sia in relazione alla dedotta contrarietà ai principi di ordine pubblico delle statuizioni di cui si chiede il riconoscimento anche in relazione ai principi nomofilattici elaborati dalle S.U. di questa Corte.”

🔍 Principio affermato: la Cassazione ha ritenuto che le questioni relative al riconoscimento in Italia di sentenze inglesi concernenti contratti derivati stipulati da enti locali presentino particolare rilevanza nomofilattica. In particolare, dovranno essere approfonditi sia il profilo della giurisdizione sul giudicato straniero sia l’eventuale contrasto delle statuizioni da riconoscere con i principi di ordine pubblico internazionale, anche alla luce degli orientamenti già elaborati dalle Sezioni Unite. Trattandosi di ordinanza interlocutoria, la Corte non ha ancora fornito una soluzione definitiva e ha rinviato la causa alla pubblica udienza.



📄 Testo integrale:

Cassazione Civile, 6 luglio 2026, n. 22807, Pres. Acierno, Rel. Caiazzo (ordinanza interlocutoria) Derivati – swap – enti locali – riconoscimento sentenze inglesi – contrarietà ordine pubblico internazionale – rimessione causa pubblica udienza "Il collegio ritiene che sussistano i presupp...

⚖️ Cassazione Civile, 25 agosto 2026, n. 24754, Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo (ordinanza)🏦 Contratti bancari – poteri d...
02/09/2026

⚖️ Cassazione Civile, 25 agosto 2026, n. 24754, Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo (ordinanza)

🏦 Contratti bancari – poteri del giudice delegato – erogazione finanziamenti – illecito penale – nullità – violazione di norma imperativa – ammissione al passivo

📌 “Intanto, l’accertamento in via incidentale della (dedotta) illiceità penale della condotta dei (funzionari) della banca che ha erogato i finanziamenti posti (dal cessionario del presunto credito) a fondamento della domanda di ammissione al passivo, non è in alcun modo incompatibile né con il giudizio di opposizione allo stato passivo (artt. 98 e 99 l.fall.), né, più in generale, con il giudizio di verificazione dei crediti vantati nei confronti del fallito (artt. 93 e ss. l.fall.).”

📌 “Il giudice delegato (artt. 95, comma 3°, primo e secondo periodo, e 96, comma 1°, l.fall.), infatti, al pari del tribunale fallimentare (art. 99, comma 9° e comma 11°, l.fall.), ha tutti i poteri (prima istruttori e poi cognitori) per stabilire, anche a mezzo di (soli) indizi (purché, secondo le regole generali, gravi, precisi e concordanti): – se l’erogazione dei dedotti finanziamenti costituisca, o meno, un fatto illecito penale, con la conseguente nullità dei contratti che siano stati l’espressione per violazione di norma imperativa; – se, dunque, la banca (o il cessionario del presunto credito: ceduto come tale, con tutti gli eventuali vizi del relativo titolo costitutivo) abbia il credito alla restituzione delle somme erogate, oppure se, al contrario, l’erogazione delle somme oggetto di finanziamento abbia integrato (oltre che un’attribuzione eseguita in forza di un titolo nullo, anche) una prestazione eseguita, ai fini previsti dall’art. 2035 c.c., in offesa al buon costume.”

🔍 Principio affermato: nel procedimento di verifica del passivo, il giudice delegato e il tribunale fallimentare possono accertare incidentalmente anche l’eventuale rilevanza penale della condotta con cui la banca ha erogato i finanziamenti. Tale verifica può condurre alla nullità dei contratti per violazione di norme imperative e incidere direttamente sull’esistenza del credito restitutorio vantato dalla banca o dal suo cessionario. Il cessionario, infatti, acquista il credito con gli eventuali vizi del relativo titolo costitutivo. Resta inoltre possibile verificare se l’erogazione integri una prestazione contraria al buon costume ai sensi dell’art. 2035 c.c., con conseguenze sull’ammissibilità della pretesa al passivo.



📄 Testo integrale:

Cassazione Civile, 25 agosto 2026, n. 24754, Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo (ordinanza) Contratti bancari – poteri giudice delegato – erogazione finanziamenti – illecito penale – nullità – violazione norma imperativa "Intanto, l'accertamento in via incidentale della (dedotta) illiceità p...

⚖️ Cassazione Civile, Sezioni Unite, 28 agosto 2026, n. 24825, Pres. D’Ascola, Rel. Porreca🏦 Fideiussioni – schema ABI –...
01/09/2026

⚖️ Cassazione Civile, Sezioni Unite, 28 agosto 2026, n. 24825, Pres. D’Ascola, Rel. Porreca

🏦 Fideiussioni – schema ABI – estensione alla fideiussione specifica – verifica periodo temporale di stipula – intesa anticoncorrenziale – deroga art. 1957 c.c. – clausola a prima richiesta – sufficiente richiesta stragiudiziale

📌 “Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, a mente dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri.”

📌 “(…) Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante.”

🔍 Principio affermato: le Sezioni Unite chiariscono che la disciplina delle fideiussioni “a valle” dello schema ABI può interessare anche le fideiussioni specifiche e quelle stipulate in periodi anteriori o successivi a quello direttamente esaminato dal provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005. In tali ipotesi, tuttavia, il provvedimento amministrativo non costituisce da solo prova sufficiente: spetta al giudice verificare concretamente se il modello negoziale utilizzato sia riconducibile a un’intesa anticoncorrenziale, tenendo conto anche dell’ambito temporale e oggettivo della condotta. Le Sezioni Unite confermano inoltre che, in presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta, il creditore può evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. mediante una semplice richiesta stragiudiziale tempestiva, anche quando la distinta clausola di deroga integrale all’art. 1957 c.c. sia stata dichiarata nulla per violazione della normativa antitrust.



📄 Testo integrale:

Cassazione Civile Sez. Unite, 28 agosto 2026, n. 24825, Pres. d’Ascola, Rel. Porreca Fideiussioni – schema ABI – estensione fideiussione specifica – verifica periodo temporale stipula – deroga art. 1957 c.c. – sufficiente richiesta stragiudiziale "«Nel caso di fideiussione specifica rip...

⚖️ Tribunale di Brindisi, 24 luglio 2026, Est. Natali🏦 Mutui e finanziamenti – ammortamento alla francese – regime finan...
28/08/2026

⚖️ Tribunale di Brindisi, 24 luglio 2026, Est. Natali

🏦 Mutui e finanziamenti – ammortamento alla francese – regime finanziario composto – mancata indicazione nel contratto – trasparenza bancaria – art. 117 T.U.B. – tasso sostitutivo BOT – costo occulto – usura – opposizione a precetto

📌 “Nel contratto di mutuo con ammortamento alla francese, la mancata indicazione del regime finanziario composto utilizzato per la costruzione del piano non determina l’indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 c.c., ma può comportare la nullità parziale della pattuizione sugli interessi per violazione dell’art. 117, commi 4 e 7, TUB, qualora tale regime incida sul costo complessivo dell’operazione senza essere stato espressamente convenuto per iscritto. In tal caso il tasso convenzionale deve essere sostituito con quello previsto dall’art. 117, comma 7, TUB.”

📌 “Il differenziale economico tra lo sviluppo del piano in regime composto e quello in regime semplice, ove qualificato come costo occulto collegato all’erogazione del credito, deve essere computato nel TEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.”

🔍 Principio affermato: nel mutuo con ammortamento alla francese, la mancata esplicitazione del regime finanziario composto non determina necessariamente l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto, ma può incidere sulla validità della pattuizione degli interessi quando comporti un maggior costo non chiaramente convenuto per iscritto. In tale ipotesi trova applicazione il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, T.U.B. Inoltre, il differenziale economico derivante dall’applicazione del regime composto, se qualificabile come costo occulto del credito, deve essere incluso nel TEG per la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia usurario.



📄 Testo integrale:

Tribunale di Brindisi, 24 luglio 2026, Est. Natali Mutui e finanziamenti – ammortamento alla francese – regime finanziario composto – mancata indicazione nel contratto – trasparenza bancaria art. 117 TUB – tasso sostitutivo BOT – costo occulto – usura – opposizione a precetto Nel con...

📚 È uscito il numero 108 di agosto 2026 della nostra rivista giuridica mensile  .All’interno è possibile trovare i segue...
28/08/2026

📚 È uscito il numero 108 di agosto 2026 della nostra rivista giuridica mensile .

All’interno è possibile trovare i seguenti contenuti:

🏦 Approfondimento giuridico sulla recente pronuncia del Tribunale di Potenza, che valorizza l’importo netto erogato come base di calcolo del TAEG, a cura dell’Avv. Salvatore Bochicchio;

📑 Osservatorio mensile delle più recenti sentenze e ordinanze pubblicate, a cura dell’Avv. Maria Teresa De Luca;

⚖️ Commento alla pronuncia della Corte di Cassazione sull’interpretazione dell’art. 1176, comma 2, c.c. e sull’obbligo della banca finanziatrice, assistita da garanzia pubblica, di acquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti, a cura del Prof. Avv. Massimo Lembo;

➗ Approfondimento di matematica finanziaria sull’ipo-determinatezza o iper-determinatezza delle clausole relative all’ammortamento “alla francese”, nei regimi di capitalizzazione composta e semplice, con estensione alle convenzioni dell’anno civile giuliano, a cura del Prof. Antonio Annibali, dell’Ing. Alessandro Annibali, della Prof.ssa Carla Barracchini e del Dott. Francesco Olivieri;

📄 Caso pratico sull’inidoneità della dichiarazione notarile a dimostrare l’inclusione del credito vantato dalla SPV nell’ambito di una cessione in blocco, a cura dell’Avv. Bruna Zambrini.



🔗 Clicca sul link di seguito per acquistare il numero 108 della rivista:

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⚖️ Cassazione Civile, 28 luglio 2026, n. 24165, Pres. Graziosi, Rel. Simone (ordinanza)🏦 Leasing – interessi moratori – ...
27/08/2026

⚖️ Cassazione Civile, 28 luglio 2026, n. 24165, Pres. Graziosi, Rel. Simone (ordinanza)

🏦 Leasing – interessi moratori – usura – tasso soglia – clausola di salvaguardia – onere della prova – interesse ad agire – azione di accertamento

📌 “In presenza di una specifica contestazione relativa al superamento del tasso soglia, la mera previsione nel contratto di una clausola di salvaguardia non è sufficiente a escludere l’usurarietà degli interessi moratori convenuti. L’intermediario deve dimostrare, mediante adeguati riscontri contabili, l’effettiva operatività della clausola e il costante rispetto della soglia prevista dalla legge.”

📌 “L’interesse del cliente all’accertamento della nullità della pattuizione sussiste sin dal momento della stipulazione, anche quando gli interessi moratori non siano stati concretamente applicati, poiché l’azione di mero accertamento non presuppone un’attuale lesione patrimoniale, ma può essere fondata su una situazione di obiettiva incertezza circa la validità e l’efficacia della clausola.”

🔍 Principio affermato: la presenza di una clausola di salvaguardia non esclude automaticamente l’usurarietà degli interessi moratori. In caso di specifica contestazione, grava sull’intermediario l’onere di dimostrare che la clausola abbia operato concretamente e che il tasso effettivamente applicabile sia rimasto entro la soglia di legge. Il cliente conserva inoltre interesse ad agire per l’accertamento della nullità della clausola sin dalla stipulazione del contratto, anche se gli interessi moratori non siano ancora stati concretamente applicati.



📄 Testo integrale:

Cassazione Civile, 28 luglio 2026, n. 24165, Pres. Graziosi, Rel. Simone (ordinanza) Leasing – interessi moratori – usura – tasso soglia – clausola di salvaguardia – onere della prova – interesse ad agire – azione di accertamento In presenza di una specifica contestazione relativa al s...

⚖️ Cassazione Civile, 30 luglio 2026, n. 24277, Pres. Graziosi, Rel. Ambrosi (ordinanza)🏦 Fideiussione omnibus – schema ...
26/08/2026

⚖️ Cassazione Civile, 30 luglio 2026, n. 24277, Pres. Graziosi, Rel. Ambrosi (ordinanza)

🏦 Fideiussione omnibus – schema ABI – nullità parziale – clausola a prima richiesta – art. 1957 c.c. – richiesta stragiudiziale di pagamento – saldaconto – art. 50 T.U.B. – contestazione specifica

📌 “In presenza di una fideiussione contenente una clausola che imponga al garante il pagamento immediato a semplice richiesta scritta, l’eventuale richiamo all’art. 1957, comma 1, c.c. deve essere interpretato, ai sensi dell’art. 1363 c.c., come riferito al solo termine semestrale previsto dalla disposizione. Per impedire la decadenza è pertanto sufficiente che, entro tale termine, il creditore formuli una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale.”

📌 “La nullità della distinta clausola riproduttiva dell’art. 6 dello schema ABI, diretta a escludere integralmente l’applicazione dell’art. 1957 c.c., non si estende alla clausola a prima richiesta né ne impedisce l’autonoma operatività.”

📌 “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il saldaconto certificato ai sensi dell’art. 50 TUB può inoltre assolvere alla funzione probatoria quando il fideiussore non ne contesti specificamente la conformità alle scritture contabili della banca.”

🔍 Principio affermato: nella fideiussione contenente una clausola di pagamento a semplice richiesta, il rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. può avvenire anche mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di promuovere un’azione giudiziaria entro il medesimo termine. La nullità della clausola conforme all’art. 6 dello schema ABI non travolge automaticamente la distinta clausola a prima richiesta. Inoltre, il saldaconto ex art. 50 T.U.B. può assumere efficacia probatoria nell’opposizione a decreto ingiuntivo quando la sua conformità alle scritture contabili della banca non sia oggetto di specifica contestazione.



📄 Testo integrale:

Cassazione Civile, 30 luglio 2026, n. 24277, Pres. Graziosi, Rel. Ambrosi (ordinanza) Fideiussione omnibus – schema ABI – nullità parziale – clausola a prima richiesta, art. 1957 c.c. – richiesta stragiudiziale di pagamento – saldaconto – art. 50 TUB – contestazione specifica In prese...

⚖️ Tribunale di Modena, 21 luglio 2026, Est. Bagnoli📑 Cessione del credito – cartolarizzazione – transazione a saldo e s...
25/08/2026

⚖️ Tribunale di Modena, 21 luglio 2026, Est. Bagnoli

📑 Cessione del credito – cartolarizzazione – transazione a saldo e stralcio – clausola risolutiva espressa – dichiarazione del cessionario – distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto – permanenza della transazione – revoca decreto ingiuntivo

📌 “La cessione del credito, anche quando sia realizzata nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, trasferisce al cessionario il credito, le garanzie, gli accessori e le azioni dirette a ottenerne l’adempimento, ma non le azioni inerenti alla titolarità del contratto dal quale il credito deriva.”

📌 “Qualora il creditore originario abbia stipulato con il debitore una transazione a saldo e stralcio contenente una clausola risolutiva espressa, il potere di comunicare la volontà di avvalersi della clausola spetta al contraente originario e non al mero cessionario del credito.”

📌 “In mancanza della dichiarazione prevista dall’art. 1456, comma 2, c.c., la transazione resta efficace e il cessionario può agire soltanto per il residuo importo previsto dall’accordo, senza poter pretendere la reviviscenza del credito originario.”

🔍 Principio affermato: la cessione del credito non equivale alla cessione del contratto. Il cessionario acquista il credito e le azioni dirette al suo soddisfacimento, ma non subentra automaticamente nei poteri negoziali propri del contraente originario. Di conseguenza, in presenza di una transazione a saldo e stralcio con clausola risolutiva espressa, solo il contraente originario può dichiarare di volersene avvalere ai sensi dell’art. 1456, comma 2, c.c. In difetto di tale dichiarazione, l’accordo transattivo resta efficace e il cessionario può pretendere soltanto quanto residua in base alla transazione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo eventualmente emesso per il credito originario.



📄 Testo integrale:

Tribunale di Modena, 21 luglio 2026, Est. Bagnoli Cessione del credito – cartolarizzazione – transazione a saldo e stralcio – clausola risolutiva espressa – dichiarazione del cessionario – distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto – permanenza della transazione – re...

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