Centro Anomalie Bancarie

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Centro Anomalie Bancarie Siamo un primario Studio Tecnico Peritale (www.centroanomaliebancarie.it) specializzato nella rilevazione di Anatocismo e Usura bancaria

CENTRO ANOMALIE BANCARIE è il primo ed unico SISTEMA di Supporto Tecnico e Giuridico ai Professionisti delle Controversie in materia di Usura bancaria



Operiamo principalmente nel settore del BUSINESS TO BUSINESS e quindi:

NON abbiamo una rete commerciale che promuove i nostri servizi all’utente finale

NON abbiamo una rete di avvocati affiliati che presta servizio all’utente finale



SERVIZI

I nostri servizi sono rappresentati da:

Divisione Tecnica

Perizie Econometriche

ConsulenzaTecnica di Parte

Divisione Giuridica

Corso di Specializzazione per Avvocati

Servizio di Consulenza Giuridica prestato dai migliori Avvocati Specializzati in materia

Servizio di Aggiornamento sulle Sentenze più recenti grazie alla nostra BANCA DATI GRATUITA



I NOSTRI CLIENTI

SOCIETA’ DI SERVIZI,
le quali ci commissionano la redazione di Perizie econometriche e l’incarico di Consulenze Tecniche di Parte (CLICCA QUI per saperne di più), oltre a Formare la propria rete di Avvocati (nel senso di incentivarli allo studio, al perfezionamento e all’approfondimento della materia bancaria) con il nostro Corso di Specializzazione per Avvocati

AVVOCATI,
che intendono specializzarsi nel contenzioso bancario, i quali:

partecipano ai Seminari gratuiti che portiamo in tutta Italia

partecipano al Corso di Specializzazione per padroneggiare al meglio la materia

sfruttano il servizio di Consulenza Giuridica fornito dall’Avv. Francesco Roli, docente dei Seminari e del Corso di Specializzazione per Avvocati

usufruiscono del servizio di Aggiornamento sulle Sentenze più recenti grazie alla nostra BANCA DATI GRATUITA

ci commissionano la redazione Perizie e Consulenze Tecniche di Parte per avere un supporto tecnico professionale nella fase stragiudiziale o giudiziale delle controversie

Il SISTEMA CAB conduce l’AVVOCATO all’Eccellenza tramite una Formazione Giuridica Specializzata (Corso di Specializzazione) unita ai servizi di Consulenza Legale e Assistenza Tecnica Professionale (Perizie econometriche e Consulenza Tecnica di Parte). UN PO’ DELLA NOSTRA STORIA…

Centro Anomalie Bancarie nasce come Centro Tecnico Peritale per la redazione e l’elaborazione di Perizie econometriche su affidamenti bancari, mutui, finanziamenti, leasing, derivati e swap. Abbiamo a disposizione numerosi tecnici che ci permettono di gestire grossi quantitativi di pratiche in grande velocità. Ciascun Tecnico, prima di essere autorizzato ad operare, attraversa un periodo di formazione tecnica di 4-5 mesi. Molti di loro sono anche Consulenti Tecnici di parte e viaggiano in tutta Italia per assistere le operazioni peritali con il CTU. Perché la Formazione Giuridica? La imprescindibile necessità di integrare continuamente gli elaborati peritali con le più recenti Sentenze in materia, raccolte nella nostra Banca Dati gratuita, e di aggiornare i nostri tecnici sugli orientamenti giurisprudenziali riguardanti le modalità di calcolo da utilizzare nella redazione delle perizie, ci ha spinto a creare a un SISTEMA di Supporto Tecnico e Giuridico ai Professionisti delle Controversie in materia di Usura bancaria, fatto di formazione giuridica specializzata e di assistenza tecnica professionale.

⚖️ Corte di Giustizia UE, Sezione I, sentenza 15 ottobre 2026, C-70/25 – Pres. F. Biltgen, Rel. M. Bošnjak📑 Servizi di p...
21/10/2026

⚖️ Corte di Giustizia UE, Sezione I, sentenza 15 ottobre 2026, C-70/25 – Pres. F. Biltgen, Rel. M. Bošnjak

📑 Servizi di pagamento – PSD2 – operazioni non autorizzate – phishing – rimborso immediato – colpa grave – onere della prova

📌 Pag. 9, punto 34 – La colpa grave non sospende il rimborso immediato
“Ne consegue che l’articolo 73, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366 non prevede alcuna eccezione all’obbligo di rimborso immediato in caso di sospetto che il pagatore abbia reso possibile un’operazione di pagamento non autorizzata per negligenza grave, in violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 69 di tale direttiva.”

📌 Pag. 10, punto 40 – La prova grava sul prestatore
“Dall’altro lato, occorre ricordare che, nell’ambito della ripartizione dell’onere della prova, l’articolo 72, paragrafo 2, di detta direttiva pone a carico del prestatore di servizi di pagamento la prova della negligenza grave del pagatore.”

🔍 Principio affermato
Sintesi redazionale. Il prestatore di servizi di pagamento non può rifiutare il rimborso immediato di un’operazione non autorizzata adducendo la presunta colpa grave dell’utente. Il rimborso, alle condizioni previste dalla direttiva, deve avvenire immediatamente e comunque entro la fine della giornata operativa successiva alla conoscenza o alla notifica dell’operazione. Resta l’eccezione del ragionevole sospetto di frode del pagatore, comunicato per iscritto all’autorità competente, e restano gli obblighi di notifica dell’art. 71. In una fase successiva il prestatore può chiedere la restituzione delle perdite alle condizioni dell’art. 74, provando la negligenza grave: rimborso iniziale e responsabilità finale sono piani distinti. La Corte interpreta gli artt. 73 e 74 della direttiva (UE) 2015/2366 in risposta a un rinvio pregiudiziale polacco relativo a un’operazione di phishing.



📄 Testo integrale:

Corte di Giustizia UE, Sezione I, sentenza 15 ottobre 2026, C-70/25 – Pres. F. Biltgen, Rel. M. Bošnjak Servizi di pagamento – PSD2 – operazioni non autorizzate – phishing – rimborso immediato – colpa grave – onere della prova 📌 Pag. 9, punto 34 – La colpa grave non sospende il r...

⚖️ Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 18 settembre 2026, n. 25533 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Andrea Zuliani📑 Finan...
20/10/2026

⚖️ Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 18 settembre 2026, n. 25533 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Andrea Zuliani

📑 Finanziamento all’impresa in crisi – concessione abusiva di credito – nullità – norme penali imperative – restituzione – art. 2035 c.c.

📌 Pag. 5 – Le ragionevoli prospettive di risanamento
“Il finanziamento illecito è dunque quello concesso in una situazione in cui la parte finanziata non aveva in realtà alcuna ragionevole prospettiva di risanamento e tale situazione era conosciuta o comunque conoscibile dalla parte finanziatrice.”

📌 Pag. 7 – La norma penale violata deve essere individuata
“Infatti, l’affermazione della nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative penali presuppone innanzitutto l’esatta individuazione delle disposizioni penali che si assumono violate, presupposto per poter poi motivare l’accertamento in concreto della realizzazione di quella determinata e tassativa fattispecie incriminatrice e l’attiva partecipazione al reato della banca.”

🔍 Principio affermato
Sintesi redazionale. La valutazione del finanziamento a un’impresa in crisi richiede di verificare le ragionevoli prospettive di risanamento e la conoscenza, anche esigibile, della situazione da parte della banca. Per dichiarare nullo il contratto per contrasto con norme penali imperative occorre identificare la fattispecie incriminatrice e accertarne gli elementi concreti, inclusa la partecipazione della banca. La non ripetibilità ai sensi dell’art. 2035 c.c. richiede inoltre una specifica valutazione della contrarietà al buon costume: non discende automaticamente dalla sola violazione della norma penale. Accolti i primi due motivi, assorbiti gli altri e il ricorso incidentale condizionato; cassazione con rinvio al Tribunale di Vicenza in diversa composizione. La Corte non dispone direttamente l’ammissione dei crediti al passivo.



📄 Testo integrale:

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 18 settembre 2026, n. 25533 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Andrea Zuliani Finanziamento all’impresa in crisi – concessione abusiva di credito – nullità – norme penali imperative – restituzione – art. 2035 c.c. 📌 Pag. 5 – Le ragionevoli prospet...

⚖️ Cassazione civile, Sezione I, sentenza 3 agosto 2026, n. 24405 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani📑 Concordato...
20/10/2026

⚖️ Cassazione civile, Sezione I, sentenza 3 agosto 2026, n. 24405 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani

📑 Concordato in continuità indiretta – garanzia MCC – credito bancario chirografario – privilegio del garante pubblico – classi – graduazione dei crediti

📌 Pag. 4 – Il privilegio tutela il credito del soggetto pubblico
“Non c’è dubbio che il privilegio introdotto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 riguarda i crediti dell’ente pubblico o, per meglio dire, delle società cui la legge attribuisce il compito di gestire i fondi pubblici destinati agli interventi di sostegno alle imprese.”

📌 Pag. 6 – Il problema è il trattamento attribuito alla classe
“A ben vedere, quindi, il vizio della proposta non è consistito tanto nella scelta della formazione della classe in sé (essendo anzi obbligatorio il classamento dei «creditori titolari di garanzie prestate da terzi»: art. 85, comma 2, c.c.i.i.), bensì nell’utilizzo della classe così formata […]”

🔍 Principio affermato
Sintesi redazionale. La garanzia del Fondo non attribuisce automaticamente rango privilegiato al credito della banca. Il privilegio previsto dalla disciplina applicabile tutela il credito del soggetto che gestisce le risorse pubbliche; la futura escussione non può essere considerata certa per anticiparne gli effetti nel concordato. La classe dei creditori garantiti da terzi è obbligatoria, ma non consente di riservare ai crediti bancari ancora chirografari un trattamento migliore di quello dei crediti tributari privilegiati. Il rischio di escussione va considerato nel piano secondo la disciplina degli accantonamenti. Anche la priorità relativa non autorizza l’inversione della graduazione. Rigettato il ricorso contro la decisione che aveva escluso l’omologazione del concordato.



📄 Testo integrale:

Cassazione civile, Sezione I, sentenza 3 agosto 2026, n. 24405 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani Concordato in continuità indiretta – garanzia MCC – credito bancario chirografario – privilegio del garante pubblico – classi – graduazione dei crediti 📌 Pag. 4 – Il privilegio...

16/10/2026

⚖️ Tribunale di Bari, Sezione IV civile, sentenza 8 ottobre 2026, n. 4968 – Giudice Assunta Napoliello

📑 Documentazione bancaria – contratti – estratti conto e scalari – art. 119 TUB – prescrizione – chiusura del rapporto – opposizione a decreto ingiuntivo

📌 Pag. 2 – Diritto autonomo alla documentazione
“Ciò precisato, il diritto avanzato dall’opposta costituisce diritto sostanziale autonomo, il cui riconoscimento è sganciato dal motivo per il quale il cliente richiede la documentazione.”

📌 Pag. 3 – Decorrenza dalla chiusura del rapporto
“Si ritiene, pertanto, di condividere l’impostazione della giurisprudenza più recente secondo cui l’interpretazione letterale e logica della norma induce a ritenere che la prescrizione ordinaria decennale del diritto alla consegna di informazioni complete sullo svolgimento del rapporto (estratti conto ed informazioni sui dati del contratto e copia dello stesso) decorra unicamente dalla chiusura del rapporto, a meno che non attenga a singole operazioni.”

📌 Pag. 3 – Revoca del decreto e obbligo di consegna
“Alla luce di quanto fin qui esposto, l’opposizione risulta in parte fondata e va accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell’opponente alla consegna della documentazione mancante.”

🔍 Principio affermato
Sintesi redazionale. Il Tribunale distingue la documentazione relativa allo svolgimento complessivo del rapporto dalle copie di singole operazioni. Secondo l’impostazione accolta, il diritto alla consegna di contratti, estratti conto e scalari si prescrive in dieci anni dalla chiusura del rapporto. Per i conti chiusi nel 2019 la prescrizione non è maturata; per quello chiuso nel 2003 viene invece riconosciuta. La soluzione sugli estratti conto è riferita a questo provvedimento, senza presentarla come regola uniforme di tutta la giurisprudenza. Opposizione accolta in parte e decreto ingiuntivo revocato, con condanna della banca a consegnare la documentazione mancante relativa ai rapporti individuati nel dispositivo.



📄 Testo integrale:

Tribunale di Bari, Sezione IV civile, sentenza 8 ottobre 2026, n. 4968 – Giudice Assunta Napoliello Documentazione bancaria – contratti – estratti conto e scalari – art. 119 TUB – prescrizione – chiusura del rapporto – opposizione a decreto ingiuntivo 📌 Pag. 2 – Diritto autonomo a...

16/10/2026

⚖️ Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 30 settembre 2026, n. 26010 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Cosmo Crolla

📑 Mutuo fondiario – stato passivo – interessi corrispettivi – rate scadute – prelazione ipotecaria – art. 2855 c.c. – credito chirografario

📌 Pag. 4 – La rata non rende gli interessi capitale
“In particolare, questa Corte ha escluso che la rata possa configurarsi un unicum, con conseguente indiscriminata estensione del privilegio ipotecario agli interessi pattuiti equiparati al capitale, in deroga alla disciplina dettata dagli artt. 2855 c.c. e 54 l.fall.”

📌 Pag. 4 – Limiti inderogabili della prelazione
“Dunque, la capitalizzazione degli interessi nell’ambito del piano di ammortamento del mutuo non incide sul regime della prelazione ipotecaria sugli interessi contenuto nell’art. 2855, comma 2, c.c., norma da considerarsi inderogabile come si desume dall’esplicito divieto di pattuizione dell’estensione del rango ipotecario ad un numero maggiore di tre annualità.”

🔍 Principio affermato
Sintesi redazionale. Nell’ammissione al passivo occorre separare capitale e interessi anche quando siano conglobati nelle rate scadute del mutuo fondiario. La quota di interessi corrispettivi resta soggetta ai limiti dell’art. 2855, comma 2, c.c., coordinato con l’art. 54 l.fall.: due annualità precedenti non pagate e quella in corso alla dichiarazione di fallimento. La scadenza delle rate e la risoluzione del mutuo non trasformano gli interessi in capitale ai fini del rango. Si discute della prelazione, non della cancellazione del credito per interessi. Ricorso rigettato: resta ferma l’ammissione in chirografo di € 74.783,87 per interessi, maturati oltre il periodo coperto dalla garanzia ipotecaria.



📄 Testo integrale:

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 30 settembre 2026, n. 26010 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Cosmo Crolla Mutuo fondiario – stato passivo – interessi corrispettivi – rate scadute – prelazione ipotecaria – art. 2855 c.c. – credito chirografario 📌 Pag. 4 – La rata non rende gli i...

15/10/2026

⚖️ Tribunale di Genova, Sezione VI civile, sentenza 14 settembre 2026, n. 3720 – Giudice Andrea Del Nevo

📑 Fideiussione omnibus – schema ABI – normativa antitrust – prova dell’intesa – garanzie successive al 2005 – art. 1957 c.c. – opposizione a decreto ingiuntivo

📌 Pag. 2 – Fideiussione successiva al provvedimento del 2005
“La fideiussione in esame è stata stipulata nel 2006, quindi successivamente al provvedimento di cui sopra.”

📌 Pag. 2 – Il criterio probatorio adottato dal Tribunale
“A parere di chi scrive di tale intesa deve essere fornita prova rigorosa, costituita da un nuovo provvedimento dell’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza, che abbia accertato un’eventuale nuova illecita intesa tra gli istituti bancari, a seguito di adeguata istruttoria.”

📌 Pag. 2 – Rigetto della domanda di nullità
“Di tale provvedimento però non è stata fornita alcuna prova, con conseguente rigetto dell’istanza di declaratoria di nullità delle clausole citate.”

🔍 Principio affermato
Sintesi redazionale. Per la fideiussione omnibus del 2006 il Tribunale, richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 24825/2026, ritiene insufficiente fondare la nullità delle clausole sul solo provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005. Nella propria lettura esige la prova di una nuova intesa mediante un nuovo accertamento dell’autorità antitrust; in mancanza respinge la domanda. Questa specifica richiesta probatoria è la soluzione adottata dal giudice di merito: non va attribuita automaticamente alle Sezioni Unite come esclusione generale di ogni altro mezzo di prova. L’opposizione è rigettata. Confermato e dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto per € 28.798,22; gli opponenti sono condannati in solido alle spese.



📄 Testo integrale:

Tribunale di Genova, Sezione VI civile, sentenza 14 settembre 2026, n. 3720 – Giudice Andrea Del Nevo Fideiussione omnibus – schema ABI – normativa antitrust – prova dell’intesa – garanzie successive al 2005 – art. 1957 c.c. – opposizione a decreto ingiuntivo 📌 Pag. 2 – Fideiuss...

14/10/2026

⚖️ Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 1 ottobre 2026, n. 26039 – Pres. Enrico Scoditti, Rel. Paolo Fraulini

📑 Intermediazione finanziaria – cliente professionale su richiesta – profilatura – dichiarazione confessoria – verifica dei requisiti – obblighi di protezione

📌 Pag. 5 – La dichiarazione del cliente non è una confessione
“Ma tale dichiarazione di valore non può ritenersi assimilabile ai “fatti” oggettivamente verificabili, che sono gli unici cui si può attribuire l’effetto confessorio sfavorevole al confitente e favorevole alla controparte […]”

📌 Pag. 8 – La prova grava sull’intermediario
“È, quindi, l’intermediario che deve fornire la prova di avere correttamente disapplicato le regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali.”

📌 Pag. 10 – Persistenza dei requisiti nel tempo
“[…] grava l’onere, prima di procedere a esporre il cliente al rischio di investimento in assenza di alcuna protezione, di accertarsi che permangano al momento dell’acquisto le condizioni esistenti al momento dell’attribuzione della relativa qualifica e di vigilare affinché le stesse persistano per tutta la durata dell’investimento […]”

🔍 Principio affermato
Sintesi redazionale. La richiesta di essere classificato come cliente professionale privato, quanto al giudizio sul possesso delle qualità personali, non ha valore confessorio ai sensi dell’art. 2730 c.c. La banca deve valutare competenza, esperienza e conoscenze del cliente e provare i presupposti della disapplicazione delle protezioni previste per il cliente non professionale. Deve inoltre verificare la permanenza delle condizioni al momento dell’acquisto e vigilare durante l’investimento, adottando provvedimenti appropriati quando sia consapevole del loro mutamento. La sola classificazione non giustifica un esonero generalizzato dagli obblighi dell’intermediario. Ricorso accolto nei sensi della motivazione; sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione. Nessun risarcimento è liquidato direttamente dalla Cassazione.



📄 Testo integrale:

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 1 ottobre 2026, n. 26039 – Pres. Enrico Scoditti, Rel. Paolo Fraulini Intermediazione finanziaria – cliente professionale su richiesta – profilatura – dichiarazione confessoria – verifica dei requisiti – obblighi di protezione 📌 Pag. 5 – La di...

⚖️ Corte di Giustizia UE, Sezione IX, ordinanza 6 ottobre 2026, C-667/24 – Pres. M. Condinanzi, Rel. R. Frendo📑 Fideiuss...
13/10/2026

⚖️ Corte di Giustizia UE, Sezione IX, ordinanza 6 ottobre 2026, C-667/24 – Pres. M. Condinanzi, Rel. R. Frendo

📑 Fideiussore consumatore – clausole abusive – direttiva 93/13/CEE – giudicato implicito – opposizione al decreto ingiuntivo – controllo in sede esecutiva

📌 Pag. 14 (PDF 15) – Tutela effettiva del consumatore
“Ne consegue che, in tali circostanze, il consumatore si vede privato dei mezzi procedurali che gli consentono di far valere i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13, cosicché la tutela di tali diritti è resa impossibile o eccessivamente difficile, in violazione del principio di effettività.”

📌 Pag. 14 (PDF 15) – Ignoranza della qualità di consumatore
“A tale riguardo, la circostanza che il debitore ignorasse, al momento in cui ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, di poter far valere la propria qualità di «consumatore», ai sensi della direttiva 93/13, è irrilevante, poiché il giudice nazionale è tenuto a valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva […]”

🔍 Principio affermato
Sintesi redazionale. Il giudicato implicito non può impedire il controllo di abusività mai esplicitamente svolto, neppure quando il garante abbia già opposto il decreto ingiuntivo per altri motivi e il giudizio sia divenuto definitivo. La direttiva 93/13 osta alla preclusione sia del controllo da parte del giudice dell’esecuzione sia dell’accesso all’opposizione tardiva nelle circostanze considerate. L’ignoranza della qualità di consumatore non modifica tale conclusione. Restano da verificare in concreto lo status del garante e l’abusività delle clausole; la pronuncia non dichiara automaticamente nulla la fideiussione. Un precedente controllo effettivo, motivato e accompagnato dalle dovute informazioni al consumatore può invece precludere un nuovo esame. La Corte risponde al rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi con ordinanza motivata ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura.



📄 Testo integrale:

Corte di Giustizia UE, Sezione IX, ordinanza 6 ottobre 2026, C-667/24 – Pres. M. Condinanzi, Rel. R. Frendo Fideiussore consumatore – clausole abusive – direttiva 93/13/CEE – giudicato implicito – opposizione al decreto ingiuntivo – controllo in sede esecutiva 📌 Pag. 14 (PDF 15) – T...

09/10/2026

⚖️ Tribunale di Ivrea, Sezione esecuzioni mobiliari, ordinanza 17 agosto 2026 - G.E. Gianluigi Guida

📑 Pignoramento presso terzi - Garante consumatore - Decreto ingiuntivo - Clausole abusive - Produzione del contratto - Improcedibilità

📌 Pag. 2 - Il contratto è necessario al controllo
«il controllo richiesto dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite presuppone necessariamente la conoscibilità del contenuto del contratto dal quale trae origine il credito»

📌 Pag. 2 - Limite della pronuncia di improcedibilità
«senza che ciò comporti, in questa sede, una definitiva pronuncia sul merito dell’esistenza del credito»

🔍 Principio affermato (sintesi redazionale)
Nel caso esaminato, l’inottemperanza all’ordine di produzione impedisce il controllo officioso sulle clausole abusive richiesto quando il titolo è un decreto ingiuntivo contro un consumatore e non risulta svolta la relativa verifica in sede monitoria. Il giudice ne trae la conseguenza processuale dell’improcedibilità e della chiusura dell’esecuzione, senza decidere definitivamente sull’esistenza del credito. Il provvedimento precisa inoltre di non qualificare l’omessa produzione come autonoma causa tipica di estinzione ai sensi degli artt. 629 e seguenti c.p.c.

Procedura esecutiva presso terzi dichiarata improcedibile e terzi liberati dal vincolo del pignoramento. Il numero 1184/2022 identifica la procedura esecutiva, non l’ordinanza.



📄 Testo integrale e approfondimento:

Tribunale di Ivrea, Sezione esecuzioni mobiliari, ordinanza 17 agosto 2026 - G.E. Gianluigi Guida Pignoramento presso terzi - Garante consumatore - Decreto ingiuntivo - Clausole abusive - Produzione del contratto - Improcedibilità In un’esecuzione presso terzi contro una debitrice garante, il giu...

08/10/2026

⚖️ Corte d’appello di Venezia, Sez. I civile, sentenza 17 settembre 2026, n. 1722 - Pres. Gabriella Zanon, Rel. Alessandro Rizzieri

📑 Polizza unit linked - Natura finanziaria - Obblighi informativi - Adeguatezza - Responsabilità solidale - Prescrizione

📌 Pag. 17 - Natura del prodotto e tutela dell’investitore
«È dunque la natura finanziaria del prodotto, e non la veste formale dell’intermediario, a fungere da criterio selettivo della disciplina applicabile, coerentemente con la funzione di protezione del risparmio sottesa agli artt. 21 e 23 TUF.»

📌 Pag. 30 - Informazione prima della sottoscrizione
«Le informazioni essenziali sui rischi del prodotto devono essere fornite prima e al momento della sottoscrizione, in modo chiaro e intellegibile.»

🔍 Principio affermato (sintesi redazionale)
Nel regime ratione temporis esaminato, l’art. 25-bis TUF rende applicabili gli artt. 21 e 23 al prodotto finanziario assicurativo, indipendentemente dal canale distributivo. La responsabilità dell’emittente è ricondotta anche a condotte proprie: struttura del prodotto, documentazione inadeguata e omessa verifica del rispetto degli obblighi informativi. La sola scelta di una linea rischiosa non sostituisce una reale profilatura. La Corte conferma la qualificazione precontrattuale da contatto sociale qualificato e la prescrizione decennale; considera inoltre la concreta conoscibilità del danno. Le conclusioni non vanno trasferite automaticamente a ogni polizza o a regimi normativi successivi.

Rigettati entrambi gli appelli e confermata la sentenza di primo grado. Resta ferma la condanna risarcitoria solidale e il riparto interno delle responsabilità; è confermata anche la manleva assicurativa nei limiti contrattuali. La tutela riconosciuta è risarcitoria: il primo giudice aveva respinto le domande di nullità e risoluzione.



📄 Testo integrale e approfondimento:

Corte d’appello di Venezia, Sez. I civile, sentenza 17 settembre 2026, n. 1722 - Pres. Gabriella Zanon, Rel. Alessandro Rizzieri Polizza unit linked - Natura finanziaria - Obblighi informativi - Adeguatezza - Responsabilità solidale - Prescrizione Un investitore lamenta la perdita del capitale im...

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Milan
20125

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