Marchi Legal srl

Marchi Legal srl Dal 1980 registrazione e difesa dei marchi in tutto il mondo. Consulenza in Proprietà Industriale.

17/01/2019

McDonald’s ha perso il contenzioso all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) contro la piccola catena irlandese Supermac’s intorno all’esclusiva europea del nome «Big Mac»

11/12/2018

Accordo sulla Brexit: continuità di tutela per i diritti di proprietà intellettuale

L'accordo fra il governo del Regno Unito e la Commissione Europea pubblicato il 14 novembre 2018 comprende disposizioni volte ad assicurare la continuità della tutela nel Regno Unito, dopo il periodo di transizione post-Brexit, dei diritti di proprietà intellettuale con validità unica in tutta l'UE; nessun accenno al futuro della partecipazione del Regno Unito al Tribunale Unificato dei Brevetti.
L'approvazione dell'accordo da parte del Parlamento del Regno Unito non è però scontata e l'eventualità di una Brexit senza accordo non può essere esclusa.

Il 14 novembre 2018 è stato pubblicato l'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, o accordo sulla Brexit, raggiunto fra il governo del Regno Unito e la Commissione Europea.

Il Titolo IV dell'accordo riguarda la proprietà intellettuale.

Periodo transitorio
È previsto che dopo il 29 marzo 2019, data del ritiro del Regno Unito dall'Unione Europea, entri in vigore un periodo transitorio che durerà fino al 31 dicembre 2020 e in cui il Regno Unito resterà soggetto alle politiche UE e alla Corte di Giustizia dell'Unione.

Marchi
I titolari di marchi UE registrati entro il termine del periodo transitorio diverranno titolari di diritti registrati comparabili e applicabili nel Regno Unito per il medesimo segno e i medesimi prodotti o servizi, senza un nuovo esame e senza oneri.

I titolari di domande di registrazione di marchio comunitario che hanno abbiano ricevuto una data di deposito prima del termine del periodo transitorio avranno il diritto di depositare, entro 9 mesi dal termine del periodo transitorio, una domanda di registrazione di marchio a livello nazionale alla quale sarà data la stessa data di deposito e di priorità della domanda UE originaria.

Design
I titolari di design comunitari registrati entro il termine del periodo transitorio diverranno titolari di diritti registrati comparabili e applicabili nel Regno Unito per il medesimo design senza un nuovo esame e senza oneri.

I titolari di domande di registrazione di design comunitario che abbiano ricevuto una data di deposito entro il termine del periodo transitorio avranno il diritto di depositare, entro 9 mesi dal termine del periodo transitorio, una domanda di registrazione di design a livello nazionale alla quale sarà data la stessa data di deposito e di priorità della domanda UE originaria.

Design non registrato
I titolari di diritti di design non registrato sorti entro il termine del periodo transitorio diventeranno titolari di un diritto di design non registrato applicabile nel Regno Unito, al quale sarà riconosciuto lo stesso grado di tutela previsto dalle norme UE. La durata della tutela sarà almeno equivalente alla durata residua di validità del diritto di design comunitario non registrato.

Continuità di tutela nel Regno Unito per le registrazioni internazionali con designazione dell'UE
Il Regno Unito assicurerà continuità di tutela sul territorio nazionale alle registrazioni di marchio o di design valide nel Regno Unito e ottenute con la designazione dell'UE tramite i sistemi internazionali di Madrid o dell'Aia.

07/02/2018

NUOVE AGEVOLAZIONI STATALI PER IL DEPOSITO DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI.

Marchi +3 è una misura che sostiene la capacità innovativa e competitiva delle PMI, promuovendo l'estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale.

Le agevolazioni riducono in modo sensibile il costo a carico dell'azienda per la registrazione di:

- marchi comunitari presso EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale)
- marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 3.825.000,00

Le domande potranno essere presentate a partire dal 7 marzo 2018.

Contattateci se siete interessati a sapere di più.

L'ordinanza si basa sull'art. 108 del Codice dei Beni Culturali, che riserva all'autorità che ha in consegna il bene cul...
29/11/2017

L'ordinanza si basa sull'art. 108 del Codice dei Beni Culturali, che riserva all'autorità che ha in consegna il bene culturale il diritto di consentirne la riproduzione, previa richiesta di concessione e pagamento del canone fissato dall'autorità medesima, facendo libera la riproduzione delle opere solo se effettuata senza scopo di lucro.

L’immagine del capolavoro di Michelangelo custodito alla Galleria dell’Accademia non potrà essere usata in tutta Europa. Il caso da una denuncia della direttrice contro una società che vendeva ticket maggiorati per il museo. «Una vittoria e un precedente»

La Molteni&C per ora è vincitrice nella vertenza giudiziaria che riguarda una poltroncina disegnata da Gio Ponti all’ini...
12/05/2017

La Molteni&C per ora è vincitrice nella vertenza giudiziaria che riguarda una poltroncina disegnata da Gio Ponti all’inizio degli anni 50. Una battaglia legale tra due big italiane dell’arredo (Molteni&C e Cassina) esplosa lo scorso aprile: al Salone del Mobile di Milano una seduta sostanzialmente identica veniva esposta da entrambe le aziende: da Molteni&C con la denominzione «D.156.3» e da Cassina con la dicitura «811». Il Tribunale di Milano, con un’ordinanza del 9 maggio, ha dato ragione a Molteni&C, in virtù dell’accordo di licenza pluriennale stipulato con gli eredi del designer, a cui viene riconosciuta la paternità del modello in questione. La tesi di Cassina sostiene invece da un lato una «comunanza creativa» dell’azienda nella progettazione della poltroncina e dall’altra la non applicabilità, su questo modello, dei «presupposti di creatività e artisticità necessari per accedere alla tutela del diritto d’autore». Tesi che però non hanno convinto il giudice. Il Tribunale ha perciò riconosciuto a Molteni&C il diritto di sfruttamento economico della poltroncina, inibendo al contempo a Cassina promozione e commercializzazione del prodotto. Da Cassina fanno notare che l’ordinanza sottolinea la necessità di «ulteriori approfondimenti documentali» e pertanto l’azienda impugnerà l’atto.
(Fonte: Il Sole 24 Ore, 12 maggio 2017)

09/05/2017

Nell'accordare tutela a “Falabella”, la borsa cult della stilista inglese Stella McCartney (figlia del celebre Paul, cantante dei Beatles), copiata da un marchio italiano senza però utilizzare prodotti ecosostenibili ma pelle animale, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata per l'impresa, con una innovativa sentenza del 9 marzo scorso, ha riconosciuto un indennizzo di 30 mila euro per il solo danno all'immagine della griffe. È scattata così la tutela risarcitoria anche per il messaggio ambientalista dovuta per il mancato uso di materiale «ecofriendly».

27/04/2017

La vendita di lettori multimediali con estensioni preinstallate per facilitare, in modo illegittimo, la visione su uno schermo televisivo di opere protette dal diritto d’autore scaricate da internet è contraria al diritto Ue. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata ieri nella causa C-527/15 (Stichting).

In pratica, sul lettore era stato installato un software open source con alcune estensioni che permettono collegamenti ipertestuali a siti web per scaricare opere tutelate dal diritto d’autore. Non solo. L’uomo aveva anche dato il via a una campagna pubblicitaria puntando proprio sulla possibilità per i potenziali acquirenti di guardare materiale audiovisivo senza l’autorizzazione dei titolari del diritto.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rifinanziato con 95 milioni di euro la misura agevolativa Smart&Start Italia pe...
12/04/2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rifinanziato con 95 milioni di euro la misura agevolativa Smart&Start Italia per il biennio 2017-2018 .

Tale misura è dedicata alla nascita ed alla crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico localizzate su tutto il territorio nazionale.

La business idea deve avere caratteristiche tecnologiche e innovative, oppure sviluppare prodotti, servizi o soluzioni nel mondo dell’economia digitale, o valorizzare economicamente i risultati del sistema della ricerca pubblica o privata.

Smart&Start Italia finanzia programmi di spesa tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. E’ previsto un mutuo senza interessi e senza richiesta di garanzie per la copertura dei costi di investimento e di gestione legati all'avvio del progetto, inclusi i costi del personale dipendente.

Le startup localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia beneficiano anche di una quota di finanziamenti a fondo perduto (20%).

Le domande di finanziamento si presentano esclusivamente sul sito www.smartstart.invitalia.it in modalità paperless e sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione, entro 60 giorni.

25/01/2017

Fonte: www.marchiebrevettiweb.it

Nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017 è stato pubblicato il decreto 9 dicembre 2016 in materia di “Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori".

Il decreto entrerà in vigore il 19 aprile 2017 (dopo novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e ne è prevista un’applicazione in via sperimentale fino al 31 marzo 2019.

Con l'applicazione delle nuove disposizioni sarà possibile indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte UHT, b***o, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini. Il provvedimento si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.

Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l'origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.

Le diciture utilizzate saranno le seguenti:

a) "Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte";

b) "Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte".

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo di una sola dicitura: ad esempio "ORIGINE DEL LATTE: ITALIA".

Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall'Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:

- latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;

- latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.

Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione europea, verrà usata la dicitura "Paesi non UE".

Restano esclusi i prodotti DOP e IGP che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e il latte fresco già tracciato.

Per le violazioni degli obblighi sanciti dal decreto è prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Si tratta di ''un provvedimento fortemente sostenuto dalla Coldiretti - precisa in una nota il presidente dell'organizzazione agricola Roberto Moncalvo - che risponde alle esigenze di trasparenza degli italiani e pone finalmente fine all'inganno del falso Made in Italy, con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia che sono stranieri. Cosi come la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall'estero, senza che questo sia stato fino ad ora riportato in etichetta''.

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11/01/2017

Tra un anno si aggiungerà ai marchi europei già esistenti una nuova tipologia di marchio. Infatti, tra le nuove norme introdotte con il regolamento comunitario lo scorso marzo, ve ne è una, che entrerà in vigore tra poco meno di un anno (1 ottobre 2017), che prevede il così detto “marchio di certificazione”.

Si tratta di un marchio che potrà registrare ogni soggetto che si prefigga come scopo quello di certificare prodotti o servizi. Si deve tuttavia trattare di un soggetto che non commercializzi direttamente gli stessi, ma si limiti ad appurare che il marchio sia apposto solamente su prodotti o servizi che soddisfino certi standard dettati, a seconda dei casi, dal materiale, dal procedimento di fabbricazione, dalla qualità, dalla precisione o da altre caratteristiche.

Le qualità che il marchio di certificazione deve garantire devono essere esplicitate nel regolamento d’uso, che dovrà accompagnare la domanda di registrazione.

Per coordinare questa nuova tipologia di marchio con il “marchio collettivo”, il legislatore europeo ha previsto che, tra le caratteristiche che il “marchio di certificazione” potrà garantire, non vi è la provenienza geografica del prodotto o servizio.
È previsto inoltre che, non solo il depositante deve essere un soggetto che non commerci direttamente i prodotti o servizi contraddistinti, ma che tale caratteristica debba averla ogni eventuale successivo soggetto che volesse divenire titolare del marchio stesso a seguito di trasferimento.

In ragione del fatto che non è detto che tutte le legislazioni nazionali europee contemplino un istituto simile (per esempio, ad oggi, il “marchio di certificazione” non è previsto nella legislazione nazionale italiana), il regolamento prevede che la trasformazione di un marchio di certificazione, non potrà avvenire in quegli Stati europei che, tra le loro norme, non prevedono una figura equivalente.

L’intento del legislatore europeo è evidente: creare un marchio che possa essere atto a valorizzare caratteristiche di un prodotto o servizio che non derivino necessariamente dall’ubicazione geografica. Potrebbe essere il caso di prodotti realizzati con un materiale peculiare o sviluppati con un particolare procedimento o con specifica precisione. Per la valorizzazione di queste il legislatore stesso ha pensato ad un ente che si ponga al di sopra delle persone, fisiche o giuridiche, che possono concretamente utilizzare il marchio stesso, affinché costui svolga una suprema funzione di garanzia delle qualità promesse.

30/11/2016

Ci battono solo Parigi e l’Île-de-France. Per il resto, in Europa, vanno a Milano e alla Lombardia le medaglie d’argento della creatività, rispettivamente per la città e per la regione che depositano disegni e marchi in maggior numero. Insomma, siamo , non solo a parole, patria del design.
Sono le elaborazioni diffuse ieri dalla Camera di Commercio di Milano, su dati Eurostat del 2015 , nell’ambito dell’Italian Design Day, giornata dedicata al design italiano e a fare il punto, sia a livello nazionale che comunitario, sulla tutela di marchi e disegni creativi. Un appuntamento che, quest’anno, coincide con l’assegnazione – questa mattina, sempre a Milano, nella sede dell’Unicredit Pavillon – con l’assegnazione dei premi DesignEuropa 2016, nati su iniziativa dell’Ufficio della Ue per la proprietà intellettuale (Euipo), per premiare i designer e i marchi Ue considerati tra i più innovativi dell’anno.
Del resto, l’Italia è un Paese per designer. Secondo i dati dell’Agenzia europea Euipo, con oltre 116mila depositi di disegni e marchi, l’Italia è complessivamente 4°, dietro a Germania (255.947), Stati Uniti (244.890) e Regno Unito (153.628). Al netto delle registrazioni d’oltreoceano, rimane il 3° Paese in Europa, considerando che alla tanta creatività fa anche da contrappunto un sistema di Pmi che più delle grandi fatica a investire in innovazione e che non ha mai avuto una robusta rete di incentivi fiscali e sgravi.
Per altro ci troviamo in una fase di transizione. Con l’entrata in vigore del “pacchetto marchi” (ovvero, in 2 tempi, della direttiva Ue 2015/2436 ilo scorso 12 gennaio e del regolamento Ue 20915/2424 il 23 marzo) sono cambiate molte cose. Depositare (o rinnovare) la registrazione di marchi è diventato più economico (dal 10 a quasi il 40% in meno). L’Euipo ha assunto più poteri sia nel velocizzare gli iter di deposito sia nel gestire le controversie del marchio comunitario, che nel frattempo è diventato “marchio Ue”. La direttiva – tra i tanti esempi – non obbliga alla riproducibilità grafica di un marchio (cosa che apre a tutta una categoria di marchi 4.0, come quelli olfattivi, tattili o sonori..). Ma quali caratteristiche dovrà avere?un marchio per essere registrato è demandato ad una normativa di dettaglio in discussione a livello europeo, che va chiusa per ottobre 2017.
Non solo. La direttiva prevede che anche gli Stati membri debbano adottare una normativa di dettaglio. Ad esempio, grazie a questo provvedimento, i titolari di marchi potranno impedire l’ingresso in Europa di prodotti contraffatti anche quando si tratta di “merce in transito”, destinata ad altro Paese extra Ue. Ma se questo vale automaticamente per tutti i possessori di marchio Ue, per i titolari di soli marchi nazionali si deve attendere che il Parlamento recepisca la direttiva. C’è tempo sino al 2019.
Fonte: "Il Sole 24 Ore", 30/11/2016

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