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𝗗𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 & 𝗘𝗱𝗶𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -    PERGOTENDA SUL TERRAZZO ED EDILIZIA LIBERA.Di recente, la Co...
23/06/2026

𝗗𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 & 𝗘𝗱𝗶𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -

PERGOTENDA SUL TERRAZZO ED EDILIZIA LIBERA.

Di recente, la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 29638 del 22 agosto 2025, ha chiarito i confini giuridici entro i quali una pergotenda può essere considerata legittimamente realizzabile senza autorizzazione edilizia, affermando che l’opera perde tale qualificazione quando determina la creazione di uno spazio chiuso stabile e, quindi, un vero e proprio nuovo volume edilizio.
Si tratta, come noto, di strutture sempre più diffuse negli spazi esterni delle abitazioni, spesso installate su terrazzi o giardini per migliorare la fruibilità degli ambienti all’aperto. Tuttavia, proprio la loro natura ibrida, tra elemento di arredo e manufatto edilizio, ha fatto sorgere, nel tempo, diversi contenziosi, aventi ad oggetto la possibilità di far rientrare tali opere nell’ambito dell’edilizia libera, senza necessità di un titolo abilitativo.
Nella motivazione della citata sentenza la Suprema Corte ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia di edilizia libera, richiamando le disposizioni del Testo unico dell’edilizia, le modifiche introdotte negli ultimi anni dal legislatore e i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ricordato che la qualificazione di una struttura come pergotenda dipende dalla funzione prevalente dell’opera e dal ruolo della tenda rispetto alla struttura portante.
Affinché l’intervento rientri nell’ambito dell’edilizia libera è necessario che l’elemento principale sia rappresentato dalla tenda, destinata a offrire una protezione temporanea dal sole o dagli agenti atmosferici, mentre la struttura di sostegno deve avere carattere meramente accessorio, leggero e facilmente rimovibile. La presenza di elementi costruttivi idonei a creare uno spazio stabile e chiuso, invece, fa venir meno la qualificazione di pergotenda e trasforma l’opera in una vera e propria costruzione soggetta a titolo edilizio.
Muovendo da tali principi, la Corte ha osservato che, nel caso concreto, l’opera realizzata dall’imputato non si limitava a migliorare la fruibilità dello spazio esterno, ma aveva determinato la creazione di un ambiente nuovo e stabilmente utilizzabile. La struttura presentava infatti una copertura in plastica spessa, pilastri di dimensioni rilevanti e la chiusura completa di due lati, elementi che nel loro insieme configuravano una struttura edilizia autonoma. La realizzazione di uno spazio coperto e utilizzabile come ambiente abitativo, peraltro attrezzato con una cucina in muratura, aveva comportato un evidente mutamento della destinazione d’uso del terrazzo e la creazione di un nuovo volume edilizio.
Proprio tali caratteristiche escludono, secondo la Corte, la possibilità di qualificare l’opera come pergotenda ai sensi della normativa vigente, anche alla luce delle modifiche introdotte nel 2024.

23/06/2026

𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗔𝗧𝗧𝗢𝗥𝗜: 𝗹'𝗮𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿 𝗹𝗮𝘄 - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -  META GATEKEEPER PER MARKETPLACE? NO, GRAZ...
22/06/2026

𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗔𝗧𝗧𝗢𝗥𝗜: 𝗹'𝗮𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿 𝗹𝗮𝘄 - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -

META GATEKEEPER PER MARKETPLACE? NO, GRAZIE.

Il Tribunale della Commissione Europea ha annullato la decisione che designa Meta come gatekeeper per quanto riguarda Marketplace. È quanto si legge in una nota della Corte di Giustizia Ue.
Meta Platforms, Inc. è un’impresa tecnologica statunitense che gestisce i social network Facebook e Instagram, nonché altri servizi digitali.
Con decisione del 5 settembre 2023, la Commissione europea ha designato Meta come gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali (DMA), ritenendo che “diversi servizi forniti da Meta dovessero essere qualificati come servizi di piattaforma di base distinti, in particolare Facebook come social network online, Messenger come servizio di comunicazione interpersonale e Marketplace come servizio di intermediazione online”.
La Commissione ha ritenuto che Meta raggiungesse le soglie quantitative previste dal DMA, il che “consentiva di presumere che essa soddisfacesse i requisiti per essere designata come gatekeeper e che i servizi sopra citati costituissero punti di accesso importanti affinché le imprese utilizzatrici raggiungano i propri utenti finali. La Commissione ha altresì ritenuto che gli argomenti addotti da Meta non fossero tali da mettere in dubbio tali presunzioni”.
In seguito Meta ha presentato un ricorso volto all’annullamento parziale della decisione, nella parte in cui qualifica Messenger e Marketplace come punti di accesso importanti ai sensi del DMA.
Meta, la sentenza del Tribunale della Commissione Ue
Come detto, dunque, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione che designa Meta come gatekeeper per quanto riguarda Marketplace, pur “mantenendo la designazione di Meta relativamente al suo servizio di comunicazione interpersonale Messenger“.

𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗱𝗮𝘆 𝗡𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗟𝗶𝘃𝗲 [𝗦𝗡𝗟]
21/06/2026

𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗱𝗮𝘆 𝗡𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗟𝗶𝘃𝗲 [𝗦𝗡𝗟]

19/06/2026

𝐍𝐎 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐁𝐑𝐀𝐈𝐍 𝐫𝐨𝐭 [𝐩𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚] - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -    VIDEOGIOCHI. PROFILI GIURIDIC...
18/06/2026

𝐍𝐎 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐁𝐑𝐀𝐈𝐍 𝐫𝐨𝐭 [𝐩𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚] - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -

VIDEOGIOCHI. PROFILI GIURIDICI.
Parte seconda

A fronte di questo quadro europeo, e prima che maturassero i vari provvedimenti europei sul mercato e i servizi digitali, il legislatore italiano aveva iniziato a percorrere una propria via per una definizione giuridica dei videogiochi.
Le novità più rilevanti arrivano infatti dagli interventi in materia di “opere audiovisive” e riguardano il riconoscimento di alcune misure di sostegno economico e la classificazione dei videogiochi al fine di tutelare i minori. Si riprende in qualche modo il risalente richiamo alle opere cinematografiche, facendo prevalere l’elemento audiovisuale, il carattere narrativo e culturale rispetto a quello, esplorato negli ultimi tre decenni del secolo scorso, della presenza del software.
La legge che riforma il cinema e l’audiovisivo (l. 220/2016, Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), interviene principalmente a ridisegnare le forme di sostegno a questo settore oltre ad introdurre e modificare alcuni altri aspetti relativi alle “opere audiovisive”, sia in una prospettiva tipicamente culturale che in quella produttiva e industriale.
La legge 220/2016 ruota intorno a un nuovo apparato definitorio che si fonda proprio sulle “opere audiovisive”, definite quali «la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione» (art. 2, c. 1, lett. a).
Il contenuto videoludico è quindi uno dei possibili contenuti delle opere audiovisive e, dal dato testuale, i videogiochi si intendono collocati tra le opere audiovisive in un rapporto di species e genus.
Inoltre con la l. 220/2016 viene riformata la mai amata “censura cinematografica”, la revisione preventiva dei film e anche questo aspetto riverbera nella disciplina dei videogiochi. In realtà la legge, all’art. 33, si limita a delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure previsti in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive.
Il d.lgs 203/2017, di attuazione della delega con riferimento alle opere cinematografiche47 a sua volta delega l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Agcom, ad adottare un regolamento per disciplinare la classificazione delle “opere audiovisive destinate al web” e dei videogiochi, introdotti già con la l. 220/2016 tra le opere audiovisive (art. 10, d.lgs. 203/2017).
Importante sottolineare che il d.lgs. 203/2017 tra i vari principi di attuazione della delega, deve rispettare quello volto a garantire la uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi (art. 33, c. 2, lett. a) l. 220/2016, che garantisca la tutela dei minori e la protezione dell’infanzia e la libertà di manifestazione del pensiero e dell’espressione artistica.
Tra tutte le definizioni della l. 220/2016 non troviamo però quella dei videogiochi che ricompaiono nel d.lgs. 203/2017, art. 10, già citato, solo per sub-delegare l’Agcom ad adottare un regolamento per la classificazione delle “opere audiovisive destinate al web” e per i videogiochi.

Wiͥtͭhͪeͤ cͨoͦaͣtͭ [Ippoͦcͨrͬaͣtͭiͥcͨ oͦaͣtͭhͪ] - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -    Danno non patrimoniale, una dog...
17/06/2026

Wiͥtͭhͪeͤ cͨoͦaͣtͭ [Ippoͦcͨrͬaͣtͭiͥcͨ oͦaͣtͭhͪ] - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -

Danno non patrimoniale, una dogmatica ricostruttiva in ambito europeo.

La Corte di giustizia con la- sentenza del 4 maggio 2023 C-300/21 ha avuto occasione di fissare presupposti e criteri in tema di risarcimento del danno “immateriale” derivante da un trattamento illecito (ai sensi del Reg. UE 2016/679, GDPR) di dati personali.
Posto che i dati sanitari risultano capaci di rivelare dettagli attinenti alla salute fisica o mentale di una persona e pertanto sono da ricomprendersi nella più ampia categoria dei dati assoggettati a trattamento speciale e tutela rafforzata ai sensi dell’art. 9 del GDPR, la decisione della Corte di giustizia assume rilevanza anche in ambito sanitario, quantomeno quando non possa prescindersi dal consenso del titolare (ad esempio per finalità di diagnosi o di cura ex art. 9 lett. h) GDPR) o il trattamento dei dati esuli dal consenso prestato.
La decisione riguarda una richiesta di risarcimento del danno ex art. 82 RGPD da parte di un cittadino austriaco per il trattamento non autorizzato dei suoi dati personali effettuato dal principale operatore postale austriaco. Investito della questione l’Oberster Gerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

 se la mera violazione del GDPR sia sufficiente a determinare il risarcimento del danno
 se il risarcimento possa essere condizionato al riscontro di un determinato grado di gravità del danno subito
 se, oltre ai principi di equivalenza ed effettività, il diritto UE contempli altri criteri ai fini della commisurazione del risarcimento.
Ai quesiti sollevati dal giudice del rinvio, dopo aver argomentato le ragioni per cui l’art. 82 del Regolamento rappresenterebbe una fattispecie di risarcimento denazionalizzata e così affermato la primazia del diritto UE, la Corte ha risposto:

 che la violazione del GDPR non determina di per sé sola un diritto al risarcimento occorrendo, invece, la sussistenza di tre condizioni cumulative: a) la violazione di una norma del GDPR; b) il verificarsi di un danno materiale o immateriale derivante dalla violazione; e quindi c) un nesso di causalità tra il danno e la violazione
 che, in ragione del principio di effettività, il diritto al risarcimento non può essere riservato ai soli danni immateriali che raggiungono una certa soglia di gravità
 che spetta all’ordinamento del singolo Stato membro stabilire i criteri che consentono di calcolare l’entità del risarcimento.

Indirizzo

Milan
20132

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 17:00
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