Iuvant

Iuvant Assistenza legale, divulgazione giuridica.
𝗕𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻𝗼/𝗩𝗶𝗴𝗲𝘃𝗮𝗻𝗼/𝗕𝗿𝗶𝗻𝗱𝗶𝘀𝗶
Consulenza anche online
Se ofrece asesorìa juridica en español

𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗔𝗧𝗧𝗢𝗥𝗜: 𝗹'𝗮𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿 𝗹𝗮𝘄 - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -    IL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI. BREVI NO...
01/06/2026

𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗔𝗧𝗧𝗢𝗥𝗜: 𝗹'𝗮𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿 𝗹𝗮𝘄 - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -

IL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI. BREVI NOTE.

Il Registro delle Opposizioni - istituito con il D.P.R. n° 178/2010 e aggiornato con il D.P.R. n° 149/2018 - è un servizio gratuito per l’utente, che permette di opporsi all’utilizzo - per finalità pubblicitarie - dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea.
Al registro possono anche, in virtù di espressa previsione legislativa, essere iscritte anche le utenze mobile e quelle fisse non presenti negli elenchi telefonici pubblici.
Fatta salva l’ipotesi si esplicito consenso successivo all’iscrizione raccolto dall’operatore, chiunque abbia chiesto ed ottenuto di essere esentato da comunicazioni di operatori di marketing non potrà essere contattato.

01/06/2026

𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗱𝗮𝘆 𝗡𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗟𝗶𝘃𝗲 [𝗦𝗡𝗟]
31/05/2026

𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗱𝗮𝘆 𝗡𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗟𝗶𝘃𝗲 [𝗦𝗡𝗟]

29/05/2026

𝐍𝐎 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐁𝐑𝐀𝐈𝐍 𝐫𝐨𝐭 [𝐩𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚] - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -    PRIVACY LAVORATIVA. LE EVOLUZ...
28/05/2026

𝐍𝐎 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐁𝐑𝐀𝐈𝐍 𝐫𝐨𝐭 [𝐩𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚] - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -

PRIVACY LAVORATIVA. LE EVOLUZIONI DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
-PARTE III -
(segue) Si configura il diritto della persona all’habeas data, ossia al controllo sui propri dati, in considerazione dell’ormai continua e ripetuta cessione d’informazioni, quale presupposto per prendere parte a sociali e per usufruire della fornitura di beni e servizi.
La nozione di privacy assume il significato di diritto all’autodeterminazione informativa, la cui tutela si estende alla protezione dei dati attinenti alla persona, per quanto da essa distinti.
Ne è espressione la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che riconosce il diritto alla protezione dei dati personali, all’art. 8.
Sul piano della regolamentazione europea, spiccano il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il Regolamento (UE) 2024/1689, meglio noto come AI Act - che prevedono importanti obblighi di informazione preventiva relativamente ai sistemi decisionali automatizzati che implicano il rilascio di informazioni sui sistemi logici utilizzati e delineano le conseguenze del trattamento per
l’interessato -, nonché la direttiva (UE) 2024/2831 del 23 ottobre 2024, sul miglioramento delle condizioni lavorative nelle piattaforme digitali.
Tra le fonti interne, si segnala il d.lgs. n. 152/1997, come modificato, dapprima dal d. lgs. n. 104/2022 (cd. Decreto trasparenza) e poi dal d.l. 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, con la l. 3 luglio 2023 n. 85 (cd. Decreto lavoro).
L’art. 1 bis pone specifica attenzione sulla posizione di debolezza del dipendente e predispone all’uopo particolari forme di protezione e tutela ispirate al principio di trasparenza algoritmica, allargando il perimetro delle informazioni che il datore è tenuto a fornire ai lavoratori.
Tra queste figurano le informazioni relative alle modalità di funzionamento dell’algoritmo e alla struttura dei sistemi decisionali, di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni delle IA.
Riguardo ai sistemi decisionali integralmente automatizzati - mediante una procedura simile a quella prevista nell’AI Act - è imposto che il datore supervisioni il corretto funzionamento del sistema e la compatibilità dello stesso con i diritti fondamentali del lavoratore, per evitare il verificarsi di un danno ingiusto alla persona coinvolta.
Va, peraltro, evidenziato che, ancora prima dell’entrata in vigore dell’AI Act, il Consiglio dei Ministri aveva approvato il disegno di legge in materia di intelligenza artificiale, che dettaglia il disposto normativo euro-unitario e prevedendo una serie di ambiti di interesse rilevanti interconnessi alle intelligenze artificiali, tra cui figura quello del lavoro.
In particolare, l’art. 11 individua i possibili benefici conseguibili dall’impiego delle intelligenze artificiali, tra cui l’auspicato miglioramento delle con dizioni di lavoro, la tutelare dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, l’accrescimento della qualità delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone, conformemente al diritto comunitario.
Tale elencazione corrisponde ad una scelta finalistica che pare vincolarne
l’utilizzo alle sole finalità individuate, escludendo ulteriori ambiti di applicazione delle IA nei contesti lavorativi, ma ciò finirebbe per collidere con il principio della libera iniziativa economica (art 41 Cost.; art. 6 TFUE) e con gli stessi principi ispiratori dell’AI Act, volti a porre in equilibrio i diritti fondamentali ed il progresso tecnologico.

Wiͥtͭhͪeͤ cͨoͦaͣtͭ [Ippoͦcͨrͬaͣtͭiͥcͨ oͦaͣtͭhͪ] - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -    Linee guida e trattamenti sanit...
27/05/2026

Wiͥtͭhͪeͤ cͨoͦaͣtͭ [Ippoͦcͨrͬaͣtͭiͥcͨ oͦaͣtͭhͪ] - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -

Linee guida e trattamenti sanitari sperimentali. Quali profili di responsabilità?
Di particolare interesse il caso esaminato da Cass. civ., sez. III, ord., 30 marzo 2026, n. 7615; un paziente oncologico sottoposto a una terapia farmacologica sperimentale, dalla quale aveva tratto benefici significativi. A seguito della chiusura del protocollo, tuttavia, i medici interrompevano la somministrazione del farmaco e omettevano di attivare i canali necessari per la sua erogazione off-label ai sensi del D.M. 8 maggio 2003 (c.d. procedure di continuità terapeutica), ricorrendo in sostituzione a un protocollo standard rivelatosi poi del tutto inidoneo. A fronte del decesso del paziente, le eredi convenivano in giudizio l’ente ospedaliero e i medici referenti del progetto sperimentale, dei quali veniva accertata la responsabilità sia in primo grado che in appello.
La Corte colloca tali affermazioni nella cornice di una concezione, per l’appunto, “personalistica” della cura, anche alla luce dell’art. 32 Cost.; concezione in ragione della quale è precluso al medico di subordinare il destino terapeutico individuale a valutazioni connesse a una “media statistica astratta”.
Nello stesso spirito - ossia nell’ottica di prevenire un approccio eccessivamente “standardizzato” alla professione sanitaria - devono essere letti anche i principi ribaditi dalla Cassazione sul ruolo delle linee guida nella valutazione della responsabilità in ambito medico. Come da orientamento consolidato, le linee guida non hanno rilevanza né normativa, né “parascriminante”, né vincolante: esse rappresentano un parametro utile per orientare l’accertamento di eventuali profili di colpa medica, ma non elidono la discrezionalità del giudice nel valutare se le circostanze del caso concreto avrebbero imposto una condotta diversa da quella prescritta nelle linee guida medesime, soprattutto là dove emergano profili di negligenza o mancata attivazione rispetto a un obbligo di protezione del paziente.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione conferma che l’omessa istanza di prosecuzione della fornitura del farmaco ai sensi del D.M. 8 maggio 2003 ha integrato una violazione della lex artis, privando il paziente «dell’unico strumento di sopravvivenza validato dalla sua specifica risposta terapeutica». A detta degli Ermellini, tale condotta omissiva avrebbe privato il paziente (non di una prospettiva di guarigione certa, ma) di una possibilità di sopravvivenza autonomamente tutelata dall’ordinamento.

DIRITTO & EDILIZIA - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -    SILENZIO/ASSENSO DELLA PA RENDE LEGITTIMO ANCHE UN PERMESSO ...
26/05/2026

DIRITTO & EDILIZIA - a cura dell'avv. Tommaso Gasparro -

SILENZIO/ASSENSO DELLA PA RENDE LEGITTIMO ANCHE UN PERMESSO IRREGOLARE.

Il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 2179/2026, è intervenuto su un tema da anni al centro di un acceso contrasto giurisprudenziale sancendo il principio a mente del quale il silenzio assenso sul permesso di costruire può formarsi anche quando l'intervento non è conforme alle regole urbanistiche.
La vicenda esaminata dal Consiglio di Stato che ha portato alla citata pronuncia, nasceva dalla richiesta di permesso di costruire in una zona di espansione, dove però era necessario un piano di lottizzazione mai approvato. Il Comune ha negato la possibilità di costruire, sostenendo l'incompatibilità urbanistica dell'intervento. Il privato, invece, ha atteso la scadenza dei termini e ha sostenuto che si fosse ormai formato il silenzio assenso.
Le sue ragioni sono state accolte tanto dal T.A.R. quanto dal Consiglio di Stato.
Più nel dettaglio, a mente della giurisprudenza amministrativa il silenzio assenso non serve a certificare che il progetto sia legittimo, bensì a chiudere il procedimento se l'amministrazione resta inerte. Per questo motivo, ciò che conta non è se l'opera sia effettivamente conforme al piano regolatore, ma se la domanda sia riconoscibile, completa e giuridicamente configurabile. Perciò se l'istanza è "esaminabile", il silenzio può formarsi.
Parallelamente, il Consiglio di Stato introduce due ipotesi in cui il meccanismo di silenzio assenso non può operare:
 inconfigurabilità strutturale, che si verifica quando la domanda è incompleta. Sono i casi in cui, in via esemplificativa, mancano il progetto, le asseverazioni tecniche o la documentazione essenziale. La conseguente domanda sarebbe "vuota", senza produrre effetti;
 inconfigurabilità giuridica, che si realizza se la domanda non è conforme al modello normativo astratto predisposto dal legislatore, come ad esempio qualora sia stato avviato un intervento presentando un Scia e non un permesso di costruire.
La giustizia amministrativa rimarca che una domanda può essere urbanisticamente illegittima, ma comunque idonea a far scattare il silenzio assenso. Il Consiglio di Stato spiega, infatti, che la legittimità del progetto è un tema successivo e che la formazione del titolo edilizio dipende dalla risposta (o non risposta) dell'amministrazione. In altre parole, se il Comune non interviene nei termini perde il potere di negare il titolo in via ordinaria.
Decorso il termine senza risposta del Comune, la domanda di permesso di costruire si considera automaticamente accolta. In pratica, il cittadino ottiene un "via libera giuridico" valido come permesso di costruire. A ben vedere, la ratio della pronuncia sta nel punire l'inerzia della Pubblica Amministrazione penalizzando il ritardo degli uffici al fine di evitare che la burocrazia blocchi le pratiche edilizie dei cittadini e per questa via, trasformare il silenzio in una decisione favorevole.
In questo schema, non è il cittadino a dover "sostituire" la P.A., ma è quest'ultima a dover decidere nei tempi previsti. Vero è che la pronuncia non elimina i poteri dell'ente pubblico, ma li limita nel tempo.

Indirizzo

Milan
20132

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 17:00
Sabato 09:00 - 12:00

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Iuvant pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

In evidenza

Condividi

Digitare