12/04/2021
Configurabile l'aggravante della minorata difesa nella truffa a mezzo di vendite on-line.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva revocato la misura cautelare disposta a carico di un indagato per il reato di truffa aggravata dall’essere stato commesso il fatto per “minorata difesa” in quanto il contratto era stato concluso mediante internet, la Corte di Cassazione, Sez. II, con la sentenza 31 marzo 2021, n. 12427 – nell’accogliere la tesi del Pubblico Ministero che aveva proposto ricorso per cassazione, sostenendo che erroneamente il tribunale del riesame aveva escluso la configurabilità dell’aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 5, richiamato dall'art. 640 c.p., comma 2 bis – ha diversamente ribadito che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 5, abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line". Infatti, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità e, come avvenuto nel caso di specie, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione II Penale, con sentenza 31 marzo 2021 n. 12427.