29/11/2020
SCUOLA, APPELLO AL GOVERNO
1.
Il Governo italiano sta compiendo un apprezzabile sforzo per non sacrificare eccessivamente le scuole durante la gestione della pandemia.
2.
Tale sforzo si muove nel quadro delle conoscenze offerte dalla letteratura scientifica. Pur non esistendo il ‘rischio zero’ – ovviamente nemmeno nelle scuole – la letteratura scientifica ha chiaramente mostrato che:
- Il contagio all’interno delle scuole non è significativamente elevato, tenuto conto dell’età dei bambini (per i primi cicli) e dei protocolli vigenti (per tutti i cicli);
- I danni derivanti dalla chiusura delle attività in presenza sono invece assai significativi, e tanto più lo sono per i bambini più piccoli e/o provenienti da ambienti svantaggiati;
- Per le donne che lavorano il pregiudizio derivante dalle chiusure dei primi cicli è notevole, e, nei fatti, enormemente più elevato rispetto a quello comunque subìto dai genitori uomini.
3.
La normativa nazionale vigente prevede attualmente la didattica a distanza per le scuole superiori. Per i cicli precedenti, è invece prevista la didattica in presenza (escluse – per le sole regioni classificate come ‘rosse’ – seconda e terza media).
4.
Accade tuttavia che alcuni Presidenti di Regione e Sindaci intervengano di continuo per prevedere chiusure anche in aree e per cicli in cui, sulla base delle norme nazionali, dovrebbe invece essere garantita la didattica in presenza. Tanto che, in alcune regioni, le scuole elementari e medie hanno aperto, dall’inizio dell’anno, solo per pochissimi giorni. Ciò comporta due svantaggi importanti e anche costituzionalmente rilevanti:
- Viene pregiudicato il diritto all’istruzione attraverso la didattica in presenza, persino nei ristretti limiti previsti dalle norme nazionali;
- Viene creata sui territori una situazione confusa, frammentaria e sempre mutevole, certamente dannosa per la qualità educativa, oltre che per la serenità e la possibilità per le famiglie di programmare la propria vita.
5.
Le ordinanze sindacali e comunali che chiudono scuole le quali dovrebbero rimanere aperte si basano su una interpretazione delle norme nazionali secondo cui queste sarebbero tutte derogabili in sede regionale e locale, purché nel senso di introdurre ulteriori restrizioni.
6.
Tale tesi è giuridicamente quanto meno discutibile, poiché l’interpretazione delle norme deve essere sempre costituzionalmente orientata. Si tratta di garantire l’esercizio di diversi diritti costituzionali, ed il punto di equilibrio – per la questione delle scuole – è raggiunto dalle norme nazionali attraverso un complesso sistema di classificazione delle regioni e di conseguente declinazione delle restrizioni, anche scolastiche.
7.
Del resto, la Costituzione prevede che spettino alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117):
“m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione”.
8.
E’ evidente come il diritto alla scuola in presenza faccia parte tanto dei livelli generali delle prestazioni quanto delle “norme generali” sull’istruzione e che tale diritto debba perciò trovare applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale nei limiti e nelle modalità individuate a livello centrale.
9.
Chiediamo, pertanto, che venga chiarito al più presto, auspicabilmente in una norma legislativa, che, in applicazione dell’art. 117 della Costituzione:
- Le indicazioni stabilite dalla normativa nazionale quanto alla scuola in presenza e/o a distanza sono vincolanti per tutte le regioni e province autonome;
- Eventuali esigenze locali specifiche devono essere segnalate al Governo, che – a seguito di un confronto - potrà autorizzare deroghe in casi selezionati, anche qualora i provvedimenti locali proposti siano in senso più restrittivo rispetto alla norma nazionale.
Dott.ssa Sara Gandini
Dott. Paolo Spada
Prof. Guido Silvestri
Direttori di “PILLOLE DI OTTIMISMO”
Foto di Tim Mossholder/Unsplash