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In assenza di espressa assegnazione di box e posto auto, anche se pertinenze della casa familiare, questi devono essere ...
19/10/2026

In assenza di espressa assegnazione di box e posto auto, anche se pertinenze della casa familiare, questi devono essere restituiti all proprietario che ne rivendica l’uso a meno che non si dimostri che vi è uno specifico interesse dei minori goderne!

Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli con sentenza n. 11686 del 20 luglio 2026 all’esito di un procedimento iniziato da un marito che a seguito della separazione, si vedeva impedito l’uso del posto auto e del box da parte della moglie che, all’assegnazione della casa, cambiava serratura impedendone l’utilizzo al marito.

Chiamata in mediazione la donna non compariva e l’uomo adiva il Tribunale affermando la titolarità del posto auto scoperto da sempre utilizzato per la propria auto e del box utilizzato per il deposito di beni mobili di sua appartenenza (frigoriferi vecchi, valigie, coperte, tappeti etc..), come da fotografie allegate.

L’uomo affermava che tali immobili non risultavano essere stati assegnati alla moglie ma che la stessa comunque ne pretendeva l’utilizzo; chiedeva pertanto la
restituzione immediata e il risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio la donna che affermava la natura pertinenziale del box e posto auto nello stesso palazzo e l’estensione dell’assegnazione anche a tali beni perché la decisione non li enunciava!

Il Tribunale di Napoli, però, dava ragione all’uomo chiarendo che - ferma la natura pertinenziale rispetto alla casa coniugale, avendo funzione di beni durevolmente congiunti ad un altro al fine di migliorarne la funzionalità ed il valore - l'assegnazione deve essere espressa oppure per estendersi a tali pertinenze vi deve essere uno specifico interesse dei figli all’uso.

Poiché la donna non aveva provato tale interesse, in assenza di espressa assegnazione di siffatte pertinenze con la sentenza di separazione queste ultime debbano essere restituite al legittimo proprietario che le ha rivendicate.

15/10/2026

➡️ In tema di sottrazione internazionale di minori, quando un figlio esprime in sede di audizione una ferma opposizione al rientro, la volontà manifestata non può essere considerata una mera formalità neppure se ha meno di dodici anni, ma impone al giudice un dovere di verifica rigoroso e approfondito. È quanto ribadito dall'ordinanza n. 26388 del 7 ottobre 2026 della Suprema Corte di Cassazione.

➡️ La vicenda trae origine dal ricorso di una madre avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Trieste che aveva accolto la domanda del padre, ordinando il rientro immediato delle figlie infra-dodicenni negli Stati Uniti d'America. Contro tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi.

➡️ Con il quarto motivo, la madre ha contestato la violazione dell'art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 1980, censurando il provvedimento per non aver attribuito il corretto rilievo alla marcata preferenza delle minori di restare in Italia e di non voler rientrare dal padre.

➡️ La Suprema Corte di Cassazione ha accolto la censura ricordando che l'univoca opposizione non può essere disattesa senza un autonomo approfondimento istruttorio successivo all'ascolto, verificando concretamente la capacità di discernimento e le circostanze fattuali. Una chiara e motivata opposizione non può essere posta nel nulla sulla base del mero sospetto, privo di riscontri oggettivi, di una manipolazione del genitore collocatario. La volontà del minore, pur non essendo automaticamente vincolante, può essere superata solo all'esito di un esame approfondito e di una motivazione specifica.

➡️ Alla luce delle suddette motivazioni la Suprema Corte ha accolto il quarto motivo, cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale per i minorenni di Trieste in diversa composizione per un nuovo e rigoroso esame.

🔗 Vuoi leggere l'approfondimento completo dell'Avv. Maria Zaccara? Fai un click sul link in bio e poi su Blog.

14/10/2026

Oggi vi mostriamo meglio il nostro studio! Dove vi accogliamo e ascoltiamo💕
Ci troviamo a Milano in Via Boccaccio!

14/10/2026

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13/10/2026

La decadenza dalla responsabilità genitoriale non è una punizione per gli adulti, ma un provvedimento di extrema ratio per proteggere i minori che non può essere basato su automatismi e giudizi basati sul passato!

Ecco cosa è successo in un recente caso che ha portato la Corte Suprema a tornare sul tema.

Il Tribunale di Pescara prima, e la Corte d'Appello dell’Aquila poi, avevano dichiarato decaduti entrambi i genitori di una bambina affidandola ai nonni e aprendo un procedimento per stato di abbandono. Il motivo? Una situazione familiare molto pesante: la madre era già stata dichiarata decaduta per altri sette figli nati da relazioni diverse; la casa versava in condizioni di degrado e mancava il completamento del percorso Ser.D; il padre era rimasto totalmente passivo e omissivo.

Gli Ermellini hanno cassato la decisione chiarendo che la decadenza non può essere la conseguenza automatica di errori passati o di situazioni difficili. Può scattare solo se c'è un pregiudizio grave, attuale e concreto per il minore, e se ogni intervento di sostegno territoriale risulta inidoneo.

Non solo, viene anche chiarito che i giudici hanno l'obbligo rigoroso di dimostrare i fatti con prove concrete e attuali, senza poter ribaltare l’onere della prova sulla famiglia o basarsi su motivazioni stereotipate. Prima di arrivare a una misura così estrema, bisogna verificare se gli aiuti possono salvare il diritto primario del figlio a crescere nella sua famiglia d'origine.

Ora la Corte d'Appello dell'Aquila dovrà riesaminare tutto da capo, valutando con rigore le reali capacità genitoriali.

Sul nostro blog trovi l’approfondimento completo a cura dell’Avv. Elisa Cazzaniga.

Cosa ne pensi di questa decisione? Fammelo sapere nei commenti!

Assegno di mantenimento e rivalutazione ISTAT. La rivalutazione è obbligatoria ed ha la funzione di garantire che l’impo...
07/10/2026

Assegno di mantenimento e rivalutazione ISTAT. La rivalutazione è obbligatoria ed ha la funzione di garantire che l’importo di mantenimento determinato sulla base della situazione economica esistente nel momento della sentenza, non perda potere d’acquisto.

Viste le Vostre settimanali domande, facciamo chiarezza sul punto!

Ecco un carosello da leggere e salvare!

La risposta è affermativa secondo una recente sentenza della Cassazione (n. 32437/26), ma con importanti precisazioni su...
06/10/2026

La risposta è affermativa secondo una recente sentenza della Cassazione (n. 32437/26), ma con importanti precisazioni su entrambe le questioni.
Il procedimento era sorto per maltrattamenti ai danni di una minore. Il quadro probatorio comprendeva le dichiarazioni della madre, quelle della ragazza, quelle di alcuni operatori scolastici, la relazione della psicologa dello sportello d’ascolto e alcuni screenshot di conversazioni WhatsApp.
La difesa aveva contestato l’utilizzabilità della relazione della psicologa, sostenendo che il racconto della minore fosse una dichiarazione indiretta.
La Cassazione ha respinto la censura: la relazione della psicologa costituisce un documento ai sensi dell’art. 234 c.p.p. e, proprio per questo, non è soggetta al regime della testimonianza indiretta previsto dall’art. 195 c.p.p..
Inoltre, la relazione era stata acquisita con il consenso delle parti e la minore aveva comunque reso direttamente le proprie dichiarazioni.
La Corte svolge interessanti considerazioni sulla Carta di Noto: la sua mancata osservanza non determina automaticamente l’inutilizzabilità della prova ma può incidere sulla valutazione della sua attendibilità.
La Cassazione distingue così il colloquio finalizzato alla raccolta della prova dal colloquio di ascolto e supporto psicologico, nato per aiutare minori in situazioni di difficoltà.
Per le chat WhatsApp, lo screenshot fornito da uno dei partecipanti alla conversazione costituisce una rappresentazione documentale di ciò che era visualizzato sul dispositivo e può essere acquisito senza un provvedimento di sequestro, trattandosi di una comunicazione ormai pervenuta al destinatario.
Certamente una chat può essere acquisibile, ma la sua genuinità verrà valutata dal Giudice.
La pronuncia offre un principio molto importante nella pratica: non ogni colloquio con un minore è un atto di raccolta della prova e non per gli screenshot è fondamentale verificare come, da chi e in quale contesto quella prova è stata formata e acquisita.
Una relazione dello sportello d’ascolto dovrebbe poter entrare nel processo penale anche quando il colloquio non è stato svolto con finalità investigativa?
Post scritto da Avv. Stefania Crespi

06/10/2026

La risposta è affermativa secondo una recente sentenza della Cassazione (n. 32437/26), ma con alcune importanti precisazioni su entrambe le questioni.
Il procedimento era sorto per maltrattamenti ai danni di una minore. Il quadro probatorio comprendeva le dichiarazioni della madre, quelle della ragazza, quelle di alcuni operatori scolastici, la relazione della psicologa dello sportello d’ascolto e alcuni screenshot di conversazioni WhatsApp.
La difesa aveva contestato l’utilizzabilità della relazione della psicologa, sostenendo che il racconto della minore fosse una dichiarazione indiretta (e, quindi, soggetta alle regole dell’art. 195 c.p.p.).
La Cassazione ha respinto la censura: la relazione della psicologa costituisce un documento ai sensi dell’art. 234 c.p.p. e, proprio per questo, non è soggetta al regime della testimonianza indiretta previsto dall’art. 195 c.p.p..
Inoltre, la relazione era stata acquisita con il consenso delle parti e la minore aveva comunque successivamente reso direttamente le proprie dichiarazioni.
La Corte svolge interessanti considerazioni sulla Carta di Noto: la sua mancata osservanza non determina automaticamente l’inutilizzabilità della prova ma può incidere sulla valutazione della sua attendibilità.
La Cassazione distingue così il colloquio finalizzato alla raccolta della prova dal colloquio di ascolto e supporto psicologico, nato per aiutare minori in situazioni di difficoltà.
Quanto alle chat WhatsApp, lo screenshot fornito da uno dei partecipanti alla conversazione costituisce una rappresentazione documentale di ciò che era visualizzato sul dispositivo e può essere acquisito senza un provvedimento di sequestro, trattandosi di una comunicazione ormai pervenuta al destinatario.
Certamente una chat può essere acquisibile, ma la sua genuinità verrà valutata dal Giudice.
La pronuncia offre un principio molto importante nella pratica: non ogni colloquio con un minore è un atto di raccolta della prova e non per gli screenshot è fondamentale verificare come, da chi e in quale contesto quella prova è stata formata e acquisita.
Secondo voi, una relazione dello sportello d’ascolto dovrebbe poter entrare nel processo penale anche quando il colloquio non è stato svolto con finalità investigative?
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Per leggere l’articolo completo un click su link in bio e poi blog penale

(A cura dell’Avv. Stefania Crespi) La Cassazione è recentemente intervenuta con una interessante pronuncia (sent. n. 32437/26) relativamente al reato di maltrattamenti in famiglia con un approfondimento sulle prove rilevanti per tale delitto. La Corte di appello di Milano riformava parzialmente l...

Acqua calda intermittente, impianto privo della documentazione di conformità e libretto di manutenzione e gli interventi...
05/10/2026

Acqua calda intermittente, impianto privo della documentazione di conformità e libretto di manutenzione e gli interventi ordinari di manutenzione non risolvono il problema?

Il proprietario è obbligato a sostituire lo scaldabagno e se il problema compromette il normale godimento dell'abitazione, puoi chiedere una riduzione del canone di locazione fino a quando il disservizio persiste.

Non ogni intervento è manutenzione ordinaria a carico dell'inquilino ma solo quelli il cui guasti è conseguenza dell'uso quotidiano; se il problema invece deriva dalla vetustà dell'impianto, dal normale deterioramento o da una situazione preesistente alla locazione, l'intervento è obbligo del proprietario.

Questo quanto chiarito dal Tribunale di Roma all’esito di un procedimento intentato da un inquilino contro il proprietario che rifiutava di procedere con la sostituzione degli impianti ormai vecchi nonostante il persistente malfunzionamento dello scaldabagno a gas, che erogava acqua calda in modo intermittente.

L’inquilino, infatti, aveva chiamato più volte i tecnici gli interventi richiesti erano stati inutili; inoltre l’assenza del libretto di conformità e degli interventi di manutenzione impediva ai tecnici di agire con sicurezza sull’impianto.

A fronte del diniego del proprietario di attivarsi per risolvere la situazione, l’inquilino adiva il Tribunale chiedendo che il locatore fosse obbligato a cambiare lo scaldabagno, a tinteggiare le pareti che si erano danneggiate e che gli fosse ridotto il canone di locazione visti i gravi disagi che avevano limitato il godimento dell’appartamento locato.

Disposta CTU sulle condizioni dell'impianto veniva accertato che il suo malfunzionamento non era riconducibile a una condotta colposa del conduttore e quindi il cambio era a carico del proprietario.

Poiché problema incideva di fatto sulla possibilità di utilizzare l'abitazione secondo la sua normale destinazione veniva anche disposta la riduzione del canone di locazione per i mesi trascorsi senza acqua calda!

01/10/2026

Casa coniugale costruita sul terreno del suocero, risparmi spariti dal conto e persino la contesa sugli amati cani: quando ci si separa, spesso la rabbia porta in Tribunale pretese economiche altissime. È quanto accaduto in un recente caso deciso dal Tribunale di Napoli Nord lo scorso 11 settembre, dove un ex marito chiedeva la restituzione di € 140.000 per aver contributo insieme alla sua famiglia alla costruzione e all’arredamento della casa coniugale su un terreno del suocero, la restituzione di €7.500 prelevati dal suo conto dalla ex moglie e infine il risarcimento del danno morale per la sottrazione sempre ad opera della donna dei suoi amati cagnolini.
Per il Tribunale, tuttavia, la strada corretta non è quella dell’arricchimento ingiustificato: la Cassazione era chiara sul punto. Un coniuge può chiedere la restituzione di quanto versato per la costruzione di un bene solo se quest’ultimo è di proprietà dell’altro coniuge. Nel caso di specie, però, la proprietà dell’immobile poi divenuto casa familiare essendo stato edificato sul terreno del suocero è da attribuirsi a quest’ultimo. Per questo motivo il rimedio da utilizzare doveva essere quello dell’indebito oggettivo.
Ma anche in questo caso il Tribunale rigettava la richiesta dell’uomo mancando la prova del contributo offerto dall’ex marito e dalla di lui famiglia: ricevute generiche e fatture illeggibili non erano sufficienti a dimostrare che i soldi fossero finiti proprio in quei lavori.
Accolta invece la richiesta di restituzione degli €7.500,00. Per il Tribunale la donna non aveva provato di essere stata autorizzata al prelievo e per questo veniva condannata alla restituzione.
Respinta invece la richiesta di risarcimento del danno morale per la sofferenza causata dalla mancata restituzione dei propri cagnolini: perdere o non vedere il proprio animale può generare un danno risarcibile, ma anche in questo caso l’uomo non aveva provato il grave dolore e l'impatto psicologico subito.
L’articolo completo sul blog a cura dell’Avv. Angela Brancati

(A cura dell’Avv. Angela Brancati) Un ex marito e i di lui genitori convenivano in giudizio la ex moglie e il di lei padre chiedendo la restituzione di €140.000,00 dai primi versati in costanza di matrimonio per la costruzione e l'arredamento dell’immobile poi adibito a [...]

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