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👇 Vi parlo di diritto di famiglia

L’assegnazione della casa coniugale non può estendersi automaticamente a beni autonomi e staccati anche se qualificati p...
18/06/2026

L’assegnazione della casa coniugale non può estendersi automaticamente a beni autonomi e staccati anche se qualificati pertinenziali basandosi solo sulle generiche abitudini matrimoniali. La priorità assoluta dell’istituto dell’assegnazione resta la tutela dei figli, non il vantaggio logistico del genitore collocatario.

Lo stabilisce la Cassazione con l’ordinanza n. 18556/2026

Il caso: Il Tribunale e la Corte d'Appello di Catania avevano assegnato alla moglie non solo la maxi casa familiare di 500 mq, ma anche un fabbricato rustico autonomo, usato come deposito, situato a 50 metri di distanza e con un proprio accesso. Il marito ha fatto ricorso, contestando l'estensione del vincolo pertinenziale.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso del marito, cassando la sentenza. Il motivo? I giudici di merito hanno ignorato le prove sull'autonomia del rustico (catasto separato, via indipendente) e hanno applicato il regime delle pertinenze (art. 818 c.c.) senza verificare il reale nesso con la vita dei figli.

I punti chiave del principio di diritto: Chi chiede l'assegnazione di un bene pertinenziale o accessorio deve dimostrare che serve davvero all'habitat quotidiano della prole. L'art. 337-sexies c.c. serve a preservare la continuità di vita dei figli, non a riequilibrare i rapporti economici tra gli ex coniugi o a punire la proprietà privata. L'estensione a magazzini o depositi distaccati richiede una verifica rigorosa e prove aggiornate.

In conclusione, limitare il diritto di proprietà in sede di separazione è una misura eccezionale. Ogni decisione deve fondarsi su un'analisi reale delle abitudini del nucleo familiare, escludendo logiche sanzionatorie o compensative.

✍️ Cosa ne pensate di questo orientamento? Ditecelo nei commenti!

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi) In tema di assegnazione della casa familiare a seguito del ve**re meno della convivenza della coppia genitoriale, il superiore interesse della prole rappresenta il perimetro invalicabile entro cui si esercita il potere discrezionale del giudice del merito, il qu...

L’assegnazione della casa coniugale non può estendersi automaticamente a beni autonomi e staccati anche se qualificati p...
18/06/2026

L’assegnazione della casa coniugale non può estendersi automaticamente a beni autonomi e staccati anche se qualificati pertinenziali basandosi solo sulle generiche abitudini matrimoniali. La priorità assoluta dell’istituto dell’assegnazione resta la tutela dei figli, non il vantaggio logistico del genitore collocatario.

Lo stabilisce la Cassazione con l’ordinanza n. 18556/2026.

Il caso: Il Tribunale e la Corte d’Appello di Catania avevano assegnato alla moglie non solo la maxi casa familiare di 500 mq, ma anche un fabbricato rustico autonomo, usato come deposito, situato a 50 metri di distanza e con un proprio accesso. Il marito ha fatto ricorso, contestando l’estensione del vincolo pertinenziale.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso del marito, cassando la sentenza. Il motivo? I giudici di merito hanno ignorato le prove sull’autonomia del rustico (catasto separato, via indipendente) e hanno applicato il regime delle pertinenze (art. 818 c.c.) senza verificare il reale nesso con la vita dei figli.
I punti chiave del principio di diritto: Chi chiede l’assegnazione di un bene pertinenziale o accessorio deve dimostrare che serve davvero all’habitat quotidiano della prole. L’art. 337-sexies c.c. serve a preservare la continuità di vita dei figli, non a riequilibrare i rapporti economici tra gli ex coniugi o a punire la proprietà privata. L’estensione a magazzini o depositi distaccati richiede una verifica rigorosa e prove aggiornate.
In conclusione, limitare il diritto di proprietà in sede di separazione è una misura eccezionale. Ogni decisione deve fondarsi su un’analisi reale delle abitudini del nucleo familiare, escludendo logiche sanzionatorie o compensative.
✍️ Cosa ne pensate di questo orientamento? Ditecelo nei commenti!

Se l’ex coniuge inizia una nuova convivenza e questa presenta i caratteri di stabilità, l’assegno di mantenimento del co...
16/06/2026

Se l’ex coniuge inizia una nuova convivenza e questa presenta i caratteri di stabilità, l’assegno di mantenimento del coniuge viene revocato.

Ma qual è il momento esatto in cui cessa questo obbligo? Da quando il giudice pronuncia la sentenza o da quando è stata presentata la domanda di revoca in Tribunale?

La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 14864 del 2026, ribadisce la regola importantissima a tutela di chi versa l'assegno che deve essere applicata da tutti i giudici di merito: la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento deve decorrere dalla data della domanda giudiziale e non da quella della decisione del giudice.

I tempi della giustizia non devono danneggiare il richiedente: se il processo dura mesi o anni, l'obbligo si considera comunque cessato a partire dal momento in cui è stato depositato il ricorso. Di conseguenza, le somme versate durante il giudizio potrebbero dover essere restituite.

I giudici posso prevedere una decorrenza differente ma devono motivare la diversa decorrenza e possono farlo solo se nel corso del procedimento si accerti che la modifica dei presupposti di fatto sia avvenuta in un momento successivo rispetto alla domanda iniziale.

Se invece la convivenza stabile era già consolidata al momento del ricorso, la revoca retroagisce senza dubbi a quella data. Si tratta di un principio di equità essenziale che impedisce che la lungaggine dei processi si trasformi in un ingiusto vantaggio economico per l'ex coniuge.

Vi siete mai trovati in una situazione simile? Cosa ne pensate?

L’Avv. Elisa Cazzaniga approfondisce la decisione sul nostro blog

(A cura della Dott.ssa Elisa Cazzaniga) La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14864 del 2026 è tornata a fare chiarezza su un principio fondamentale del diritto di famiglia: la revoca dell'assegno di mantenimento a causa della stabilità della nuova convivenza dell'ex coniuge deve di regola ...

In caso di ab**to a seguito di amniocentesi avvenuto a pochi giorni dall’intervento è onore del professionista e della s...
15/06/2026

In caso di ab**to a seguito di amniocentesi avvenuto a pochi giorni dall’intervento è onore del professionista e della struttura sanitaria dimostrare l’esatto adempimento dell’intervento con diligenza qualificata di cui all’art. 1176 c.c., provando di aver rispettato sia le linee guida che le regole tecniche richieste dal tipo di intervento.

I Giudici di merito non hanno errato nel ritenere dimostrato il nesso causale tra l’intervento sanitario praticato e il successivo ab**to vista l’indebita effettuazione di tre consecutivi prelievi di liquido, in contrasto con le indicazioni provenienti dalle regole tecniche, la perdita del liquido amniotico, e la rottura - a pochi giorni - del sacco amniotico e poi l’ab**to.

Inutile l’accusa alla donna di comportamenti imprudenti. Per evitare la condanna il medico e/o la struttura sanitaria avrebbero dovuto dimostrare che l’amniocentesi era stata eseguita con la richiesta diligenza qualificata professionale, attenendosi, anche in relazione al numero dei prelievi effettuati, alle regole tecniche proprie della professione esercitata” e che l’evento di danno si era verificato per una causa non imputabile al sanitario.

Poiché nel caso di specie, né il medico né l’Ospedale toscano aveva fornito alcuna prova dell’esatto adempimento la Cassazione non può che rigettare il ricorso e confermare la condanna in solido. Gli ermellini, infatti, chiariscono anche che a fronte di un danno unitario provocato a terzi da due soggetti - medico e struttura - questi rispondono solidalmente nei confronti del paziente, salvo eventuali rivalse da parte di chi si trovasse a corrispondere l’intero.

In caso di ab**to a seguito di amniocentesi avvenuto a pochi giorni dall’intervento è onore del professionista e della s...
15/06/2026

In caso di ab**to a seguito di amniocentesi avvenuto a pochi giorni dall’intervento è onore del professionista e della struttura sanitaria dimostrare l’esatto adempimento dell’intervento con diligenza qualificata di cui all’art. 1176 c.c., provando di aver rispettato sia le linee guida che le regole tecniche richieste dal tipo di intervento.

I Giudici di merito non hanno errato nel ritenere dimostrato il nesso causale tra l'intervento sanitario praticato e il successivo ab**to vista l'indebita effettuazione di tre consecutivi prelievi di liquido, in contrasto con le indicazioni provenienti dalle regole tecniche, la perdita del liquido amniotico, e la rottura - a pochi giorni - del sacco amniotico e poi l'ab**to.

Inutile l’accusa alla donna di comportamenti imprudenti. Per evitare la condanna il medico e/o la struttura sanitaria avrebbero dovuto dimostrare che l’amniocentesi era stata eseguita con la richiesta diligenza qualificata professionale, attenendosi, anche in relazione al numero dei prelievi effettuati, alle regole tecniche proprie della professione esercitata" e che l'evento di danno si era verificato per una causa non imputabile al sanitario.

Poiché nel caso di specie, né il medico né l’Ospedale toscano aveva fornito alcuna prova dell’esatto adempimento la Cassazione non può che rigettare il ricorso e confermare la condanna in solido. Gli ermellini, infatti, chiariscono anche che a fronte di un danno unitario provocato a terzi da due soggetti - medico e struttura - questi rispondono solidalmente nei confronti del paziente, salvo eventuali rivalse da parte di chi si trovasse a corrispondere l'intero.

Volete fare precetto perché convinti di avere un credito verso l’altro genitore? Attenzione alla natura delle spese di c...
12/06/2026

Volete fare precetto perché convinti di avere un credito verso l’altro genitore? Attenzione alla natura delle spese di cui pretendereste il rimborso e alla documentazione di cui disponete!

Il Tribunale di Napoli ha fatto chiarezza con una decisione che fissa dei parametri rigidissimi.

Nel caso di specie un padre si è opposto a un atto di precetto da ben € 107.081,35 notificato dall'ex moglie. La somma comprendeva circa € 27.000,00 di rivalutazioni ISTAT e oltre € 75.510,22 di spese per i figli accumulate in oltre 10 anni che la donna definiva straordinarie: visite, sport, vacanze, vestiti, benzina e perfino intervento di manutenzione elettrodomestici di casa!

Fermi i € 27.140,21 di adeguamento ISTAT arretrati non contestati, l’uomo di opponeva a tutte le altre voci rilevando per alcune la natura ordinaria delle spese, per altre la mancanza del preventivo consenso.

In effetti il Giudice appurava che molti costi spacciati per straordinari erano ordinari e quindi escludeva dal calcolo: abbigliamento, scarpe, benzina, trasporti quotidiani, farmaci da banco, pulizia scale o riparazione dell'aspirapolvere della casa familiare.

Circa il consenso, il precetto vedeva allegate stringhe di chat di WhatsApp per dimostrare l'accordo, ma il Giudice non le ha ritenute valide: i testi erano contestati, incompleti e pieni di messaggi cancellati. Non fanno prova.

Sul punto la Cassazione è rigorosa! il creditore non può limitarsi a "elencare" le spese nel precetto. Deve fornire da subito una documentazione rigorosa, chiara e tracciabile (scontrini parlanti con codice fiscale dei figli, bonifici con causali specifiche). Presentare conti omnicomprensivi, scontrini anonimi o causali generiche fa perdere il diritto al rimborso in via esecutiva.

Negato quindi il rimborso delle spese “straordinarie”: unica somma riconosciuta è per arretrati ISTAT.

(A cura della Dott.ssa Chiara Massa) Con sentenza n. 22661/2025, il Tribunale di Napoli ha giudicato parzialmente fondata l’opposizione promossa da un ex marito contro il precetto notificatogli dalla ex moglie per l'importo complessivo di € 107.081,35.  L'atto di intimazione si basava su un'ord...

Estate e separazione dei genitori. I ragazzi ci chiedono di restare sintonizzati suoi loro disagi e sui loro bisogni.Usc...
11/06/2026

Estate e separazione dei genitori. I ragazzi ci chiedono di restare sintonizzati suoi loro disagi e sui loro bisogni.
Usciamo da nostro dolore. Dalla nostra rabbia e ascoltiamoli.
Proviamo a metterci nelle loro “scarpe”, chiudiamo gli occhi e pensiamoci loro..
I primi mesi di alternanza nelle due case
La prima estate dopo la separazione
Le prime domande sull’organizzazione delle vacanze che non saranno mai più tutti insieme
Riusciamo a trovare posto anche per la loro fatica?
DOBBIAMO OGGI PIÙ CHE MAI HANNO BISOGNO DI ESSERE VISTI, ASCOLTATI E ACCOMPAGNATI!
HANNO BISOGNO DEI LORO GENITORI UNITI CHE NON LITIGANO PER UN GIORNO IN PIÙ O IN MENO
CHE NON SI METTONO IN GARA
GENITORI CHE METTONO LORO AL CENTRO.

La Cassazione si è recentemente pronunciata in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare con due sent...
09/06/2026

La Cassazione si è recentemente pronunciata in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare con due sentenze opposte.

Con la sentenza n. 12321/26 depositata in data 1 aprile 2026, ha affermato che integra il delitto previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che rimane assorbito nel primo, la condotta dell’agente che ometta di versare in favore dei figli minori l’assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza. Le due previsioni incriminatrici sono in rapporto di specialità, dal momento che, a fronte di un nucleo di condotta che le accomuna, costituito dalla violazione dell’obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura, solo nel reato di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. si aggiunge l’elemento specializzante della conseguente privazione dei mezzi di sussistenza; sicché, con la duplicazione delle imputazioni, verrebbe posta a carico del soggetto due volte la medesima condotta materiale.

Con la sentenza n. 13509/26 depositata in data 14 aprile 2026, la Cassazione sottolinea come la portata dell’art. 570 c.p. sia più ampia rispetto a quella dell’articolo successivo, riguardando l’obbligo morale di assistenza e cura nei confronti dei figli minori.

Le norme tutelano dunque interessi diversi. Ed invero l’art. 570 bis c.p. ha ad oggetto esclusivamente l’adempimento delle obbligazioni economiche, indipendentemente che dalla violazione dell’obbligo derivi la mancanza di mezzi di sussistenza. Pertanto, è corretta la configurabilità del concorso tra i reati suddetti, che vanno considerati autonomi.

Si auspica quindi un intervento delle Sezioni Unite.

Secondo voi è più corretto il concorso oppure l’assorbimento?

Il coniuge separato - non divorziato - al quale non è stata addebitata la separazione, ha diritto di rientrare nella cas...
08/06/2026

Il coniuge separato - non divorziato - al quale non è stata addebitata la separazione, ha diritto di rientrare nella casa familiare alla morte dell’ex.

È quanto chiarito dalla Cassazione che ha accolto il ricorso di un uomo che, rimasto vedovo, ha agito per vedersi tutelati i diritti di erede legittimo alla morte della coniuge dal quale non aveva mai divorziato.

Gli Ermellini hanno infatti chiarito che dopo decisioni della Cassazione che negavano i diritti al coniuge separato, oggi i Giudici sono fermi nell’affermare che i diritti di abitazione e uso spettano anche al coniuge separato senza addebito, a meno che la casa avesse già perso ogni collegamento con l'originaria destinazione familiare.

Alla luce di tale filone interpretativo, i Giudici della Corte d’Appello di Venezia dovranno rivedere la loro decisione presa sulla base dei principi ormai superati della decisione n. 13407/2014, in base all’assunto che la separazione personale implicasse necessariamente il venir meno dei presupposti per la nascita dei diritti di abitazione e di uso, non essendo più possibile individuare una “casa adibita a residenza familiare”.

I Giudici veneti avevano “dimenticato” che nel 2023 la Cassazione aveva chiarito che:
la destinazione della casa a residenza familiare non implica necessariamente la perdurante convivenza dei coniugi, e pertanto non viene meno per il solo fatto della separazione legale.
I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare.

➡️ Gli aiuti economici dei familiari, anche se continuativi e regolari nel tempo, sono sempre revocabili e hanno natura ...
03/06/2026

➡️ Gli aiuti economici dei familiari, anche se continuativi e regolari nel tempo, sono sempre revocabili e hanno natura liberale e quindi non possono essere presi in considerazione nella determinazione dell’assegno di mantenimento. La Cassazione fa chiarezza con l’Ordinanza n. 16637/2026, pubblicata il 27 maggio 2026, affrontando il tema della valutazione della capacità contributiva del coniuge obbligato al mantenimento.

➡️La vicenda trae origine da un giudizio di separazione personale avanti al Tribunale di Genova che in primo grado si conclude con l’affidamento condiviso dei figli minori, il loro collocamento dalla madre con relativo obbligo paterno al mantenimento ordinario e straordinario e il rigetto invece della domanda di assegno di mantenimento proposta dalla moglie.

➡️Adita dalla donna la Corte d’Appello, venivano valorizzati gli aiuti economici che il marito riceveva dalla madre, pari a oltre € 5.000 mensili e quindi riformata parzialmente la decisione riconoscendo un assegno di mantenimento in favore della donna,

➡️Ma il marito non ci stava e andava in Cassazione sostenendo che le somme ricevute dalla madre non dovevano essere considerate reddito stabile ai fini della valutazione della propria capacità contributiva ed aveva ragione! La Suprema Corte chiarisce che le elargizioni dei familiari, anche se continuative e regolari nel tempo, conservano natura liberale e restano sempre revocabili. Proprio per tale ragione non costituiscono reddito in senso tecnico ai sensi dell’art. 156 c.c. e non possono rappresentare un parametro stabile per la determinazione dell’assegno di mantenimento.

➡️Secondo i giudici, la capacità economica del coniuge obbligato deve essere valutata sulla base di redditi effettivi, stabili e destinati a permanere nel tempo, non potendo dipendere da aiuti eventuali rimessi alla libera volontà di terzi.

➡️Diverso è invece il caso degli incrementi patrimoniali definitivi, come eredità o acquisizioni patrimoniali, che incidono concretamente sulla situazione economica del soggetto e possono essere presi in considerazione dal giudice.

🔗 Vuoi leggere l’approfondimento dell'Avv. Maria Zaccara? un click sul link in bio ed uno su Blog.

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara) Con la recente Ordinanza n. 16637/2026, pubblicata in data 27 maggio 2026, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che, ai fini della valutazione della capacità contributiva del coniuge obbligato al mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di li...

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