19/10/2026
In assenza di espressa assegnazione di box e posto auto, anche se pertinenze della casa familiare, questi devono essere restituiti all proprietario che ne rivendica l’uso a meno che non si dimostri che vi è uno specifico interesse dei minori goderne!
Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli con sentenza n. 11686 del 20 luglio 2026 all’esito di un procedimento iniziato da un marito che a seguito della separazione, si vedeva impedito l’uso del posto auto e del box da parte della moglie che, all’assegnazione della casa, cambiava serratura impedendone l’utilizzo al marito.
Chiamata in mediazione la donna non compariva e l’uomo adiva il Tribunale affermando la titolarità del posto auto scoperto da sempre utilizzato per la propria auto e del box utilizzato per il deposito di beni mobili di sua appartenenza (frigoriferi vecchi, valigie, coperte, tappeti etc..), come da fotografie allegate.
L’uomo affermava che tali immobili non risultavano essere stati assegnati alla moglie ma che la stessa comunque ne pretendeva l’utilizzo; chiedeva pertanto la
restituzione immediata e il risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la donna che affermava la natura pertinenziale del box e posto auto nello stesso palazzo e l’estensione dell’assegnazione anche a tali beni perché la decisione non li enunciava!
Il Tribunale di Napoli, però, dava ragione all’uomo chiarendo che - ferma la natura pertinenziale rispetto alla casa coniugale, avendo funzione di beni durevolmente congiunti ad un altro al fine di migliorarne la funzionalità ed il valore - l'assegnazione deve essere espressa oppure per estendersi a tali pertinenze vi deve essere uno specifico interesse dei figli all’uso.
Poiché la donna non aveva provato tale interesse, in assenza di espressa assegnazione di siffatte pertinenze con la sentenza di separazione queste ultime debbano essere restituite al legittimo proprietario che le ha rivendicate.