Studio Legale Di Nella

Studio Legale Di Nella ⚖️ Avvocato specialista in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni
👇 Vi parlo di diritto di famiglia

Un uomo, rientrato da un breve viaggio di tre giorni, trovava la serratura della casa coniugale cambiata e i suoi effett...
28/05/2026

Un uomo, rientrato da un breve viaggio di tre giorni, trovava la serratura della casa coniugale cambiata e i suoi effetti personali lasciati sul pianerottolo dalla moglie, che gli impediva di rientrare nell’abitazione. Nonostante l’intervento delle Forze dell’Ordine, la donna si rifiutava di consegnargli le chiavi, così il marito non poteva far altro che ricorrere al Tribunale di Nola per essere reintegrato nel possesso della casa.
Adito il Tribunale l’uomo spiegava che l’immobile gli era stato concesso in comodato dalla sorella ancor prima delle nozze, che dopo il matrimonio era stato scelto come abitazione coniugale da circa 7 anni, che effettivamente era in atto una crisi familiare ma non vi era alcun provvedimento giudiziario di separazione o assegnazione della casa alla moglie.
Istaurato il procedimento d’urgenza, la donna non compariva neppure in udienza, mentre le testimonianze della sorella e del cognato confermavano sia il comodato sia l’estromissione del marito tramite il cambio delle serrature.
Il Tribunale di Nola con il provvedimento pubblicato il 22 maggio 2026 accoglieva il ricorso, ritenendo che il marito avesse subito uno spoglio clandestino, poiché era stato escluso dall’abitazione approfittando della sua assenza e contro la sua volontà. Il giudice ribadiva inoltre che, in assenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, l’abitazione resta nella disponibilità di entrambi i coniugi, anche se concessa in comodato, non rivelando la crisi coniugale in atto.
Secondo il Tribunale, infatti, anche in presenza di una crisi coniugale è vietata l’autotutela: nessun coniuge può escludere arbitrariamente l’altro dalla casa familiare.
Nessun abbandono del tetto coniugale da parte del marito: l’allontanamento era stato breve, seguito da un immediato tentativo di rientro e da una tempestiva azione legale. Il giudice disponeva quindi la reintegrazione dell’uomo nel possesso dell’abitazione, autorizzandolo ad avvalersi dell’Ufficiale Giudiziario e conseguentemente della forza pubblica laddove la donna non avesse consentito il rientro in casa.
L’approfondimento a cura dell’Avv. Brancati sul nostro blog

(A cura dell’Avv. Angela Brancati) Un uomo al rientro da una breve trasferta all’estero di soli tre giorni per sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico, trovava la serratura di casa cambiata ed i propri effetti personali sul pianerottolo: la moglie, approfittando dell’assenza del marito ...

Un padre non versava il contributo al mantenimento dei figli minori dal gennaio 2019 con “condotta perdurante”. Veniva d...
27/05/2026

Un padre non versava il contributo al mantenimento dei figli minori dal gennaio 2019 con “condotta perdurante”.

Veniva denunciato per il reato previsto dall’art. 570 bis c.p. e, poi, assolto dal Tribunale di Salerno perché non punibile per la particolare tenuità del fatto.

Veniva presentato ricorso per Cassazione, argomentando che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non si poteva applicare al reato previsto dall’art. 570 bis c.p. a causa dell’abitualità del comportamento e non rilevando la particolare tenuità di ogni singolo inadempimento.

La Cassazione ha accolto il ricorso ed ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio (sent. n. 10505/26).
Secondo la Suprema Corte la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - nel caso di reiterate omissioni del versamento del contributo al mantenimento dei figli minori - non si applica al reato previsto dall’art. 570 bis c.p.: l’abitualità del comportamento osta al riconoscimento del beneficio ed è irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione o omissione.
Trattasi di un reato a “consumazione prolungata”, in cui ciascuna omessa contribuzione aggrava l’offesa del bene giuridico tutelato.
Nel caso in esame risulta che le omissioni del versamento della somma mensile stabilita dal giudice civile sono state reiterate, perché il reato è stato contestato e commesso con riferimento al periodo “dal mese di gennaio 2019 con condotta perdurante”.

Secondo voi il reato di omesso versamento del mantenimento ai figli minori può essere considerato “fatto di particolare tenuità”?

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Il legame biologico non basta a definire una famiglia. Il Tribunale per i Minorenni di Perugia ha ribadito come la cura ...
25/05/2026

Il legame biologico non basta a definire una famiglia. Il Tribunale per i Minorenni di Perugia ha ribadito come la cura quotidiana, l'affetto profondo e la continuità educativa abbiano un valore uguale e a volte superiore rispetto al semplice legame di sangue. I giudici hanno ricordato che al centro occorre sempre mettere il benessere del minore anche quando la separazione lacera gli adulti e rischia di travolgere tutto. Proprio in questi casi, il compito dei Giudici è quello di dare rilevanza alla realtà dei sentimenti e farli prevalere sulla genetica.

La vicenda riguarda una coppia non coniugata che decide di lasciarsi dopo ben dieci anni di vita in comune. Dalla loro unione di fatto era nato un bambino, ma nel nucleo familiare era cresciuto anche un altro figlio più grande nato da una precedente relazione della donna e mai riconosciuto dal padre biologico. Per dieci anni il compagno della donna si era preso cura di questo bambino diventando la sua figura paterna di riferimento.

Inoltre, i due fratelli erano cresciuti insieme e anche dopo la separazione degli adulti, il fratello maggiore aveva continuato a seguire il più piccolo nei giorni in cui quest'ultimo andava a stare a casa del papà.

Sentendo come figlio proprio anche il maggiore dei due fratelli, l'uomo ne chiedeva l'adozione speciale disciplinata dall'art. 44, lettera d, della Legge n. 184/1983 e il Tribunale di Perugia accoglieva il ricorso, evidenziando che il fallimento della relazione di coppia tra gli adulti non può e non deve distruggere il legame genitoriale costruito negli anni; il bambino aveva sempre considerato l'uomo come suo padre. Formalizzare giuridicamente questo legame significa proteggere la sua serenità emotiva e materiale; la madre biologica, comunque, aveva sostenuto la richiesta dell'ex partner, riconoscendo che l'adozione fosse nell’interesse del figlio, anzi.. di entrambi i figli!

"Salvaguardare la continuità affettiva e il sostegno consolidato nel tempo è prioritario per tutelare l'interesse superiore del minore."

…quando i Tribunali sanno guardare oltre i legami biologici per proteggere l'autenticità degli affetti.

Il mancato rispetto del Protocollo delle Spese straordinarie richiamato negli accordi tra i genitori e/o nelle sentenze ...
21/05/2026

Il mancato rispetto del Protocollo delle Spese straordinarie richiamato negli accordi tra i genitori e/o nelle sentenze dei Giudici di merito impedisce la formazione del credito esecutivo e tutela il principio di cooperazione tra genitori separati, che non può essere eluso attraverso iniziative unilaterali suscettibili di ricadute economiche sull’altro genitore.
• Tutti i Protocolli delle spese straordinarie (nello specifico del caso, quello di Bari) distinguono tra spese straordinarie che non richiedono il consenso preventivo e spese che richiedono obbligatoriamente il consenso scritto dell’altro genitore.
• Le spese per patente di guida, test universitari e corsi preparatori richiedono il preventivo consenso.
• Come si chiede il preventivo consenso? Il genitore deve comunicare il preventivo di spesa per iscritto e attendere 10 giorni per un eventuale dissenso. Senza la formale richiesta di consenso, la spesa non diventa un credito esigibile.
• Precetto nullo — Se manca il consenso o almeno la prova che è stato richiesto il consenso richiesto dal Protocollo, non si può intimare il pagamento con precetto e l’eventuale atto di precetto notificato è dichiarato nullo e quindi inefficace.

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo) Il mancato rispetto del Protocollo delle Spese straordinarie richiamato negli accordi tra i genitori e/o nelle sentenze dei Giudici di merito impedisce la formazione del credito esecutivo e tutela il principio di cooperazione tra genitori separati, che non può [....

La legge che regola l’accesso alla Procreazione mediamente assistita è la legge 40 del 19 febbraio 2009, che negli anni ...
20/05/2026

La legge che regola l’accesso alla Procreazione mediamente assistita è la legge 40 del 19 febbraio 2009, che negli anni è stata più volte modificata dai diversi interventi della giurisprudenza ma ciò nonostante è ancora una delle leggi tra le più restrittive in Europa.

Ed infatti, ancora oggi l’accesso alla PMA è vietato alle donne sigle che, per realizzare il loro progetto di maternità, sono costrette ad andare in Spagna, Grecia, Inghilterra, Finlandia, Svezia, Belgio, Danimarca o Stati Uniti. Chiamata a pronunciarsi su tale divieto, la Corte Costituzionale ancora nel 2025 ha ribadito che scelta del legislatore di non consentire alla donna single di accedere alla procreazione medicalmente assistita non è “manifestamente irragionevole e sproporzionata”. In pratica, la Corte ha confermato il divieto, trovando giustificazione nel principio di precauzione a tutela del futuro nato, e non volendo avallare, nell’attuale assetto normativo, un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno a priori, esclude la figura del padre.

Di questo e molto altro abbiamo discusso nella mia intervista per F con che trovate da oggi in edicola.

In tema di affido e collocamento dei figli, il superiore interesse del minore non può essere identificato in modo automa...
19/05/2026

In tema di affido e collocamento dei figli, il superiore interesse del minore non può essere identificato in modo automatico solo con la volontà espressa dal bambino, specialmente se tale volontà emerge in un contesto di forti tensioni e conflitti genitoriali.

Il caso in esame 📁 La vicenda nasce da un profondo conflitto tra due genitori relativo all'affidamento e al collocamento della figlia. Dopo un complesso iter giudiziario, la Corte d’Appello di Napoli, in sede di rinvio, ha stabilito il collocamento della piccola presso la madre, ma ha anche disposto l'affidamento ai Servizi Sociali. Il padre ha impugnato il provvedimento, lamentando che tale scelta fosse pregiudizievole per il proprio ruolo genitoriale.

La decisione della Cassazione 👨‍⚖️ Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, confermando la correttezza dell'operato dei giudici di merito. Ecco i punti chiave:

✅ Volontà vs Interesse: Il Giudice deve ascoltare il minore, ma deve valutare le sue dichiarazioni in modo "complessivo e non atomistico". Se il desiderio del figlio appare decontestualizzato o influenzato da rischi manipolativi, il magistrato deve indagare oltre per determinare il vero interesse del bambino.

✅ Affido ai Servizi come tutela: L’affidamento all’ente pubblico non è una misura punitiva, ma uno strumento necessario per sostenere la genitorialità e superare i conflitti. In caso di disaccordo persistente, spetta ai Servizi decidere su istruzione, salute ed educazione.

✅ Monitoraggio costante: La Corte ha ritenuto fondamentale l'intervento di un neuropsichiatra infantile per monitorare le relazioni ed evitare che condotte ostruzionistiche del passato possano ripetersi.

La sentenza ricorda che la tutela del minore richiede una valutazione globale e attuale. L'intervento specialistico non limita i genitori, ma tutela, nei fatti, l'effettività del legame con entrambe le figure di riferimento.

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi) In tema di affidamento e collocamento prevalente dei figli minori, il superiore interesse del minore non può essere identificato in modo automatico con la sola volontà da questi espressa. Il Giudice, una volta esaminate le dichiarazioni dei figli, deve valutar...

Le somme percepite a titolo di assegno unico dal solo genitore convivente non devono essere restituite all'altro! Lo han...
18/05/2026

Le somme percepite a titolo di assegno unico dal solo genitore convivente non devono essere restituite all'altro! Lo hanno chiarito i Giudici milanesi all’esito di una vicenda che trae origine dalla richiesta di un ex coniuge che pretendeva la metà degli assegni incassati dall'ex moglie negli anni precedenti, sostenendo che l'affidamento condiviso imponesse una spartizione automatica al 50%.

Il Tribunale di Varese dava ragione all’uomo e condannava la moglie alla restituzione del 50% delle somme riscosse ma i Giudici d'appello milanesi riformavano la decisione perché: non può configurarsi un indebito tra i genitori ai sensi dell'art. 2033 c.c. poiché le somme non provengono dal patrimonio dell'ex partner, ma sono erogate dall'INPS o dal datore di lavoro non esistendo dunque un trasferimento patrimoniale diretto tra gli ex coniugi. Pertanto, se un genitore ritiene che l’altro abbia indebitamente percepito la sua quota, deve rivolgersi direttamente all’ente erogatore e non alla controparte.
L’assegno unico universale come gli assegni familiari hanno natura assistenziale e alimentare. Tale contributo non rappresenta un arricchimento per il genitore, ma una misura di sostegno economico destinata esclusivamente al mantenimento e ai bisogni della prole. Poiché tali somme hanno una specifica finalità solidale, esse sono per definizione irripetibili una volta impiegate per i figli.

In mancanza di accordi diversi, è del tutto legittimo che l'intero assegno sia percepito dal genitore collocatario. È infatti colui che convive con i figli a dover far fronte alle esigenze immediate e quotidiane, operando come un mandatario nell'interesse superiore dei minori. Dunque, in assenza di un accordo scritto o di un provvedimento giudiziale specifico che preveda la divisione, l'attribuzione integrale al genitore collocatario è considerata corretta e coerente con l'interesse superiore del minore.

Una delle sfide più difficili della separazione è la gestione dei figli quando la vita spinge un genitore lontano. Cosa ...
15/05/2026

Una delle sfide più difficili della separazione è la gestione dei figli quando la vita spinge un genitore lontano. Cosa accade se una madre deve trasferirsi per lavoro a centinaia di chilometri dal padre, portando con sé i figli?

È questo il cuore della recente sentenza n. 11378/2026 della Corte di Cassazione. Il caso riguarda una madre che si sposta da Napoli a Pordenone: uno spostamento geografico considerevoleche ha acceso uno scontro legale sul diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.

Questa pronuncia evidenzia che l'interesse del minore non sia un dogma statico. Inizialmente, il trasferimento era stato contestatoperché rischiava di sacrificare la quotidianità del padre. Tuttavia, con il passare del tempo, i tre figli si sono radicati in Friuli: nuovi amici, nuova scuola, un nuovo equilibrio. A questo punto, la Cassazione ha ritenuto che riportarli indietro per "forzare" la vicinanza fisica al papà sarebbe stato un trauma inutile.

La Suprema Corte chiarisce che la bigenitorialità non è una "meccanica suddivisione in parti uguali dei tempi di permanenza", ma una partecipazione profonda alla crescita dei figli. Anche se la distanza impedisce alcune prassi quotidiane, il legame può restare solido attraverso misure compensative: periodi lunghi durante le vacanze e l'estate, dove il rapporto diventa progettuale e di qualità, trasformando il tempo da "frammentato" a "intensivo".

Viene poi ribadito un principio di libertà fondamentale: ogni genitore gode del diritto costituzionale di autodeterminarsi e spostarsi per motivi lavorativi o personali. Tale scelta non determina, di per sé, l’inidoneità all'affidamento. Il compito del giudice non è quello di impedire il movimento del genitore, ma di organizzare la vita dei minori affinché la distanza geografica non diventi distanza emotiva.

In un contesto sociale in costante mutamento, la sentenza evidenzia che la lontananza non costituisce un limite insuperabile, purché sia garantita una presenza genitoriale costante, qualitativa e affettivamente significativa.

Voi cosa ne pensate? Parliamone nei commenti.

Sul blog approfondisce la decisione l’Avv. Elisa Cazzaniga

(A cura della Dott.ssa Elisa Cazzaniga) La Corte di Cassazione con la decisione n. 11378, pubblicata il 27 aprile 2026 si è espressa sul conflitto tra la libertà individuale di movimento del genitore e il diritto del minore alla bigenitorialità affermando che “la madre collocataria può tra...

Interessante ieri la domanda di un ragazzo sulla possibilità o dovere di testimoniare “contro” il proprio padre.Facciamo...
14/05/2026

Interessante ieri la domanda di un ragazzo sulla possibilità o dovere di testimoniare “contro” il proprio padre.

Facciamo un po’ di chiarezza: l’art. 196 c.p.p. stabilisce in modo chiaro che “ogni persona ha la capacità di testimoniare”. Questa norma va però coordinata con l’art. 120 del c.p.p. che chiarisce l’impossibilità di testimoniare di varie categorie di soggetti, fra cui “i minori di anni quattordici”.

La minore età non incide sulla capacità di testimoniare “semmai, sulla valutazione della testimonianza e, cioè, sulla sua attendibilità”.

Quindi, nel racconto di un minore bisogna concentrarsi sull’attendibilità delle informazioni che il minore ha fornito.

È prevista un’audizione protetta nella quale il Giudice, un consulente o gli Assistenti Sociali stabiliscono le capacità di discernimento del minore, che si presume sussistente se il minore ha più di 12 anni. In questo caso è opportuno sottolineare come la capacità di discernimento venga messa in dubbio esclusivamente negli infra-dodicenni; per quanto riguarda i minori che hanno compiuto i dodici anni opera la presunzione assoluta dell’esistenza di tale capacità.
Verrà predisposto uno spazio idoneo in cui avverrà l’ascolto, seguendo le esigenze del minore, in modo che avvenga in modo riservato, incontro che sarà videoregistrato. Assiste generalmente anche uno psicologo forense.

L’audizione protetta può essere svolta durante le indagini preliminari (a seguito a una denuncia o querela), o in sede di incidente probatorio: infatti è importante procedere con l’audizione il prima possibile, affinché i ricordi rimangano nitidi.

Capita spesso che all'interno di una coppia un partner paghi un bene come un'auto o una casa ma decida di intestarlo all...
11/05/2026

Capita spesso che all'interno di una coppia un partner paghi un bene come un'auto o una casa ma decida di intestarlo all'altro. È fondamentale stabilire se in caso di separazione quel denaro debba essere restituito o resti all'ex coniuge. Una recente ordinanza della Cassazione Civile, n. 10388 del 20 aprile 2026, ha fatto definitiva chiarezza su questo tema analizzando la donazione indiretta tra coniugi e la prova necessaria dell'animus donandi.

Una donna aveva acquistato un'autovettura sostenendo l'intero costo di € 14.685,00 attraverso la permuta di un proprio mezzo e l'accensione di un finanziamento personale. Nonostante il pagamento fosse interamente a suo carico, aveva intestato il veicolo al marito. Dopo la separazione legale, la donna ha agito in giudizio per riavere le somme versate.
• Il Tribunale di primo grado le aveva dato ragione condannando l'ex marito al pagamento di un indennizzo per arricchimento senza causa.
• La Corte d'Appello aveva invece ribaltato l'esito sostenendo che l'operazione fosse una donazione indiretta giustificata dal generale equilibrio delle spese familiari.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della donna stabilendo che non sia possibile presumere la generosità tra coniugi.

Per qualificare un atto come donazione indiretta occorre una prova ferrea e una motivazione rigorosa dell'intenzione di regalare. Molto spesso questi pagamenti non sono regali definitivi ma semplici adempimenti del dovere di contribuzione alla famiglia o obbligazioni naturali. Se chi paga l'auto continua a usarla abitualmente per le proprie necessità personali è illogico pensare che volesse donarla stabilmente all'altro partner.

La Cassazione chiarisce che l'intestazione di un bene al partner non equivalga automaticamente a un regalo. È necessario un accertamento approfondito che dimostri la reale volontà di arricchire l'altro senza ottenere nulla in cambio distinguendo nettamente tra spirito di liberalità e doveri di solidarietà coniugale.

(A cura della Dott.ssa Chiara Massa) L’Ordinanza n. 10388 del 20 aprile 2026 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rappresenta una pronuncia fondamentale per delimitare i confini tra solidarietà coniugale e atti di liberalità. Il caso nasce da una complessa vertenza patrimon...

Una recente decisione della Cassazione (9423/2026) prende in considerazione una massima di esperienza in base alla quale...
05/05/2026

Una recente decisione della Cassazione (9423/2026) prende in considerazione una massima di esperienza in base alla quale “chi è maltrattato non torna”.

Una donna denunciava il proprio compagno per condotte autoritarie, ricattatorie e coercitive, consistite nell’ostacolarla rispetto alla sua attività di barista, ritenuta “un lavoro da poco di buono”, imponendole di dipendere economicamente da lui e di occuparsi in via esclusiva della casa.

L’uomo l’aveva isolata dai parenti e persino dalla propria figlia. A tali condotte si erano aggiunte violenze fisiche, tra cui aggressioni per l’uso del telefono cellulare, con lesioni certificate.

Le violenze erano state tali da costringerla più volte a fuggire da casa; tuttavia, la donna era sempre tornata, indotta da modalità manipolatorie e ricatti affettivi.

L’uomo veniva condannato in primo e secondo grado e proponeva ricorso per cassazione.

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, evidenziando come il giudice di merito abbia correttamente inquadrato i comportamenti dell’imputato all’interno di una tipica dinamica ciclica della violenza nelle relazioni intime.

I maltrattamenti, inizialmente soprattutto psicologici (disprezzo, umiliazioni, denigrazioni, ricatti morali e richiami agli obblighi di ruolo della donna) erano seguiti da violenze fisiche, culminando nella rottura della relazione, ma anche in successive richieste di riavvicinamento.

La Suprema Corte ha escluso che il ritorno della vittima nella casa familiare possa incidere negativamente sulla sua credibilità. Al contrario, ha affermato che la massima di esperienza secondo cui “chi è maltrattato non torna” è errata, poiché i “ritorni” rappresentano spesso un indice della condizione di soggezione e della spirale di violenza in cui la vittima è intrappolata.

Tale impostazione è coerente anche con il quadro normativo sovranazionale, che riconosce la vulnerabilità della vittima e la natura ciclica delle relazioni abusive, prevedendo strumenti processuali che consentano di proseguire le indagini anche in caso di ritrattazione.

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