04/03/2022
Online l’ultimo intervento sul Foro Italiano del nostro associate Valerio Rochira
Con la sentenza in rassegna viene ribadito il principio di diritto per cui le funzioni tributarie non sono delegabili, stante la natura di atto personalissimo della dichiarazione fiscale, la quale è un onere esclusivo del contribuente, perciò la delega di detto adempimento non scusa il contribuente dante causa dall’eventuale commissione di reati tributari: sub specie si verte in materia di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000.
Nonostante l’orientamento della giurisprudenza di legittimità non sia mutato in merito alla posizione appena descritta, viene richiamato un ulteriore principio di diritto, in ragione del quale, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo, né da una culpa in vigilando sull'operato del professionista - che altrimenti trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo -, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.
La valorizzazione dell’elemento psicologico nel reato tributario, perciò, è di fondamentale rilevanza al fine di superare le derive in malam partem che, inevitabilmente, scaturiscono dall’impostazione dogmatica di non delegabilità della funzione tributaria, invero, valorizzare l’atteggiamento psicologico del contribuente può (anche se non basta) impedire automatismi punitivi per il solo fatto materiale di mancata presentazione della dichiarazione.
La delega di funzioni tributarie: ancora l'impasse tra la non delegabilità dell’obbligo dichiarativo e la necessità di accertamento del dolo specifico consistente nel fine di evadere l’imposta.