Studio Legale Avv. Milena Olini

Studio Legale Avv. Milena Olini Dal 1997 sono titolare di uno studio legale sito a Milano e sono esperta in diritto civile, penale e amministrativo.

Mi occupo in prevalenza di diritto di famiglia e minori, responsabilità medica, successioni, separazioni e ricorsi al Tar. Dal 1997 sono titolare di uno Studio Legale sito a Milano in Via Monte Cristallo, 1. Sono Avvocato esperta in diritto civile, penale e amministrativo e da tanti anni mi occupo in prevalenza di diritto di famiglia e minori, responsabilità medica, successioni, separazioni e rico

rsi al Tar. Oltre alle necessarie competenze tecniche, nel mio lavoro ritengo importante la costruzione di un rapporto cordiale basato sul dialogo e sulla profonda comprensione della sfera emotiva del mio assistito. Serietà, precisione ed empatia sono le mie caratteristiche distintive. Lo Studio fornisce assistenza legale e giudiziaria anche al di fuori del Foro di competenza. Ci occupiamo di:

- Diritto di famiglia (con particolare attenzione a separazioni, divorzi e tutela minori)
- Eredità e successioni
- Malasanità e responsabilità medica
- Diritto commerciale e societario
- Contratti
- Recupero crediti
- Tutela del consumatore
- Ricorsi al TAR
- Diritto immobiliare e condominiale, Locazioni, Sfratto
- Incidenti stradali
- Risarcimento danni
- Diritto scolastico (assistenza legale ad alunni con bes e dsa e ai docenti)
- Stalking e molestie
- Privacy e GDPR
- Diritto penale

Una storica sentenza della Corte di Cassazione stravolge le regole del diritto di famiglia italiano: i coniugi potranno ...
03/08/2025

Una storica sentenza della Corte di Cassazione stravolge le regole del diritto di famiglia italiano: i coniugi potranno stipulare accordi economici in vista di una futura separazione o divorzio.

Una storica sentenza della Corte di Cassazione stravolge le regole del diritto di famiglia italiano: i coniugi potranno stipulare accordi economici in vista...

SCUOLA. DISTURBI DI APPRENDIMENTO E PDP: COSA FAREI DSA, ovvero i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (dislessia, diso...
04/11/2024

SCUOLA. DISTURBI DI APPRENDIMENTO E PDP: COSA FARE

I DSA, ovvero i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia), sono riconosciuti dalla Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 intitolata “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.
Nello specifico:
“Che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”. (Art. 1)

La legge 170 tutela quindi i bambini e ragazzi con DSA e stabilisce che la scuola debba mettere in atto le corrette metodologie per favorire il diritto allo studio a tutti gli studenti in base alle loro specificità e ridurre eventuali disagi emozionali e relazionali legati al suddetto disturbo.
Nella fattispecie i bambini e ragazzi con DSA hanno diritto di avere un PDP ‐ il Piano Didattico Personalizzato ‐ che garantisca strumenti compensativi di supporto, misure dispensative e metodologie didattiche ad hoc per ogni studente.
Il 12 luglio 2011 sono stati inoltre pubblicati anche il Decreto attuativo 5669 e le Linee Guida ad esso associate, che spiegano le azioni che gli Uffici Scolastici Regionali, le scuole e le famiglie devono attuare per la tutela degli studenti con DSA.

Noi consigliamo alle famiglie alcune accortezze:

- Non firmare mai il pdp immediatamente ma sottoporlo all'esame dello psicoterapeuta, tutor dsa, avvocato o di voi stessi genitori se siete competenti in materia.

- Controllate siano rispettate le indicazioni segnate sulla certificazione e ciò che a vostro avviso realmente necessita vostro figlio.

- Ricordate che potete apportare modifiche o segnalare eventuali irregolarità in qualsiasi periodo dell'anno.

- Gli strumenti e misure segnati devono essere utili a vostro figlio ed estesi a tutte le materie interessate (es. La dispensa dalla lettura ad alta voce in caso di dislessia non deve limitarsi a una singola materia ma essere estesa a tutte).

- Nel caso non siano accettate eventuali modifiche, il CDC (Consiglio di Classe) deve motivare il rifiuto per iscritto e dimostrare nel corso dell'anno la riuscita dello studente nonostante non siano applicate.

- Non accettate indicazioni come "quando possibile", "se necessario"...
Gli strumenti e le misure devono essere usati sempre.

‐ L'uso di mappe, schemi, riassunti, tabelle, calcolatrice non deve in alcun modo abbassare il voto attribuito allo studente. La base di partenza nel conteggio è la stessa degli studenti che non hanno un DSA.

- il PDP è l'unico documento legale di riferimento ed è valido agli esami di Stato. Avendo valore legale, è importante sia ben fatto. Se un docente dovesse dirvi che durante gli esami non saranno consentiti gli strumenti e le misure, rivolgetevi all'avvocato e concordate con lui come meglio agire.

- Comunicate sempre per iscritto e tenete traccia delle mail inviate. In caso di irregolarità, meglio inviare una pec.

- Chiedete copia delle verifiche in caso di dubbi. Ricordate che le griglie di valutazione vanno adattate ai dsa (no valutazione di errori ortografici o di calcolo, per esempio). È possibile ottenere le verifiche dalla segreteria tramite un "accesso agli atti".

‐ I ragazzi in attesa di certificazione dsa hanno comunque diritto a strumenti compensativi e misure dispensative nel periodo in cui viene elaborata la diagnosi.

- Mantenete calma e pazienza, siate civili e rivolgetevi al legale per consulenza o per gestire la comunicazione in modo efficace.

Dr.Daniela Conti e Avv.Milena Olini

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ILLEGALI I COSTI AGGIUNTIVI PER ACCOMPAGNATORI DI MINORI E DISABILI SUGLI AEREI.La V^ sezione del Consiglio di Stato, co...
17/10/2024

ILLEGALI I COSTI AGGIUNTIVI PER ACCOMPAGNATORI DI MINORI E DISABILI SUGLI AEREI.

La V^ sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7206 del 22 agosto 2024, ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio del 2022 che aveva respinto il ricorso proposto da Ryanair avverso la disposizione adottata da ENAC nel 2021 recante «Provvedimento d’urgenza per l’adozione del Regolamento tecnico per l’assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 – 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori».
La vicenda, pervenuta al Consiglio di Stato riguarda l’applicazione di un costo extra, rispetto al costo del biglietto aereo, per il servizio di selezione del posto a sedere in cabina, per gli accompagnatori di minori di 12 anni, e delle persone disabili con mobilità ridotta.
Tale pratica, adottata da tutte le compagnie aeree, è stata ritenuta pregiudizievole per gli interessi di tutti i passeggeri portatori di profili di debolezza e vulnerabilità, per i quali la presenza di un accompagnatore accanto durante il volo risulta indispensabile per prevenire il verificarsi di situazione rischiose o dannose derivanti dall’incapacità di detti individui di tutelare, con sufficiente autonomia, la propria incolumità nel corso del volo.

Con proprio provvedimento 63/2021 l'ENAC disponeva quindi l'obbligo in apo alle compagnie aeree di assegnare gratuitamente all’accompagnatore di persone con difficoltà motoria ovvero dei bambini sino a 12 anni, un posto vicino a dette persone, prevedendo anche la resttuzione del sovrapprezzo corrisposto per i viaggi eseguiti dopo l’entrata in vigore del provvedimento.
Ryanair impugnava il provvedimento ENAC tuttavia il TAR respingeva il ricorso e il rigetto veniva confermato dal Consiglio di Stato.
Attenzione dunque agli eventuali sovraprezzi richiesti dalle compagnia per la scelta del posto a sedere di accompagnatori di minori o di disabili con problemi di mobilità poichè detti sovraprezzi sono illegittimi e, ove applicati, dovranno essere rimborsati.

È NULLO IL LICENZIAMENTO MOTIVATO DA INESISTENTI RAGIONI DI CARATTERE ECONOMICO La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ...
09/10/2024

È NULLO IL LICENZIAMENTO MOTIVATO DA INESISTENTI RAGIONI DI CARATTERE ECONOMICO

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 18547 dello scorso luglio, ha affrontato il tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivato da inesistenti ragioni economiche aziendali, al fine di nascondere un intento ritorsivo nei confronti del dipendente, a seguito del rifiuto del lavoratore a modificare il proprio contratto di lavoro da full time a part time.
In particolare, il datore di lavoro, una catena di supermercati, decideva di procedere al recesso dal rapporto di lavoro sostenendo che il reparto macelleria, dove era impiegato il dipendente, avesse un costante andamento negativo.

La Cassazione stabiliva infatti che il licenziamento debba essere ritenuto ritorsivo in quanto mosso da una ingiusta ed arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, che attribuiva al licenziamento il connotato della vendetta. Alla nullità del licenziamento segue, quindi, l'ordine alla società di reintegrare il dipendente sul posto di lavoro, oltre a dover corrispondere allo stesso un risarcimento del danno pari ad una indennità.

Contattatemi per ulteriori informazioni o domande.

IL DISINTERESSE DEL PADRE GIUSTIFICA L'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL FIGLIO ALLA MADRE Lo ha stabilito la sentenza del Tribu...
25/09/2024

IL DISINTERESSE DEL PADRE GIUSTIFICA L'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL FIGLIO ALLA MADRE

Lo ha stabilito la sentenza del Tribunale di Bologna del 1° luglio 2024 n. 1935 che conferma il consolidato orientamento dei tribunali ad affidare in via esclusiva i figli minori al genitore che garantisce il miglior interesse per il minore.
Il disinteresse di un genitore per il figlio costituisce, quindi, motivo di deroga al principio dell'affidamento condiviso, ovvero della bigenitorialità che garantisce al minore un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, essenziale per il suo sviluppo psico-fisico ed emotivo.
Tuttavia qualora venga accertata l'assenza fisica o emotiva di un genitore al punto tale da pregiudicare il benessere del minore, può essere disposto l'affidamento esclusivo della prole all'altro genitore.

ANCHE UN SOLO EPISODIO DI VIOLENZA DOMESTICA PUÒ GIUSTIFICARE L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONELa Corte di Cassazione, con la...
18/09/2024

ANCHE UN SOLO EPISODIO DI VIOLENZA DOMESTICA PUÒ GIUSTIFICARE L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 22294/2024 ha stabilito che anche un singolo grave episodio di violenza domestica può giustificare l'addebito della separazione.
Questa importante pronuncia rappresenta un passo avanti nella tutela delle vittime di abusi domestici e nella promozione di un ambiente coniugale sicuro e rispettoso.
Nel caso arrivato al vaglio della Cassazione l'episodio di percosse era stato talmente grave da rendere insostenibile la convivenza inducendo così il coniuge vittima della violenza a chiedere la separazione.
La pronuncia conferma ancora una volta come sia importante denunciare le violenze che si consumano all'interno della casa coniugale per evitare che vengano reiterate, spesso con gravissime conseguenze a carico delle vittime.

Contattatemi per ulteriori informazioni o per una consulenza legale.

APPROVATO IL NUOVO REATO DI OCCUPAZIONE ARBITRARIA DI IMMOBILIL'art. 10 del DDL sicurezza, approvato ieri dalla Camera d...
12/09/2024

APPROVATO IL NUOVO REATO DI OCCUPAZIONE ARBITRARIA DI IMMOBILI

L'art. 10 del DDL sicurezza, approvato ieri dalla Camera dei Deputati, ha introdotto nell'ordinamento l'art. 634 bis del codice penale relativo al nuovo reato di "Occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui", che prevede la pena della reclusione da 2 a 7 anni per "chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente" nonché "chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi e raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato".

E' stato inoltre introdotto l'art. 321 bis che consente alle forze dell'ordine, su indicazione del Giudice, di intervenire rapidamente per ottenere lo sgombero dell'immobile abusivamente occupato.
Queste nuove norme segnano l'inizio di una stagione che vedrà finalmente una reazione concreta da parte dello Stato verso uno dei soprusi più vergognosi e intollerabili ai quali abbiamo purtroppo assistito negli ultimi anni: la privazione con violenza della casa.

Voglio augurarmi che la formulazione della legge consenta davvero una rapida soluzione restitutoria degli immobili occupati ai legittimi detentori, superando gli ostacoli pratici che sino ad oggi impedivano la rapida definizione dei casi di occupazione arbitraria.

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) PER GLI ALUNNI CON DSA O BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NON È UN MERO ADEMPIMENTO BU...
09/09/2024

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) PER GLI ALUNNI CON DSA O BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NON È UN MERO ADEMPIMENTO BUROCRATICO

Lo ha stabilito ancora una volta il TAR (Toscana) con la RECENTE sentenza n.192 / 2024 con la quale ha accolto il ricorso presentato da un alunno al quale era stato diagnosticato un disturbo specifico dell’apprendimento che necessitava l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che prevedesse delle misure compensative. La scuola aveva adottato il PDP solo alla fine dell’anno scolastico e le misure compensative e dispensative (utilizzo formulari, tavole mnemoniche e mappe concettuali, predisposizione di verifiche accessibili, brevi e strutturate…) non erano mai state utilizzate. L’alunno non veniva, quindi, ammesso alla classe successiva.
Il TAR Toscana con propria sentenza n. 192 / 2024 accoglieva il ricorso dell’alunno che veniva ammesso alla classe successiva, enunciando l’importante il principio secondo il quale il PDP non può essere considerato alla stregua di una mero adempimento burocratico anziché come strumento effettivamente volto a garantire ma uno strumento volto a garantire all’alunno in difficoltà una personalizzazione della didattica, attraverso l’attuazione di misure inclusive, di salvaguardia e di potenziamento delle sue capacità di apprendimento.

E' pertanto molto importante verificare la corretta compilazione del pdp e, in corso d'anno, il rispetto di quanto scritto, così come la pronta indicazione di eventuali modifiche e l'impostazione di una proficua relazione con la scuola.

Contattatemi per una consulenza legale.

ALZHEIMER, QUANDO LE SPESE DI RICOVERO GRAVANO SUL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE?Con la recente sentenza n. 4752/2024, la...
07/09/2024

ALZHEIMER, QUANDO LE SPESE DI RICOVERO GRAVANO SUL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE?

Con la recente sentenza n. 4752/2024, la Suprema Corte è tornata ad occuparsi della tematica delle spese di ricovero presso strutture pubbliche/convenzionate dii soggetti affetti dal morbo di Alzheimer e, in particolare, se tali spese debbano essere sopportate dal Servizio Sanitario Nazionale o dal paziente.
La Cassazione, richiamando plurimi e recenti arresti (Cass., Sez I, 4/09/2023, n. 25660 e Cass., Sez III, 11/12/2023, n. 34590), nel confermare una sentenza della Corte d’appello di Milano, ha ribadito il principio in base al quale le suddette spese debbano gravare sul Servizio Sanitario Nazionale allorquando, a seguito della valutazione del caso concreto, emerga che il paziente necessiti di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali in modo continuativo.
In questi casi, secondo la Cassazione, le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali sono tra loro inscindibili ed anche queste ultime dovranno essere poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale (e non del paziente).
Conseguentemente, ricorrendo determinati presupposti, le somme pagate a titolo di retta alla struttura potranno essere richieste in restituzione.

Contattatemi per ulteriori informazioni.

CONSULENZA LEGALE SPECIALIZZATA IN DSA E BESIl mio studio si occupa di assistenza in tutte le situazioni che meritino un...
05/09/2024

CONSULENZA LEGALE SPECIALIZZATA IN DSA E BES

Il mio studio si occupa di assistenza in tutte le situazioni che meritino una tutela o un intervento legale connessi all’ambito dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), dei Bisogni educativi speciali (BES) e ADHD. Il servizio di tutela è esteso a tutto il territorio nazionale.

L’assistenza legale prevede:

- La valutazione della tutela legale in caso di MANCATA ADOZIONE E RISPETTO DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) da parte della scuola, con particolare riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative predisposte e la loro ripercussione sugli esiti scolastici in corso d’anno e finali.

- La COMUNICAZIONE CON LE AUTORITÀ SCOLASTICHE

- La tutela giurisdizionale mediante RICORSO O ALTRE AZIONI DIFENSIVE presso le Autorità giurisdizionali competenti

- L’assistenza legale amministrativa nell’espletamento delle procedure per ottenere L’INDENNITÀ DI FREQUENZA presso l’INPS e la tutela in caso di ricorso per il mancato riconoscimento della stessa.

- L’impugnazione presso il TAR competente di giudizi di NON AMMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, all’ESAME DI MATURITA’ O il giudizio di NON IDONEITA’ (in caso di mancata adozione delle misure previste dalla Legge 170/2010, dal D.M. 5669 del 2011 e dalle Linee Guida del Ministero dell’istruzione (2011) in attuazione della Legge citata e l’incidenza dei DSA/BES sulla valutazione complessiva).

- I ricorsi per DEBITI FORMATIVI considerati illegittimi nel caso in cui il Consiglio docenti non abbia valutato in modo corretto e adeguato le certificazioni e il PDP dello studente.

Indirizzo

Via Monte Cristallo, 1
Milan

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