Studio Legale avv. Davide Colombo

Studio Legale avv. Davide Colombo Assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito civilistico.

MINORE AFFIDATO AI SERVIZI SOCIALI:.CHI DECIDE IN MERITO AL VACCINO?* § * § * § * Il caso è stato esaminato dal Tribunal...
24/01/2022

MINORE AFFIDATO AI SERVIZI SOCIALI:.
CHI DECIDE IN MERITO AL VACCINO?

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Il caso è stato esaminato dal Tribunale di Milano, il cui intervento era stato richiesto dalla madre di una ragazza affidata ai Servizi Sociali del Comune di residenza.
Il ricorso al Tribunale si era reso necessario per due motivi:
- il parere opposto dei genitori: il padre era fermamente contrario alla vaccinazione, mentre la madre apertamente persuasa circa l’importanza dell’immunizzazione;
- la decisione dell’Ente affidatario di non esprimersi in relazione ai vaccini, poiché facoltativi sui minori.

La questione è complessa e delicata, in quanto coinvolge diversi aspetti, non solo normativi: in primis il diritto alla salute, il cui principale riferimento costituzionale è l’art. 32; il diritto del minore a compiere scelte consapevoli e informate in merito alla propria salute e ad essere ascoltato; il potere/dovere dei Servizi di adottare scelte anche relative alla salute con riferimento ai minori loro affidati.

L’art. 32 della Costituzione dispone che nessuno può essere obbligato a trattamento sanitario se non per disposizione di legge che non può mai violare i limiti del rispetto della persona umana. Tuttavia la Corte Costituzionale non ha mancato di precisare che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (sentenza n. 307/1990).

Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha esaminato i motivi dell’opposizione paterna in merito alla vaccinazione della figlia ritenendo gli stessi in contrasto con i dati raccolti dalle numerose sperimentazioni effettuate nel mondo, non supportati dalla scienza medica nazionale ed internazionale e in contrasto con le indicazioni delle autorità regolatorie del farmaco nazionali ed internazionali, nonché con le indicazioni del Governo italiano.

Nel ritenere prive di fondamento le preoccupazioni paterne, il Tribunale di Milano ha citato i dati resi noti dalla Comunità scientifica e, in particolare, i bollettini dell’Istituto Superiore di Sanità, i rapporti dell’Agenzia Italiana del Farmaco, gli studi sulle possibili controindicazioni effettuati dall’Agenzia Europea per i Medicinali, i pareri resi dalla Food and Drug Administration, dal Consiglio Superiore di Sanità, dal Comitato di Bioetica e dalla Società Italiana di Pediatria.

In conformità all’art. 12 della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo”, i Giudici milanesi hanno poi disposto l’audizione della minore al fine di consentirle di esprimere il proprio parere in merito alla vaccinazione: “io lo voglio fare il vaccino contro il covid perché so che all’80% ti protegge, io voglio essere sicura, almeno all’80%, che non prenderò il covid”, ha risposto la ragazza ai magistrati, esprimendo con “assoluta sicurezza e determinazione la propria opinione sia a tutela della propria salute sia della propria libertà di movimento”.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che la volontà espressa dalla minore dovesse essere tenuta in debita considerazione poiché poggiante su dati pacificamente espressi dalla scienza internazionale, tanto più -di contro- che l’opposizione paterna non risultava suffragata da alcun dato scientifico ed appariva solo il “frutto di proprie convinzioni oppositive e aprioristiche”.

Da ultimo, il Tribunale ha censurato la decisione dei Servizi Sociali di sottrarsi alla decisione in quanto si trattava di un “vaccino facoltativo”.

In primo luogo è stata richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale del 18.01.2018, dalla quale risulta come in ambito medico i termini “raccomandazione” e “obbligo” siano pressoché sovrapponibili: consigliare fortemente una terapia, un farmaco, una cura può essere determinante nel migliorare la qualità della vita o, addirittura, nel salvarla; in secondo luogo è stato rilevato come i Servizi Sociali, omettendo di prestare il loro consenso, abbiano di fatto svuotato di contenuto il potere loro conferito, atteso che è proprio con riferimento a scelte non obbligatorie che si vagliano le opzioni in gioco, nel supremo interesse del minore.

Nel rilevare che a seguito della limitazione della responsabilità genitoriale già disposta in sede di separazione, le decisioni di maggiore interesse relative all’educazione, istruzione e salute della minore dovevano essere assunte dall’Ente affidatario, i Giudici milanesi hanno quindi affermato che “ben avrebbero potuto e dovuto i Servizi Sociali, raccolto il parere del medico pediatra attestante l’assenza di patologie che impediscono la somministrazione del vaccino nelle linee guida di riferimento, sentita la minore e tenuto in debito conto la sua volontà, sentiti i genitori, eventualmente anche in assenza del consenso di uno o di entrambi, agire a tutela del diritto alla salute della minore”.Ha quindi concluso il Tribunale disponendo che i Servizi Sociali del Comune di residenza della minore si attivino al fine di dar corso a tutte le operazioni necessarie per la somministrazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 alla ragazza, anche in assenza del consenso paterno.

COSA SUCCEDE SE UN GENITORE RIFIUTA DI SOTTOPORRE IL FIGLIO AI VACCINI OBBLIGATORI ?* * *Il Tribunale di Milano, con dec...
18/01/2022

COSA SUCCEDE SE UN GENITORE RIFIUTA DI SOTTOPORRE IL FIGLIO AI VACCINI OBBLIGATORI ?
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Il Tribunale di Milano, con decreto 2 Settembre 2021, ha revocato la responsabilità genitoriale ad una mamma NO -VAX che si era rifiutata di prestare il proprio consenso alla somministrazione in favore della figlia di 11 anni dei vaccini obbligatori (quali anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzale tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella, raccomandati anti-meningococcica, anti-meningococcica, anti-pneumococcica; anti-rotavirus) nella convinzione della dannosità degli stessi.
La madre, inoltre, contestava l’esistenza stessa del covid e, in ossequio a tale personale certezza, si rifiutava di sottoporre la figlia ai tamponi vietandole anche l’uso della mascherina.
Le argomentazioni portate dalla madre evidenziavano il pregiudizio e la pressoché totale ignoranza dei dati scientifici sia in materia di vaccini obbligatori che in materia di vaccini facoltativi ma fortemente consigliati dalla Comunità scientifica. La madre sosteneva l’esistenza di un “complotto” a livello mondiale, con la complicità di tutti gli Istituti ed Enti nazionali e internazionali, atteso che – sempre a detta della madre – il covid “si poteva tranquillamente curare a casa”.
Il padre della minore si vedeva quindi costretto ad adire il Tribunale affinché prestasse il consenso in luogo di quello della madre e la bambina venisse così sottoposta a immunizzazione.
La questione è rilevante perché pone l’accento su un aspetto ampiamente dibattuto: l’obbligo vaccinale sui minori è in contrasto con il dettato costituzionale?
Il Tribunale di Milano, investito della vertenza, sanciva la conformità dell’obbligo vaccinale alla Carta Costituzionale posto che l’art. 32 della Costituzione tutela sì il diritto alla salute del singolo ma anche il diritto alla salute degli altri, della collettività di cui si fa necessariamente parte. Con riferimento poi alle vaccinazioni obbligatorie, il diritto al minore è anche quello di vedersi tutelato da scelte evidentemente dannose poste in essere dai propri genitori e contrarie al proprio interesse.
Proprio con riferimento ai vaccini obbligatori, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. a condizione che il trattamento sia destinato a migliorare e/o a preservare lo stato di salute della persona che vi si sottopone ovvero a tutelare la salute degli altri dovendosi considerare accettabili le conseguenze considerate normali; peraltro, la nostra legislazione prevede la corresponsione di un’equa indennità in caso di danni ulteriori oltre – ovviamente – alla tutela risarcitoria.
Parimenti, anche la Convenzione dei diritti dell’Uomo prevede che gli Statipossano imporre ai genitori di vaccinare i figli per alcune malattie e possano anche fissare sanzioni nei confronti di chi viola quest’obbligo quale ad esempio il divieto di ingresso a scuola per i bambini non vaccinati.
Ma il Tribunale di Milano si spinge oltre, ritenendo estensibile tali principi anche al vaccino anticovid19, al momento non obbligatorio ma fortemente consigliato dalla comunità scientifica, con la conseguenza che la bambina – appurata l’assenza di cause di salute ostative – dovrà essere immunizzata.
Da qui la decisione del Tribunale di Milano di revocare la responsabilità genitoriale della madre in merito alle decisioni su vaccini obbligatori e raccomandati con conseguente autorizzazione al padre di immunizzare la figlia prescindendo dal parere della madre ritenuto aprioristicamente ascientifico.
Il padre veniva inoltre autorizzato a sottoporre la figlia al tampone anticovid ogni qualvolta si fosse reso necessario. La madre veniva ammonita inoltre dal tenere condotte ostruzioniste in merito all’uso della mascherina e condannata al risarcimento del danno.

GENITORE NON RISPETTA I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE?SCATTA IL RISARCIMENTO GIORNALIERO.* * *L’art. 709 ter c.p.c. prevede ...
17/01/2022

GENITORE NON RISPETTA I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE?
SCATTA IL RISARCIMENTO GIORNALIERO.

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L’art. 709 ter c.p.c. prevede già la possibilità per il Giudice di disporre il risarcimento dei danni a carico di un genitore inadempiente nei confronti dell’altro.
La Riforma del Codice di Procedura Civile ha tuttavia introdotto un’importante novità, ovverosia -per i procedimenti instaurati a decorrere dal 22 giugno 2022- la possibilità per il Tribunale di individuare sin da subito la somma dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal Giudice.
Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute in favore del destinatario, per ogni violazione o inosservanza.

DA QUANDO DECORRE -SE NON ESPRESSAMENTE PREVISTO- L'OBBLIGO DI VERSARE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN CASO DI SEPARAZIONE ...
13/01/2022

DA QUANDO DECORRE -SE NON ESPRESSAMENTE PREVISTO- L'OBBLIGO DI VERSARE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN CASO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE?
Risponde la Cassazione precisando che l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione consensuale senza previsione della decorrenza, è dovuto, a condizione che l'omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell'omologa (Cass. Civ. 41232/2021).

SEPARATI SI, MA GENITORI ANCORA!Il diritto alla bigenitorialità in un video di pochi secondi.
13/01/2022

SEPARATI SI, MA GENITORI ANCORA!
Il diritto alla bigenitorialità in un video di pochi secondi.

Bigenitorialità: la risposta intelligente dei genitori che si separano

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