13/02/2023
La Cassazione penale sez. IV, con la sentenza del n. 40262 del 2019 si è espressa in merito ad un caso di sinistro stradale nel quale un motociclista ha perso la vita.
Nello specifico, non ha considerato circostanza imprevedibile, eccezionale ed atipica il fatto che il motociclista non abbia rispettato i limiti di velocità. Infatti, nonostante l’alta velocità della moto, l’altro veicolo coinvolto è stato considerato co-responsabile dell’accaduto; in quanto il conducente di un veicolo che impegna un incrocio deve prevedere anche che gli altri veicoli possano sopraggiungere ad una velocità eccessiva.
Sempre in relazione alla prevedibilità, nel 2019 la IV sezione della Cassazione penale, con la sentenza n. 37004, ha ritenuto co-responsabile e negligente il conducente di un autobus per essersi fidato del fatto che gli atri utenti della strada si sarebbero attenuti alle norme del codice. Il conducente dell’autobus scegliendo di attraversare un incrocio quando la luce del semaforo era arancione, aveva travolto ed ucciso un motociclista.
📍via Lodovico Settala 2/N.1
P.ta Venezia – Milano
📞Infoline dalle 09:00 alle 19:00
(39) 02 29526258